Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, e dell'art. 1,

commi primo e secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concernenti

concessione di amnistia in materia di reati finanziari, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Ferrari Vincenzo, iscritta al n. 227

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

2) ordinanze emesse il 22 febbraio 1974 dal tribunale di Palermo in

tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo,

Loriano Rosolino e Loriano Vittorio, iscritte ai nn. 304, 305 e 306 del

registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

3) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Rughini Carlo,

iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

4) ordinanza emessa il 12 giugno 1974 dal tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Fedele Pio, iscritta al n. 389 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della

Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

5) ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal tribunale di Macerata nel

procedimento penale a carico di Vico Giuseppe, iscritta al n. 403 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974;

6) ordinanza emessa il 26 luglio 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Balazs Giorgio,

iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;

7) ordinanze emesse il 10 dicembre 1974 dal tribunale di Prato nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Rossi Romano e di

Coppini Moreno e Mauro, iscritte ai nn. 25 e 26 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del

26 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 5 aprile 1974, emessa nel corso del

procedimento penale a carico di Ferrari Vincenzo, imputato della

contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17 e 243 del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, per aver omesso di presentare la dichiarazione unica dei

redditi percepiti negli anni 1968 e 1969, il tribunale di Ferrara, in

accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 2 (recte 1), comma secondo, del d.P.R.

22 dicembre 1973, n. 834, avente ad oggetto "concessione di amnistia in

materia di reati finanziari", nella parte in cui implicitamente esclude

dalla applicabilità del beneficio le posizioni tributarie per i

periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1974, ma definite

in regime diverso da quello del condono tributario previsto dal d.l. 5

novembre 1973, n. 660.

Ad avviso del tribunale non sussiste, invero, alcun ragionevole

fondamento alla distinzione di trattamento penale tra la posizione di

chi abbia avuto la definizione del suo rapporto tributario, come nel

caso di specie, in regime ordinario e la posizione di chi abbia invece

definito la sua pendenza tributaria in regime straordinario di condono;

che, anzi, ogni beneficio accordato a chi abbia profittato della più

favorevole definizione del condono dovrebbe a fortiori essere

riconosciuto a chi abbia conseguito la definizione nel più oneroso

regime ordinario.

2. - Nei riguardi dell'art. 1, comma primo e secondo, del citato

decreto di amnistia n. 834 del 1973, ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,

anche il tribunale di Palermo con tre ordinanze, di identico contenuto,

emesse il 22 febbraio 1974, in altrettanti procedimenti penali

rispettivamente a carico di Loriano Vincenzo, Rosolino e Vittorio,

tutti tratti a giudizio sotto la medesima imputazione per avere omesso

di presentare la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 1969,

redditi che erano poi stati definitivamente accertati in sede di

concordato raggiunto con l'amministrazione finanziaria.

Ad avviso del giudice a quo sarebbe evidente la disparità di

trattamento dell'impugnata norma, la quale estingue i reati relativi ad

evasioni fiscali da accertare e non ancora definite e non si applica,

invece, ai soggetti evasori di imposta che, come quelli di specie,

abbiano comunque definito il loro debito tributario. In realtà, la

situazione fiscale in cui versa il contribuente che abbia definito il

suo reddito imponibile, rispetto a quello che non l'abbia ancora

definito o voglia regolarizzarlo, sarebbe solo apparentemente diversa,

giacché la definitività dell'accertamento può anche dipendere da

diligenza o efficienza degli organi amministrativi ed anche dalla

coscienza fiscale del singolo, mentre la mancata definitività o il

mancato accertamento può trarre origine da condotte opposte.

3. - L'incostituzionalità, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973 è stata sollevata, sulla base

di identici motivi, con le ordinanze 9 maggio 1974 e 26 luglio

successivo, emesse rispettivamente dai giudici istruttori dei tribunali

di Lucca e di Pisa in sede istruttoria di due procedimenti penali a

carico di Rughini Carlo e Balazs Giorgio, entrambi imputati della

contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17 e 243 del t.u. n. 645

del 1958 per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, il

primo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società

per i bilanci chiusi nel 1971 e 1972 della s.r.l. Pharmaceutici

Intercom; ed il secondo, relativamente all'imposta complementare dovuta

nel 1967, per i redditi suoi e della moglie derivanti dalla

compartecipazione a due società.

Nelle due ordinanze i giudici a quibus, condividendo i rilievi

formulati dai pubblici ministeri in ordine all'incostituzionalità

della norma, affermano che la manifesta ingiustificata disparità di

trattamento - derivante dall'aver limitato il beneficio dell'amnistia a

coloro che chiedono di definire il proprio rapporto tributario pendente

col regime più favorevole previsto dal d.l. n. 660 del 1973 - finisce,

in sostanza, col premiare i contribuenti "più accorti".

