Corte costituzionale

Sentenza n. 374/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68legge 388/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria

2001), promossi con ordinanze emesse il 18 maggio 2001 dal Tribunale

di Trieste, il 12 maggio 2001 dal Tribunale di Torino, il 24 maggio

2001 dal Tribunale di Gorizia, il 31 maggio 2001 dal Tribunale di

Torino e il 9 maggio 2001 dalla Corte di cassazione, rispettivamente

iscritte ai numeri 642, 643, 658, 665 e 945 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri

35, 36, 37 e 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione dell'Astroflex S.p.a., della

Fincantieri S.p.a., della CF Gomma S.p.a. e dell'Istituto nazionale

per la previdenza sociale (I.N.P.S.), nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore

Franco Bile;

Uditi gli avvocati Enrica Origlia per Astroflex S.p.a., Luciano

Spagnuolo Vigorita per Fincantieri S.p.a., Francesco Rocco di

Torrepadula e Mario Capaccioli per CF Gomma S.p.a., Fabio Fonzo per

l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza iscritta al n. 642 del registro ordinanze

del 2001, emessa il 18 maggio 2001, il Tribunale di Trieste, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge

23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), che ha

dettato l'interpretazione autentica del sesto comma dell'art. 3 del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad

incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e delle sue successive

modificazioni, disponendo che esso si deve interpretare "nel senso

che ai contratti di formazione lavoro non si applicano le

disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali".

L'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio instaurato da

una società nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale (I.N.P.S.), per ottenere il riconoscimento del diritto alla

fiscalizzazione degli oneri sociali, ai sensi del citato art. 3 del

decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 863 del 1984, con riferimento ai contributi versati in

relazione alla posizione di lavoratori assunti con contratto di

formazione e lavoro.

Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., contestando le pretese

dell'attrice, assumendo di non poter aderire, per ragioni economiche,

all'orientamento della giurisprudenza formatasi in materia e di aver

interessato in proposito anche il Ministero competente.

Nel motivare la sollevata questione - prospettata anche dalla

parte attrice - il rimettente osserva preliminarmente che, prima

dell'entrata in vigore della norma censurata, la fattispecie era

disciplinata dall'art. 3, quinto e sesto comma, del citato d.l.

n. 726 del 1984, i quali, rispettivamente, prevedevano che ai

contratti di formazione e lavoro si applicassero le disposizioni

legislative disciplinanti il rapporto di lavoro subordinato, in

quanto non derogate dallo stesso provvedimento legislativo e che "per

i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di

contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa

corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge

19 gennaio 1995, n. 25 e successive modificazioni ferma restando la

contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la

generalità dei lavoratori".

Ricorda, quindi, il rimettente che alla luce di tali disposizioni

l'I.N.P.S. aveva ritenuto che la minore contribuzione così prevista

per i contratti di formazione e lavoro non fosse cumulabile con il

beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e che ciò aveva

dato luogo nell'arco di circa un quindicennio a vertenze giudiziali

che, invece, erano sempre state risolte in senso contrario, a favore

delle imprese, sia dai giudici di merito, sia dai giudici di

legittimità.

Il legislatore sarebbe, dunque, intervenuto con la disposizione

censurata ponendo "una norma interpretativa del tutto nuova", priva

di un'efficacia generale ed astratta (tenuto conto che la

fiscalizzazione non opera piu) ed avente, invece, un'efficacia

provvedimentale retroattiva; inoltre, utilizzando lo strumento della

norma interpretativa, avrebbe inciso direttamente su fattispecie

ancora sub iudice, costringendo il giudice "in osservanza del nuovo

dettato legislativo a dissentire dalla interpretazione

giurisprudenziale costante adottata in materia negli ultimi anni".

Per tali ragioni la norma censurata violerebbe gli artt. 101,

102, 104 della Costituzione - essendo diretta intenzionalmente ad

incidere sui giudizi in corso - e l'art. 3 Cost., poiché il

legislatore, oltrepassando i limiti della ragionevolezza avrebbe

definito come interpretativa una norma del tutto innovativa, non

chiarendo un suo significato oscuro, né privilegiando una delle

tante possibili interpretazioni, ma incidendo in modo nuovo sul sesto

comma della norma, "che è poi direttamente connessa a quella

contenuta nel quinto comma".

