Corte costituzionale

Sentenza n. 337/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (insequestrabilità, impignorabilità e

incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Frascino Angelo e Izzo Alfonso

iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Icardi Maggiorino e Lucci Giuseppe

iscritta al n. 917 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1980 dal Pretore di Pozzuoli nel

procedimento civile vertente tra Pizzul Melania e Morra Olimpia

iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

4) ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Calabrò Antonio e Bettazzi Gianfranco

ed altra iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

5) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Calanchi Vittorio e Dallara

Loredana iscritta al n. 936 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Izzo Alfonso;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Ernesto Procaccini per Izzo Alfonso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 (notificata il 16 e

comunicata il 21 del successivo dicembre; pubblicata nella G.U. n. 109

del 19 aprile 1978 e iscritta al n. 90 R.O. 1978) nel giudizio, in

grado di appello, di opposizione all'esecuzione, nel quale Alfonso

Izzo, dipendente in forza di contratto di lavoro della Banca Nazionale

del Lavoro, aveva impugnato il pignoramento - effettuato nell'interesse

del creditore Angelo Frascino - delle somme a titolo di retribuzioni e

di indennità dalla Banca stessa dovutegli, il Tribunale di Napoli ha

giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui comprende nel divieto

di sottoporre a sequestro e a pignoramento gli stipendi, i salari, le

pensioni e gli altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici

economici ai loro dipendenti, non senza avere in priorità espresso

dubbi sulla correttezza delle sentt. 88/1963 e 49/1976 con le quali la

Corte costituzionale aveva dichiarato la infondatezza del sospetto di

illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 - della

impugnata disposizione con riferimento alla generalità dei rapporti di

impiego con lo Stato e gli altri enti pubblici rispetto ai rapporti di

lavoro privato.

1.2. - Avanti la Corte non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri; si è costituito, giusta delega in calce

all'atto di deduzioni depositato il 23 febbraio 1978, l'avv. Ernesto

Procaccini chiedendo nell'interesse di Alfonso Izzo la declaratoria di

non fondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 (notificata il 2 e

comunicata il 5 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 187 del

9 luglio 1980 e iscritta al n. 414 R.O. 1980) sull'opposizione alla

esecuzione, con la quale il debitore esecutato Calabrò Antonio aveva

eccepito l'impignorabilità dello stipendio pignorato in suo

pregiudizio in quanto dipendente della S.I.P., e sulla eccezione di

illegittimità costituzionale del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,

sollevata dal creditore pignorante Bettazzi Gianfranco, ha dichiarato

rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente

infondata la questione.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri spiegato

intervento, di cui il giudice a quo pur aveva sottolineato

l'opportunità, l'Avvocatura generale dello Stato.

3.1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1980 (notificata il 20 e

comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 194 del 16

luglio 1980 e iscritta al n. 352 R.O. 1980) sulla opposizione

all'esecuzione basata sulla impignorabilità del credito dalla

debitrice Morra Olimpia e sulla eccezione d'incostituzionalità

dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata dalla creditrice

Pizzul Melania, il Pretore di Pozzuoli ha dichiarato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la

proposta questione.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 (notificata l'11 e

comunicata il 12 del successivo novembre; pubblicata nella G.U. n. 70

dell'11 marzo 1981 e iscritta al n. 917 R.O. 1980) sull'opposizione

all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato Icardi Maggiorino,

dipendente della RAI TV a tempo indeterminato, aveva eccepito

l'impignorabilità del quinto dello stipendio in suo pregiudizio

pignorato, e sulla eccezione d'incostituzionalità, sollevata dal

creditore Lucci Giuseppe, dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il

Pretore di Roma ha dichiarato rilevanti e, in riferimento all'art. 3

Cost., non manifestamente infondate la questione di legittimità

costituzionale della impugnata disposizione, per la parte in cui

equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio

pubblico ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché

quella relativa all'intero art. 1 d.P.R. 180/1950 in relazione agli

artt. 35 e 36 Cost..

