Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1193 del

codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre

1970 dal pretore di Nicotera nel procedimento penale a carico di Mucci

Albano Giuseppe, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28

aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 la relazione

del Presidente Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Mucci Albano

Giuseppe, il pretore di Nicotera con ordinanza-sentenza (così

testualmente da detto giudice definita) 15 ottobre 1970, integrata da

altra ordinanza 16 dicembre 1970, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1193 del codice della navigazione

(r.d. 30 marzo 1942, n. 327), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1193 del codice della navigazione, che punisce il

comandante della nave che non tenga a bordo i documenti comprovanti

l'esistenza dei requisiti di navigabilità, violerebbe il principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché commina - secondo

l'ordinanza del pretore di Nicotera - la stessa sanzione penale anche

per il comandante che naviga senza che i documenti suindicati siano

stati rilasciati.

Con una ordinanza "integrativa" del 16 dicembre stesso anno il

suindicato pretore ha riconosciuto di avere erroneamente ritenuto che

la norma impugnata abbia per oggetto le due suindicate ipotesi di

reato, mentre, in realtà, la navigazione del natante per il quale non

siano stati rilasciati i prescritti documenti, è punita, ai sensi

dell'art. 1216 cod. nav., con pene differenti per l'armatore e per il

comandante. Ma ha insistito nella denunzia di illegittimità della

norma impugnata, adducendo diversi argomenti. Non sarebbe giustificata

una uguale penalità per il comandante di un transatlantico che non

tenga a bordo i prescritti documenti, ed il comandante di una nave da

pesca, che commetta la stessa infrazione. E ciò perché la distinzione

fra navi maggiori e navi minori è un principio fondamentale

dell'ordinamento marittimo, al punto che, per le due categorie di

natanti, sono prescritte serie diverse di registri di iscrizione e due

distinti tipi di documenti. Conseguentemente un trattamento

differenziato dovrebbe essere adottato anche per la sanzione penale in

esame. Inoltre, l'ordinanza fa un raffronto con le norme del codice

della strada, ed osserva che nessun motivo apprezzabile può avere

indotto il legislatore a punire, per la stessa dimenticanza dei

prescritti documenti, con la pena dell'ammenda il conducente

dell'autoveicolo, e, sia pure in alternativa, con la pena dell'arresto

quello di un natante. Entrambi i casi determinano lo stesso danno

sociale, "importando per l'autorità la stessa doverosa attività

diretta ad accertare attraverso l'esame di pubblici registri, o

altrimenti, l'esistenza dei ripetuti documenti".

2. - Per quanto riguarda la prima ordinanza, va osservato che

l'art. 1193 cod. nav. prevede una sola ipotesi di reato: quella

dell'assenza da bordo dei documenti prescritti per la navigabilità.

L'art. 299 dello stesso codice dispone che il comandante deve curare

che durante il viaggio siano a bordo i documenti relativi alla nave,

all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i

libri di bordo siano tenuti regolarmente. Della inosservanza di tali

prescrizioni risponde penalmente il comandante. Nel caso invece in cui

il natante non sia abilitato alla navigazione, oppure navighi senza che

siano stati rilasciati i prescritti documenti, l'art. 1216 cod. nav.

punisce sia l'armatore, direttamente obbligato a fornire la nave della

documentazione necessaria, sia il comandante della nave stessa. Ma per

quest'ultimo la pena è ridotta in misura non eccedente un terzo. Non

sussiste pertanto la denunziata uguaglianza di sanzione penale per

fatti sostanzialmente differenti.

Anche gli altri argomenti addotti dalla seconda ordinanza non hanno

alcun pregio.

La violazione delle prescrizioni sulla tenuta dei libri di bordo, a

seconda che trattisi di navi maggiori o minori, si risolve

sostanzialmente nella gravità del reato, la quale deve essere desunta,

ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dalle modalità dell'azione, dalla

entità del danno o del pericolo, dalla intensità del dolo o della

colpa ecc., e della quale deve tenere conto il giudice nell'esercizio

del potere discrezionale per la applicazione della pena entro i limiti

minimi e massimi fissati dalla legge. E la sanzione prevista dalla

norma impugnata è di tale latitudine, anche nella alternativa fra

ammenda ed arresto, da consentire al giudice l'applicazione di pena

congrua a seconda che l'imputato comandi una nave maggiore oppure una

nave minore.

È da aggiungere che la Corte ha già deciso che la valutazione

della congruità fra reato e pena appartiene alla politica legislativa,

e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, sempre

che non ricorra il caso, non verificatosi nella specie, che la

sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da

benché minima giustificazione.

In base a tale principio la Corte ritiene altresì infondato il

profilo attinente alla diversa disciplina penale fra gli autoveicoli e

le navi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1193 del codice della navigazione, sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione con ordinanza del 15 ottobre 1970 del

pretore di Nicotera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI- LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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