La novità dell'intervento legislativo contrasterebbe con i

limiti posti da questa Corte per la retroattività delle norme in

materia civile, individuati nei principi di ragionevolezza ed

uguaglianza, di tutela della certezza dell'ordinamento giuridico, e

del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere

giudiziario.

1.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando

memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infondatezza della

questione.

Al riguardo ricorda che circolari emanate dall'I.N.P.S., su

conforme parere del Ministero del lavoro, avevano ritenuto

l'inapplicabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali al

contratto di formazione e lavoro. Sostiene, inoltre, che l'argomento

in contrario desunto dal rinvio alle disposizioni in materia di

lavoro subordinato non poteva concernere il regime dei benefici,

attesa la diversa natura dei rapporti in considerazione e come

confermerebbe il fatto che, qualora il lavoratore, al termine del

contratto di formazione e lavoro fosse stato assunto con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, dalla data di efficacia di quest'ultimo

il diritto dell'impresa alla fiscalizzazione veniva riconosciuto

secondo le norme e i criteri di carattere generale.

Rileva, infine, che l'accoglimento della questione comporterebbe,

secondo una valutazione dell'I.N.P.S., oneri a carico della finanza

pubblica per circa 1. 300 miliardi di lire.

1.2. - Si è costituito l'I.N.P.S., depositando memoria in cui

sostiene l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della

questione.

Sotto il primo aspetto, sostiene che il giudice rimettente

avrebbe dato per scontata la rilevanza della questione, senza

preventivamente domandarsi se sia consentito chiedere ora per allora

il riconoscimento di un beneficio contributivo che avrebbe lo scopo

principale ed esclusivo di incrementare l'occupazione attraverso un

sostegno economico alle imprese.

Nel merito, la questione sarebbe infondata, in quanto

riconosciuta la legittimità di interventi di interpretazione

autentica, essi non potrebbero ritenersi limitati ai casi in cui si

fossero verificati contrasti giurisprudenziali.

L'I.N.P.S. sottolinea, quindi, che l'interpretazione contraria

all'applicabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali al

contratto di formazione e lavoro - alla quale esso si era attenuto -

era stata fatta propria dal Governo, come risultava da una circolare

del Ministero del lavoro del 4 ottobre 1993. D'altro canto, il

legislatore avrebbe discrezionalità in materia di agevolazioni

contributive "sulla base di autonomi parametri di bilancio e di

politica legislativa".

Per il caso, invece, che questo rilievo non si condivida,

l'I.N.P.S. sostiene che un impedimento al legislatore ad introdurre

la deroga attraverso una norma interpretativa o innovativa e

retroattiva non potrebbe derivare dal principio dell'affidamento,

posto che nella specie un affidamento nell'interpretazione difforme

da quella accolta dal legislatore non vi sarebbe stato, come si

evincerebbe anche dal fatto che l'attrice non aveva applicato il

beneficio.

Infine, non potrebbe impedirsi al legislatore di innovare

retroattivamente una disciplina agevolativa.

2. - Con l'ordinanza iscritta al n. 643 del registro ordinanze

del 2001, pronunciata il 12 maggio 2001, il Tribunale di Torino, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge

n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata resa nel giudizio promosso da una S.p.a.

contro l'I.N.P.S., per ottenerne la condanna alla restituzione di

contributi a suo dire indebitamente versati, fondando la pretesa per

la quasi totalità della somma richiesta in restituzione,

sull'applicabilità - con riferimento a contratti di formazione e

lavoro - del regime di fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha invocato la norma

censurata, sostenendone l'efficacia retroattiva, in quanto norma di

interpretazione autentica, e l'attrice ha replicato adducendo che la

norma avrebbe invece carattere innovativo e non troverebbe

applicazione ai rapporti sorti anteriormente alla sua emanazione. In

subordine, ne ha eccepito l'incostituzionalità.

Il rimettente, disattesa la replica, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata.

