Corte costituzionale

Sentenza n. 352/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26

giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Pulcini

Antonio, iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In esito al procedimento instaurato ai sensi della legge

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il Collegio per i reati

ministeriali presso il tribunale di Roma disponeva l'archiviazione

nei confronti di un ministro e altri indagati "laici", in ordine ai

reati di peculato e falso ideologico. Con lo stesso provvedimento

veniva ordinata la separazione della posizione di un indagato "laico"

in ordine al reato di cui agli artt. 48, 61 n. 2, 81, 476, 482 e 485

del codice penale e l'invio dei relativi atti al procuratore della

Repubblica di Roma a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 5 giugno

1989, n. 219.

Esercitatasi l'azione penale nei confronti dell'indagato "laico",

all'udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Roma, considerato che egli aveva fatto parte in

precedenza del Collegio per i reati ministeriali che aveva preso in

esame la posizione dell'imputato, presentava dichiarazione di

astensione ex artt. 34, comma 3, e 36, comma 3, del codice di

procedura penale. Il Presidente del Tribunale rigettava la

dichiarazione, ritenendo che tra le ipotesi di incompatibilità di

cui all'art. 34 cod. proc. pen., da considerare tassative, non era

compresa quella dedotta.

Nella successiva udienza del 26 giugno 1996, preso atto di tale

decisione, il giudice per le indagini preliminari sollevava, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo

comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, cod.

proc. pen., "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad

esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice nei

confronti del Collegio per i reati ministeriali".

2. - Sottolinea il giudice a quo che egli è stato investito della

funzione di giudice dell'udienza preliminare in ordine alla decisione

circa il rinvio a giudizio di Pulcini Antonio, avendo appunto fatto

parte in precedenza del Collegio per i reati ministeriali che aveva

trattato il medesimo procedimento, compiendo atti istruttori,

acquisendo documentazione e in particolare contestando al Pulcini

quello specifico episodio da cui era sorto il procedimento; atti che

costituivano fonte di prova nell'attuale processo.

E dal momento che, in base all'art. 1, comma 2, della legge 5

giugno 1989, n. 219, il Collegio esercita, come anche reiteratamente

riconosciuto dalla giurisprudenza, i poteri che spettano al pubblico

ministero nella fase delle indagini preliminari, appare evidente,

secondo il giudice rimettente, che egli aveva in precedenza svolto

funzioni inquirenti. Tali funzioni sono peraltro incompatibili con

quelle giudicanti proprie del giudice dell'udienza preliminare, come

deriva dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., norma finalizzata a

realizzare la assoluta separazione tra funzioni requirenti e

giudicanti, e pertanto da interpretarsi nel senso che rientrano

nell'area dell'incompatibilità anche i casi in cui il giudice abbia

di fatto svolto, attraverso l'esercizio dei relativi poteri, funzioni

di pubblico ministero.

Peraltro, osserva ancora il giudice a quo, il principio generale

enunciato dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen. non è di immediata

estensione al caso di specie, soprattutto per la considerazione delle

peculiari caratteristiche del procedimento innanzi al Collegio per i

reati ministeriali, costituente, in relazione alla incerta natura di

detto organo, un unicum nel nostro ordinamento.

Risulterebbe peraltro indubbio che la normativa sulle cause di

incompatibilità vada estesa al caso di specie, trattandosi di

salvaguardare il principio di imparzialità e terzietà del giudice.

L'omessa previsione in tal senso violerebbe gli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, 101, secondo

comma, della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di

trattamento fra fattispecie sostanzialmente analoghe, tale da

inficiare il rispetto delle regole sul giudice naturale, sul diritto

di difesa, sulla presunzione di innocenza e sull'indipendenza di

giudizio del giudice.

Osserva ancora il giudice a quo che la questione è certamente

rilevante, trattandosi di superare la situazione di stallo

processuale venutasi a creare a seguito della decisione del

presidente del tribunale che ha respinto la dichiarazione di

astensione e che è opportuno che al riguardo si pronunci la Corte

costituzionale "non solo per risolvere il conflitto (improprio) ma

altresì per chiarire, anche se al limitato fine

dell'incompatibilità, in via definitiva i poteri e la natura del

Collegio per i reati ministeriali". Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità ad esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio

di giudice nei confronti dei componenti del Collegio per i reati

ministeriali".

La questione è sollevata con riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, 101,

secondo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina

denunciata, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra

fattispecie sostanzialmente analoghe, violerebbe il diritto di

difesa, il rispetto delle regole del giudice naturale e

l'indipendenza di giudizio del giudice. In particolare, i principi

della imparzialità e terzietà del giudice risulterebbero

compromessi dall'omessa inclusione tra i casi di incompatibilità

previsti dall'art. 34, comma 3, cod. proc. pen. della situazione in

cui viene chiamato a svolgere l'ufficio di giudice chi in precedenza,

nella sua qualità di componente del Collegio per i reati

ministeriali, ha di fatto svolto funzioni di pubblico ministero:

verrebbero così a sovrapporsi le funzioni requirenti e quelle

giudicanti in capo al medesimo soggetto, in contrasto con la ratio

dell'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., che tra le cause di

incompatibilità indica l'esercizio nel medesimo procedimento delle

funzioni di pubblico ministero e dell'ufficio di giudice, ma non

prevede espressamente, quale termine pregiudicante della relazione di

incompatibilità, lo specifico caso dei componenti del Collegio per i

reati ministeriali, che di fatto svolgono funzioni di pubblico

ministero.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente ha correttamente individuato nell'art. 34,

comma 3, cod. proc. pen. la norma ove sono disciplinate situazioni di

incompatibilità del tipo di quella denunciata, attinenti, cioè, a

funzioni esercitate o uffici ricoperti nell'ambito del medesimo

procedimento, capaci di pregiudicare l'imparzialità e la terzietà

di chi verrà poi chiamato a svolgere l'ufficio di giudice. Non ha

però colto che nel caso di specie la situazione di incompatibilità

va logicamente ravvisata in via preliminare ed assorbente per avere

il Collegio per i reati ministeriali proposto un atto di denuncia,

mediante l'individuazione degli estremi di un reato non ministeriale

a carico di un concorrente "laico" e la conseguente trasmissione

degli atti al Procuratore della Repubblica.

Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il Collegio per i

reati ministeriali - compiute, a norma degli artt. 8, commi 1 e 2,

della legge della Costituzione 16 gennaio 1989, n. 1; 1, commi 2 e 5,

e 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, le indagini

preliminari - ha disposto l'archiviazione per i reati ministeriali e

nel contempo ha ordinato la separazione nei confronti di un

concorrente "laico" per un diverso reato, enucleando gli estremi del

fatto di reato e ordinando, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge

n. 219 del 1989, la trasmissione degli atti al Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così operando, il Collegio per i reati ministeriali ha assolto

all'obbligo, imposto dall'art. 331 cod. proc. pen. nei confronti dei

pubblici ufficiali che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni

hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, di farne denuncia e

di trasmettere gli atti al pubblico ministero; tale situazione, così

come affermato in via generale dalla giurisprudenza di questa Corte

(v. sentenza n. 292 del 1992), configura appunto il caso di

incompatibilità, espressamente previsto dall'art. 34, comma 3, cod.

proc. pen., di avere proposto denuncia.

Ai fini della decisione della questione oggetto del presente

giudizio, non è quindi necessario prendere in esame la peculiare

fisionomia, i poteri e le funzioni del Collegio per i reati

ministeriali (v. sentenze n. 403 del 1994 e n. 265 del 1990);

l'ipotesi di incompatibilità consistente nell'avere presentato una

denuncia obbligatoria assume, infatti, un valore assorbente e

logicamente preliminare rispetto alla supposta funzione pregiudicante

individuata dal giudice rimettente nell'avere il Collegio svolto

funzioni di pubblico ministero.

Ciò è quanto basta per dichiarare non fondata la censura di

illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, cod. proc. pen.

nei termini prospettati dal rimettente, in quanto la situazione di

incompatibilità con l'ufficio di giudice dell'udienza preliminare in

cui viene a trovarsi il componente del Collegio per i reati

ministeriali che ha ravvisato gli estremi di un reato a carico di un

concorrente "laico" ed ha presentato la relativa denuncia al

Procuratore della Repubblica già comporta l'obbligo di astensione a

norma del combinato disposto degli artt. 34, comma 3, e 36, comma 1,

lettera g), cod. proc. pen.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo

comma, 27, secondo comma e 101, secondo comma, della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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