Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3,

della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di

ordinamento della regia Guardia di finanza), promosso con ordinanza

emessa il 17 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da un ex allievo finanziere contro il

Ministero delle finanze, iscritta al n. 405 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex

allievo finanziere contro il Ministero delle finanze - per chiedere

l'annullamento sia del provvedimento con il quale il Comandante

generale della Guardia di finanza ha annullato d'ufficio l'atto di

arruolamento del ricorrente, sia dell'art. 2, primo comma, terzo

alinea del bando di arruolamento per allievi finanzieri, sulla base

del quale è stato adottato l'impugnato provvedimento di autotutela -

il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in

riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 97 e

[erroneamente, solo nel dispositivo] 33 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29

gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della

regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere

reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di

"celibe o vedovo senza prole".

Il provvedimento impugnato nel giudizio a quo dal ricorrente, che

dopo aver superato la selezione per l'arruolamento aveva frequentato

il corso per la promozione a finanziere, era stato adottato in

seguito all'accertamento che egli, in quanto padre naturale di una

bambina - nata il 12 novembre 1992 e già riconosciuta all'atto della

domanda di ammissione - non era in possesso dei requisiti prescritti

dalla disposizione del bando impugnata come atto presupposto.

Trovando la censurata disposizione del bando di arruolamento il

suo fondamento nell'art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, la

prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe, afferma

il tribunale amministrativo regionale del Lazio, rilevante nel

giudizio a quo.

Quanto alla motivazione della non manifesta infondatezza della

questione, accogliendo alcune delle eccezioni d'incostituzionalità

sollevate ad istanza del ricorrente, il collegio rimettente prospetta

innanzi tutto il contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della

Costituzione, lamentando sia l'assenza di una ragionevole

giustificazione della disciplina denunciata, sia la disparità di

trattamento rispetto ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di

truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia

di finanza già in servizio, contemplati dall'art. 17 della legge 1°

febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e

sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di

truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza

nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli

agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato).

Sotto il primo profilo, nell'ordinanza di rimessione si legge che

il riconoscimento di un figlio naturale "non impone necessariamente

anche vincoli di convivenza del nucleo familiare e quindi determina

minori obblighi rispetto alla paternità nell'a'mbito del

matrimonio". Tali obblighi, ad avviso del giudice a quo non sarebbero

incompatibili con la frequenza del corso di addestramento (per gli

allievi finanzieri della durata di 10 mesi).

Sotto il secondo profilo, il tribunale amministrativo regionale

censura la difformità della disciplina impugnata da quanto previsto

dal citato art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede

una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni

di servizio per "i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i

vicebrigadieri e i brigadieri" che abbiano compiuto il

venticinquesimo anno di età. A quest'ultimo riguardo, si legge

nell'ordinanza di rinvio, "il ricorrente, che aveva già compiuto

venticinque anni al momento dell'adozione dell'atto impugnato,

avrebbe addirittura potuto sposarsi se fosse stato finanziere, ma, in

quanto allievo, è stato escluso dall'arruolamento - e quindi dalla

possibilità di conseguire una stabile occupazione - solo perché non

ha voluto sottrarsi al dovere morale di riconoscere la propria figlia

naturale".

Quanto alla questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 7, punto 3, della legge n. 64 del 1942, sollevata in riferimento

agli articoli 2, 4, 35 e 97 della Costituzione, il tribunale

amministrativo regionale del Lazio si limita a riformulare le

eccezioni d'incostituzionalità sollevate nel giudizio a quo ad

istanza di parte, dichiarando per altro di ritenere meritevoli di

"particolare attenzione" le questioni prospettate dal ricorrente in

riferimento agli articoli 3, 21 (recte: 29), 30 e 31 della

Costituzione, questioni poi argomentate autonomamente dal giudice a

quo con le considerazioni sopra riportate.

2. - Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Premesso che la disposizione denunciata "si colloca razionalmente

in un sistema normativo inteso a garantire il corretto inserimento,

nella peculiare realtà militare, dei neo-arruolati", la difesa

erariale osserva che l'assenza di legami familiari costituisce un

requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del

personale militare, funzionale all'interesse al buon andamento delle

istituzioni militari. A sostegno di tale affermazione, l'Avvocatura

richiama l'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371

(Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente

della Guardia di finanza); l'articolo 11 del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,

n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di

reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle

Forze armate); i bandi di reclutamento emanati a norma del decreto

legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento,

dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma

dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del

d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per

l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali

della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del

Corpo militare della Croce rossa italiana).

3. - Non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il

ricorrente nel procedimento principale. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in

riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35 e 97 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3,

della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di

ordinamento della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti

necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza

include lo stato di "celibe o vedovo senza prole".

Ad avviso del Collegio rimettente, la disposizione denunciata -

abrogata e sostituita dall'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 199, sul punto che qui interessa, per altro, riproduttivo

della disciplina denunciata, ma in vigore al momento dell'adozione

dei provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo a quo -

sarebbe priva di ragionevole giustificazione, giacché il

riconoscimento di un figlio naturale, da un lato, non imporrebbe

"necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare";

dall'altro, determinerebbe "minori obblighi rispetto alla paternità

nell'a'mbito del matrimonio", compatibili con la frequenza del corso

di addestramento per allievi finanzieri.

La medesima disciplina si porrebbe poi in contrasto con il

principio di eguaglianza, in quanto difforme, in particolare,

dall'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che prevede una

deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di

servizio per "i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i

vicebrigadieri e i brigadieri" che abbiano compiuto il

venticinquesimo anno di età.

2. - La questione di legittimità costituzionale è fondata.

2.1. - Occorre tuttavia premettere che non tutte le

argomentazioni prospettate nell'ordinanza possono essere condivise.

