Corte costituzionale

Sentenza n. 354/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3-bislegge 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438, promosso, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1999, dal

tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Mazzoni

Guido e l'INPS, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Mazzoni Guido e dell'INPS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Rino Pirani per Mazzoni Guido, Paolo Marchini

e Fabio Fonzo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 21 dicembre 1999 (pervenuta alla Corte il

6 luglio 2000), emessa nel corso di un giudizio civile promosso da un

assicurato nei confronti dell'INPS, il tribunale di Ancona, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge 14 novembre

1992, n. 438 (recte: art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992,

n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità

e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

Premette il giudice a quo che il ricorrente nel giudizio

principale ha versato all'INPS, in relazione agli anni 1993-1994,

"oltre la legittima contribuzione dovuta per l'assicurazione I.V.S.

Gestione commercianti in qualità di agente di commercio", anche

quella relativa al reddito di socio accomandante di una società in

accomandita semplice, vedendosi negare, dal medesimo INPS, il

rimborso contributivo successivamente richiesto in via

amministrativa. E ciò in forza del denunciato art. 3-bis del

decreto-legge n. 384 del 1992, il quale dispone che "il contributo

annuo per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli

artigiani e dei commercianti è rapportato alla totalità dei redditi

di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi

stessi si riferiscono" (comma 1); redditi di impresa tra i quali

vanno inclusi, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986,

"anche i redditi del socio accomandante di società in accomandita

semplice".

2. - Secondo il rimettente la disposizione censurata,

"assoggettando dunque alla contribuzione previdenziale anche i

redditi di società di persone", come società in nome collettivo e

società in accomandita semplice, e non potendosi interpretare nel

senso di escludere tali redditi dall'ammontare del contributo

percentuale annuo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 38, secondo

comma, e 53 della Costituzione.

La norma verrebbe, infatti, a determinare una ingiustificata

discriminazione tra socio accomandante di società semplice e socio

di società di capitali, "in quanto soltanto il reddito societario

del primo è sottoposto a contribuzione INPS, e ciò benché vi sia

sostanziale identità di natura tra le due tipologie di reddito (e

quindi identità di posizione, sotto il profilo che interessa, tra le

due categorie di soci), nel senso che entrambe si determinano senza

il concorso di alcuna attività lavorativa, ma in conseguenza della

sottoscrizione di quote di capitale sociale con versamento degli

importi corrispondenti e a seguito della formazione degli utili".

Quanto all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il

rimettente sostiene che tale disposizione, nel prevedere il diritto

al trattamento pensionistico per i lavoratori, "esclude che al

sistema contributivo previdenziale possa concorrere un reddito non da

lavoro"; sicché, non si comprende "a quale titolo un reddito non

ricollegabile ad una prestazione lavorativa, come quello appunto di

socio accomandante di una società in accomandita semplice, debba

contribuire al sistema pensionistico".

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata "mal pare

accordarsi", inoltre, "con l'art. 53 della Costituzione che sancisce

il principio della capacità contributiva complessiva ai soli fini

fiscali e non anche contributivo-previdenziali", sicché, se ai fini

fiscali, "è corretto ritenere qualunque reddito oggetto di

tassazione", ai fini previdenziali "soltanto i redditi da lavoro

possono costituire oggetto di prelievo contributivo".

Secondo l'ordinanza l'art. 3-bis censurato non si sottrae,

infine, a dubbi di "manifesta irragionevolezza", giacché, "al solo

malcelato scopo di ampliare la base contributiva, assoggetta a

contribuzione quello che nella sostanza, al di là della

qualificazione formale operata dall'art. 6, terzo comma, del d.P.R.

n. 917 del 1986 a soli fini fiscali, è un mero reddito da capitale".

3. - Si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo per sentir

"dichiarare l'incostituzionalità dell'interpretazione attribuita

dall'INPS" alla disposizione denunciata, ovvero per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, in

ragione degli stessi profili di censura argomentati dal rimettente.

4. - Si è costituito anche l'INPS, concludendo per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Ad avviso della difesa dell'Ente previdenziale, la censura di

violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe "inammissibile per

errata individuazione del tertium comparationis", a causa della

sostanziale differenza tra i redditi (ed il relativo regime fiscale)

del socio di società di persone e quelli del socio di società di

capitali, tale da non consentire di porre in relazione "i due

trattamenti" ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.

Quanto, poi, all'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

l'INPS nega che tale norma ponga "limiti al legislatore nella

individuazione delle basi imponibili contributive", il cui gettito

vale a finanziare la spesa pensionistica.

Nel sostenere, inoltre, che la sollevata questione involge un

vaglio sulla discrezionalità legislativa che non può essere rimesso

alla Corte costituzionale, la parte osserva, quanto alla censura di

violazione dell'art. 53 della Costituzione, che il principio della

capacità contributiva, ammesso che sia "invocabile in materia

contributivo-previdenziale", postula un "sacrificio in assenza di

corrispettività e divisibilità dei servizi sociali approntati dallo

Stato; mentre nella fattispecie, all'aumento del montante

contributivo" fa riscontro "un miglior trattamento economico

previdenziale futuro".

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Secondo la difesa erariale l'asserito vulnus all'art. 3 della

Costituzione risulta "ictu oculi insussistente", essendo poste in

comparazione due "situazioni giuridiche oggettivamente disomogenee".

Quanto alle ulteriori censure, l'Avvocatura dello Stato ritiene

che rientri nella discrezionalità legislativa determinare,

razionalmente e tenuto conto delle disponibilità finanziare,

l'ammontare delle prestazioni previdenziali, non senza rilevare che

lo stesso art. 38 della Costituzione "non garantisce la

corrispondenza tra prestazioni e contributi essendo sufficiente che

al soggetto destinatario siano attribuite adeguate prestazioni

previdenziali".

6. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie

illustrative entrambe le parti del giudizio a quo.

6.1. - La difesa del ricorrente, nell'insistere nelle conclusioni

già rassegnate, rileva che la norma denunciata sottopone a

contribuzione previdenziale "un reddito non di lavoro prodotto dal

capitale investito in società in accomandita semplice da socio

accomandante" che non è né lavoratore, né gestore della società.

Donde, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra socio

di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.

La memoria, nel sostenere, altresì, che la disposizione

censurata sarebbe "del tutto irrazionale", imponendo l'obbligo di

contribuzione a chi non è lavoratore, ma soltanto percettore di un

reddito di capitale, e, dunque, "in carenza del presupposto

essenziale, costituito dalla prestazione di lavoro nella società",

evidenzia, infine, la violazione dell'art. 53 della Costituzione, in

quanto la norma denunciata estende "anche a fini contributivi il

principio di reddito complessivo da assoggettare a contribuzione,

deformando il criterio fissato" dal predetto articolo.

6.2. - L'INPS, nell'insistere per l'inammissibilità o, comunque,

per la manifesta infondatezza della sollevata questione, ribadisce le

eccezioni già proposte, con ulteriori più diffuse argomentazioni,

osservando, tra l'altro, che l'eventuale accoglimento della questione

comporterebbe "un'irrazionale difformità del sistema normativo", in

quanto "i redditi di cui trattasi non verrebbero compresi ...

nell'imponibile contributivo, mentre rimarrebbero assoggettati alla

disciplina fiscale dei redditi di impresa, proprio nel momento in

cui, fra l'altro, il legislatore ha voluto e disciplinato

l'armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi".

In riferimento, poi, al prospettato vulnus dell'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, la memoria rileva che la norma non pone

"vincoli al legislatore quanto alle fonti di finanziamento del

sistema previdenziale obbligatorio", sì da consentire l'adozione di

"forme alternative di finanziamento che comportino la traslazione di

parte degli oneri sociali dalle retribuzioni dei lavoratori (autonomi

o subordinati) al cd. valore aggiunto aziendale, ossia al reddito di

impresa" (come ad es. nel caso dell'obbligo, stabilito dall'art. 2,

comma 29, della legge n. 335 del 1995, di finanziamento dell'intero

sistema previdenziale a carico dei lavoratori autonomi

parasubordinati). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il tribunale di Ancona

solleva questione di legittimità costituzionale del comma 1

dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438.

La norma denunciata dispone che, per i soggetti di cui all'art. 1

della legge 2 agosto 1990, n. 233 - e cioè quelli iscritti alle

gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli

artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari,

coadiuvanti e coadiutori - l'ammontare del contributo annuo dovuto a

fini pensionistici "è rapportato alla totalità dei redditi di

impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi

stessi si riferiscono". Redditi di impresa, fra i quali vanno

annoverati, secondo l'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "i

redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,

da qualsiasi fonte provengano e quale sia l'oggetto sociale".

2. - Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata

si pone in contrasto con:

l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

discriminazione tra socio accomandante di società in accomandita

semplice e socio di società di capitali, "in quanto soltanto il

reddito societario del primo è sottoposto a contribuzione INPS, e

ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due

tipologie di reddito", ... "nel senso che entrambe si determinano

senza il concorso di alcuna attività lavorativa";

l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che, nel

prevedere il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori,

"esclude che al sistema contributivo previdenziale possa concorrere

un reddito non da lavoro";

l'art. 53 della Costituzione - "che sancisce il principio

della capacità contributiva complessiva ai soli fini fiscali e non

anche contributivo-previdenziali" - sicché, se ai fini fiscali "è

corretto ritenere qualunque reddito oggetto di tassazione", ai fini

previdenziali "soltanto i redditi da lavoro possono costituire

oggetto di prelievo contributivo";

il principio di "ragionevolezza", giacché, "al solo

malcelato scopo di ampliare la base contributiva, assoggetta a

contribuzione quello che nella sostanza, al di là della

qualificazione formale operata dall'art. 6, terzo comma, del d.P.R.

n. 917 del 1986 a soli fini fiscali, è un mero reddito da capitale".

3. - La questione non è fondata, sotto alcuno dei prospettati

profili.

4. - Nell'ipotizzare, anzitutto, la discriminazione tra socio di

società in accomandita semplice e socio di società di capitali, in

vista dell'apporto al sistema contributivo della gestione

previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla

disposizione denunciata per i redditi di impresa di cui sia titolare

l'iscritto, il rimettente muove dal presupposto della "sostanziale

identità di natura tra le due tipologie di redditi" e, quindi, di

una identità di posizioni fra i relativi percettori, giacché in

entrambi i casi non vi sarebbe "il concorso di alcuna attività

lavorativa", bensì la mera sottoscrizione di quote del capitale

sociale.

Giova rammentare che, secondo il d.P.R. n. 917 del 1986, cui la

norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale

costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della

partecipazione in società dotate di personalità giuridica

(art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle

stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio

delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il

socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse

società, inclusi nella predetta categoria, come già visto,

dall'art. 6 del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso,

da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione",

proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza

del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa

sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita

semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del

predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di

rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione"

fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).

Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro

normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non

può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella

denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle

società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo),

assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento

personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice

apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più

persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva

riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il

vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.

5. - Le ragioni di cui sopra portano ad escludere, al tempo

stesso, la fondatezza della censura formulata sotto il profilo della

"manifesta irragionevolezza" della disposizione medesima, che avrebbe

assoggettato "a contribuzione quello che nella sostanza ... è un

mero reddito da capitale"; censura che, a ben vedere, non rappresenta

altro che una riproposizione, in termini diversi, di quella testé

esaminata.

Ad ulteriore e decisivo supporto della non irragionevolezza della

scelta operata dal legislatore, nell'esercizio della discrezionalità

di cui gode in materia, va soggiunto che all'onere contributivo si

correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale,

essendo, in virtù dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990, anche la

misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa.

Sicché, all'ampliamento della base contributiva corrisponde,

appunto, l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso

positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la

garanzia previdenziale assicurata dall'art. 38, secondo comma, della

Costituzione.

6. - Del pari infondata è la censura di violazione dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, prospettata dal rimettente sul

presupposto che detta norma, prevedendo il diritto al trattamento

pensionistico per i lavoratori, escluderebbe che al sistema

contributivo possa concorrere un reddito non di lavoro.

Senonché l'intima ed indefettibile correlazione, postulata dal

rimettente, tra contribuzione e reddito di lavoro non trova riscontro

nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall'invocato

precetto costituzionale. Precetto, rivolto, oltretutto, più che a

definire le fonti di finanziamento del sistema, a segnare il livello

di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni

previdenziali.

Un modello, dunque, che, come si evince dall'evoluzione

legislativa avutasi in materia, non ha impedito, in virtù dei

principi solidaristici cui si ispira, da un lato, l'estensione della

protezione a categorie contigue a quelle caratterizzate dagli schemi

più consolidati in cui si risolve lo svolgimento di attività

lavorativa; e dall'altro, accanto alla previsione di un apporto

finanziario al sistema da parte della stessa collettività generale,

anche la commisurazione della contribuzione a basi di riferimento non

costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel

rapporto di lavoro. In proposito, è sufficiente rifarsi alle più

recenti riforme in materia che evidenziano, infatti, il passaggio ad

una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da

ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma

anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa

rinvengono soltanto mera occasione.

Ed è in forza di siffatta evoluzione che si è venuta a

realizzare, nel tempo, anche la convergenza, pur nella rispettiva

autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina

previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile,

a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in

materia. Convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla

disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione

previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini

IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività

d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233

del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella

dell'ambito tributario; e, successivamente, al decreto legislativo

2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione, razionalizzazione

e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali

concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti

da parte dei datori di lavoro", che ha accolto una nozione di reddito

da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi

che a fini tributari.

7. - Infine, è da ritenere inconferente il riferimento

all'art. 53 della Costituzione. E ciò a causa della non

assimilabilità all'imposizione tributaria vera e propria della

contribuzione previdenziale (da ultimo, cfr. sentenza n. 178 del

2000); contribuzione, nel cui ambito, una volta disatteso il

presupposto della imprescindibile correlazione tra prelievo

contributivo e reddito di lavoro dal quale muove il giudice a quo va

fatto rientrare l'obbligo imposto dalla norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di

Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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