4. - Identica questione di legittimità costituzionale (contrasto

dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 834 del 1973 con l'art. 3

Cost.) è stata sollevata:

a) con ordinanza 12 giugno 1974 emessa dal tribunale di Perugia'

nel procedimento penale a carico di Fedele Pio (rinviato a giudizio per

aver omesso di presentare la dichiarazione unica dei redditi prodotti

nel 1969 - redditi poi definiti mediante concordato), nella quale si

osserva che la norma censurata viene in concreto a realizzare una

disparità di trattamento in relazione a situazioni sostanzialmente

uguali, e ciò alla stregua di elementi occasionali quali, in

particolare, la maggiore o minore rapidità della definizione delle

singole vertenze;

b) con due ordinanze, di identico contenuto e di pari data (10

dicembre 1974), pronunciate dal tribunale di Prato nei procedimenti

penali a carico di Rossi Romano e Coppini Moreno e Mauro (tutti

imputati della stessa contravvenzione - omessa presentazione della

dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969), nelle quali si

afferma che la disparità di trattamento non appare sorretta da

obiettive e ragionevoli diversità di situazioni; che, semmai, il

beneficio dell'amnistia si sarebbe dovuto accordare - a maggior ragione

- al contribuente che avesse definito la sua pendenza fiscale col più

sfavorevole regime ordinario.

5. - Con ordinanza 10 maggio 1974, emessa nel corso del

procedimento penale a carico di Vico Giuseppe, imputato per aver omesso

di presentare la dichiarazione unica dei redditi prodotti nel 1969, il

tribunale di Macerata ha prospettato dubbi di incostituzionalità, per

contrasto con l'art. 3 Cost., oltre che nei confronti del ripetuto art.

1 del d.P.R. n. 834 del 1973, anche nei riguardi del corrispondente

art. 1, comma terzo (recte comma secondo), della legge 20 dicembre

1973, n. 830, contenente la "delegazione al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari",

affermando che tali norme, escludendo dal beneficio dell'amnistia le

pendenze regolarizzate secondo disposizioni anteriori al provvedimento

di clemenza e diverse da quelle stabilite dal d.l. n. 660 del 1973,

creano disparità di trattamento proprio in danno dei contribuenti che

hanno dimostrato maggiore diligenza e che sarebbero, pertanto, più

meritevoli del beneficio. Considerato in diritto :

1. - Per la identità delle questioni che ne formano oggetto, i

giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe si riuniscono per la

decisione con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata ad accertare se siano costituzionalmente

illegittimi, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione, gli artt. 1, comma secondo, della legge

20 dicembre 1973, n. 830 (delegazione al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari), ed 1,

primo e secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (concessione

di amnistia in materia di reati finanziari), nella parte in cui -

subordinando l'applicabilità dell'amnistia alla condizione che le

pendenze e le situazioni tributarie siano definite o regolarizzate

secondo le disposizioni del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660,

convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 -

implicitamente escludono l'applicabilità dell'amnistia ai reati

afferenti gli stessi periodi d'imposta ed i medesimi tributi, le cui

posizioni siano state definite secondo l'ordinario regime.

3. - Occorre innanzi tutto precisare che l'ordinanza del tribunale

di Ferrara, indicata in epigrafe, denuncia la illegittimità

costituzionale del comma secondo dell'art. 2 (e non dell'art. 1,

indicato dalle altre) del citato d.P.R. n. 834 del 1973; ma il tenore

della motivazione fa palese che trattasi di errore materiale, e che la

norma denunciata è invece il comma secondo dell'art. 1 (mentre l'art.

2, con unico comma, disciplina l'entrata in vigore del decreto

presidenziale).

Del pari, a tenore della motivazione, deve ritenersi che

l'ordinanza del tribunale di Macerata abbia per errore materiale

denunciato la illegittimità costituzionale del comma terzo (che

concerne l'inapplicabilità dell'amnistia ai sostituti d'imposta)

anziché del comma secondo (che corrisponde quasi testualmente al comma

secondo del d.P.R. n. 834 del 1973, egualmente denunciato con la stessa

ordinanza) dell'art. 1 della citata legge n. 830 del 1973.

4. - La questione non è fondata.

Giova ricordare che la Corte, a proposito dell'istituto

dell'amnistia, ha già avuto occasione di sottolinearne il carattere

eccezionale e la concomitante esigenza di contenere nei più ristretti

limiti l'esercizio della relativa potestà conferita dall'art. 79

della Costituzione (sentenza n. 175 del 1971). E tali profili vanno

ancor più ribaditi allorché l'effetto estintivo proprio dell'amnistia

debba spiegarsi nei confronti di reati finanziari, pur sempre connessi,

direttamente o indirettamente, alla inosservanza dei precetto sancito

dall'art. 53 della Costituzione, posto a tutela - come la Corte ha più

volte affermato - dell'interesse generale alla riscossione dei tributi

siccome interesse particolarmente differenziato che, attenendo al

regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità,

ne condiziona l'esistenza.

