Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1960 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre

1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente

l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle

imprese private, promosso con ordinanza 10 ottobre 1959 della Corte di

appello di Genova nel procedimento civile tra l'Unione italiana tranvie

elettriche (U. I. T. E.) e Zinolli Dario, iscritta al n. 2 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 del 30 gennaio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi gli avvocati Vincenzo Gagliardi, Arnaldo Messina e Carlo

Arturo Jemolo, per l'Unione italiana tranvie elettriche; gli avvocati

Giovanni Margherita e Vezio Crisafulli, per lo Zinolli; e il sostituto

avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'operaio Zinolli Dario, invalido del lavoro, convenne in giudizio

avanti il Tribunale di Genova, quale magistrato del lavoro, la Società

"Unione italiana tranvie elettriche" (U. I. T. E.), lamentando il

rifiuto della Società ad assumerlo quale prestatore d'opera ai sensi

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre

1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente

l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle

imprese private, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse la Società

tenuta a tale assunzione con condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accolse l'istanza, ma la Società, in sede di appello,

sollevò preliminarmente questione sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute nel citato decreto.

La Corte di appello, rilevato il carattere precettivo dell'art. 38

della Costituzione, ha osservato che il contratto di lavoro subordinato

presuppone equilibrio tra prestazione e controprestazione, tra salario

cioè e quantità e qualità di lavoro, equilibrio che non può

verificarsi nel caso di assunzione di minorati, onde le assunzioni

obbligatorie di tali elementi verosimilmente attuano una forma

assistenziale di preminente interesse sociale, la quale viene a gravare

soltanto su imprese private. Pertanto, con ordinanza 10 ottobre 1959,

ha ritenuto non manifestamente infondata la proposta questione di

legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto n. 1222

del 1947 in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione e

ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 15 dicembre 1959, nonché alle parti in causa e al Pubblico

Ministero, e comunicata ai Presidenti delle Camere legislative, è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, ai

sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960 e iscritta al n. 2

del Registro ordinanze 1960.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la Società

"Unione italiana tranvie elettriche", in persona del suo presidente,

rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Arturo Jemolo, Vincenzo

Gagliardi e Arnaldo Messina, con domicilio eletto presso questo ultimo

in Roma, depositando in cancelleria deduzioni in data 16 febbraio 1960.

Si è costituito inoltre lo Zinolli, rappresentato e difeso dagli

avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Bocca, con

domicilio eletto presso questo ultimo in Roma, depositando in

cancelleria deduzioni in data 19 febbraio 1960.

La Società nelle sue deduzioni osserva che il sistema posto in

essere dal decreto n. 1222 del 1947, secondo il quale è resa

obbligatoria l'assunzione presso imprese private di mutilati e invalidi

del lavoro con minorazione della capacità lavorativa superiore al 40

per cento, con la comune retribuzione degli altri prestatori e senza

periodo di prova:

a) attua nei riguardi dei lavoratori invalidi una forma di

assistenza sociale, che viene a gravare su imprese private anziché

sulla collettività a mezzo di organi e istituti predisposti e

integrati dallo Stato, e ciò in contrasto con l'art. 38 della

Costituzione;

b) si appalesa in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in

quanto tutto l'onere di sii atta assistenza grava sulle imprese private

e non anche su quelle pubbliche, alle dipendenze delle quali può

essersi eventualmente verificata l'invalidità del prestatore d'opera;

c) si appalesa, inoltre, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della

Costituzione, in quanto l'assunzione obbligatoria di codesti minorati

viene a turbare la organizzazione e il libero dimensionamento delle

imprese.

Conclude per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del

decreto di cui trattasi.

