Corte costituzionale

Sentenza n. 337/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d)

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nel testo antecedente alla modifica di cui

all'art 28 legge 16 febbraio 1992, n. 142, promosso con Ordinanza

emessa l'8 aprile 1999 dal tribunale di Padova nel procedimento

civile vertente tra Pecchini Alberta e Tirrena assicurazioni S.p.a.

in liquidazione coatta amministrativa ed altri, iscritta al n. 621

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46 - prima serie speciale - dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile - instaurato dalla socia

accomandante di una società in accomandita semplice, per ottenere il

risarcimento dei danni alla sua persona riportati in conseguenza di

un sinistro stradale verificatosi in data 17 aprile 1992, nel quale

l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata

sull'autovettura di proprietà della menzionata società, condotta

dal socio accomandatario, coniuge dell'attrice stessa -, il tribunale

di Padova, in composizione monocratica, con Ordinanza emessa

l'8 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - nel testo

precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della

legge 19 febbraio 1992, n. 142 - "nella parte in cui esclude dal

diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una

società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità

illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo

art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a

responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla

persona".

Affermata la rilevanza della questione, in ragione

dell'applicabilità nel giudizio, ratione temporis della norma

censurata, premette il rimettente che il denunciato vuoto di tutela

non sarebbe direttamente colmabile attraverso il richiamo alla

normativa comunitaria (e, segnatamente, alla direttiva CEE

30 dicembre 1983, n. 84/5, la quale, nell'art. 3, disponeva che i

membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi

altra persona la cui responsabilità civile fosse sorta a causa del

sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile, non potessero essere esclusi, a motivo del

legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto

riguarda i danni alla persona), stante l'ormai consolidato

orientamento giurisprudenziale che esclude l'efficacia orizzontale

(nei rapporti tra privati) di tali direttive.

Nel merito, il rimettente afferma l'identità della ratio sottesa

alla equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere a) e d) del

citato art. 4, la quale porta a ritenere come, anche riguardo alla

norma impugnata, valgano gli stessi rilievi che hanno portato la

Corte costituzionale a dichiarare, con la sentenza n. 188 del 1991,

l'illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso

articolo "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici

dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle

persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi,

naturali o adottivi, delle persone indicate alla lettera a), nonché

gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle

medesime quando convivano con esse o siano a loro carico". A giudizio

del rimettente, l'assenza di un criterio razionale che giustifichi la

disparità di trattamento tra il terzo danneggiato che sia del tutto

estraneo al danneggiante-assicurato ed il danneggiato che sia invece

legato da uno dei vincoli di cui alla stessa lettera b) con il socio

a responsabilità illimitata della società assicurata, rende palese

la discriminazione tra tali soggetti, incidente anche sul versante

della tutela del diritto alla salute.

Più in particolare, ritiene il rimettente di non poter giungere,

in via interpretativa - contrariamente a quanto in precedenza deciso

in corso di causa, sulla base di un'estensione alla fattispecie del

decisum della Corte -, ad una soluzione diversa da quella che emerge

dal dato testuale della disposizione impugnata, la quale formalmente

distingue i soggetti di cui alla lettera a) da quelli di cui alla

lettera d), posto che la declaratoria di illegittimità ha specifico

riferimento alle sole persone indicate alla lettera a), e non anche a

quelle indicate alla lettera d). Né, sostiene il rimettente,

appaiono ostative all'accoglimento della sollevata questione le

affermazioni contenute nella sentenza n. 301 del 1996 (ribadite

nell'ordinanza n. 76 del 1997) e nell'ordinanza n. 125 del 1998 di

questa Corte, poiché nella fattispecie de qua non viene in

considerazione l'esclusione dell'operatività della garanzia

assicurativa con riferimento a soggetti comunque responsabili per la

circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 3, cod. civ.

(quali il coniuge in regime di comunione legale dei beni, come tale

contitolare del diritto sul veicolo, nel primo caso, ovvero il socio

illimitatamente responsabile delle obbligazioni della società

assicurata, nel secondo caso), bensì la più complessa situazione

del soggetto (socio a responsabilità limitata), coniuge del socio a

responsabilità illimitata della società assicurata. Il quale -

secondo il rimettente - viene così ad assumere la veste di terzo (in

quanto non comproprietario del veicolo intestato alla società, né

soggetto illimitatamente responsabile delle obbligazioni di questa,

indipendentemente dal regime patrimoniale della famiglia

concretamente scelto), dovendosi escludere che il veicolo di

proprietà della società assicurata entri automaticamente, per

effetto del regime legale di comunione dei beni, nel patrimonio del

coniuge del socio illimitatamente responsabile.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione,

giacché - intervenuta la declaratoria d'illegittimità

costituzionale di cui alla richiamata sentenza n. 188 del 1991 - il

rimettente, anche nella fattispecie de qua ben avrebbe potuto, in via

interpretativa, ritenere inoperante l'esclusione dalla copertura

assicurativa disposta dalla norma impugnata. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Padova, in composizione monocratica, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nel testo precedente alla modifica apportata

dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, "nella parte in

cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di

assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una

società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità

illimitata in uno dei rapporti indicati alla lettera b) del medesimo

art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a

responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla

persona".

Secondo il rimettente, esiste contrasto con gli artt. 3 e 32

della Costituzione, poiché l'identità della ratio sottesa alla

equiparazione dei soggetti indicati nelle lettere a) e d) dell'art. 4

porta a ritenere che, anche riguardo alla norma denunciata, debbano

valere i rilievi che hanno già portato la Corte costituzionale a

dichiarare l'incostituzionalità della lettera b) dello stesso

articolo.

2. - La questione non è fondata, essendo erronea la premessa

interpretativa da cui muove il rimettente.

2.1. - Questa Corte - pronunciandosi sulla previsione della non

operatività della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti

indicati alla lettera b) dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, nel

testo modificato dal d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in

legge 26 febbraio 1977, n. 39) - ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale di tale norma "nella parte in cui esclude[va] dal

diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto

riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate

alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini

fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano

a loro carico" (sentenza n. 188 del 1991).

In quella sede la Corte - con riguardo appunto ai soli danni alle

persone, "in relazione ai quali assume rilievo preminente la tutela

costituzionale della salute", ed in conformità con l'analogo

principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983,

n. 84/5 (che, peraltro, all'epoca della decisione non risultava

ancora recepita nel nostro ordinamento) - ha ritenuto non

giustificata la prevista limitazione soggettiva della garanzia,

poiché irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di vincoli

familiari tra il soggetto trasportato e le persone la cui

responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione (cfr. anche

sentenza n. 301 del 1996).

2.2. - La dichiarata illegittimità della discriminazione,

nell'àmbito delle persone danneggiate dal sinistro, di determinati

soggetti (per il sol fatto dell'essere questi legati da un rapporto

di parentela con il danneggiante-assicurato-responsabile), siccome

incidente su detta limitazione di operatività dell'assicurazione,

trascende il caso specifico oggetto di quel giudizio ed assume

valenza generale; rendendo, così, immune dai prospettati vizi di

incostituzionalità la norma ora in esame.

L'esclusione di taluni soggetti dal diritto ai benefici

assicurativi disposta dalla lettera d) dell'art. 4, nel testo

anteriore alla modifica apportata con l'art. 28 della legge n. 142

del 1992 - giustificata per quanto concerne i soci a responsabilità

illimitata della società assicurata, non trovandosi essi, a stregua

del sistema d'imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene

sussidiaria) delle obbligazioni sociali, nella situazione di

alterità rispetto all'ente assicurato, necessaria per fargli

assumere la veste di soggetti terzi, estranei al rapporto

assicurativo (ordinanza n. 125 del 1998) - deriva dal riferimento,

portato dalla stessa lettera d), "alle persone che si trovano con

questi [i soci] in uno dei rapporti indicati nella lettera b)".

Orbene, tale richiamo non può essere letto che a tenore

dell'inequivoco significato normativo risultante dalla intervenuta

depurazione di quest'ultima disposizione dai riscontrati vizi

d'illegittimità costituzionale.

Il giudice a quo invece, con criterio ermeneutico troppo rigido,

correla il dato testuale della emendata lettera b) dell'art. 4 al

solo rapporto tra i soggetti ivi indicati e quelli di cui alla

precedente lettera a), deducendone l'ininfluenza relativamente alla

ipotesi contemplata dalla successiva lettera d), e così pervenendo

ad un risultato che confligge insanabilmente con l'identità della

ratio sottesa alle due situazioni poste a confronto, sottolineata

nella stessa ordinanza di rimessione. Egli trascura di considerare

che proprio l'espresso richiamo contenuto nella denunciata norma al

rapporto tra i soci illimitatamente responsabili della società

assicurata e le persone indicate nella lettera b) - sancendo una

equiparazione, quanto ad operatività della garanzia per i danni alla

persona, tra la posizione dei danneggiati legati da vincoli di

parentela e quella dei soggetti comunque responsabili - consente la

trasposizione immediata della disciplina risultante dalla

declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa lettera b)

alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 4.

Ne discende che i sollevati dubbi di illegittimità

costituzionale sono da attribuire ad un'interpretazione erronea della

denunciata norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella

formulazione precedente alla modifica legislativa apportata

dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata - in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione - dal tribunale di

Padova, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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