Al riguardo osserva anzitutto come fosse pacifico l'orientamento

interpretativo che - per i contratti di formazione e lavoro -

riteneva cumulabili i due benefici, della ridotta misura dei

contributi gravanti sul datore di lavoro e della fiscalizzazione

degli oneri sociali. La norma censurata non sarebbe, dunque,

intervenuta a sanare alcun dissidio interpretativo.

Afferma quindi che la Corte costituzionale ha ritenuto

ammissibile "l'interpretazione, con efficacia retroattiva, di norme

già esistenti", ritenendole non lesive degli artt. 101, 102 e 104

della Costituzione, a meno che esse non incidano sul giudicato già

formatosi "o non siano intenzionalmente dirette ad incidere sui

giudizi in corso" ed assoggettandole al sindacato di ragionevolezza.

Richiama, quindi, la sentenza di questa Corte n. 402 del 1993,

assumendo che essa avrebbe ritenuto ammissibile anche un intervento

di interpretazione autentica motivato dall'intento di contrastare

un'opzione interpretativa consolidatasi in senso divergente dalla

linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal

legislatore, ma a condizione che la diversa interpretazione

legislativamente imposta fosse ragionevolmente prospettabile come

alternativa a quella consolidatasi. Ma tale presupposto non

ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto - come emergerebbe dalla

giurisprudenza della Cassazione - l'orientamento favorevole

all'applicabilità della fiscalizzazione costituiva l'unica soluzione

interpretativa razionalmente prospettabile.

Sulla base di tali motivazioni, il rimettente assume la

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto alla violazione degli altri parametri, rileva che, essendo

ormai cessato dal 1998 il beneficio della fiscalizzazione, il

problema della cumulabilità si poneva solo per il passato: onde la

norma censurata avrebbe avuto esclusivamente la finalità di

intervenire su giudizi in corso.

2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e

si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore

identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui

all'ordinanza n. 642 del 2001.

2.2. - Si è costituita, altresì, la parte privata, depositando

memoria, nella quale - dopo un'ampia premessa ricostruttiva

sull'evoluzione della normativa sui contratti di formazione e lavoro

ed in particolare sul loro regime contributivo, nonché sulla

fiscalizzazione degli oneri sociali - sostiene l'impossibilità di

negare l'applicabilità della fiscalizzazione ai contratti di

formazione e lavoro.

Rileva, poi, che, intervenuto l'art. 3, quinto comma, del

decreto-legge n. 726 del 1984, introdotto dalla legge di conversione

n. 863 del 1984, l'equiparazione dei contratti di formazione e lavoro

ai normali rapporti di lavoro subordinato avrebbe confermato che essi

beneficiavano della fiscalizzazione.

D'altro canto, l'intenzione del legislatore di consentire

l'applicabilità della fiscalizzazione derivava dalla comunanza di

scopi delle leggi sulla fiscalizzazione e di quelle sui contratti di

formazione e lavoro, mirando le une e le altre a ridurre il costo del

lavoro al fine di incrementare l'occupazione.

Ne deriverebbe la conferma del carattere di norma innovativa

della disposizione censurata, da riferire non solo all'art. 3 del

decreto-legge n. 726 del 1984, ma anche agli artt. 5 del

decreto-legge n. 173 del 1988 e 8, commi 1, 2 e 3, della legge n. 407

del 1990.

A sostegno della fondatezza della questione in relazione

all'art. 3 della Costituzione, richiama poi una serie di decisioni di

questa Corte, per desumerne il principio che quando il legislatore

definisce interpretativa una norma innovativa, conferendole efficacia

retroattiva, sarebbe violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della

ragionevolezza.

Per il caso in cui la norma censurata si dovesse considerare

invece interpretativa, sostiene che la retroattività del suo operare

sarebbe nella specie lesiva del principio di ragionevolezza, sia

perché l'effetto retroattivo opererebbe per ben sedici anni, così

sacrificando l'affidamento dei destinatari della norma interpretata,

sia perché l'interpretazione proposta dalla norma censurata è

intervenuta non in una situazione di contrasto giurisprudenziale ma,

al contrario, in senso opposto ad un orientamento pacifico e senza

che l'interpretazione accolta si possa configurare come una delle

interpretazioni possibili.

