Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/09/1998 · relatore Annibale Marini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo,

terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890

(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta

connesse con la notificazione di atti giudiziari), promossi con

ordinanze emesse il 28 settembre 1996 dal pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Brucia Baldassarre ed il comune di

Lucca, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1997, ed il 22 aprile 1997 dalla Corte d'appello

di Milano nel procedimento civile vertente tra la ICIT s.a.s. e la

Officine di Seveso S.p.a. ed altra, iscritta al n. 761 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio i opposizione ad una

ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689, il pretore di Lucca con ordinanza emessa il 28

settembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

secondo, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890

(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta

connesse con la notificazione di atti giudiziari), "nella parte in

cui non prevede che il destinatario, dopo l'avviso lasciato alla sua

abitazione, o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività per

raccomandata a.r., così come previsto dall'art. 140 c.p.c".

Rileva il giudice a quo che, qualora la notificazione venga

eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, questi, in caso di

assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, inidoneità o

assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, deve - ai

sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile -: 1) depositare

copia dell'atto nella casa comunale; 2) affiggere avviso del deposito

alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del

destinatario; 3) darne allo stesso notizia per raccomandata con

avviso di ricevimento.

Qualora la notifica avvenga invece a mezzo posta, l'art. 8 della

citata legge 20 novembre 1982, n. 890, prevede solo l'obbligo a

carico dell'agente postale, nelle stesse ipotesi di cui all'art. 140

del codice di procedura civile, di lasciare al destinatario della

notifica l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale

mediante affissione di tale avviso alla porta d'ingresso o immissione

nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o

dell'azienda, senza che di siffatto adempimento venga poi data

notizia allo stesso destinatario mediante raccomandata con avviso di

ricevimento.

Siffatta diversità di disciplina determinerebbe a giudizio del

rimettente - attesa l'identità delle situazioni disciplinate dalle

due norme - la violazione del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato e deteriore

trattamento riservato ai destinatari, assenti, della notificazione

eseguita a mezzo posta.

La norma denunciata violerebbe, altresì, l'art. 24 della

Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del

destinatario dell'atto da notificare, il quale, per cause anche

accidentali, potrebbe non avere conoscenza dell'avviso come sopra

comunicatogli; pregiudizio, questo, evitabile, qualora la

notificazione venga effettuata ai sensi dell'art. 140 del codice di

procedura civile, prescrivendo tale norma che con raccomandata a.r.

si dia notizia al notificatario delle attività svolte.

1.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta inammissibilità della questione, non

essendo stati prospettati profili nuovi o diversi rispetto a quanto

già deciso da questa Corte con la sentenza n. 591 del 1989 e con le

ordinanze n. 429 e n. 899 del 1988, nonché n. 138 del 1990.

2. - Nel corso di un procedimento civile per opposizione tardiva a

decreto ingiuntivo, la Corte di appello di Milano con ordinanza

emessa il 22 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 20

novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego, notificato per

compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla data di deposito presso

l'ufficio postale, venga restituito al mittente senza che il

destinatario sia messo in grado di conoscere tipo, natura,

provenienza e contenuto dell'atto che gli è stato notificato.

Ad avviso del giudice a quo, una volta rimesso il piego al mittente

sarebbe impossibile, o quanto meno estremamente difficoltoso per il

notificatario, rintracciare l'atto che gli è stato notificato (non

contenendo l'avviso dell'agente postale alcuna utile indicazione),

con conseguente violazione del diritto di difesa sancito dall'art.

24 della Costituzione.

2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta inammissibilità della questione, per non

essere stati prospettati profili nuovi o diversi rispetto ad

identiche questioni dichiarate inammissibili da questa Corte. Considerato in diritto

1. - Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle

ordinanze del pretore di Lucca e della Corte di appello di Milano

vanno riunite per essere decise con unica sentenza.

2. - Il pretore di Lucca denuncia l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

nella parte in cui detta norma non prevede che il destinatario della

notifica effettuata a mezzo posta, dopo l'avviso lasciato presso la

sua abitazione, ufficio o azienda, riceva notizia delle attività

compiute per raccomandata a.r., così come previsto dall'art. 140 del

codice di procedura civile per il caso di notifica effettuata

personalmente dall'ufficiale giudiziario.

3. - La Corte di appello di Milano dubita, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità

costituzionale del medesimo art. 8, secondo e terzo comma, della

citata legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che il

piego, notificato per compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla

data di deposito presso l'ufficio postale, venga restituito al

mittente senza che il destinatario sia messo in grado di conoscere

tipo, natura, provenienza e contenuto dell'atto che gli è stato

notificato.

4. - La prima questione è fondata, nei limiti di seguito

precisati.

4.1. - Nel sistema delineato dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,

l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la

notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e

penale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte

richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1,

primo comma). In materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve

sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da

eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la

parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1,

secondo comma). Salva la richiesta del notificante di eseguire la

notificazione personalmente, l'ufficiale giudiziario ha dunque la

facoltà - e talvolta l'obbligo - di utilizzare il servizio postale.

4.2. - In caso di assenza del destinatario di una notificazione a

mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle

altre persone abilitate a ricevere l'atto), l'art. 8 della legge n.

