Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 28d.P.R. 488/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e

secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio

1992 dal Pretore di Lecce sul ricorso proposto da Seracca Guerrieri

Vitantonio contro S.C.A.U., iscritta al n. 151 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Seracca Guerrieri Vitantonio e

dello S.C.A.U., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Claudio Dell'Antoglietta per Seracca Guerrieri

Vitantonio, Antonio Cochetti per lo S.C.A.U. e l'Avvocato dello Stato

Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Lecce, nel giudizio civile tra Seracca

Guerrieri Vitantonio e SCAU, diretto ad ottenere l'accertamento in

via principale del diritto alla ripetizione di contributi agricoli

versati fino al 1968 in virtù di norme che dovevano ritenersi

abrogate e, in via subordinata, per la ripetizione di somme versate

in più del dovuto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge

7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui non consente di tenere

conto, al fine della determinazione della base imponibile, di usi

provinciali che fissano la durata della giornata lavorativa in misura

diversa da quella utilizzata dalla contrattazione collettiva di

settore e di categoria ed, in particolare, di quello vigente in

Provincia di Lecce (durata della giornata lavorativa di cinque ore e

mezzo, cioè di un'ora e quaranta minuti inferiore a quella delle

altre Provincie e che è presa in considerazione per il calcolo della

contribuzione).

A parere del giudice remittente risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si

verificherebbe a danno di quei datori di lavoro o concedenti soggetti

ad usi che impongono una durata della giornata lavorativa minore di

quella stabilita dai contratti collettivi o che, per una ragione

qualsiasi, non utilizzano la manodopera per l'intera giornata quale

prevista dai contratti collettivi; o di quei piccoli coloni che

impiegano nella coltivazione del loro fondo una giornata di minore

durata ma sono costretti a corrispondere la contribuzione in base

alla giornata lavorativa di maggiore durata utilizzata da quelli di

altra provincia per la medesima coltivazione;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto il giudice

eventualmente adito potrebbe solo disapplicare il decreto

ministeriale che fissa i contributi da pagarsi sulla base delle

retribuzioni risultanti dai contratti collettivi ma non potrebbe

determinare il contributo da pagarsi in base alla retribuzione

effettivamente corrisposta;

c) l'art. 39 della Costituzione, perché si imporrebbe la

osservanza del contratto collettivo che stabilisce un orario più

lungo anche ai datori di lavoro che potrebbero convenire un orario

inferiore nonostante che il suddetto contratto non abbia efficacia

erga omnes.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri.

3.1. - La difesa dello S.C.A.U. ha concluso per la

inammissibilità della questione in quanto la ordinanza di rimessione

non contiene alcuna precisazione del thema decidendum fissato nel

ricorso introduttivo, specie in ordine alle eventuali convenzioni

individuali di utilizzazione della manodopera per una parte soltanto

della giornata lavorativa e al trattamento contributivo dei piccoli

coloni; e per la infondatezza, perché il problema della

disapplicazione dell'atto amministrativo di determinazione della base

contributiva è meramente astratto ed ipotetico, non avendo il

giudice a quo preso posizione circa la natura prettamente ricognitiva

dei diritti nascenti dalla legge.

Ha rilevato, poi, l'insussistenza delle dedotte discriminazioni

poiché la determinazione della base contributiva non legata alla

retribuzione effettiva trova giustificazione nella necessità di

fissare un minimo di contribuzione per assicurare la tutela

previdenziale dei lavoratori ex art. 38 della Costituzione in un

sistema previdenziale eminentemente solidaristico; il richiamo alla

contrattazione collettiva non impone al datore di lavoro la sua

osservanza; non è stata prospettata nel giudizio a quo una doglianza

relativa all'art. 39 della Costituzione.