La società sostiene ancora che l'art. 3 Cost. sarebbe violato

anche quanto al principio di eguaglianza, per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra i datori di lavoro, secondo che la

stipula dei contratti di formazione e lavoro fosse o meno avvenuta

sotto il vigore della norma autenticamente interpretata, senza una

ragione giustificativa della diversità di trattamento.

Infine, aderisce alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione

con riferimento ai parametri degli artt. 101, 102 e 104 della

Costituzione.

3. - Con l'ordinanza iscritta al n. 658 del registro ordinanze

del 2001, pronunciata il 24 maggio 2001, il Tribunale di Gorizia, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso questione di

legittimità dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, nel corso di un giudizio

introdotto da una S.p.a. contro l'I.N.P.S. per ottenere il

riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri

sociali in relazione alla posizione di lavoratori assunti con

contratto di formazione e lavoro e per la consequenziale condanna

dell'I.N.P.S. al rimborso parziale della contribuzione versata.

Il rimettente muove dalla premessa che la norma censurata non

sarebbe di interpretazione autentica, ma avrebbe carattere innovativo

con efficacia retroattiva, sia per l'assenza di contrasti

interpretativi, sia per il notevole lasso di tempo intercorso fra

norma interpretata e norma interpretante. Il contrasto fra il fine

perseguito dal legislatore ed il mezzo utilizzato configurerebbe "un

caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa".

Con violazione dell'art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza.

Richiama, quindi, giurisprudenza di questa Corte per sottolineare

che nel giudizio di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante

verificare se una norma abbia carattere interpretativo od innovativo

con efficacia retroattiva, perché nell'uno come nell'altro caso la

legge è sempre soggetta al controllo di conformità al canone

generale di ragionevolezza, dovendo la retroattività (non impedita a

livello costituzionale fuori della materia penale) pur sempre trovare

adeguata giustificazione su quel piano e non porsi in contrasto con

altri principi o valori costituzionalmente protetti, fra i quali vi

sarebbe l'affidamento del cittadino nella sicurezza.

La norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo

del principio di affidamento, sia in considerazione della pregressa

esistenza del segnalato unanime orientamento giurisprudenziale, sia

del rilevante lasso di tempo trascorso dall'intervento della norma

interpretata, sia per l'insussistenza di un'adeguata ragione

giustificativa della sua retroattività, tenuto conto della piena

compatibilità fra i due istituti della fiscalizzazione e del

contratto di formazione e lavoro, rispettivamente volti a favorire

l'occupazione attraverso un sostegno alle imprese ed a favorire

l'occupazione giovanile, nonché della circostanza che il beneficio

della riduzione contributiva accordato al datore di lavoro per i

contratti di formazione e lavoro a far tempo dal 1 giugno 1988 si è

progressivamente attenuato, fino ad arrivare al 25 in meno

dell'onere contributivo normale (essendo venuta meno per effetto del

d.l. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988,

l'equiparazione alla categoria degli apprendisti, che sola avrebbe

potuto offrire un appiglio alla tesi dell'esclusione

dell'applicabilità della fiscalizzazione).

3.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e

si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore

identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui

all'ordinanza n. 642 del 2001.

3.2. - Si è costituita la parte privata, depositando memoria,

nella quale sostiene la fondatezza della questione.

A suo avviso, la norma censurata avrebbe avuto il solo fine di

introdurre un nuovo precetto normativo dotato di portata retroattiva

e non sarebbe una norma interpretativa, giacché il carattere

distintivo di quest'ultima - fermo che l'autoqualificazione sarebbe

da sola insufficiente - si individuerebbe nello stretto collegamento

con la legge da interpretare, occorrendo che la scelta assunta dalla

norma interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con

il tenore letterale del testo interpretato. In difetto, la legge non

può essere considerata realmente interpretativa.

La norma censurata non rispetterebbe questi criteri, poiché con

il suo testo non sarebbero connesse né la norma dell'art. 3 del

decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella

legge n. 863 del 1984, né l'art. 5 del decreto-legge n. 173 del

1988, convertito nella legge n. 108 del 1991, né l'art. 8 della

legge n. 407 del 1990.