890 del 1982 prevede che l'agente postale depositi il piego

nell'ufficio postale, rilasciando avviso al destinatario "mediante

affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella

cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o

dell'azienda", e che di tutte le formalità eseguite e del deposito

nonché dei motivi che li hanno determinati sia fatta menzione

sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente

postale, è unito al piego (secondo comma). Trascorsi dieci giorni

dalla data del deposito senza che il piego sia stato ritirato dal

destinatario, il piego stesso viene restituito al mittente,

unitamente all'avviso di ricevimento, con l'indicazione "non

ritirato" (terzo comma). La notificazione si ha per eseguita decorso

il suddetto termine di dieci giorni dal deposito (quarto comma).

4.3. - Ora, se rientra nella discrezionalità del legislatore la

conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina

delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità

è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve

pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le

notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite

dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle

garanzie del destinatario delle prime.

Per l'ipotesi di notificazione eseguita personalmente

dall'ufficiale giudiziario, l'art. 140 del codice di procedura civile

impone a quest'ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle

formalità indicate (deposito dell'atto nella casa comunale e

affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione,

dell'azienda o dell'ufficio). E ciò allo scopo di garantire che il

notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza

dell'avvenuto deposito dell'atto, ritenendosi evidentemente

insufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso

o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza

dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio ed individuandosi nella

successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo

perseguito. Una disposizione siffatta - pur se compatibile con la

specificità propria del mezzo postale - manca invece nella

disciplina censurata che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva

di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell'atto

da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

E ciò senza considerare che le insufficienti garanzie di

conoscibilità che presenta per il notificatario la notificazione a

mezzo del servizio postale derivano, in ultima analisi, dalla scelta

del modo di notificazione effettuata da soggetti, l'ufficiale

giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla

conoscibilità dell'atto da parte del notificatario: il solo

notificante, infatti, può richiedere all'ufficiale giudiziario di

effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia,

l'ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l'uno o

l'altro modo di notificazione.

4.4. - L'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n.

890, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella

parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e

di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone

abilitate a ricevere l'atto), sia data notizia al destinatario

medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento

delle formalità prescritte.

5. - Anche la questione sollevata dalla Corte di appello di Milano

è fondata nei limiti di seguito precisati.

5.1. - La funzione propria della notificazione è quella di portare

l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire

l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del

diritto di difesa. Compete naturalmente al legislatore, nel

bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del

notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa

realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto

di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze

personali - come ad esempio l'assenza dalla abitazione o dall'ufficio

- riguardanti il destinatario della notificazione.

I termini di tale bilanciamento di interessi possono naturalmente

essere i più vari come emerge dalle soluzioni adottate in alcuni

degli ordinamenti processuali europei a noi più vicini per cultura e

tradizione.

5.2. - Ciò premesso, non sembra in ogni caso potersi dubitare che

la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel

fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere

posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza

necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il

contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi

confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario

medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica

dell'atto notificatogli. È opportuno, altresì, sottolineare che la

questione di cui si tratta non concerne in alcun modo

l'individuazione del momento perfezionativo della notificazione (in

relazione al quale dispone il quarto comma del citato art. 8) bensì

la legittimità della norma che dispone la restituzione al mittente

del piego non ritirato dal destinatario entro i dieci giorni dal

deposito presso l'ufficio postale (art. 8, terzo comma).

Disposizione quest'ultima che, in un contesto sociale ben diverso

da quello esistente all'epoca della sua emanazione, risulta

gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale - nel caso

(oggi non certo infrequente, specie nel periodo estivo) di assenza

dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio che si protragga per

oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e

terzo comma dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982 - non è

più posto in condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto

si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai

sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, e si trova

perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole

difficoltà di individuazione dell'atto notificatogli (talvolta

provocata dal notificante, mediante la scelta dell'epoca della

notifica e la mancata richiesta di notificazione personale da parte

dell'ufficiale giudiziario) tale da potergli in concreto precludere

ogni effettiva possibilità di difesa.

Anche in tal caso, non si tratta dunque di sostituirsi al

legislatore nell'individuare uno dei possibili correttivi alla

disciplina delle notificazioni a mezzo posta, bensì di rimuovere una

previsione (quella di restituzione del piego al mittente dopo il

decorso di un termine del tutto inidoneo, per la sua brevità, a

garantire l'effettiva possibilità di conoscenza) lesiva del diritto

di difesa del destinatario della notificazione, non presente nella

parallela disciplina codicistica delle notificazioni a mezzo di

ufficiale giudiziario e non connaturata, quanto meno nella sua

dimensione temporale, alla specificità del mezzo postale.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, sarà quindi libero di

adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso

di assenza del destinatario) a quella dettata dall'art. 140 del

codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione

dell'atto al mittente) ovvero di stabilire regole diverse: il limite

della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto

di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi

illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del

piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve,

pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto

dell'atto da parte del destinatario medesimo.

5.3. - La mancata restituzione del piego al mittente dopo il decimo

giorno di giacenza non solo non incide - come già si è visto -

sull'individuazione del momento perfezionativo della notificazione,

ma nemmeno pregiudica l'interesse del notificante alla tempestiva

formazione della prova dell'avvenuta notifica che ben può essere

fornita, indipendentemente dal piego, dall'avviso di ricevimento, da

restituirsi al mittente in raccomandazione e mediante il quale questi

potrà dimostrare la regolarità della notificazione.

5.4. - L'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n.

890, va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede

che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da

parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso

l'ufficio postale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890

(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta

connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui

non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare

il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla

ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza

del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone

sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del

deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con

raccomandata con avviso di ricevimento;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia

restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del

destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio

postale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 settembre 1998.

Il presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 23 settembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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