Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso

alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la

continuità delle funzioni dirigenziali apicali), promosso con

ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso

proposto da Gualdi Marcello contro la Regione Lazio ed altri,

iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Chiarenza Franco ed altri e

della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia per Chiarenza Franco ed altri e

Vito Bellini e Achille Chiappetti per la Regione Lazio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione

staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991, emessa sul

ricorso proposto da Marcello Gualdi contro la Regione Lazio ed altri,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, 102, 104,

primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale del

Lazio 2 aprile 1991, n. 13.

Il ricorrente, che aveva partecipato alla selezione (di cui

all'art. 25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6)

per l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale, aveva

lamentato, nel giudizio a quo, di essere stato collocato in una

posizione deteriore nella graduatoria ed aveva chiesto l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale del Lazio 6 novembre 1987,

n. 6715, sollevando, in via subordinata, l'eccezione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 25 citato (per l'insindacabile

discrezionalità consentita alla Commissione nell'assegnazione del

punteggio ai candidati), in relazione agli artt. 3 e 97 della

Costituzione. Finalmente, nella pubblica udienza dell'8 novembre

1991, rilevato il contrasto dell'art. 5 della legge n. 13 del 1991

con gli artt. 24, 3 e 97 della Costituzione, chiedeva che la Sezione

rimettesse gli atti a questa Corte.

Il giudice a quo - premessa la sostanziale analogia del caso in

esame con altri in cui la Commissione regionale di scrutinio avrebbe

fatto uso di potere discrezionale illimitato - pur non ritenendo di

doversi discostare da precedenti pronunce in cui tale operato è

stato dichiarato illegittimo, rileva che una nuova sentenza di

annullamento sarebbe ostacolata dall'art. 5 della legge regionale del

Lazio 2 aprile 1991, n. 13, secondo cui il personale che, in prima

attuazione della legge regionale n. 6 del 1985, è stato inquadrato

nella qualifica funzionale superiore con provvedimenti approvati

dalla Commissione di controllo, rimane inquadrato in suddetta

qualifica.con la decorrenza fissata nel provvedimento di

inquadramento".

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata, consolidando

definitivamente la graduatoria, fa sì che il ricorso dovrebbe essere

dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse,

venendo meno, per il ricorrente, anche in caso di nuovo annullamento,

la possibilità di accedere alla qualifica con la procedura di cui

alla legge n. 6 del 1985. Inoltre, interferendo sui giudizi in corso,

la definizione dei giudizi di appello sarebbe vincolata in senso

contrario a quello prevedibile e pertanto contrasterebbe con l'art.

24 della Costituzione e, poiché la legge impugnata ha fatto seguito

a una serie di pronunce concordi, si determinerebbe l'effetto di

interrompere tale giurisprudenza, imponendo di fatto, ai giudici già

aditi, di dichiarare di ufficio l'improcedibilità dei giudizi in

qualsiasi grado e stato si trovino, con conseguente vulnus degli

artt. 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della

Costituzione.

La nuova norma, poi, sanerebbe, con decorrenza dal momento

dell'adozione, determinazioni amministrative già ritenute dal

Tribunale rimettente illegittime per contrasto con l'art. 25 della

legge regionale n. 6 del 1985 e con i princip/' che impongono

un'adeguata motivazione degli atti amministrativi discrezionali. Né

può considerarsi causa giustificativa (anzi sarebbe in contrasto col

principio costituzionale del pubblico concorso: art. 97 della

Costituzione) l'esigenza della Regione di far conservare la qualifica

superiore a chi l'abbia conseguita in base a un procedimento

considerato illegittimo dal giudice amministrativo.

La suddetta "sanatoria" contrasterebbe poi col principio della

pari opportunità (artt. 3 e 51 della Costituzione), in quanto la

norma impugnata renderebbe privo di tutela il diritto del concorrente

a non subire ingiuste discriminazioni.

2. - La difesa della Regione, in una memoria presentata

nell'imminenza dell'udienza, insiste per l'infondatezza della

questione, osservando che il giudice a quo si basa sul pregiudizio

che la normativa impugnata sarebbe stata approvata solo per frustrare

le pretese degli aspiranti nei vari giudizi pendenti.

