Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte indirette sugli affari. L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso. L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    È consentito alla Corte costituzionale correggere, sulla base della motivazione dell'ordinanza di rimessione, l'errore materiale in cui sia incorso il giudice a quo nella indicazione della disposizione impugnata. (Nella specie, era stata denunciata la illegittimità del comma secondo dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ma il tenore della motivazione rendeva palese che si trattava di errore materiale, e che la norma impugnata era invece il comma secondo dell'art. 1; per errore materiale era stata denunciata altresì la illegittimità del comma terzo, anziché del comma secondo, dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 830).

    Art. 1 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;830~art1 · fonte del testo

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