Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 429/1982
  • art. 2d.P.R. 636/1972
  • art. 4d.P.R. 636/1972
  • art. 12d.P.R. 636/1972
  • art. 13d.P.R. 636/1972
  • art. 13-bisd.P.R. 636/1972
  • art. 12d.l. 429/1982

citata

  • art. 97d.P.R. 636/1972
  • art. 101d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.12 co.1 del

d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge

7 agosto 1982 n. 516 e 2, 4, 12, 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Rrevisione della disciplina del processo tributario),

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da

Cipolli Gianfranco, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306- bis

dell'anno 1985;

2) n. 4 ordinanze emesse l'11 luglio 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Grosseto sui ricorsi proposti da

Pennacchini Dante contro l'Ufficio I.V.A. di Grosseto, iscritte ai

nn. 729,730,731 e 732 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 novembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Anichini

Luciano ed altra, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie

speciale, dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Musselli

Bruno contro l'Ufficio II.DD. di Milano, iscritta al n. 184 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1985 (notificata l'8 e

comunicata il 15 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 36-bis del 31 dicembre 1985 e iscritta al n. 548 R.O. 1985) sui ricorsi

proposti da Cipolli Gianfranco contribuente di IVA nei confronti

dell'Ufficio imposte dirette di Arona, la Commissione tributaria di

primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio e giudicato I)

rilevante e, in riferimento all'art. 3, non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R.

10 luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto

1982, n. 516 ("In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di

procedura penale il processo penale non può essere sospeso; tuttavia

la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata

in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte

sui redditi e di IVA ha autorità di cosa giudicata nel processo

tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati

oggetto di giudizio penale"), sul duplice riflesso che un criterio

meramente cronologico e non logico determinerebbe l'autorità del

giudicato penale nei procedimenti tributari e che il processo penale

offre, sul piano probatorio, maggiori garanzie del processo

tributario per l'imputato il quale avrebbe interesse a che il primo

si svolga prima del secondo, e II) rilevante e, in riferimento agli

artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108

co.1 e 2, 110 Cost., la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - riflettenti la

struttura e il funzionamento delle commissioni tributarie, la cui

disciplina normativa non assicurerebbe il rispetto delle menzionate

norme della Carta costituzionale.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 13

gennaio 1986, depositato il successivo 17, con il quale ha

argomentato e concluso per la inammissibilità e, in subordine, per

la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità in

parte e per la manifesta infondatezza in parte della seconda

questione.

2.1. - Con quattro ordinanze emesse sotto la stessa data dell'11

luglio 1986 (comunicate il 28 e notificate il 30 dello stesso mese;

pubblicate nella G.U. n. 54, 1ª serie speciale, del 17 dicembre 1986

e iscritte ai nn. 729, 730, 731 e 732 R.O. 1986) su quattro distinti

ricorsi proposti da Pennacchini Dante contro l'Ufficio IVA di

Grosseto, la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con

modificazioni, con l. 7 agosto 1982, n. 516 denunciando la violazione

delle garanzie sancite dalle invocate norme della Costituzione.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei procedimenti a

quibus si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con quattro

atti nella sostanza identici dd. 29 dicembre 1986, depositati il 3

gennaio 1987, rinviando alla questione per prima proposta

nell'incidente sollevato dalla Commissione tributaria di primo grado

di Verbania, e concludendone per l'inammissibilità e, in subordine,

per l'infondatezza.

3.1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1986 (notificata il

successivo 11 dicembre e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata

nella G.U. 16, 1ª serie speciale, del 15 aprile 1987 e iscritta al n.

124 R.O. 1987) sul ricorso proposto da Anichini Luciano e Torelli Ida

contro l'avviso di irrogazione sanzioni notificato il 23 febbraio

1985 dall'ufficio IVA di Firenze la Commissione tributaria di primo

grado di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 co. 1 d.P.R. 10

luglio 1982, n. 429, conv., con modificazioni, con l. 7 agosto 1982,

n. 516.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 30

aprile 1987, depositato il successivo 5 maggio, con il quale ha

argomentato e concluso per l'inammissibilità per inconferenza o

quanto meno per l'infondatezza della proposta questione.

4.1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1986 (pervenuta alla

Corte il 9 aprile 1987; notificata il 30 luglio e comunicata il 13

agosto successivi; pubblicata nella G.U. n. 22, 1ª serie speciale,

del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 184 R.O. 1987) sul ricorso

proposto da Musselli Bruno contro l'Ufficio II.DD. Milano - Rep. XV

St. 3191-IRPEF/ILOR 1975/1976/1977/1978, la Commissione tributaria di

primo grado di Milano ha dichiarato manifestamente non infondata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429,

conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo

si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 9

giugno 1987, depositato il successivo 13, con il quale ha argomentato

e concluso per la non fondatezza della proposta questione.

5. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il

Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sette incidenti,

l'avv. Stato Favara si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto

6. - Tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto l'art. 12

co. 1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), -

conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516 -, per il

quale "In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di

procedura penale il processo tributario non può essere sospeso;

tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento

pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in

materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha

autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto

concerne i fatti che sono stati oggetto del giudizio penale", laddove

identica unanimità non si avverte nell'assumere a parametri gli

artt. 2, 3, 24, 25 e 53 Cost. che si adducono per proclamare la

"superiorità" della sentenza penale che ne imporrebbe il rispetto a

tutti i giudici.

Le premesse non sorreggono la conclusione perché nessuna delle

invocate norme costituzionali la giustifica e pertanto non perpetra

violazione della Costituzione l'impugnato art. 12 co.1 che per un

verso consente alle commissioni tributarie di espletare il proprio

ministero sebbene penda giudizio penale e per altro verso statuisce

che la sentenza definitiva - sia essa di condanna o di

proscioglimento - esplichi l'autorità di giudicato nel processo

tributario con il rispetto dei limiti soggettivi segnati dalla C.

cost. 15 luglio 1983, n. 247.

7. - Inammissibile è l'altra questione prospettata dalla sola

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, che ha per oggetto

gli artt. 2, 4, 12, 13, 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del processo tributario) modificato dal

d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della

disciplina del contenzioso tributario), riflettenti la struttura e il

funzionamento delle commissioni tributarie, per contrasto con gli

artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., e per

giustificare la pronuncia questa Corte può limitarsi a richiamare la

motivazione della sent. 17 giugno 1987, n.230, resa sui dipendenti

della Corte dei Conti, le cui vicende non differiscono dall'attuale.

Anche se il Parlamento non emana le pur necessarie norme la Corte non

gli si può sostituire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 548/1985, 729 a 732/1986, 124

e 184/1987;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 co.1 d.P.R. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto

1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53

Cost., con ordinanze 15 aprile 1986 della Commissione tributaria di

primo grado di Verbania (n. 548/1985), 11 luglio 1986 della

Commissione tributaria di primo grado di Grosseto (n. 729 a

732/1986), 15 novembre 1986 della Commissione tributaria di primo

grado di Firenze (n. 124/1987) e 18 giugno 1986 della Commissione

tributaria di primo grado di Milano (n. 184/1987);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del processo tributario), modificato con

d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della

disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento

agli artt. 97 co. 1, 101 co. 2, 108 co. 1 e 2, 110 Cost., con ord. 15

aprile 1986 della Commissione tributaria di primo grado di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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