Sulla base di tali premesse, sostiene che la norma censurata

violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di

ragionevolezza, ed anche per la disparità di trattamento a beneficio

dei datori di lavoro che prima dell'intervento della norma avevano

ottenuto una sentenza già passata in giudicato favorevole al

riconoscimento della fiscalizzazione. Sotto tale profilo, sarebbe

violato anche l'art. 41 della Costituzione.

Inoltre, deduce la violazione del principio dell'affidamento, per

l'ampio spazio temporale intercorso fra la norma asseritamene

interpretata e quella censurata e per l'inesistenza di un contrasto

interpretativo.

La memoria si chiude con argomentazioni a sostegno

dell'illegittimità della norma per violazione degli artt. 101, 102 e

104 della Costituzione, che, tuttavia, non sono evocati

dall'ordinanza di rimessione.

4. - Con l'ordinanza iscritta al n. 665 del registro ordinanze

del 2001, pronunciata il 31 maggio 2001, il Tribunale di Torino, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge

n. 388 del 2000 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio introdotto da

una S.p.a. nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenerne la condanna alla

restituzione di contributi indebitamente versati in relazione a vari

contratti di formazione e lavoro, da essa stipulati.

Dopo avere osservato che la domanda sarebbe stata accoglibile

alla stregua dell'art. 3, quinto e sesto comma, del decreto-legge

n. 726 del 1984, sulla base dell'orientamento unanime della

giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al cumulo fra

il sistema contributivo previsto per detta tipologia di contratti e

quello della fiscalizzazione, il rimettente rileva che questa

soluzione è esclusa dalla norma censurata. Assume, quindi, che essa

sarebbe diretta non a chiarire il senso delle disposizioni

preesistenti o ad escludere una delle alternative interpretative dal

suo testo potenzialmente desumibili, perché nessun dubbio

interpretativo era emerso sulla applicabilità della fiscalizzazione,

bensì ad intervenire sui giudizi in corso in contrasto con

un'interpretazione che si era ormai consolidata.

Ciò non sarebbe consentito dall'art. 3 della Costituzione.

D'altronde nella specie non ricorrerebbe nemmeno la possibilità di

prospettare ragionevolmente la interpretazione contraria a quella

della giurisprudenza.

4.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e

si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore

identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui

all'ordinanza n. 642 del 2001.

5. - Con l'ordinanza iscritta al n. 945 del registro ordinanze

del 2001, pronunciata il 9 maggio 2001, la Corte di cassazione,

sezione lavoro, ha sollevato anch'essa la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, in

relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata resa in sede di esame del ricorso proposto

dall'I.N.P.S. contro una S.p.a., per la cassazione di una sentenza

resa in grado d'appello dal Tribunale di Torino a conferma di quella

di primo grado del Pretore di Torino, con la quale era stata accolta

l'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo

ottenuto dall'I.N.P.S. per contributi non versati per effetto della

cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte a lavoratori

assunti con contratti di formazione e lavoro, delle riduzioni di

aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Al ricorso dell'I.N.P.S. la società ha resistito con

controricorso, fra l'altro eccependo l'illegittimità costituzionale

della norma censurata.

La Corte rimettente ricorda anzitutto di avere affrontato

numerose volte la questione della compatibilità fra contratto di

formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali,

risolvendola positivamente, sulla base dell'argomento della mancanza

di un'espressa deroga legislativa, in particolare, considerando che

la normativa relativa alla fiscalizzazione non esclude esplicitamente

dal beneficio i lavoratori assunti con quella tipologia contrattuale.

La Corte rimettente - preso atto che la norma censurata

contraddice l'orientamento da essa espresso e che non ne è possibile

una diversa lettura - motiva la sollevata questione ricordando

anzitutto gli argomenti con cui l'eccezione di illegittimità

costituzionale è stata fatta valere dalla controricorrente,

imperniati sul contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. per

il carattere innovativo della stessa, sulla disparità di trattamento

che si sarebbe venuta a creare tra datori di lavoro cui il beneficio

era stato accordato e datori di lavoro che lo rivendicano in giudizio

e sulla lesione dell'affidamento.

Rileva, quindi, che, in base alla giurisprudenza costituzionale,

il legislatore può emanare norme che precisino il significato di

altre disposizioni legislative anche in presenza di un orientamento

omogeneo della Corte di cassazione, purché la scelta interpretativa

imposta rientri tra le varianti possibili del senso del testo

interpretato e siano rispettati il principio di ragionevolezza ed

eguaglianza, la tutela dell'affidamento e le funzioni

costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Secondo la rimettente, nel caso di specie verrebbe in rilievo

l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che non

potrebbe essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano

irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti.

Inoltre, la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa

alla norma censurata non sarebbe sufficiente a giustificare la

violazione degli indicati principi.

La rimettente rileva poi come la norma censurata sia intervenuta

a distanza di oltre sedici anni dalla norma interpretata, quando

ormai le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali non

erano, in gran parte, più in vigore; possa determinare distorsioni

della concorrenza fra datori di lavoro che abbiano già definito la

vertenza contributiva con l'I.N.P.S. prima della sua entrata in

vigore e datori di lavoro che non l'abbiano definita; e leda

l'affidamento del cittadino nella possibilità di operare sulla base

delle condizioni normative esistenti in un dato periodo storico senza

una ragionevole necessità.

Infine, la rimettente osserva che nel giudizio a quo l'I.N.P.S.

aveva richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo anche le

sanzioni relative ai contributi omessi e che nel campo previdenziale

non esiste una norma come l'art. 10 della legge 27 luglio 2000,

n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente), che esclude l'irrogazione di sanzioni tutte le volte

in cui la violazione dipenda da condizioni obiettive di incertezza

sull'ambito della norma tributaria, ed anzi l'art. 116, commi 8, 10,

11 e 15, lettera a), della stessa legge n. 38 del 2000, di cui fa

parte la norma impugnata, prevede, in ipotesi analoghe in campo

previdenziale, solo una riduzione delle sanzioni civili.

5.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e

si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore

identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui all'ord.

n. 642 del 2001.

5.2. - Si è costituita, altresì, la parte privata, depositando

memoria.

Dopo avere ricordato la giurisprudenza della Corte sulla

qualificazione di una norma come di interpretazione autentica,

afferma che, dall'esame comparativo fra la norma interpretata e la

norma interpretatrice impugnata, emergerebbe il carattere innovativo

di quest'ultima, e rileva che non è contestabile il potere del

legislatore di dettare norme retroattive, con il limite per il

settore penale dell'art. 25 della Costituzione e comunque degli altri

precetti costituzionali.

Sostiene che la disposizione censurata sarebbe lesiva del

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia sotto il

profilo della razionalità, sia sotto quello dell'affidamento del

cittadino, mancando nella specie il presupposto giustificativo

dell'esistenza di gravi anfibologie o interpretazioni contrastanti ed

essendo, in conseguenza, priva di ogni giustificazione la

retroattività della norma.

La violazione del principio di eguaglianza emergerebbe, in

particolare, confrontando la posizione di coloro che, in applicazione

dell'originario dettato normativo avevano ottenuto pronunce

definitive di rigetto di pretese contributive dell'I.N.P.S. analoghe

a quelle oggetto del giudizio a quo e la posizione di coloro che, a

causa del protrarsi dei giudizi, oppure del tardivo esercizio da

parte dell'ente dei suoi diritti, si vedono gravati di una nuova e

non prevedibile, all'epoca, obbligazione contributiva.

L'irrazionalità della norma censurata sarebbe evidenziata dalla

scelta del legislatore di procedere all'interpretazione di una norma

che era stata per lungo tempo interpretata in modo incontroverso, e

di attribuire alla norma interpretata un significato nuovo. Con

specifico riguardo alla lesione dell'affidamento del cittadino,

osserva anche che la finalità di contrazione della spesa pubblica

sottesa alla disposizione impugnata non sarebbe ragione sufficiente a

salvare la norma. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze propongono la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), secondo cui

l'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,

"si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non

si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli

oneri sociali".

