Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dal

Tribunale di Agrigento, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116

dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ord. 19 giugno 1981, il Tribunale di Agrigento sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 n. 2 cod.

pen., con riferimento all'art. 3 Cost.

Rilevava il Tribunale l'irragionevole diversità di trattamento

che si verifica allorquando due condanne a pena detentiva per due

successivi delitti, ascritti allo stesso imputato, seguono secondo la

cronologia della commissione, e quando, invece, la condanna per il

delitto precedentemente commesso si verifichi dopo quella intervenuta

per il delitto successivo.

Infatti, mentre nel primo caso, ove fra la commissione dei due

delitti intercorra oltre cinque anni (e non sia applicabile la

disposizione di cui all'u.p. dell'art. 163 cod. pen.), il già

condannato a pena sospesa non potrà godere di altra sospensione

sulla condanna per il secondo delitto, ma conserverà la prima

sospensione in grazia del disposto di cui all'art. 167 cod. pen.,

nell'altra ipotesi (e sempre se non ricorra l'applicazione dell'u.p.

dell'art. 163 cod. pen.), non solo non potrà godere della

sospensione condizionale sulla condanna per il primo delitto perché

vi osta il secondo comma, n. 1. dell'art. 164 cod. pen., ma per di

più si vedrà revocata la sospensione concessa sulla condanna

intercorsa per il secondo delitto, ai sensi dell'art. 168 n. 2 cod.

pen.

Secondo il Tribunale rimettente, tale effetto lesivo del principio

di uguaglianza sarebbe dovuto a quest'ultimo disposto, in quanto non

prevede che la revoca di diritto sia esclusa quando colui che ha

beneficiato della sospensione condizionale riporti altra condanna per

un reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la

prima sentenza di condanna (rectius: la commissione del reato per cui

ebbe a seguire la prima condanna - art.167, primo co., cod. pen.).

Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio. Considerato in diritto Sembra effettivamente sussistere l'irrazionale diverso trattamento

di due situazioni eguali, così come rilevato dal Tribunale di

Agrigento, in quanto, nel caso in esame, la revoca di diritto della

concessa sospensione condizionale non deriva dal comportamento del

condannato che denoti carenza di resipiscenza, sordità al precedente

intervento della Giustizia e insensibilità al beneficio ricevuto, ma

soltanto dal fatto occasionale che la condanna per il delitto

precedentemente commesso segua nel tempo a quella inflitta per il

reato successivo. Ma non può essere condiviso l'assunto del

Tribunale, secondo cui l'irragionevole disparità troverebbe la sua

causa nel disposto di cui all'art. 168, n. 2 cod. pen.

Infatti, come lo stesso Tribunale di Agrigento ha correttamente

messo in luce, se le due condanne avessero seguito l'ordine

cronologico dei commessi reati, la condanna per il reato

successivamente commesso, fatta salva l'ipotesi di cui all'u.p.

dell'art. 163 cod. pen., non avrebbe potuto beneficiare della

sospensione condizionale della pena perché vi ostava la condanna

precedente a pena detentiva (art. 164, secondo comma, n. 1, cod.

pen).

È giusto, pertanto, che, ove successivamente si verifichi

condanna a pena detentiva per un reato commesso precedentemente alla

prima condanna, si proceda a revoca della condizionale, concessa in

occasione della precedente condanna, perché in quel momento si

accerta che in realtà, all'epoca del processo precedente, l'imputato

aveva già commesso altro reato per cui si è avuto in seguito

condanna a pena detentiva: condanna che sarebbe stata ostativa, se si

fosse avuta tempestivamente, secondo l'ordine dei commessi reati.

L'art. 168, n. 2, pertanto, lungi dal creare irragionevoli

disparità, elimina, anzi, col suo disposto un irrazionale

trattamento di due situazioni eguali, che veniva a verificarsi a

causa della mancata correlazione fra il tempo della commissione di

due delitti successivi e le rispettive condanne.

Non può esservi, quindi, censura d'illegittimità costituzionale

in ordine a questo articolo.

La disparità di trattamento, invece, è causata

dall'indiscriminato disposto di cui all'art. 164, secondo co., n. 1,

che vieta la concessione della sospensione condizionale della pena a

chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per

delitto, senza distinguere se la precedente condanna si riferisca a

delitto commesso in epoca precedente o successiva al reato per cui si

infligge attualmente condanna: e sopratutto - giacché è ciò che

rileva - se in questa seconda ipotesi fra la commissione dell'uno e

dell'altro delitto sia trascorso il termine di cui agli art.li 163,

primo co. cod. pen.

Se l'art. 164 cod.pen. operasse tale distinzione, sarebbe

possibile al giudice che pronuncia condanna per il delitto commesso

precedentemente alla prima condanna, e in epoca antecedente al

quinquennio intercorrente fra l'uno e l'altro reato, concedere la

sospensione condizionale, magari contestualmente revocando quella

precedentemente concessa, e così ripristinando a posteriori gli

effetti di quell'ordine temporale correlativo fra commissione del

reato e condanna, che giustamente è stato invocato dal Tribunale di

Agrigento.

Ma l'art. 164, secondo co., n. 1 cod. pen. non è stato impugnato,

né d'altra parte lo avrebbe potuto il Tribunale di Agrigento,

chiamato a revocare, in sede esecutiva, la condizionale concessa, su

una condanna concernente reato successivamente commesso.

Avrebbe potuto sollevarla, invece, in sede di cognizione, nel

momento in cui condannava per il reato precedentemente commesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 168, n. 2 cod. pen, sollevata dal Tribunale di Agrigento,

con ordinanza 19 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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