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 (notificata l'11 e

comunicata il 15 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U.

n. 13 bis del 16 gennaio 1985 e iscritta al n. 936 R.O. 1984) emessa

sull'opposizione all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato

Calanchi Vittorio, dipendente della Banca del Monte di Bologna e

Ravenna, aveva eccepito l'inimpignorabilità del quinto delle somme a

qualunque titolo dovutegli dal datore di lavoro Monte, e sulla

eccezione, in subordine sollevata dalla debitrice diretta Dallara

Loredana, d'incostituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180, il Tribunale di Bologna, dopo aver motivato il dispositivo con cui

ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della impugnata disposizione, ha, nelle ultime battute della

motivazione, osservato che "in ogni caso, appare ingiustificata

l'estensione della impignorabilità assoluta dello stipendio dei

dipendenti degli enti pubblici economici, i quali operano in regime di

diritto privato ed in concorrenza con le imprese private, svolgendo,

come nel caso del settore creditizio, le medesime funzioni ed attività

di quelle: la differenza fra dipendenti pubblici e privati, sul piano

dell'aggredibilità dello stipendio, in considerazione altresì che il

rapporto d'impiego degli uni come degli altri ha natura privatistica,

realizza, infatti, per le suesposte ragioni una inammissibile

discriminazione".

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Nei termini Alfonso Izzo ha depositato memoria datata 10

giugno 1985 con la quale ha illustrato la conclusione di infondatezza

della questione.

6.2. - Nella pubblica udienza del 19 novembre 1985 il giudice

Andrioli ha svolto relazione congiunta sui cinque incidenti; l'avv.

Procaccini nell'interesse di Alfonso Izzo ha illustrato le ragioni

d'infondatezza della questione proposta con la ord. 90/1978. Considerato in diritto :

7. - La identità di questione sollevata da alcune ordinanze e la

connessione tra tale questione e le questioni proposte con altre

ordinanze inducono la Corte a disporre la riunione dei cinque incidenti

ai fini di contestuale decisione.

8.1. - Tutti gli incidenti coinvolgono l'art. 1

(insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi,

salari, pensioni ed altri emolumenti) d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni); più precisamente il comma primo che mette conto di

riprodurre: "(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di

stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere

sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei

seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli

assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i

compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro

ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola

vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome

per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di

un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai

loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona,

per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi

dipendenti".

Senonché a) le ord. 352 e 414/1980 e 936/1984 investono l'intero

comma primo assumendo a parametri gli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost., b) la

ord. 90/1978 lamenta che l'impugnata disposizione assoggetti ai

comminati divieti anche i dipendenti di enti pubblici economici

(censura prospettata nella sola motivazione e non anche nel dispositivo

della ord. 936/1984), c) la ord. 917/1980 ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 in riferimento all'art. 3 Cost. per la parte in cui

equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio

pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti

pubblici, nonché quella relativa all'intero art. 1 in relazione agli

artt. 35 e 36 Cost..

Non basta: sebbene di fronte all'art. 1, che elenca ogni sorta di

crediti derivanti dagli elencati rapporti, la totalità delle specie,

sottoposte all'esame dei giudici a quibus, abbia per oggetto i crediti

derivanti da rapporti di lavoro e di impiego in corso, la limitazione

non ha impedito alle ord. 90/1978, 352, 424 e 917/1980 di sospettare,

senza distinzione, d'incostituzionalità i divieti gravanti su ogni

sorta di crediti dei dipendenti (e quindi anche le pensioni, le

indennità di fine rapporto) e la sola ord. 936/1984 si limita a far

parola dello stipendio dei dipendenti, di tal che la direttiva della

corrispondenza tra la fattispecie controversa e l'oggetto della

questione di sospettata incostituzionalità impone a questa Corte di

limitare il proprio esame ai soli crediti dei dipendenti derivanti da

rapporto di lavoro o di impiego in corso.

8.2. - La or richiamata direttiva esige rispetto anche in altro

incontro che si passa a descrivere: di fronte all'art. 1 comma primo

che sancisce il divieto di pignorabilità, sequestrabilità e

cedibilità degli elencati crediti, sta che tutte le ordinanze di

rimessione siano originate da pignoramenti e da successive opposizioni

dei debitori diretti e che la ord. 90/1978 si duole del divieto di

sottoporre a sequestro e pignoramento, ecc. ecc., e la ord. 352/1980

lamenta nella motivazione la violazione del principio della tutela

giurisdizionale dei diritti "in quanto è sottratta una azione - il

pignoramento dello stipendio o della pensione - al creditore del

pubblico dipendente" ed assume, nel dispositivo, a parametro anche

l'art. 24 Cost., mentre le altre ordinanze non si pongono neppure il

dubbio sulla esigenza di procedere a distinzione tra impignorabilità e

insequestrabilità o incedibilità. Ne segue che questa Corte non può

non limitare l'esame al divieto di pignorabilità che solo ha riscontro

nelle vicende da cui han tratto spunto le ordinanze di rimessione.

Di tal che la questione principale, su cui la Corte è legittimata

a deliberare, ha per oggetto i crediti dei dipendenti indicati

nell'art. 1 comma primo, sorti da rapporti in corso, e il divieto di

pignorabilità dei crediti medesimi.

8.3. - La prima delle questioni subordinate, sollevata con la ord.

90/1978, con la quale il Tribunale di Napoli ha sospettato

d'incostituzionalità l'art. 1 (comma primo) per comprendere la norma

sul divieto i crediti dei dipendenti di enti pubblici economici, va

assoggettata ai limiti, puntualizzati sub 8.l., 2., dei crediti

derivanti dai rapporti in corso e del divieto di pignorabilità (e non

anche di insequestrabilità e di incedibilità). La ord. 936/1984

(supra 5.1.) solleva il dubbio, prospettato dal Tribunale di Napoli,

nella sola motivazione ma non lo riproduce nel dispositivo e, pertanto,

è da ipotizzare che nell'economia della ordinanza di rimessione il

Tribunale di Bologna abbia prospettato al livello di motivazione e non

di denuncia la sospettata incostituzionalità.

8.4. - Nella ordinanza 917/1980 (supra 4.1.) il Pretore di Roma non

si limita ad impugnare l'intero art. 1 (comma primo) che lo denuncia,

in riferimento all'art. 3 Cost., "per la parte in cui equipara i

dipendenti dalle imprese concessionarie di un servizio pubblico di

comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici",

ma neppure una parola spende nella motivazione per dimostrare la

identità di posizione tra la RAI TV, il cui dipendente era debitore, e

le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione;

motivazione la quale tanto più urgeva per poco si considerasse che

l'art. 1 fa verbo di impresa di comunicazione o trasporto: ne discende

la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di motivazione sulla

rilevanza.

9. - La questione principale enucleata sub 8.1. è manifestamente

infondata perché nessuna delle ordinanze di rimessione, che l'hanno

ritualmente sollevata, espone motivi che inducano a dubitare della

correttezza della C. Cost. 49/1976 che ebbe a dirla infondata.

10. - Infondata è la questione sollevata dal Tribunale di Napoli

con la ord. 90/1978 (supra 1.l.) perché a) assume rilievo non il

contenuto del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma il risultato dello

stesso, b) per gli istituti di credito di diritto pubblico (come la

Banca Nazionale del Lavoro) il pubblico interesse si esprime nella

obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di

questi e nel controllo della P. A. su qualsiasi azione o funzione degli

stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 90/1978, 352, 414 e 917/1980

e 936/1984,

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e

incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti)

comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti

la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte

in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un

servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli

altri enti pubblici, sollevata con ord. 28 ottobre 1980 del Pretore di

Roma (917/1980);

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio

1950 n. 180 nella parte in cui assoggetta al divieto di

impignorabilità i crediti dei dipendenti ivi elencati in corso di

rapporto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con le ord.

90/1978, 352, 414 e 917/1980, e 936/1984;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in

cui assoggetta al divieto di sottoporre a pignoramento gli stipendi

corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata

con l'ord. 19 ottobre 1977 del Tribunale di Napoli (ord. 90/1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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