I giudizi, concernendo la stessa disposizione, possono essere

riuniti.

2. - Il contratto di formazione e lavoro è stato introdotto dal

citato decreto-legge n. 726 del 1984 per i lavoratori di età

compresa fra i 15 ed i 29 anni.

In particolare l'art. 3 - premesso al quinto comma che a tale

contratto si applica la disciplina relativa al rapporto di lavoro

subordinato, se non espressamente derogata - dispone al sesto comma

che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta

nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla legge

19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato). L'entità di

questi contributi è stata poi (salve talune eccezioni) sganciata

dalla misura stabilita per gli apprendisti e fissata in una frazione

dell'importo normale (art. 5 del decreto-legge 30 maggio 1988,

n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291; art. 8, commi

1, 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, Disposizioni diverse

per la attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993).

Sorto il problema se i datori di lavoro possano cumulare con il

beneficio della misura ridotta della contribuzione anche quello della

fiscalizzazione degli oneri sociali, la soluzione negativa - a lungo

sostenuta in sede giudiziaria dall'I.N.P.S., con risultati

prevalentemente sfavorevoli - è ora imposta dalla norma impugnata,

che si autoqualifica di interpretazione autentica.

3. - Secondo i rimettenti, la norma viola il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per

irragionevolezza (tutte le ordinanze), per lesione dell'affidamento

del cittadino nella certezza dei rapporti giuridici (ordinanze

nn. 642, 658 e 945) e per disparità di trattamento (ordinanza

n. 945), nonché le attribuzioni del potere giudiziario di cui agli

artt. 101, 102 e 104 della Costituzione (ordinanze nn. 642 e 643).

La questione è infondata sotto ogni profilo.

4. - Tutte le ordinanze, nel denunciare la norma per

irragionevolezza, partono dall'esame della sua natura e rilevano come

la giurisprudenza non avesse dubbi sull'applicabilità del beneficio

della fiscalizzazione degli oneri sociali al contratto di formazione

e lavoro.

Da questa premessa, le ordinanze nn. 642 e 658 deducono che la

norma, pur definendosi interpretativa, è in realtà innovativa e

retroattiva e perciò lede il principio di ragionevolezza; invece le

ordinanze nn. 643, 665 e 945 non contestano che la norma sia

interpretativa, ma la ritengono irragionevole perché eccede i limiti

entro cui possono essere dettate norme di interpretazione autentica,

come tali retroattive.

5. - Questa Corte ha più volte affermato che non è decisivo

verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente

interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con

efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della

legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e

principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario

deve in principio attenersi - non è stato elevato a dignità

costituzionale, salva per la materia penale la previsione

dell'art. 25 della Costituzione. Quindi il legislatore, nel rispetto

di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva -

interpretative o innovative che siano - purché la retroattività

trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non

contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

E proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza, può

rilevare la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma

sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva (fra le altre,

sentenza n. 229 del 1999).

La Corte ha anche affermato che il legislatore può porre norme

che precisino il significato di altre norme non solo ove sussistano

situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano

insorti contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di

indirizzi omogenei, se la scelta imposta per vincolare il significato

ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di

senso del testo originario: in tali casi, il problema da affrontare

riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra la sua

portata retroattiva, alla luce del principio di ragionevolezza

(sentenza n. 525 del 2000).

6. - Nella specie è ben vero che, prima della norma impugnata,

la giurisprudenza riteneva applicabile al contratto di formazione e

lavoro il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ma è anche vero che l'I.N.P.S. aveva sempre contestato questo

orientamento, emanando circolari di opposto contenuto e inducendo

incertezza fra i datori di lavoro, come dimostrano le fattispecie

sottoposte ai rimettenti: esse si riferiscono sia ad azioni proposte

contro l'I.N.P.S. da datori di lavoro che, avendo calcolato i

contributi senza tener conto della fiscalizzazione, chiedevano la

restituzione di somme a loro avviso indebitamente versate, sia ad

azioni proposte dall'I.N.P.S. contro datori di lavoro per omissioni

contributive derivanti dall'applicazione, ritenuta dall'Istituto

illegittima, di quel beneficio.

Considerando la situazione non più tollerabile, il legislatore

è intervenuto stabilendo che la disciplina del contratto di

formazione e lavoro deve essere interpretata - secondo una delle

possibili letture del testo originario - nel senso

dell'inapplicabilità della fiscalizzazione. Il carattere retroattivo

di tale intervento mira ad evitare il prolungamento dell'incertezza,

per le rilevanti dimensioni del contenzioso in corso e la gravità

dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale.

Perciò deve escludersi che la norma sia irragionevole o leda

valori e interessi costituzionalmente protetti.

7. - L'ordinanza n. 945 ritiene poi che la norma in esame

provochi una disparità di trattamento fra datori di lavoro,

alterando la concorrenza a favore di quelli che, prima della sua

entrata in vigore, avessero già definito i loro rapporti con

l'I.N.P.S.

Ma la sottrazione di taluni datori di lavoro agli effetti

retroattivi della norma - derivante dalla definizione di quei

rapporti, comunque avvenuta - è un dato di mero fatto, collegato al

fluire del tempo e al comportamento degli interessati, che di per sé

non lede il principio di eguaglianza (sentenze nn. 6 del 1994 e 311

del 1995).

8. - Secondo le ordinanze nn. 642, 658 e 945, la norma impugnata

è irragionevole perché viola l'affidamento del cittadino nella

certezza delle situazioni giuridiche.

La censura - estranea ai casi in cui i datori di lavoro abbiano

calcolato i contributi senza avvalersi della fiscalizzazione, così

mostrando di non nutrire su di essa alcun affidamento - si può

riferire solo alle opposte fattispecie in cui sia l'I.N.P.S. ad agire

per omissioni contributive di datori di lavoro che della

fiscalizzazione abbiano invece tenuto conto.

Tale affidamento si riferirebbe peraltro alla spettanza di

un'agevolazione, la cui attribuzione postula valutazioni e scelte,

ampiamente discrezionali, di politica legislativa; e comunque nella

specie non è configurabile, per le ragioni prima indicate (retro

n. 6), una situazione in cui possa essere avanzata una pretesa di

affidamento costituzionalmente tutelabile.

9. - L'ordinanza n. 945 argomenta infine che le violazioni di

obblighi previdenziali dipendenti (come nel caso di specie) da

obiettiva incertezza sull'ambito della norma impositiva sarebbero

soggette ad un regime ingiustificatamente diverso da quello delle

corrispondenti violazioni in materia tributaria: per queste infatti

l'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia

di statuto dei diritti del contribuente) esclude l'irrogazione di

sanzioni, mentre per le prime l'art. 116, commi 8, 10, 11 e 15,

lettera a), della stessa legge n. 388 del 2000, di cui fa parte la

norma impugnata, prevede solo una riduzione delle sanzioni civili.

Ma - a parte ogni altra considerazione - le norme da cui il

regime differenziato discenderebbe non sono state dalla rimettente

specificamente censurate.

10. - Infondata è anche la censura formulata dalle ordinanze

nn. 642 e 643, secondo cui la norma impugnata, intervenendo

direttamente sui giudizi in corso relativi all'applicabilità della

fiscalizzazione, lederebbe le attribuzioni del potere giudiziario,

così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

La Corte ha più volte affermato che l'intervento legislativo

retroattivo, tanto con norma di interpretazione autentica quanto con

norma innovativa, opera sul piano delle fonti, ossia della regula

juris che il giudice deve applicare, e quindi non incide sulla

potestà di giudicare e sull'ambito riservato alla funzione

giurisdizionale (fra le altre, sentenze nn. 432 del 1997 e 229 del

1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata dal Tribunale di

Trieste e dal Tribunale di Torino, rispettivamente con le ordinanze

iscritte al n. 642 ed al n. 643 del registro ordinanze del 2001, in

riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, e dal

Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di Torino e dalla Corte di

cassazione, rispettivamente con le ordinanze iscritte al n. 658, al

n. 665 ed al n. 945 del registro ordinanze del 2001, in riferimento

al solo articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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