3.2. - La difesa del ricorrente ha condiviso le argomentazioni del

giudice a quo. Ha anche sollevato dubbi di illegittimità

costituzionale delle norme denunciate, che avrebbero introdotto per

l'accertamento delle giornate lavorative prestate da lavoratori

agricoli e dai compartecipanti familiari il criterio delle tabelle

per ettaro-cultura, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3.3. - L'avvocatura Generale dello Stato ha concluso, in via

principale, per la inammissibilità della questione e, in via

subordinata, per l'infondatezza.

In particolare, ha osservato che il giudice a quo avrebbe dovuto

disapplicare l'atto amministrativo di determinazione della

contribuzione su base provinciale per contrasto con gli usi della

Provincia di Lecce.

4. - Nella imminenza dell'udienza la difesa dello S.C.A.U. ha

presentato memoria nella quale ha rilevato che il ricorrente ha

irritualmente esteso i limiti della questione; che il ricorso a

criteri presuntivi è pienamente legittimo siccome correlato a

pratiche di forme contrattuali atipiche riferentisi ad appezzamenti

di terreno di modesta estensione e a lavorazione per brevissimi

periodi di tempo; che per le compartecipazioni familiari la

distribuzione del salario all'interno della famiglia è effettuata

dal capo-famiglia in maniera non rigida, il che non avviene per i

salariati. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito in legge

7 dicembre 1989, n. 389 -, nella parte in cui non consente di tenere

conto, ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale

vanno calcolati i contributi agricoli unificati dovuti da datori di

lavoro e concedenti per braccianti agricoli e piccoli coloni, di usi

normativi, applicabili nella provincia di ubicazione del fondo, che

stabiliscano una giornata lavorativa di durata inferiore a quella

fissata dalla contrattazione collettiva di settore e categoria, violi

gli artt.:

a) 3 della Costituzione, per la discriminazione che crea in

danno dei datori di lavoro e concedenti soggetti agli usi suddetti,

in quanto la contribuzione che essi pagano è più onerosa di quella

dovuta da quanti, invece, utilizzano l'orario fissato in sede

collettiva; perché non si tiene conto delle pattuizioni individuali

le quali prevedono un impiego di manodopera che non copra la durata

ordinaria del turno giornaliero; perché, a parità di valori medi di

impiego di manodopera per singole colture, impone una contribuzione

commisurata ad un maggior numero di giornate lavorative ai concedenti

di fondi siti in un ambito provinciale ove si osserva un minore

orario giornaliero;

b) l'art. 24 della Costituzione, perché non consente al

giudice ordinario, che disapplichi il decreto ministeriale

determinativo della contribuzione, ritenendolo illegittimo, di

provvedere egli stesso alla quantificazione dell'onere contributivo

nel caso controverso;

c) l'art. 39 della Costituzione, perché indebitamente comprime

la libertà del contribuente imponendogli l'applicazione di contratti

collettivi che non sono obbligatori erga omnes.

2. - La questione non è fondata.

La determinazione dei contributi agricoli unificati, dopo la

sentenza di questa Corte (n. 65 del 1962), con la quale si è

dichiarata la illegittimità del sistema di accertamento cosiddetto

presuntivo, viene ora effettuata sulla base della manodopera

effettivamente impiegata in ciascuna attività. I datori di lavoro

devono denunciare, all'inizio dell'anno di competenza, la manodopera

impiegata su appositi modelli approvati con decreto ministeriale. In

caso di omessa denuncia, gli uffici provinciali dello S.C.A.U.

procedono in via induttiva.

Il procedimento impositivo si completa con la determinazione del

contributo dovuto; a tal fine si moltiplicano le giornate di lavoro

per le rispettive aliquote contributive.

Poiché il dato retributivo costituisce un fattore indispensabile

per la detta determinazione, si è previsto un sistema che tiene

conto delle retribuzioni medie convenzionali per ogni provincia sulla

base dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ciascun anno e

le relative risultanze sono recepite in appositi decreti del Ministro

del Lavoro e della previdenza sociale (art. 28, d.P.R. 27 aprile

1968, n. 488; art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, conv.

in legge 8 agosto 1972, n. 459; art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457).