La difesa dello Zinolli nelle sue deduzioni rileva:

a) per quanto riguarda il riferimento all'art. 38, il decreto del

1947 non impone né assistenza né mantenimento d'invalidi, ma tende,

attraverso la costituzione di un regolare rapporto di lavoro, a rendere

concreto il diritto al lavoro per tali prestatori d'opera, in aderenza

ai principi posti negli artt. 1 e 4 della Costituzione. Essi possono in

tal modo arrecare alle imprese un effettivo contributo lavorativo dopo

il vaglio della speciale commissione prevista dall'art. 4 del decreto

in esame, commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti dei

datori di lavoro e che ha il compito di curare il collocamento degli

invalidi distinti per categorie professionali;

b) il decreto non viola il principio dell'eguaglianza affermato

dall'art. 3 della Costituzione, in quanto l'assunzione obbligatoria non

riguarda determinate categorie di imprese, ma tutte le imprese private

con esclusione soltanto di quelle che non hanno almeno cinquanta

dipendenti; d'altra parte le norme del decreto sono aderenti al

principio costituzionale, rendendo possibile la effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del paese.

c) in ordine poi al riferimento agli artt. 41 e 42 della

Costituzione, il decreto non limita o comprime l'iniziativa economica

e non tocca la garanzia della proprietà privata, in quanto non

contiene alcuna norma relativa al dimensionamento delle imprese. Non

si può, invero, sostenere che una impresa con cinquanta dipendenti non

abbia almeno un posto ove l'invalido possa realizzare equilibrio tra

prestazione e controprestazione; per di più il dipendente non ha

diritto a stabilità nel caso che l'invalidità subisca mutamenti (art.

5 del decreto), restando in ogni caso ferma la possibilità di

licenziamento ammessa anche dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione.

Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la

proposta questione di legittimità costituzionale.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato.

Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il z gennaio

1960, l'Avvocatura deduce:

a) l'ordinanza di rimessione è, a suo dire, basata su di un

equivoco, poiché le norme del decreto del 1947 non stabiliscono una

forma di assistenza sociale a favore di inabili sprovvisti di mezzi di

sussistenza, ma attuano un sistema diretto a garantire il diritto al

lavoro a favore di menomati, abbiano o meno mezzi di sussistenza, e a

reinserirli nella vita economico - produttiva della Nazione attraverso

un'opera rieducativa, formativa e di tutela da parte dello Stato in

armonia con il disposto del terzo comma dell'art. 38, il quale

legittima il collocamento speciale obbligatorio di codesti invalidi del

lavoro;

b) non è esatto affermare che, nella specie, non si possa parlare

di contratto di lavoro, in quanto manchi rapporto di equilibrio tra

rendimento e retribuzione; assegnando all'invalido un lavoro adatto

alle sue possibilità fisiche, tale equilibrio può ben verificarsi e,

comunque, una eventuale sproporzione tra le due prestazioni verrebbe ad

alterare non già la figura giuridica del contratto di lavoro, ma la

corrispondenza economica di esso;

c) dal coordinamento degli artt. 1, 4 e 38 della Costituzione

risulta che le norme costituzionali non tendono soltanto a una opera

rieducativa e preparatoria ("educazione professionale"), ma anche a

porre in essere condizioni concrete per reinserire l'invalido nelle sue

attività di cittadino ("avviamento professionale") e nella sua

funzione sociale ("pari dignità sociale" - articolo 3, primo comma

della Costituzione). Né può ravvisarsi violazione del principio della

libertà nell'iniziativa economica privata, poiché le norme del

decreto non interferiscono nella organizzazione delle imprese, ma solo

impongono di riservare ai minorati una tenue aliquota di posti rispetto

al numero totale dei dipendenti che i datori hanno liberamente

determinato e stabilito.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarata non

fondata la questione di cui si discute.

Con memorie depositate rispettivamente il 13 aprile 1960, il 14

aprile 1960 e il 14 aprile 1960, la difesa della Unione italiana

tranvie elettriche, quella dello Zinolli e l'Avvocatura dello Stato

hanno ribadito le deduzioni e conclusioni di cui agli atti scritti.

Alla pubblica udienza gli avvocati Gagliardi, Messina e Jemolo, per

l'Unione italiana tranvie elettriche, gli avvocati Margherita e

Crisafulli, per lo Zinolli, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno svolto

le argomentazioni enunciate e confermato le conclusioni prese negli

scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Dal testo dell'ordinanza 10 ottobre 1959 si rileva che la

Corte di appello di Genova ha proposto la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della

Costituzione, non di alcune norme del decreto legislativo 3 ottobre

1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente

l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle

imprese private, ma dell'intero decreto.

La Corte, come già in precedenti giudizi, deve impostare ed

effettuare il suo esame sul decreto n. 1222 considerato nel suo

complesso, poiché le norme in esso contenute sono tra loro così

intimamente collegate che, ai fini del presente giudizio, non si

possono individuare singole disposizioni, ma tutte debbono essere

valutate nel loro insieme in relazione al sistema da esse delineato e

attuato.

2. - Allo scopo testé accennato, sembra anzitutto opportuno

riassumere, nei tratti essenziali, il contenuto delle norme del decreto

n. 1222 del 1947:

a) le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più

di cinquanta lavoratori, sono tenute ad assumere un mutilato o un

invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti o frazione di

cinquanta superiore a venticinque; hanno diritto ad essere assunti i

lavoratori che non abbiano superato determinati limiti di età e

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non

inferiore al 40 per cento, esclusi gli invalidi che abbiano perduto

ogni capacità lavorativa o che per la natura e il grado della loro

invalidità possano riuscire di danno alla salute o alla incolumità

dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti (art. 1 e 2);

b) gli aspiranti al collocamento vengono iscritti nel ruolo degli

invalidi "collocabili"; presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è

costituita una commissione che ne dichiara l'idoneità al lavoro,

distinguendoli per categorie professionali e curandone il collocamento

(artt. 3 e 4);

c) i datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con

gli invalidi, qualora risulti un aggravamento dell'invalidità che

impedisca al lavoratore di esplicare le mansioni per le quali è stato

assunto ovvero si verifichino gli estremi di cui all'ultima parte della

lett. a) (art. 5).

3. - Ritiene la Corte che il sistema posto in essere dal decreto

trovi base e giustificazione nel disposto dell'art. 38 della

Costituzione.

È compito dello Stato provvedere "all'educazione e all'avviamento

professionale" dei minorati. Per i minorati del lavoro il decreto ha

istituito presso ogni Ufficio provinciale del lavoro la commissione di

cui all'art. 4, essa, nei riguardi degli invalidi aspiranti a

collocamento, procede - in base ad attestato dell'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di

riduzione della capacità lavorativa dei minorati e a documenti atti a

dimostrarne le attitudini lavorative e professionali sia generiche che

specifiche - a dichiarare l'idoneità al lavoro non in forma generica,

ma distinguendo gli aspiranti per categorie professionali anche in

relazione al tipo di imprese alle quali essi possono essere avviati.

Né devesi omettere il rilievo che della commissione, presieduta dal

dirigente dell'Ufficio del lavoro, fanno parte, a fianco di due

rappresentanti dell'associazione minorati del lavoro e di uno delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori, due rappresentanti delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Eseguita questa opera di accertamento e di selezione nei confronti

dei minorati che, provvisti di residua capacità, sono ancora in grado

di prestare opera lavorativa, devesi provvedere al loro "avviamento

professionale": locuzione che non può essere intesa come sinonimo di

"educazione" e che invece, a integrazione di questa, prescrive il

compito ultimo per rendere operante il disposto del terzo comma

dell'art. 38. Compito che si sostanzia e realizza nell'effettivo

collocamento al lavoro; e tal fine, in armonia con il quarto comma

dello stesso art. 38, viene nella specie assolto dallo Stato a mezzo di

un suo organo, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto. La

quale provvede appunto al collocamento dei minorati e attua il

reinserimento di essi nel mondo del lavoro, avviandoli, secondo le

modalità stabilite dal decreto, a posti nei quali gli invalidi possano

essere utilmente impiegati tenuto conto delle loro attitudini e

capacità.

Ora non devesi da tale sistema inferire che le norme del decreto,

in contrasto con l'art. 38, vengano ad addossare alle imprese il

mantenimento assistenziale di codesti minorati. Una volta instaurato,

sia pur coattivamente, un regolare rapporto di lavoro, non è più a

parlare di mantenimento, bensì di prestazione di opere, che determina

da parte del datore di lavoro la corresponsione di una retribuzione.

