Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi

secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art.

1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Lilli Emilia e Chieregato Massimo ed

altri, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Manlio Nardi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato

Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 giugno 1988

(R.O. n. 793 del 1988), ha proposto questione di legittimità

costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n.

990, nella parte in cui prevede, in deroga al principio della par

condicio creditorum, una "prelazione o prededuzione" in favore

"dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, sull'indennità dovuta

dall'assicuratore della responsabilità civile (ovvero dall'impresa

designata o dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), a

sfavore dell'assistito che non sia stato integralmente indennizzato

dall'assicuratore sociale in relazione al danno subito". Ha proposto,

inoltre, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 38 della Costituzione, degli artt. 1916, primo, secondo e

quarto comma del codice civile, e 28, secondo, terzo e quarto comma,

della legge n. 990 del 1969, "nella parte in cui non escludono la

possibilità che i soggetti che gestiscono assicurazioni dirette a

garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di infortunio e malattia, possano esercitare l'azione

surrogatoria con pregiudizio dell'assistito che non sia stato da essi

totalmente indennizzato in relazione al danno subito, nei limiti in

cui tale pregiudizio non si esaurisca nella impossibilità di

cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento da parte del terzo

responsabile, o del suo assicuratore".

Il giudice a quo deduce che la rilevanza delle questioni sollevate

deriverebbe dal fatto che l'I.N.P.S. è intervenuto nel giudizio a

quo agendo in via surrogatoria contro l'assicuratore del

danneggiante, non ostante che il massimale fosse insufficiente a

risarcire il danno subito dall'attrice.

Quanto alla loro non manifesta infondatezza, nell'ordinanza si

afferma che la prelazione o prededuzione, riconosciuta agli enti di

assicurazione sociale dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 sul

massimale assicurativo, anche in danno degli assistiti, lederebbe

l'art. 3 della Costituzione, istituendo un privilegio privo di

giustificazione. Infatti, questa non potrebbe ricercarsi

nell'esigenza di tutelare, in maniera particolare, le ragioni

creditorie dell'ente che gestisce l'assicurazione sociale affinché

sia salvaguardata la funzione sociale da esso espletata perché, nel

caso in cui tale particolare tutela si risolva in un danno per lo

stesso soggetto che ha fruito dell'assicurazione sociale, viene

contraddetta la finalità stessa della norma.

Parimenti illegittimi, ma in riferimento all'art. 38 della

Costituzione, sarebbero gli artt. 1916, commi primo, secondo e

quarto, del codice civile e 28 anzidetto, nella parte in cui

consentono che l'esercizio della surroga, da parte degli enti di

assicurazione sociale, possa incidere sul diritto del danneggiato ad

ottenere l'integrale risarcimento del danno. In tal modo, infatti,

l'indennità erogata dall'ente assistenziale rischierebbe di non

adempiere più alla funzione alla quale deve essere diretta ex art.

38 della Costituzione, risolvendosi in una mera anticipazione di

somme.

2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo in via pregiudiziale declaratoria

d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione

riguardante l'art. 1916 del codice civile.

Tale articolo - si osserva - riguarda solo l'azione nei confronti

del danneggiante (poiché quella nei confronti dell'assicuratore è

regolata dalla legge n. 990 del 1969). Esso non stabilisce alcuna

limitazione della responsabilità a carico del danneggiato, né alcun

diritto di prelazione in favore degli enti assistenziali, per cui in

sede di processo di cognizione, tanto il danneggiato che questi

ultimi possono ottenere la sua condanna per l'intero ammontare del

danno. Il concorso tra i rispettivi crediti potrà avvenire in sede

esecutiva ma, proprio perciò, la questione relativa all'art. 1916

del codice civile non sarebbe rilevante rispetto al giudizio a quo,

che è un giudizio di cognizione e non un processo esecutivo.

Quanto alle questioni relative all'art. 28 della l. n. 990 del

1969, l'Avvocatura generale dello Stato ha osservato che, nel sistema

di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista

da tale legge, l'attribuzione al danneggiato dell'azione diretta nei

confronti dell'assicuratore trova il suo limite naturale nella misura

del massimale, la quale può risultare insufficiente a coprire

l'ammontare complessivo del risarcimento spettante al danneggiato per

tutte le voci di danno sofferte. Risponderebbe ad una scelta

legislativa non censurabile in sede di giudizio di legittimità sotto

il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione l'avere

limitato, come fa l'art. 28, in caso di rivalsa dell'ente

assistenziale, il diritto del danneggiato sul massimale all'area di

danno non coperta delle prestazioni effettuata dall'assicuratore

sociale, salva l'azione verso il danneggiato. Detta limitazione,

infatti, sarebbe correlata alle esigenze di equilibrio finanziario

della gestione dell'assicurazione sociale e di contenimento dei

relativi oneri contributivi e la eventuale impossibilità per il

danneggiato di ottenere dall'assicuratore del responsabile le

ulteriori voci di danno, dipenderebbe unicamente dall'insufficienza

del massimale.