L'art. 14 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito in legge

n. 54 del 1982, ha stabilito che dal 1° gennaio 1982, limitatamente

agli operai agricoli a tempo indeterminato, il contributo

previdenziale si determini anziché sulle retribuzioni medie

convenzionali, sulla base di quelle effettivamente ad essi

corrisposte, così come indicato dall'art. 12 della legge n. 153 del

1969.

2.1 - Il ricorso al criterio della retribuzione media imponibile

per grandi categorie di soggetti si è reso necessario nella realtà

socio-culturale ed organizzativa interessante masse di lavoratori e

lavorazioni varie da provincia a provincia, che richiedono, negli

specifici settori, un impiego differente di manodopera e che possono

esigere anche una diversità di tempi di lavoro. Non potendosi tener

conto delle particolari situazioni di ciascun lavoratore, si è

dovuto prescindere, in via generale, da una specifica

individualizzazione e ricorrere necessariamente ad un sistema

impositivo altamente generalizzato.

Il sistema seguito consente di tenere sufficientemente conto delle

varie realtà provinciali e di effettuare un bilanciamento di

interessi assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come

modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di

lavoro. Il che è possibile anche allo stato della vigente

legislazione e dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i detti

contratti hanno natura di diritto privato.

3. - Per gli operai a tempo determinato si prende in

considerazione il salario (paga base ed indennità di contingenza)

per ciascuna qualifica (comuni, qualificati, specializzati,

superspecializzati), maggiorato dal salario integrativo provinciale e

dal cosiddetto terzo elemento (trattamento forfettario sostitutivo

della indennità di anzianità).

Per altri (per es. per i compartecipanti familiari ed i piccoli

coloni) si prendono in considerazione diversi elementi tra cui il

minimo di retribuzione imponibile, salvo i trattamenti più

favorevoli previsti da accordi collettivi o da contratti individuali.

Peraltro, nei confronti degli operai agricoli non trovano

applicazione le norme in materia di lavoro a tempo parziale (art. 5,

decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984).

E, quindi, nel caso di coloro che sono impiegati per un numero di ore

di lavoro giornaliero inferiore a quello previsto dai contratti

collettivi, si calcola una retribuzione giornaliera imponibile non

inferiore a quella minima necessaria per l'assolvimento degli oneri

contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e

previdenziali. Se si dovesse prendere in considerazione una

retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base

ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le

suddette esigenze.

4. - In tale situazione non sussiste violazione dell'art. 3 della

Costituzione in quanto il sistema seguito trova un ragionevole

fondamento, siccome diretto a realizzare un regime previdenziale ed

assicurativo validamente applicabile ed operativo per tutte le

categorie (datori di lavoro e lavoratori) il più possibile in

aderenza alle varie realtà provinciali. In caso di controversie che

riguardano le retribuzioni imponibili contenute in decreti

ministeriali, il giudice adito può disapplicare questi ultimi se ne

riscontra la illegittimità ed, in particolare, se le retribuzioni

prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a

quelle imposte dalle pattuizioni intercorse tra le parti o dagli usi,

considerando ovviamente le finalità da raggiungersi che, come già

si è detto, esigono un minimo inderogabile perché sia garantito

l'assolvimento degli oneri richiesti. Si dovrà, poi, nelle sedi

competenti approntare la determinazione di nuove retribuzioni medie

al posto di quelle contenute negli atti amministrativi disapplicati,

non essendo la suddetta di competenza del giudice ordinario.

Da tale situazione non deriva alcuna lesione del diritto di difesa

delle parti in quanto la tutela apprestata anche nei limiti indicati

garantisce sufficientemente ai titolari il diritto preteso. Inoltre,

l'applicazione dei contratti collettivi utilizzati come parametro per

la determinazione della retribuzione imponibile, secondo il costante

indirizzo giurisprudenziale, non lede affatto la libertà dei datori

di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli artt.

3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lecce con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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