Rilevato che il giudice a quo ha sollevato la questione su

disposizione non applicabile nel giudizio a quo (e non sull'art. 25

della legge regionale n. 6 del 1985), la difesa osserva che la legge

n. 13 del 1991 non ha "consolidato" la graduatoria impugnata, ma ha

solo stabilito, in aggiunta all'art. 25, che i dipendenti già

inquadrati rimangono nella seconda qualifica se hanno svolto senza

demerito le funzioni per un biennio. La questione apparirebbe poi

prospettata in via meramente ipotetica e sarebbe rilevante solo in un

futuro giudizio o, al massimo, nell'ipotetico giudizio di

ottemperanza. La disposizione impugnata non avrebbe inoltre riflessi

nel giudizio determinandone l'estinzione, in quanto essa non ha

formalmente sancita la loro estinzione, né escluderebbe una

eventuale ripetizione della selezione in futuro.

Infondata sarebbe pure la denuncia di violazione del principio

d'irretroattività, non avendo la norma impugnata modificato

retroattivamente la disciplina dell'art. 25 della legge n. 6 del

1985, ma solo introdotto - in aggiunta al procedimento di

inquadramento previsto in prima attuazione - un ulteriore

straordinario procedimento d'inquadramento traverso il riscontro del

disimpegno di fatto, senza demerito, delle funzioni per due anni.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, la

difesa ricorda che il principio del pubblico concorso concerne

l'accesso nella p.A., mentre la normativa impugnata "riguarda il

reinquadramento in qualifiche superiori di personale già in servizio

presso la p.A.".

3. - Ha presentato altresì una memoria, nel- l'approssimarsi

dell'udienza, la difesa di Franco Chiarenza, Giuseppe Bottino e Maria

Carla Claudi che, svolgendo ulteriori argomentazioni, insiste per

l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione

staccata di Latina, con ordinanza dell'8 novembre 1991 (Reg. Ord. n.

160 del 1992), solleva, in relazione agli artt. 3, 24, 51, 97, 102,

104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

della Regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per l'accesso

alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la

continuità delle funzioni dirigenziali apicali), che recita: "Il

personale, che, in sede di prima attuazione della legge regionale 11

gennaio 1985, n. 6, è stato inquadrato a seguito di procedura

selettiva effettuata a norma dell'art. 25 della stessa legge nella

qualifica funzionale superiore a quella rivestita alla data del 1°

gennaio 1983 con provvedimenti dei quali la Commissione di controllo

sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso,

rimane inquadrato nella suddetta qualifica funzionale superiore con

la decorrenza fissata nel provvedimento di inquadramento, a

condizione che abbia, anche di fatto, svolto le relative funzioni

senza demerito per almeno due anni".

2. - La questione è inammissibile.

La materia del contendere nel giudizio a quo è regolata dall'art.

25 della legge regionale del Lazio 11 gennaio 1985, n. 6, e non è

affatto incisa dalla norma impugnata, la quale si limita a

consolidare situazioni derivanti dalla procedura selettiva in

contestazione, senza che ne derivi impedimento alcuno all'attività

giurisdizionale in corso.

Non si verifica infatti "sopravvenuta carenza d'interesse", a

seguito della norma denunziata, perché questa non rende intangibile

la graduatoria conclusiva della selezione, che può essere sempre

annullata dal giudice amministrativo, e rinnovata, in sede di

ottemperanza, dall'Amministrazione.

Pertanto non sono prospettabili né in atto, né in ipotesi, i

profili di violazione degli invocati parametri costituzionali.

La ratio decidendi, tuttavia, si fonda sulla estraneità della

norma sospettata rispetto al giudizio principale, il che rende una

pronuncia di merito sulla sua costituzionalità inutiliter data

riguardo al tema di decisione del giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge della regione Lazio 2 aprile 1991, n. 13

(Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale

dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni

dirigenziali apicali), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 51,

97, 102, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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