Non sussisterebbe la dedotta violazione dell'art. 38 della

Costituzione, dato che "il richiamo all'indicato parametro potrebbe

assumere significato solo in quanto la limitazione del risarcimento

ottenibile dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore r.c. -

specificamente occasionata dalla surroga dell'ente di assicurazione

sociale - implicasse compromissione della soddisfazione delle stesse

esigenze di vita del danneggiato". Ma ciò, invece, sarebbe "escluso

in linea di principio proprio dal sistema di assicurazioni sociali"

che garantisce all'infortunato, con l'automaticità delle prestazioni

"i mezzi di sostentamento necessari in caso di inabilità lavorativa,

trasferendo sull'assicuratore sociale il rischio inerente

all'infortunio".

3. - Dinanzi a questa Corte si è costituito pure l'I.N.P.S.,

chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate irrilevanti o,

comunque, non fondate.

Nulla viene dedotto riguardo all'irrilevanza di esse, mentre

quanto alla infondatezza si deduce che questioni analoghe - relative

all'ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, in cui

all'assicuratore è attribuita la surroga per le intere somme

sborsate e non in proporzione di quanto spettante all'assicurato,

tenendosi conto del suo concorso di colpa - sono state già

dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze n. 115 del

1970 e n. 134 del 1971.

Si afferma inoltre che sarebbe razionale che il legislatore abbia

voluto garantire in modo assoluto e prioritario il soddisfacimento

del diritto di credito dell'assicuratore sociale, fino a concorrenza

dell'intero importo del massimale cui, per polizza, l'assicuratore è

obbligato, tenuto conto che nella ratio dell'istituto della

surrogazione, debbono individuarsi tre finalità: a) tener fermo il

principio di responsabilità, per cui l'autore del danno è in ogni

caso tenuto alla obbligazione risarcitoria, senza possibilità di

vedere elisa o ridotta l'entità della relativa prestazione per

effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata; b)

salvaguardare il principio indennitario, per cui la prestazione

assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di lucro per

l'assicurato; c) consentire all'ente assicuratore, attraverso il

recupero delle somme sborsate, una riduzione dei costi di gestione.

Gl'interessi pubblici collegati all'attività degli enti gestori

della sicurezza sociale, giustificherebbero, infine, la normativa

impugnata anche in riferimento all'art. 38 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma ha prospettato il contrasto con l'art.

38 della Costituzione degli artt. 1916 del codice civile e 28, commi

secondo, terzo e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella

parte in cui non escludono che gli enti gestori di assicurazioni

sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio

dell'assistito. Il giudice a quo deduce in proposito che, in base

alle norme impugnate, l'indennità erogata da tali enti finisce per

risolversi in una mera anticipazione di somme, così travisandosi la

funzione che la norma costituzionale anzi detta le attribuisce,

funzione volta a garantire al lavoratore effettive prestazioni

riparatrici.

Il giudice a quo ha pure prospettato il contrasto con l'art. 3

della Costituzione dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui prevede, in deroga

al principio della par condicio creditorum, una "prelazione o

prededuzione", in favore dell'ente gestore dell'assicurazione

sociale, sull'indennità dovuta dall'assicuratore della

responsabilità civile. Nell'ordinanza di rimessione si deduce in

proposito che, in tal modo, sarebbe stato istituito un privilegio

ingiustificato, con pregiudizio per gli assistiti nel caso in cui il

massimale non sia sufficiente a coprire per intero i danni ad essi

derivati.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio

per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto in via

pregiudiziale la declaratoria d'inammissibilità, per difetto di

rilevanza, della questione riguardante l'art. 1916 del codice civile.

Ha osservato in proposito che l'art. 1916 regola l'azione nei

confronti del danneggiante e non anche quella nei confronti

dell'assicuratore (prevista e disciplinata dalla l. n. 990 del 1969),

senza comunque stabilire limitazioni di responsabilità in

pregiudizio del danneggiato, né prevede un diritto di prelazione in

favore degli enti assistenziali. Ne deriverebbe che l'art. 1916 non

impedisce, in sede di giudizio di cognizione (quale è il giudizio a

quo), la condanna del danneggiante per l'intero ammontare dei danni

subiti dal danneggiato e dagli enti di assicurazione sociale.

