Art. 6 — Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni

La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero. L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art6 · fonte del testo

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