Si crea, pertanto, una rispondenza tra prestazione e retribuzione,

con facoltà al datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro

nelle ipotesi previste dall'art. 5 del decreto (e anche ad nutum

secondo quanto ha ritenuto la giurisprudenza ordinaria).

La ratio dell'impugnato decreto non è, quindi, quella di procurare

ai minorati del lavoro un mantenimento caritativo, ma di porre in

essere le condizioni per la formazione di un contratto di lavoro, in

ordine al quale l'idoneità al lavoro è richiesta per la persistenza

del rapporto medesimo. Esaminando e valutando le norme dell'impugnato

decreto, non devesi dimenticare che trattasi di mutilati e invalidi del

lavoro, non di inabili al lavoro.

Con tali provvidenze il decreto rimuove, in armonia con lo spirito

e con il dettato del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, gli

ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese; in armonia

con lo spirito cui è informato l'art. 4 della Costituzione, promuove e

attua le condizioni che rendono possibile ai minorati, riconosciuti, in

seguito ad opportuni accertamenti, ancora in possesso di attitudini

lavorative e professionali e, si ripete, non indicate genericamente ma

riferite a categorie professionali, di essere reinseriti, con contratti

di lavoro che presuppongono prestazioni di opere, nell'ambiente del

lavoro, dal quale spesso resterebbero esclusi; offre a codesti

infortunati cittadini modo di svolgere ancora una funzione secondo le

proprie possibilità; sollecita anche l'adempimento di quel dovere

inderogabile di solidarietà, solennemente enunciato tra i principi

fondamentali della Costituzione (art. 2).

Sono state qui richiamate altre disposizioni della Costituzione non

già per affermare che anche in esse trovino diretta base le norme del

decreto n. 1222, ma per sottolineare che queste ultime si appalesano

in armonia con quelle norme costituzionali considerate nella

complessiva visione dei principi cui sono informate.

4. - Non ravvisa questa Corte contrasto tra le norme del decreto e

il disposto degli artt. 41 e 42 della Costituzione, ai quali ha fatto

inoltre riferimento la difesa della Società. Il sistema attuato per

l'assunzione dei minorati del lavoro si svolge, come si è sopra

accennato, in base a condizioni e criteri determinati e attraverso

prescritti accertamenti, né vi interferiscono provvedimenti di ampia

discrezionalità; non viene alterata la valutazione dei datori di

lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese, ma è stabilito

soltanto l'onere della percentuale di assunzioni da esso prevista.

Né può disconoscersi, come è già stato in altra occasione

rilevato dalla Corte, che il disposto dell'art. 41 legittima un

intervento dello Stato con "misure protettive del benessere sociale e,

contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa" (sentenza n.

103 del 1957), sempreché la privata iniziativa non venga da siffatto

intervento annullata o soppressa.

La Corte, infine, non ritiene di poter seguire la difesa

dell'Unione tranvie elettriche nell'argomentazione secondo la quale le

norme del decreto n. 1222, in quanto pongono l'assunzione obbligatoria

dei minorati del lavoro a carico delle imprese private, violerebbero il

primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

In più occasioni la Corte ha stabilito che il principio

dell'eguaglianza, ivi enunciato, non deve essere inteso ed applicato in

senso meccanicamente livellatore: esso non esclude che il legislatore

"possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando

la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale"; "la

valutazione delle diverse situazioni è riservata al potere

discrezionale del legislatore" (sentenza n. 53 del 1958).

Dall'esame, invero, dei vari provvedimenti legislativi concernenti

la materia del collocamento obbligatorio può rilevarsi che il

legislatore nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in

considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per servizio,

lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni

tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento

al lavoro in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzioni

obbligatorie talora diversi) data appunto la diversità di esigenze e

di situazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte di appello

di Genova con ordinanza 10 ottobre 1959 sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9

aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei

mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento

agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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