Pertanto il concorso tra i rispettivi crediti, nel caso in cui il

patrimonio del danneggiante non possa soddisfarli integralmente,

avverrà in sede esecutiva, con la conseguenza che solo in questa

sede sarebbe rilevante la questione di legittimità relativa all'art.

1916 del codice civile.

In proposito va rilevato che il giudice a quo non ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice

civile in riferimento all'azione esperita contro il danneggiante, ma

con riguardo all'azione promossa dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale contro l'assicuratore del danneggiante. Ciò sul

presupposto che tale azione sia congiuntamente prevista e

disciplinata dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, ritenendosi quest'ultimo integrativo

del disposto dell'art. 1916 nell'ipotesi di danni all'assistito da un

ente previdenziale, derivati dalla circolazione di veicoli a motore e

natanti.

Fatta questa precisazione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, sollevata dal

giudice a quo, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza, poiché tale norma non è applicabile all'azione proposta

dall'I.N.P.S. contro l'assicuratore del danneggiante, in relazione

alla quale la questione è stata sollevata.

Invero, l'art. 1916 del codice civile dispone che l'assicuratore,

il quale abbia pagato l'indennità, è surrogato - fino alla

concorrenza dell'ammontare di essa - nei diritti dell'assicurato

verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica "anche alle

assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro e contro le disgrazie

accidentali", estendendosi così il "diritto di surrogazione" agli

enti esercenti le assicurazioni sociali.

La legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel disciplinare

l'assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dai

veicoli a motore e dai natanti, ha attribuito (art. 18) al

danneggiato il diritto di agire direttamente contro l'assicuratore

del danneggiante. In coerenza con tale previsione, ha stabilito (art.

28), nell'ipotesi che il danneggiato sia titolare di assicurazione

sociale, che l'ente gestore di questa abbia diritto di ottenere

direttamente dall'assicuratore del responsabile "il rimborso delle

spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi

delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,

sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato".

Per evitare detta evenienza, gli ultimi due commi dell'art. 28

dispongono che, prima di provvedere alla liquidazione del danno,

l'assicuratore del responsabile è tenuto a chiedere al danneggiato

una dichiarazione attestante che egli non ha diritto ad alcuna

prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali

obbligatorie. Ove il danneggiante dichiari di avere diritto a tali

prestazioni, l'assicuratore deve darne comunicazione agli enti

erogatori e potrà procedere alla liquidazione del danno, "solo

previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito

dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare", a meno che

quest'ultimo ometta di dichiarare, entro quarantacinque giorni da

detta comunicazione, di "volersi surrogare nei diritti del

danneggiato".

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di

"surroga" dell'assicuratore, previsto dall'art. 1916 del codice

civile, può essere esercitato esclusivamente verso i terzi

responsabili del danno e non contro il loro assicuratore. Viceversa,

il diritto di "surroga", regolato dall'art. 28 della legge n. 990 del

1969, attribuisce agli enti gestori di assicurazione sociale

un'azione esercitabile nei confronti dell'assicuratore del

responsabile civile. Le due norme regolano rapporti intersoggettivi

diversi, contrassegnati da un elemento comune: la successione nel

credito, che attribuisce la titolarità della pretesa nei confronti

dei distinti soggetti obbligati.

Pertanto dopo l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, agli

enti gestori di assicurazioni sociali, in caso di danni derivati

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, competono due

distinte azioni: una, ex art. 1916 del codice civile, nei confronti

del responsabile del danno - ma non del suo assicuratore - per il

rimborso delle prestazioni erogate, nei limiti dell'ammontare del

risarcimento dovuto al danneggiato; l'altra, ex art. 28 della legge

n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del responsabile ma

non nei confronti di quest'ultimo - per il rimborso di dette

prestazioni, entro il doppio limite dell'ammontare del risarcimento

dovuto al danneggiato e del massimale assicurato. Alla diversità

delle azioni corrisponde, oltre allo specifico regime di

legittimazione passiva, diversità di eccezioni opponibili, in

relazione ai particolari elementi di ciascuna azione.

Precisato in tal modo il quadro normativo, risulta evidente

l'irrilevanza della questione sollevata con l'ordinanza di

rimessione, riguardo all'art. 1916 del codice civile, per quanto

attiene all'azione proposta dall'I.N.P.S. nei confronti

dell'assicuratore del responsabile civile: tale azione, infatti, è

regolata unicamente dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969.

Ne consegue che la questione relativa all'art. 1916 del codice

civile deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

3. - Si può, quindi, passare all'esame della questione

concernente i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 28 della legge

n. 990 del 1969, nella parte in cui non escludono che gli enti

gestori di assicurazioni sociali possano esercitare l'azione

"surrogatoria" con pregiudizio dell'assistito.

Il giudice a quo, infatti, ha esposto - così adeguatamente

motivando sulla rilevanza - che il massimale assicurato è

insufficiente a coprire i danni alla persona del danneggiato;

cosicché, ove l'art. 28 non sia dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte impugnata, andrebbe accolta la domanda

dell'I.N.P.S. e rigettata quella del danneggiato diretta ad ottenere

dall'assicuratore il versamento della somma corrispondente all'intero

massimale.

Tale questione è fondata, nei sensi di cui si dirà.

4. - L'art. 28 della legge n. 990 del 1969, nel legittimare gli

enti esercenti le assicurazioni sociali ad agire per il rimborso

delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato in

conseguenza di sinistri derivanti dalla circolazione degli

autoveicoli a motore e dei natanti, ha apprestato - come si è visto

- una serie di cautele per garantire tale rimborso.

Il meccanismo legislativo mira a porre l'ente previdenziale in

condizione di essere tempestivamente avvertito della richiesta di

risarcimento rivolta all'assicuratore dal proprio assistito, così da

potersi surrogare nei diritti di questo, evitando il pregiudizio

connesso a un tardivo esperimento della "surroga". A tal fine è

previsto, fra l'altro, l'accantonamento, da parte dell'assicuratore

della responsabilità civile, "di una somma idonea a coprire il

credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare", così

anteponendosi la pretesa al rimborso dell'istituto per le

assicurazioni sociali al diritto al risarcimento del

danneggiato-assistito.

Il giudice a quo ha contestato la legittimità costituzionale di

siffatto congegno normativo, deducendo che, in caso d'insufficienza

del massimale assicurato a coprire i danni derivati dal sinistro, gli

enti gestori di assicurazioni sociali, ripetendo con preferenza

dall'assicuratore della responsabilità civile le somme erogate ai

propri assistiti, nella sostanza si limiterebbero ad anticipare a

costoro tali somme, che poi recupererebbero in loro pregiudizio. In

contrasto con gli obblighi assistenziali su essi gravanti in base

all'art. 38 della Costituzione, gli istituti fruirebbero di un

trattamento ingiustificatamente privilegiato, come tale lesivo

dell'art. 3 della Costituzione.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente

del Consiglio dei ministri, ha sostenuto l'infondatezza della

questione, deducendo che rientra nella incensurabile discrezionalità

del legislatore limitare il diritto del danneggiato sul massimale

assicurato, per effetto della preferenza attribuita all'istituto

gestore di assicurazioni sociali. Né sarebbe violato l'art. 38 della

Costituzione: le prestazioni assistenziali, dovute in base a questa

norma, sono effettivamente erogate dagli enti a ciò preposti e

nessun rilievo può avere, al riguardo, la circostanza della

successiva ripetizione del loro costo dall'assicuratore della

responsabilità civile.

L'I.N.P.S., a sua volta, ha sostenuto che la normativa impugnata

è razionale e coerente con le finalità dell'istituto della

"surroga" dell'assicuratore, già delineato in linea generale

dall'art. 1916 del codice civile.

5. - Osserva la Corte che la discrezionalità legislativa, nel

prevedere e disciplinare la "surroga" degli enti gestori di

assicurazioni sociali, deve essere esercitata nel rispetto dei

principi costituzionali e le finalità perseguite con l'attribuzione

dell'azione di "surroga" non possono mai risolversi nel pregiudizio

di valori costituzionalmente garantiti.

Il giudice a quo, nel prospettare la questione, ha posto in

evidenza che la normativa conduce ad un assetto di interessi,

potenzialmente conflittuale, tra il danneggiato (dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) e gli enti gestori di

assicurazioni sociali: il primo interessato ad ottenere

dall'assicuratore della responsabilità civile l'integrale

risarcimento dei danni subiti; i secondi tesi a conseguire

l'integrale recupero, da parte dello stesso assicuratore, di quanto

erogato in conseguenza del sinistro. In caso di insufficienza del

massimale il conflitto tra tali interessi diventa attuale, ove il

patrimonio del responsabile civile non sia sufficiente a garantire il

risarcimento di tutti i danni cagionati.

