Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della

legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Pavia nel procedimento penale a carico di Massimiliano

Fiini, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Richiesto dall'imputato, con il consenso del pubblico

ministero, di pronunciare sentenza di applicazione di pena

concordata, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato

previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.

772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come

sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695

(Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza),

concernente il rifiuto di prestazione del servizio sostitutivo civile

da parte di persona già ammessa a svolgerlo, il giudice per le

indagini preliminari presso la pretura di Pavia ha sollevato, con

ordinanza del 14 febbraio 1997, questione di legittimità

costituzionale della richiamata disposizione penale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. - La norma impugnata, della quale il giudice a quo deve fare

applicazione alla stregua della contestazione portata a giudizio e

delle risultanze del procedimento, prevede, per chi, "ammesso ai

benefici della (presente) legge, rifiuti il servizio militare non

armato o il servizio sostitutivo civile", la sanzione della

reclusione tra un minimo di due anni e un massimo di quattro anni.

Questa previsione sanzionatoria appare al rimettente di dubbia

costituzionalità, sotto un duplice profilo.

Per un primo aspetto, la misura della pena edittale sarebbe

ingiustificatamente maggiore rispetto a quella applicabile nei

riguardi dell'obiettore totale, vale a dire di colui che rifiuti il

servizio militare, adducendo un motivo previsto dalla legge, al di

fuori dei casi e delle procedure di ammissione a uno dei servizi

sostitutivi. Per questi, infatti, in applicazione del secondo comma

dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, la misura della pena è

stabilita nella reclusione da sei mesi a due anni, a seguito della

sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, che, in virtù

del raffronto tra il reato di rifiuto globale del servizio e quello

di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), ha

sostituito la pena stabilita dal secondo comma dell'art. 8 - pena

originariamente determinata in misura uguale a quella prevista

nell'attuale primo comma - con quella prevista dalla norma del codice

militare (reclusione da sei mesi a due anni). Ne è derivato,

secondo la prospettazione del giudice rimettente, uno squilibrio

dell'assetto punitivo interno all'art. 8, irragionevolmente deteriore

per chi rifiuti il servizio sostitutivo dopo esservi stato ammesso

(primo comma) rispetto a chi rifiuti tout court il servizio (secondo

comma): pur non essendo le condotte richiamate del tutto omogenee, il

disvalore sociale a ciascuna di esse attribuito dal legislatore

sarebbe stato originariamente, e sarebbe tuttora, il medesimo.

Varrebbe come indice l'identità delle pene previste per le

rispettive incriminazioni nel testo dell'art. 8 anteriore alla

sentenza.

Per un secondo e collegato aspetto, l'attuale diversificazione

sanzionatoria pare al giudice a quo contrastare altresì con il

finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, della

Costituzione), quale principio che impone il rispetto del criterio di

proporzione tra offesa e sanzione, dovendosi tenere conto, nel

bilanciamento degli interessi che è presupposto alla determinazione

della sanzione, del mutato assetto normativo derivante dalla

ricordata pronuncia della Corte costituzionale.

Del resto, ad avviso del giudice rimettente, la differenziazione

punitiva censurata non è neppure coerente con la disciplina,

contenuta nello stesso art. 8, che regola le speciali cause estintive

del reato o della pena in caso di successiva richiesta - accolta - di

assegnazione a un servizio sostitutivo (quarto e settimo comma

dell'art. 8), giacché questa disciplina di incentivazione del

"recupero" dell'obiettore non differenzia in alcun modo le due

fattispecie incriminatrici cui è riferita, quanto a condizioni ed

effetti; anche sotto tale profilo, ne risulterebbe confermata

l'intenzione legislativa originaria della piena equiparazione tra i

due casi.

La questione sollevata è rilevante - conclude il rimettente -

perché incide sulla valutazione della congruità della pena,

concordata dalle parti, allo stato, in base ai limiti edittali

vigenti. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Pavia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,

dell'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772

(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come

sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695

(Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), il

quale punisce con la reclusione da due a quattro anni colui che,

ammesso ai benefici previsti dalla legge, rifiuta la prestazione del

servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile.

Ritiene innanzitutto il giudice rimettente che la misura della pena

comminata per il reato in questione sia ingiustificatamente diversa e

maggiore rispetto a quella prevista dal secondo comma del medesimo

articolo per il fatto del cosiddetto "obiettore totale", cioè di

colui il quale, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici del

servizio militare non armato o del servizio civile, adducendo i

motivi di coscienza previsti dall'art. 1 della legge n. 772 del 1972,

rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare

di leva. La pena prevista per tale ipotesi di reato era

originariamente fissata nella stessa misura di quella prevista nel

primo comma. Ma con la sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, a

seguito del raffronto operato tra il reato di rifiuto globale del

servizio (secondo comma dell'art. 8) e quello di mancanza alla

chiamata previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace, la pena della

reclusione da due a quattro anni stabilita per il primo è stata

sostituita con quella meno grave della reclusione da sei mesi a due

anni, prevista per il secondo. Analoga riduzione non essendosi

determinata con riguardo alla pena comminata per il reato previsto

nel primo comma, ne sarebbe derivato, ad avviso del giudice

rimettente, un ingiustificato squilibrio tra le pene relative ai

reati rispettivamente previsti nei due primi commi dell'art. 8. Da

qui la prospettata violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione, sotto il profilo dell'irrazionale trattamento diverso

di fattispecie analoghe.

In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene rotta la

proporzione tra la gravità dell'offesa e la misura della sanzione.

La prevista pena da due a quattro anni di reclusione risulterebbe

infatti eccessiva rispetto al disvalore del fatto, il quale sarebbe

da misurare alla stregua delle considerazioni contenute nella

sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, riferibili anche

all'ipotesi di reato del primo comma dell'art. 8, tenuto conto

altresì della comune possibilità, prevista dal quarto comma del

medesimo articolo, riconosciuta all'imputato o al condannato, di

formulare (nell'ipotesi prevista dal secondo comma) o di riformulare

(in quella prevista dal primo comma) domanda di assegnazione al

servizio militare non armato o a un servizio civile sostitutivo:

domanda che, se accolta, produce in entrambe le ipotesi gli effetti

estintivi indicati nel settimo comma del medesimo articolo. Da qui

la censura d'incostituzionalità per violazione del principio della

finalità rieducativa della pena previsto dall'art. 27, terzo comma,

della Costituzione.

La proposta questione mira in definitiva a ottenere, attraverso una

decisione d'incostituzionalità di questa Corte, un riallineamento

della misura delle pene per i reati previsti nei due primi commi

dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, al livello determinato per

il reato di "obiezione totale" dalla sopra ricordata sentenza n. 409

del 1989 di questa Corte.

2. - La questione è fondata.

L'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 8 presuppone che il

soggetto, avendone fatto domanda sulla base dei motivi di coscienza

indicati dall'art. 1 della legge, abbia ottenuto l'ammissione al

servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile. Il

reato consiste nel fatto di colui che successivamente rifiuta - per

usare la formula della legge - i "benefici" ai quali è stato

ammesso. L'ipotesi prevista dal secondo comma, invece, prevede il

caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art.

1, al di fuori dei casi di ammissione al servizio militare non armato

o al servizio sostitutivo civile, rifiuta, prima di assumerlo, il

servizio militare di leva.

Le due ipotesi di reato sono dunque diverse tanto dal punto di

vista soggettivo quanto da quello oggettivo. Ciò, se non consente

interventi omologanti sulle fattispecie, ognuna delle quali è dotata

di una sua autonoma ragion d'essere (così la sentenza n. 422 del

1993 di questa Corte), non esclude peraltro che possa essere compiuta

una valutazione comparativa in ordine alla razionalità delle diverse

misure delle pene, dal punto di vista dei caratteri delle due

condotte: una valutazione sull'arbitrarietà delle scelte

legislative che, nei limiti dell'evidenza, compete a questa Corte

senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del

legislatore (sentenze n. 84 del 1997, n. 313 del 1995, n. 341 del

1994).

Al fine di tale valutazione è sufficiente considerare che i primi

due commi dell'art. 8 della legge n. 772 hanno a che vedere con

ipotesi di reato che, dal punto di vista del significato delle

condotte che prevedono, possono finire per coincidere. Il primo comma

dell'art. 8 prevede il caso di chi, all'inizio, avendo avanzato

motivi di coscienza contro il servizio militare armato, ottiene per

questo di essere ammesso al servizio militare non armato o al

servizio sostitutivo civile e poi, in un momento successivo, rifiuta

di assoggettarsi anche a queste diverse prestazioni. Nella

fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 8 potrebbero perciò

rientrare casi di obiezione totale che vengono a determinarsi per

fasi successive.

È bensì vero che la fattispecie prevista da tale primo comma ha

una portata più comprensiva, riguardando il rifiuto del servizio

militare non armato e del servizio sostitutivo civile tanto per i

motivi di coscienza previsti dall'art. 1, quanto per qualunque altro

diverso motivo. Ed è dunque vero che l'equiparazione della

previsione del primo comma a quella del secondo, sotto l'anzidetto

profilo del medesimo significato delle condotte, in astratto potrebbe

essere fatta solo nel primo caso, e non nel secondo. Ma è il

legislatore e solo il legislatore che, volendo, avrebbe potuto

distinguere, considerando rilevante la natura dei motivi del rifiuto

opposto alla soggezione al servizio militare non armato o al servizio

sostitutivo civile. In mancanza di una tale distinzione legislativa,

è giocoforza considerare unitariamente la fattispecie del primo

comma dell'art. 8, sotto il profilo della medesima gravità dei fatti

che in essa ricadono. Ciò che appare decisivo, ai fini del presente

giudizio di costituzionalità, è allora la stretta connessione fra

le fattispecie dei due primi commi dell'art. 8 della legge n. 772 e

l'identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei

fatti che essi prevedono, identità di valutazione che si esprimeva

originariamente nell'identità di pene, stabilita l'una con una

formula di rinvio all'altra ("Alla stessa pena soggiace ...").

Il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della

sentenza n. 409 del 1989 che, in relazione comparativa col reato

previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace, ha già più che

dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma

dell'art. 8, risulta dunque manifestamente privo di razionalità e

quindi incostituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma,

della Costituzione. Il rimedio che è consentito a questa Corte

apprestare non può consistere in altro che in una pronuncia

d'incostituzionalità del denunciato primo comma del medesimo art. 8

dalla quale consegua la rinnovata equiparazione delle pene nella

misura attualmente prevista dal secondo comma.

3. - La predetta dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 8,

primo comma, della legge n. 772 del 1972 per violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione assorbe la censura prospettata per

violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della

legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della

legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento

della obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena

edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in

quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in

quella di due anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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