Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30,

46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle

locazioni di immobili urbani), promossi con ventisette ordinanze emesse

dal Pretore di Pizzo Calabro l'8 aprile 1983, l'11 aprile 1983, il 20

aprile 1983, il 19 aprile 1983, il 3 giugno 1983, il 19 aprile 1983, il

7 ottobre 1983, il 7 luglio 1983, il 4 novembre 1983, il 2 dicembre

1983, il 25 novembre 1983, il 3 marzo 1984, il 4 febbraio 1984, il 7

aprile 1984, iscritte rispettivamente ai nn. 427, 468, 469, 470, 866,

867, 904, 982, 1010, 1028 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 270,

271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,

515, 818 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale nn. 295, 267 dell'anno 1983 e nn. 74, 67, 102, 120, 88, 148,

176, 211, 266, 335 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ventisette ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo Calabro

tra l'8 aprile 1983 e il 3 marzo 1984 viene sollevata, in relazione

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili

urbani), nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del

lavoro" alle controversie relative al rilascio degli immobili per

finita locazione.

Dubita il giudice a quo che tale esclusione determini una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle numerose ipotesi

previste dalle norme impugnate, che consentono l'adozione del rito del

lavoro per le controversie relative al rilascio: di immobili destinati

ad abitazione per necessità del locatore (art. 59 legge citata); di

immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione, alla prima scadenza,

per i motivi indicati dall'art. 29 della stessa legge (destinazione ad

abitazione propria; ad attività industriali, commerciali e artigianali

proprie, del coniuge o di parenti; ricostruzione o ristrutturazione

dell'immobile, ecc.) ed altre.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Questa Corte invero - osserva l'Avvocatura - chiamata a decidere in

altra fattispecie se contrastassero o meno con gli artt. 3 e 24 i

medesimi artt. 30 e 46 della legge n. 392/1978, impugnati dal Pretore

di Pizzo Calabro, ha dichiarato la questione non fondata con la

sentenza n. 57 del 1980. In quel giudizio si dubitava che l'estensione

della particolare procedura propria del rito del lavoro alla facoltà

di recesso per necessità del locatore fosse la più idonea a

salvaguardare i diritti delle parti nel rapporto di locazione, giacché

il locatore avrebbe avuto una tutela irrazionalmente privilegiata sia

in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, mentre per converso

sarebbero mancate le ragioni giustificatrici che ne avevano resa

necessaria l'introduzione nelle controversie di lavoro (garanzia del

contraente più debole).

Respingendo la questione la Corte costituzionale aveva affermato:

"L'estensione - si legge nella sentenza - entro determinati limiti del

nuovo rito del lavoro alle controversie in materia di locazione,

intende soltanto realizzare una più sollecita definizione dei relativi

giudizi. Il perseguimento di detto scopo ch'è frutto di una

ragionevole scelta di politica legislativa, appare quindi conforme agli

invocati principi costituzionali che vogliono assicurare la pari tutela

giudiziale dei diritti".

La difesa dello Stato richiama altresì le numerose pronunce della

Corte che riconoscono la piena legittimità costituzionale, in

riferimento ai parametri qui invocati, anche del procedimento di

sfratto per finita locazione (sentenze nn. 89/1972; 94/1973;

185/1980). Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se

contrastino o meno con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt.

30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - che disciplina

le locazioni degli immobili urbani - nella parte in cui escludono

l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie relative al

rilascio degli immobili per finita locazione o per morosità.

Da tale esclusione deriverebbe - secondo il Pretore di Pizzo

Calabro - una lesione sia del principio di uguaglianza sia del

principio del diritto alla difesa: del primo in quanto si

determinerebbe una discriminazione non giustificata rispetto alle

numerose ipotesi previste dalle stesse norme che consentono l'adozione

del rito del lavoro per altre controversie relative al rilascio di

immobili. Del diritto di difesa in quanto favorirebbe nella dialettica

processuale il locatore, lasciandogli la possibilità di continuare a

servirsi di forme rapide e privilegiate di tutela, quali quelle

previste dal libro quarto del Codice di procedura civile (procedimenti

speciali, a carattere sommario e cautelare), e in particolare del

procedimento per convalida di sfratto.

2. - Occorre innanzitutto rilevare che in numerose ordinanze, e

precisamente quelle iscritte ai nn. 982 r.o. 1983 e 270, 271, 272, 273,

274, 275 e 276 r.o. 1984, fa totale difetto la motivazione sulla

rilevanza della questione proposta rispetto ai giudizi di merito nei

quali è stata sollevata.

Ma anche nelle altre ordinanze, nelle quali tale motivazione viene

svolta, emerge comunque la inammissibilità della questione proprio per

difetto di rilevanza.

La normativa impugnata è infatti quella prevista nell'art. 30

della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone (in collegamento con gli

artt. 46 e segg. e 86 della stessa legge), la quale, come l'intero capo

II del titolo I della legge, disciplina le locazioni di immobili urbani

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Ora in tutti i procedimenti de quibus (r.o. nn. 427, 468, 469, 470,

866, 867, 904, 1010 e 1028/1983, 277, 386, 387, 388, 389, 390, 391,

392, 515, 818/1984) le controversie nelle quali il Pretore è chiamato

a giudicare hanno ad oggetto immobili urbani destinati ad abitazione.

Le norme impugnate, pertanto, non potrebbero mai essere applicate

dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo

esame, cosicché del tutto irrilevante si appalesa la questione di

legittimità costituzionale sollevata davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal

pretore di Pizzo Calabro, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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