Nella composizione dei contrapposti interessi il legislatore, con

l'art. 28 della legge n. 990 del 1969, ha dato preferenza al

soddisfacimento di quello degli enti assistenziali, in base ad una

scelta legislativa preoccupata dell'incidenza dei costi gestionali

degli enti stessi. Ne è derivata una soluzione normativa che, in

caso di insufficienza del massimale, mira a garantire il

soddisfacimento della rivalsa degli enti assistenziali, anche in

pregiudizio del diritto del lavoratore danneggiato all'integrale

ristoro dei danni subiti.

Tale norma si rivela razionale e in linea con l'art. 38 della

Costituzione nella parte in cui garantisce all'ente gestore di

assicurazioni sociali l'azione diretta nei confronti

dell'assicuratore della responsabilità civile, apprestando un

meccanismo idoneo ad evitare che l'assistito possa ottenere una

maggiorazione del risarcimento del danno effettivo, in relazione a

quanto dall'ente stesso già erogato.

A risultati diversi induce, invece, il giudizio di legittimità

quando la pretesa dell'ente gestore di assicurazioni sociali

impedisce, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni alla

persona dell'assistito, che non siano stati già altrimenti

risarciti. In tal caso, la tutela dell'ente previdenziale viene ad

operare in pregiudizio del soggetto assistito e si pone in contrasto

con la stessa finalità che l'ente deve perseguire.

L'art. 38, secondo comma, della Costituzione è diretto ad

assicurare al lavoratore il diritto alla predisposizione di mezzi

adeguati alle sue esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia e

invalidità. L'esercizio della "surroga preferenziale" da parte

dell'istituto di previdenza può ledere tale diritto, caducando il

beneficio prestato al lavoratore con la percezione dell'indennità da

parte dell'istituto stesso. Conseguenza, questa, inconciliabile come

ha esattamente rilevato il giudice a quo - con le finalità

perseguite dal legislatore.

Nel nostro ordinamento la integrità personale è configurata come

"fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere

della Repubblica di tutelarlo (cfr. art. 32 della Costituzione)

nonché col riconoscimento della sua "inviolabilità" ai sensi

dell'art. 2 della Costituzione (cfr. sent. n. 132 del 1985). Nel caso

di lesione, la particolare configurazione e garanzia di tale diritto

impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il

più ampio ristoro.

Anche sotto quest'angolo visuale si colloca l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, da tempo letto da questa Corte (cfr. sent.

n. 128 del 1973) come disposizione speciale rispetto agli artt. 35 e

36, ispirata a criteri di solidarietà sociale e tesa ad assicurare

ai lavoratori misure atte a garantire la soddisfazione delle loro

esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla

loro attività lavorativa.

Con riferimento concreto alla fattispecie, di cui è causa, opera

con pienezza l'affermazione di questa Corte (sent. n. 160 del 1974),

in base alla quale la disposizione del capoverso dell'art. 38 crea

"veri e propri diritti di prestazione" e lo Stato "è vincolato ad

operare con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel

settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso

voluto dalla Costituzione". Ciò necessariamente comporta anche la

eventuale rielaborazione delle norme relative all'attuale disciplina

dell'assistenza sociale, in modo che essa sia concretamente garantita

a tutte le categorie di lavoratori.

Il contenuto e le finalità, così individuati, dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, vengono svuotati dalla normativa

impugnata, nella misura in cui questa consente che le somme erogate

all'assistito dall'ente gestore delle assicurazioni sociali - in

conseguenza di un incidente derivante dalla circolazione di veicoli a

motore o natanti - possano essere recuperate dall'ente stesso con

pregiudizio della loro devoluzione al ristoro dei danni alla persona

subiti dal lavoratore.

La prestazione dell'ente previdenziale scade, in tal caso, in un

adempimento meramente nominale e fittizio, sostanziandosi in

un'anticipazione di somme, quando non si risolva addirittura

nell'immobilizzazione dell'accantonamento imposto all'assicuratore

della responsabilità civile, in attesa di erogazioni future ed

eventuali.

Ne consegue che l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della

legge n. 990 del 1969, va dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle

assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con

pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento del danno alla

persona che non sia stato altrimenti risarcito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi

secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte

in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali

possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto

dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti

risarciti;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del

codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della

Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari