Corte costituzionale

Sentenza n. 351/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1997

dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mario

Attanasio e la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., iscritta al n.

607 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 nel corso di un

giudizio di opposizione promosso dal terzo che pretendeva di avere la

proprietà di beni mobili pignorati, presso la casa di abitazione del

contribuente, dall'esattore che procedeva ad espropriazione forzata

per la riscossione di imposte non pagate, il pretore di Bologna,

quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

La disposizione denunciata, nell'indicare i beni pignorabili,

prevede che l'ufficiale esattoriale debba astenersi dal pignoramento

quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal

debitore. La stessa disposizione stabilisce che tale dimostrazione

può essere offerta soltanto mediante l'esibizione di atti pubblici o

scritture private autenticate, di data anteriore all'anno cui si

riferisce il tributo iscritto a ruolo, ovvero di sentenze passate in

giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente allo stesso

anno.

Il pretore di Bologna ritiene, in conformità all'orientamento

della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 65 del d.P.R. n.

602 del 1973 non solo stabilisca un limite per l'attività

dell'ufficiale esattoriale che procede all'espropriazione forzata, ma

costituisca anche una deroga ai limiti di prova previsti per il terzo

opponente dalla disciplina comune (art. 621 cod. proc. civ.),

escludendo in ogni caso, appunto, la prova testimoniale, mentre viene

ammessa solo quella documentale specificamente indicata.

Ad avviso del giudice rimettente, questa diversità di disciplina

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti,

sia nell'esecuzione forzata comune che in quella esattoriale, il

terzo è, per definizione, estraneo all'esecuzione. Nei suoi

confronti l'esattore, come qualsiasi altro creditore, non è titolare

di alcuna azione esecutiva, essendo la partecipazione del terzo

opponente al procedimento esecutivo determinata da una illegittima

apprensione di beni di cui egli è titolare. Posta la identità di

situazioni del terzo rispetto alla procedura esecutiva, non si

giustificherebbero i più rigorosi limiti alla prova in ordine alla

proprietà del bene, previsti per l'esecuzione esattoriale; limiti

che violerebbero anche la garanzia, per il terzo, di poter agire in

giudizio a tutela dei propri diritti.

Il pretore di Bologna richiama la giurisprudenza costituzionale che

riconosce come preminente l'esigenza di realizzare il credito fiscale

con speditezza, procedendosi, mediante la riscossione coattiva delle

imposte dirette, all'espropriazione di beni che, per il luogo in cui

si trovano, si presume siano del debitore. Sono stati, difatti,

ammessi ragionevoli limiti alla prova per i terzi che, opponendosi

all'esecuzione esattoriale, affermino di essere proprietari dei beni

pignorati; ma è stata tuttavia esclusa l'espropriazione di beni che,

con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non

appartengono al contribuente (sentenza n. 358 del 1994).

I limiti alla prova posti al terzo dalla norma denunciata

sarebbero, ad avviso del giudice rimettente, irragionevoli. Nella

gran parte dei casi l'acquisto di beni mobili non viene formalizzato

con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico, mentre

paradossalmente proprio la predisposizione di questi mezzi di prova

potrebbe far sospettare della loro strumentalità. In molti casi il

terzo opponente non sarebbe in collusione con il debitore, ma si

limiterebbe a chiedere la tutela del proprio diritto, in particolare

in situazioni di convivenza, quando il terzo è andato ad abitare

nella casa di un congiunto o di altra persona.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata.

L'Avvocatura concorda con l'ordinanza di rimessione nel ritenere

che l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato interpretato nel

senso che, per l'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare

esattoriale, la prova dell'appartenenza dei beni rinvenuti nella casa

di abitazione del debitore possa essere fornita solo con atto

pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in

giudicato. Non troverebbe, quindi, applicazione la regola comune

dell'esecuzione mobiliare (art. 621 cod. proc. civ.), che consente di

provare con testimoni il diritto di proprietà sui beni pignorati

nella casa o nell'azienda del debitore, quando l'esistenza del

diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio

esercitati dal terzo o dal debitore. Ad avviso dell'Avvocatura, la

disposizione denunciata, anche interpretata come deroga alla

disciplina comune, non sarebbe in contrasto con la Costituzione, sia

perché la limitazione probatoria sarebbe ragionevolmente

giustificata dalla necessità di speditezza nella riscossione delle

imposte non pagate, sia per evitare il rischio di fraudolente

elusioni.

L'esistenza di differenti limiti di prova nelle diverse procedure

esecutive non violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

giacché il legislatore può discrezionalmente determinare un regime

differenziato di prove, purché giustificato e razionale. Nei

procedimenti di esecuzione coattiva delle imposte, curati

dall'ufficiale esattoriale, difficoltà probatorie, preclusioni e

presunzioni di appartenenza dei beni sarebbero giustificate

dall'interesse, sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale

(sentenze n. 444 del 1995, n. 358 del 1994 e n. 87 del 1962), di

assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che

concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria

dello Stato. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.

Il pretore di Bologna, chiamato a giudicare, quale giudice

dell'esecuzione, sull'opposizione proposta da un terzo che affermava

di essere proprietario dei beni mobili pignorati dall'ufficiale

esattoriale nella casa di abitazione di un contribuente moroso,

ritiene che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che

consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal

debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata

di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a

ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda

proposta anteriormente allo stesso anno, possa essere in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Aderendo all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità,

il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata non si limiti a

disciplinare gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, disponendo

che egli non possa procedere al pignoramento o che debba desistere

dal procedimento di riscossione coattiva quando gli siano esibiti

documenti che, senza necessità di altre valutazioni, dimostrino la

proprietà dei beni, ma stabilisca un limite alla prova destinato ad

operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo. Questa

interpretazione della disposizione denunciata, pur non essendo

l'unica possibile, giacché il giudice potrebbe esprimere quella

valutazione delle prove sottratta all'ufficiale esattoriale, è

tuttavia plausibile e ad essa si riferisce la verifica di

legittimità costituzionale.

Il pretore di Bologna, considerata identica la posizione del terzo

rispetto ad ogni procedimento di esecuzione forzata, ritiene che la

disciplina della prova nell'esecuzione forzata esattoriale, più

restrittiva rispetto al regime dell'esecuzione comune (art. 621 cod.

proc. civ.), determini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

una ingiustificata disparità di trattamento. Inoltre, consentire al

terzo opponente solo la prova documentale (con atto pubblico,

scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato) per

dimostrare la proprietà di beni mobili il cui acquisto non è

solitamente formalizzato con una scrittura, limiterebbe in modo

irragionevole, in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione,

la garanzia per il terzo di agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti.

2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

La disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non

pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale provvede lo

stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del

credito fiscale, attuata con una procedura improntata a criteri di

semplicità e di speditezza, che possono comportare non solo

presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e preclusioni nelle

opposizioni (sentenze n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del

1994), ma anche limiti probatori.

La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è

rimessa, sempre nei limiti della ragionevolezza, alla

discrezionalità del legislatore (sentenze n. 560 e n. 251 del 1989,

n. 94 del 1973 e n. 128 del 1972; ordinanze n. 307 del 1995 e n. 233

del 1986), il quale può, per determinati rapporti, ammettere solo la

prova documentale ed escludere quella testimoniale, ponendo

limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano

il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono

profili della disciplina sostanziale.

Ammessa la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni

mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non è di per sé

arbitrario, né manifestamente irrazionale, porre limiti alla prova

contraria. Né una disciplina di tali limiti, diversa e differenziata

rispetto a quella prevista per la comune esecuzione forzata, è di

per sé irragionevole o lesiva del principio di eguaglianza, potendo

trovare giustificazione nelle specifiche finalità del procedimento

di esecuzione esattoriale e nella diversità di condizione del

credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella

riscossione coattiva delle imposte. Inoltre richiedere una prova più

onerosa, quale è quella documentale, che dia inequivoca certezza

della proprietà dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore

al verificarsi del presupposto al quale è collegato il rapporto

obbligatorio tributario, non comporta una preclusione dell'azione del

terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni

pignorati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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