In siffatta prospettiva ben si colloca l'amnistia per reati in

materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli

affari, concessa con il citato d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, a

seguito della legge di delegazione 20 dicembre 1973, n. 830. Essa

invero, a tenore delle denunciate norme, si applica ai reati

"riferibili alle pendenze ad alle situazioni concernenti i tributi"

indicati negli artt. 1, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legge 5 novembre

1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze

tributarie, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973,

n. 823; ed è esplicitamente sottoposta "alla condizione che le

pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le

disposizioni del decreto legge suindicato come modificato dalla legge

di conversione".

L'ambito di applicazione della concessa amnistia ne risulta così

circoscritto; e la posta delimitazione trae la sua ragion d'essere

dallo scopo cui sono preordinate le richiamate disposizioni. Si evince,

infatti, dai lavori parlamentari che, nel momento in cui diveniva

operante la riforma tributaria, intesa ad apportare, nella legislazione

e nel costume, nuovi principi di coscienza tributaria ed un diverso e

più corretto rapporto tra fisco e contribuenti, si volle offrire a

questi ultimi il modo di chiudere le passate controversie. Donde i

provvedimenti per il cosiddetto condono tributario; donde, quasi

necessaria conseguenza, la estinzione anche dei reati connessi con le

violazioni delle leggi tributarie interessate alle procedure del

condono.

Il decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, dianzi citato, si

prefiggeva lo scopo di favorire la sollecita risoluzione dell'ingente

numero di controversie pendenti innanzi le commissioni tributarie, o

ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari, e la definizione di

tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti, suscettibili di

contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per

effetto della riforma tributaria. Esso non poteva, peraltro,

conseguire il suo obiettivo - leggesi nella relazione al disegno di

legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione

dell'amnistia de qua - "se non si fanno cessare anche gli effetti

penali connessi con talune violazioni delle leggi tributarie. Sarebbe

vano, infatti, offrire ai contribuenti la possibilità di porre termine

alle loro controversie con il fisco, per dare inizio a nuovi rapporti

tributari improntati ad uno spirito di maggiore fiducia e chiarezza,

senza nel contempo rinunciare alla pretesa punitiva per i reati da essi

eventualmente commessi in relazione alle situazioni oggetto di

contestazione. Per questa considerazione il Governo ritiene necessario

un atto di clemenza nei confronti di tutti quei contribuenti che

vorranno profittare dell'occasione loro offerta di sistemare le loro

pendenze".

Appare dunque manifesto il carattere strumentale del concesso

provvedimento di clemenza, che lo colloca al di fuori della categoria

delle amnistie "celebrative"; e la enucleata motivazione consente di

apprezzare la ragionevolezza della sua strutturazione. Risulta,

d'altronde, che lo stesso legislatore non volle aderire a proposte

avanzate per l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'amnistia.

5. - Alla luce delle esposte considerazioni, la Corte ritiene che

le denunciate norme non violino il principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione. La disparità di trattamento, in ordine

alla possibilità di beneficiare dell'amnistia, tra contribuenti le cui

posizioni tributarie siano state già definite in base all'ordinario

regime e che restano quindi esclusi dall'amnistia, e contribuenti

ammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver

definito le loro posizioni avvalendosi del condono, non appare

razionalmente ingiustificata, se rapportata alla finalità perseguita

dal legislatore.

Alla disparità di trattamento, d'altronde, corrisponde una

diversità di situazioni. Gli ammessi al beneficio sono soggetti che si

trovano, potenzialmente o in atto, in una posizione di contrasto con il

fisco, e ad essi si richiede una positiva manifestazione conciliativa,

mediante la presentazione di domanda irrevocabile per conseguire la

definizione delle loro pendenze, secondo i criteri automatici stabiliti

dal decreto legge n. 660 del 1973 con ciò stesso rinunciando a far

valere le loro ragioni nelle competenti sedi. Gli esclusi sono soggetti

che non hanno più motivo di contrasto con il fisco, che hanno già

fruito della possibilità di far valere le loro ragioni, e che devono

rispondere penalmente del loro comportamento, secondo una norma che

continua a vigere anche nei confronti di quegli altri contribuenti che

preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire

del condono tributario.

La Corte - una volta accertato il rispetto del principio di

uguaglianza, in cui si concreta l'unico parametro del presente giudizio

- riafferma l'estraneità alla funzione di controllo sulla

costituzionalità delle leggi, di una indagine che fosse volta a

sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua

discrezionalità in materia, sulla base di considerazioni d'ordine

politico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, di

delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia in materia di reati finanziari, ed 1, primo e secondo comma,

del successivo d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo

dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari