Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 della

legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile ed alla

legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi) promossi con

ordinanze emesse il 3 gennaio 1977 dal Giudice delegato del Tribunale

di Reggio Emilia e il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Torino,

rispettivamente iscritte al n. 72 del registro ordinanze 1977 e al n.

474 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 94 del 1977 e n. 3 del 1979.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Nelle procedure di fallimento della s.n.c. Azienda molitoria

di Azzolini Sestilio e fratelli e dei soci Afro, Sestilio e Gian Andrea

Azzolini, avanti il Tribunale di Reggio Emilia il Giudice delegato

depositò, sotto la data del 17 novembre 1976, il progetto di

ripartizione dell'attivo nel quale furono in via privilegiata

collocati, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., introdotto con l'art. 2 l.

29 luglio 1975, n. 426, i creditori artigiani; l'INPS fece, a sensi

dell'art. 110 u.c. l. fall., pervenire osservazioni con le quali

assumeva che la collocazione privilegiata dei creditori artigiani, che

attentava alla capienza del proprio credito, era preclusa dall'art. 15

l. 29 luglio 1975, n. 426 ("Le disposizioni dei precedenti articoli si

osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore

della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è

stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in

corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa") in quanto

siffatta disciplina transitoria prevede l'applicabilità della nuova

normativa ai processi in corso, ma limitatamente ai crediti già

qualificati come privilegiati dalla previgente disciplina, e, come

tali, fatti valere ed ammessi nello stato passivo fallimentare prima

dell'entrata in vigore della nuova legge.

1.2. - Con ordinanza emessa il 3 gennaio 1977 (comunicata l'11 e

notificata il 19 dello stesso mese di gennaio, pubblicata nella G.U. n.

94 del 6 aprile 1977 e iscritta al n. 72 R.O. 1977) il Giudice delegato

ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione

di illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, l. 29

luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, con riferimento alle procedure

in corso, esclude (limitandola ai soli creditori già privilegiati)

dall'applicazione della nuova normativa i soli creditori già

chirografari che la legge stessa riqualifica come privilegiati, sul

riflesso che a) la giurisprudenza, nell'interpretazione dell'art. 66

comma quinto l. 30 aprile 1969, n. 153, aveva escluso che il credito

fatto valere come chirografario e come tale ammesso al passivo del

fallimento prima dell'entrata in vigore della legge ma da questa

riqualificato come privilegiato (quale - con riferimento a quella legge

- il credito dei lavoratori per retribuzioni precedenti all'ultimo

semestre) potesse giovarsi della nuova prelazione nella sede del

riparto dell'attivo opponendosi - a stare alla sent. 29 ottobre 1970,

n. 222 della Cassazione - l'effetto preclusivo connesso al decreto di

esecutorietà dello stato passivo, b) sulla base di tale

interpretazione, si verificherebbero in danno del creditore - ammesso

come chirografario nel procedimento in corso alla data di entrata in

vigore della nuova normativa - al quale questa attribuisca causa di

prelazione, tre situazioni di sperequazione, nelle quali si

sostanzierebbero altrettante violazioni dell'art. 3 Cost., e cioè ba)

mentre il creditore munito di causa di prelazione dalla precedente

normativa è - se la normativa nuova gli riconosce un grado poziore

rispetto a creditori pur privilegiati sotto le normative precedente e

nuova - preferito a costoro, il creditore, olim chirografario ma munito

dalla nuova normativa di causa di prelazione, non consegue tale

risultato, bb) il creditore già chirografario, il quale ottenga, a

sensi dell'art. 101 l. fall., l'ammissione tardiva del proprio credito

privilegiato in tempo successivo alla nuova normativa, che lo munisce

di privilegio, potrebbe opporre la causa di prelazione al creditore

ammesso ai sensi dell'art. 95 l. fall. in tempo anteriore alla nuova

normativa, che gli riconosce che la causa di prelazione, finirebbe

quindi con trar vantaggio dalla propria negligenza, bc)

nell'espropriazione forzata individuale, infine, nella quale le cause

di prelazione assumono rilievo sol nella fase di distribuzione della

somma ricavata, il creditore chirografario all'atto dell'intervento

potrebbe giovarsi della causa di prelazione attribuitagli dalla nuova

normativa entrata in vigore tra il tempo dell'intervento e la fase di

distribuzione delle somme ricevute, laddove tale riconoscimento in

identiche sequenze temporali non riverrebbe al creditore nella

procedura concorsuale, c) la questione sollevata d'ufficio assume

sicura rilevanza nel procedimento fallimentare in corso (che non

potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa),

nel quale "la collocazione privilegiata dei creditori artigiani a norma

dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. - introdotto dall'art. 2 della legge n.

426 - proposta dal curatore nel progetto di riparto finale pregiudica

"la capienza" dei creditori privilegiati (ammessi come tali nello stato

passivo) di settimo grado e dei gradi successivi" e "quindi il riparto

finale deve essere sospeso, dovendosi invece procedere a quello

parziale relativo all'attivo immobiliare e alla porzione dell'attivo

mobiliare sufficiente a soddisfare i crediti con grado privilegiato

preferito agli artigiani (prestatori di lavoro subordinato e

professionisti: art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ.)".

1.3. - Avanti la Corte non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituito il solo INPS con atto

depositato il 21 aprile 1977, con il quale ha poggiato la conclusione

d'infondatezza della proposta questione su ciò che il temperamento

alla piena retroattività della disciplina dei privilegi introdotta nel

1975, cui è addivenuto l'impugnato art. 15 comma primo, non è

irrazionale ed è comunque rispettoso del canone della normale

irretroattività sancito nell'art. 11 delle preleggi.

2.1. - Con ordinanza emessa il 25 maggio 1978 nel procedimento civile

tra la Società Industrie Arredamenti di Budrio e il Fallimento Ditta

Ralma di Saracco Mario (notificata il 13 e comunicata il 22 del

successivo mese di giugno, pubblicata nella G.U. n. 3 del 3 gennaio

1979 e iscritta al n. 474 R.O. 1978) il Tribunale di Torino, premesso

in fatto che la Società attrice, ente cooperativo di produzione, la

quale, a seguito di insinuazione tardiva ex artt. 95 e 96 l. fall., era

stata ammessa al passivo del fallimento della ditta convenuta per lire

30.644.000 in via chirografaria conformemente alla sua richiesta e alla

in allora vigente normativa, era risultata soccombente in un giudizio

promosso dalla curatela per revocatoria ex art. 67, comma primo l.

fall. ed aveva versato al fallimento la somma di lire 10.313.500 per

capitale e lire 5.700.080 per interessi e spese, che la s.r.l.

Industria Arredamenti di Budrio, con ricorso del 27 novembre 1977,

aveva chiesto l'insinuazione tardiva, ai sensi degli artt. 101 e 71 l.

fall., del credito di lire 16.013.580 in via privilegiata ai sensi

dell'art. 2751 bis n. 5 (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426)

chiarendo altresì che il medesimo privilegio venisse riconosciuto al

credito di lire 30.644.000 già ammesso in via chirografaria in sede di

verifica tempestiva effettuata prima dell'entrata in vigore della legge

n. 426/1975 e che a seguito della opposizione del curatore alla ultima

richiesta il procedimento era proseguito ai sensi dell'ultima parte del

terzo comma dell'art. 101 l. fall. e considerato in diritto che quanto

meno la domanda di lire 10.313.500 sarebbe da accogliere anche per

quanto attiene alla natura privilegiata del credito a stregua dell'art.

15 l. 29 luglio 1975, n. 426 "mentre al riconoscimento della natura

privilegiata del credito già tempestivamente insinuato ed ammesso in

via chirografaria è di ostacolo l'efficacia preclusiva, a ogni riesame

del credito e della sua qualità, del decreto di approvazione dello

stato passivo definitivo" ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui, in

relazione alla procedura in corso, dopo esaurite le operazioni di cui

agli artt. 96 e 97 l. fall., non consente ai creditori già

chirografari di far valere le nuove cause di prelazione riconosciute

dalla l. 29 luglio 1975, n. 426.

Ha osservato il Tribunale che a) l'omessa previsione, in cui

incorrerebbe la impugnata norma, della posizione di coloro che hanno

acquisito la qualità di creditore privilegiato in grazia della nuova

normativa entrata in vigore sol dopo la loro ammissione al passivo in

qualità di chirografari, si risolverebbe in una situazione di ingiusto

svantaggio di questi rispetto ad altri che hanno insinuato tardivamente

il loro credito divenuto privilegiato in applicazione della nuova

normativa, b) l'art. 101 l. fall. consente l'ammissione tardiva del

creditore che non si è tempestivamente insinuato, non già il

riconoscimento della causa di prelazione a favore di chi ha ottenuto

l'ammissione nella qualità di creditore chirografario, che aveva

formato esclusivo oggetto della insinuazione tempestiva, c) d'altro

canto, non è dato, in sede di riparto finale, riesaminare la

situazione del credito riconosciuto privilegiato né attribuire

qualità di creditore privilegiato a chi fu ammesso, tempestivamente o

tardivamente, quale creditore chirografario, oggetto essendo del

riparto finale, sulla base della disciplina regolatrice dell'ordine tra

privilegi, la determinazione della corretta collocazione sul ricavo,

non già il riconoscimento al creditore ammesso come chirografario di

una causa di prelazione e ciò anche in considerazione del fatto che la

Corte costituzionale, con sent. 159/1972, si era preoccupata di

consentire in buona sostanza la riapertura dei termini di cui all'art.

100 l. fall. per le impugnazioni dei crediti ammessi da parte di altro

creditore ma senza interloquire sulla tutela da accordare a un

creditore già ammesso in via chirografaria che pur avrebbe interesse,

nell'ambito di una procedura ancora pendente, a vedere riconosciuta una

causa di prelazione sopravvenuta.

Di qui - sempre a giudizio del Tribunale di Torino - "il verificarsi

di una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della

medesima procedura concorsuale, tra soggetti che vantano una identica

posizione sostanziale non essendo assicurata ai medesimi uguale tutela

giurisdizionale in modo da costituire, a parere del Collegio, una

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione".

2.3. - Avanti la Corte si è costituito, con atto depositato il 21

aprile 1977, l'INPS; non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

3. - Alla pubblica udienza del 7 giugno 1983, nel corso della quale

il giudice Andrioli ha svolto la relazione, non si è presentata la

difesa dell'INPS. Considerato in diritto :

4. - In tempo successivo ai due incidenti che per prospettare

questione in concreto identica d'illegittimità vanno riuniti, la

giurisprudenza della Cassazione si è consolidata nel senso che il

titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come

chirografario ha diritto di avvalersi del privilegio istituito

successivamente alla formazione dello stato passivo dalla l. 29 luglio

1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile

1969, n. 153 in materia di privilegi) e, pertanto, ha privato di valore

pratico il sospetto d'incostituzionalità ingenerato nei giudici a

quibus da ciò che l'art. 15 della or menzionata legge inibirebbe al

creditore ammesso come chirografario al passivo fallimentare di fruire

della causa di prelazione istituita successivamente alla conseguita

esecutorietà dello stato passivo. Sequenza, dunque, procedurale e

normativa identica a quella che ha formato oggetto della sent. 72/1983,

con la quale la Corte ha enunciato il principio che, a seguito del

mutato orientamento giurisprudenziale pur in quel caso verificatosi,

"il presupposto da cui ha preso le mosse il giudice a quo per sollevare

la prospettata questione non può quindi dirsi più sussistente" e ne

ha inferito che "le prospettate questioni sotto i vari profili dedotte,

in quanto ricollegabili tutte a tale diversità, risultano prive di

giuridico fondamento", e, pertanto, ha dichiarato non fondate nei sensi

di cui in motivazione le questioni in allora sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 72/1977 e 474/1978, dichiara

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 15 l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile

e alla legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di privilegi), nella

parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare

come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite

con la l. 426/1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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