Certamente non si può condividere l'assunto secondo il quale il

riconoscimento di un figlio naturale determinerebbe "minori obblighi

rispetto alla paternità nell'a'mbito del matrimonio". In più di

un'occasione, la giurisprudenza costituzionale ha censurato il

tradizionale disfavore verso la filiazione naturale (da ultimo,

sentenza n. 250 del 2000) e ha sottolineato la pienezza della

responsabilità e dei doveri che, in base alla Costituzione, derivano

per il genitore dal riconoscimento di un figlio naturale. Ancora di

recente, questa Corte ha chiarito che la posizione giuridica dei

genitori nei rapporti tra di loro, in relazione al vincolo coniugale,

non può determinare una condizione deteriore per i figli, perché

quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di

filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di

istruzione e di educazione della prole, trova fondamento nell'art. 30

della Costituzione, che richiama i genitori alla loro

responsabilità; in altri termini - anche nello spirito della riforma

del diritto di famiglia del 1975 - l'esistenza del vincolo sorto tra

i genitori non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti

tra genitori e figli, legittimi e naturali riconosciuti, identico

essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei

confronti degli altri (sentenza n. 166 del 1998).

2.2. - Nondimeno, il contrasto della disciplina impugnata con gli

artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione sussiste, non potendosi

ravvisare, neppure nella delicata fase del reclutamento e

dell'addestramento, un'esigenza dell'organizzazione militare così

preminente da giustificare una limitazione del diritto di procreare,

o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini

dell'arruolamento e dell'ammissione ai reparti di istruzione. Una

così grave interferenza nella sfera privata e familiare della

persona - suscettibile di protrarsi eventualmente anche oltre il

periodo di formazione del militare, durante i primi anni dopo

l'assunzione del servizio permanente - non può, sul piano dei

princìpi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e

dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione

che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di

appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei

corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi

dal divieto di avere prole.

Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali

diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali

ove si svolge la sua personalità, tutelando l'art. 2 della

Costituzione l'integrità della sfera personale della stessa e la sua

libertà di autodeterminarsi nella vita privata. Ripetutamente, del

resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che "la Costituzione

repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica

dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito

del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e

garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"

(sentenza n. 278 del 1987); dall'altro, che la garanzia dei diritti

fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non

recede di fronte alle esigenze della struttura militare (da ultimo,

sentenza n. 449 del 1999).

2.3. Né si potrebbe giustificare la disciplina in esame in base

all'art. 51 della Costituzione, che affida alla legge la

determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici.

La mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario,

traducendosi invece la sua previsione in una indebita limitazione dei

diritti della persona.

2.4. - Da quanto precede, consegue l'illegittimità

costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942,

n. 64, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per

essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza

prole.

La declaratoria d'incostituzionalità non può estendersi

all'intera disposizione denunciata, che richiede, accanto all'assenza

di prole, anche il requisito del celibato o dello stato di vedovo. Il

collegio rimettente non ha infatti prospettato dubbi di

costituzionalità in merito.

Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati

nell'ordinanza di rimessione.

3. - In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953

n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve

estendersi ad una serie di disposizioni legislative ulteriori, di

contenuto identico o analogo a quello della disposizione impugnata

dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in

epigrafe. Si tratta di norme sull'accesso a vari gradi e ruoli della

Guardia di finanza e delle Forze armate, o disciplinanti l'ammissione

ai relativi concorsi e corsi di formazione e addestramento,

tralatiziamente iterative del tradizionale requisito dell'assenza di

prole, la cui incompatibilità con i princìpi costituzionali è

stata ritenuta, nella presente decisione, a tutela dell'integrità

della sfera personale dell'individuo e della sua libertà di

autodeterminarsi nella vita privata, indipendentemente dal tipo di

organizzazione militare alla quale si tratti di accedere.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

conseguenziale dell'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14

giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza),

come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella

parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati

nella Guardia di finanza, l'essere senza prole; dell'art. 35, primo

comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei

sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate),

nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai

vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole; dell'art. 4, primo

comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni

sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia

di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari

per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1),

l'essere senza prole; dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge

10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e

l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall'art. 40

del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i

requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al

precedente art. 4, l'essere senza prole; dell'art. 11, comma 2,

lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia

di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella

parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai

concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11,

l'essere senza prole; dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del

personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di

finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per

essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere

senza prole; dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui

include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il

conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24

(Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato

giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze

armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,

comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui

include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi

per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli

istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono

essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino

al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica

di aspirante, l'essere senza prole.

Alle su elencate disposizioni deve estendersi in via

conseguenziale la declaratoria di incostituzionalità, trattandosi di

previsioni legislative del medesimo requisito dell'assenza di prole -

ai fini dell'accesso ai corsi di addestramento ed ai ruoli della

Guardia di finanza e delle Forze Armate - censurato dal giudice a quo

e ritenuto da questa Corte, con la presente sentenza, contrastante

con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, sotto i profili sopra

indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3,

della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di

ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui

include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo

della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti

per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del

r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i

requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza,

l'essere senza prole;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, primo

comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei

sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate),

nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai

vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul

reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di

finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per

essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1),

l'essere senza prole;

e) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,

gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato

dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include,

tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al

precedente art. 4, l'essere senza prole;

f) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2,

lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia

di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella

parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai

concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11,

l'essere senza prole;

g) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,

lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo

inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo

della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i

requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a

finanziere, l'essere senza prole, nonché dell'art. 36, comma 1,

lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per

essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a

maresciallo, l'essere senza prole;

h) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del

decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia

di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del

personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della

guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20

ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti

necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi

regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di

formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto

dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio

permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere

senza prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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