Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 16/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,

promossi con 24 ordinanze emesse il 2 dicembre 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma iscritte ai nn. da 459 a 482 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Soc.r.l. Mima nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Soc.r.l. Mima e l'Avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con 24 ordinanze di identico contenuto emesse in data 2

dicembre 1993 (R.O. dal n. 459 al 482 del 1994) la Commissione

tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui

trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge

24 marzo 1993, n. 75.

2. - I singoli giudizi a quibus sono stati instaurati avverso il

silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulle istanze di

rimborso di importi corrisposti quale imposta straordinaria sugli

immobili (I.S.I.), prevista dall'art. 7 del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359.

Il giudice remittente, premesso che il riferimento alle rendite

catastali, di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge istitutiva della

imposta predetta, deve intendersi oggi operante non più direttamente

nei confronti della regolamentazione contenuta nei decreti

ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, "bensì nei

confronti dei criteri valutativi individuati nell'art. 2 della legge

24 marzo 1993, n. 75, che ha conferito dignità di norma di legge a

quei provvedimenti", lamenta violazione dell'art. 53 della

Costituzione, "per l'intrinseca irrazionalità della determinazione

delle rendite, sul cui valore viene ad incidere il tributo, in base a

criteri di cui la stessa norma prevede l'abbandono nei periodi

successivi al 1 gennaio 1995". Inoltre, lo stesso art. 2 riconosce la

provvisorietà delle attuali rendite prevedendo la possibilità di un

loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate e con

efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già

effettuati. Ne discende che la norma denunciata "sottopone medio

tempore il contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità

contributiva correlata ad una qualificata capacità economica,

proponendo, tra l'altro, surrettiziamente, una illegittima forma di

solve et repete" e configurando, altresì, un eccesso di potere

legislativo per la contraddittoria previsione dell'imposizione di un

"pagamento condizionato" e della "possibile erroneità della base

imponibile".

Sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione per la

discriminazione "tra il contribuente che avrà gli estimi confermati

e contribuente che avrà gli estimi ridotti e, quindi, realizzerà un

credito nei confronti dell'erario", producendosi, "senza alcun

fondamento di ragionevolezza, una netta distinzione tra coloro i

quali, assolvendo esattamente il tributo in base alle attuali

tariffe, rendono definitiva la loro posizione contributiva e coloro

che, assolvendo anch'essi esattamente il tributo in base alle attuali

tariffe, sono costretti ad esercitare ulteriori azioni a tutela del

credito derivante da una successiva definizione del rapporto".

Si profila, d'altra parte, violazione anche del diritto di difesa,

di cui all'art. 24 della Costituzione, considerando che la procedura

di rimborso, "stante la connessa aleatorietà del recupero

determinata dai brevi termini prescrizionali e dalle complesse

formalità di rito, renderebbe, comunque, incerto e difficoltoso

l'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato".

3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non ammissibile o,

in subordine, non fondata. Nell'atto di intervento si sostiene che le

considerazioni delle ordinanze di rimessione, tutte basate sulla

asserita (provvisorietà) delle rendite, sarebbero "palesemente non

pertinenti", in quanto la provvisorietà sarebbe prevista "ai soli

fini delle imposte sui redditi" e non dell'I.S.I., esauritasi nel

1992. Si osserva poi che il profilo riguardante l'art. 24 della

Costituzione sarebbe inammissibile, "posto che le (complesse

formalità) cui l'ordinanza allude non riguardano il processo

giurisdizionale", non senza rammentare che la norma denunciata è

già stata scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 263 del

1994. Con successiva memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza,

l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire le argomentazioni già svolte,

osserva altresì che la questione proposta riguarda le ipotetiche

modalità del "recupero" di diverse differenze: quelle "che sarebbero

derivate dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter inseriti nello

stesso art. 2 della legge di conversione, se tale applicazione avesse

interessato (e non ha interessato) gli immobili dei singoli

ricorrenti e fosse stata rilevante (il che non è) anche per

l'I.S.I.", riferendosi, pertanto, a "controversie virtuali non

proposte".

4. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza di cui al R.O. n. 476

del 1994 si è anche costituita la Soc.r.l. Mima, rappresentata e

difesa dagli avvocati Pietro Ricci e Valerio Onida, per chiedere, in

adesione alle ragioni esposte dal remittente, una "declaratoria di

illegittimità del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe, emesse in controversie aventi ad

oggetto richieste di rimborso dell'imposta straordinaria sugli

immobili di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,

sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

Secondo il giudice remittente la disposizione contrasterebbe con:

l'art. 53 della Costituzione, per "l'intrinseca irrazionalità

della determinazione delle rendite, sul cui valore viene ad incidere

il tributo, in base a criteri di cui la stessa norma prevede

l'abbandono nei periodi successivi al 1 gennaio 1995";

l'art. 53 della Costituzione, atteso che lo stesso art. 2,

riconoscendo la provvisorietà delle attuali rendite e prevedendo la

possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente

determinate con efficacia retroattiva, sottopone medio tempore il

contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità

contributiva;

gli artt. 3 e 53 per la discriminazione tra il contribuente che

avrà gli estimi confermati e il contribuente che avrà gli estimi

ridotti e, quindi, realizzerà un credito nei confronti dell'erario;

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, "stante la connessa

aleatorietà del recupero determinata dai brevi termini

prescrizionali e dalle complesse formalità di rito".

2. - I giudizi, in quanto promossi con ordinanze di identico

contenuto, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - Onde cogliere esattamente la portata delle questioni

sollevate, anche sotto il profilo della loro rilevanza, va rammentato

che l'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo aver

previsto al primo comma l'istituzione di un'imposta straordinaria

immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello

Stato a qualsiasi uso destinati, ha fissato la medesima nella misura

del 2 per mille del valore costituito, per i fabbricati iscritti in

catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore

all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della

revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze

20 gennaio 1990.

Peraltro, a seguito dell'avvenuto annullamento di quest'ultimo, da

parte del giudice amministrativo, unitamente al decreto 27 settembre

1991 che, in conformità ad esso, aveva stabilito le nuove tariffe

d'estimo per l'intero territorio nazionale con effetto dal 1 gennaio

1992, il Governo ha emanato una serie di decreti-legge, l'ultimo dei

quali è quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, il cui art. 2 forma

oggetto della sollevata questione e che ha rinviato alla disciplina

dei predetti decreti. La stessa norma ha, poi, disposto - con effetto

dal 1 gennaio 1995 - una nuova revisione generale delle zone

censuarie, delle tariffe di estimo, delle rendite delle unità

immobiliari urbane e dei criteri di classamento, ad opera di un

decreto ministeriale volto a determinare la redditività media, in

riferimento al valore del mercato degli immobili e delle locazioni,

in luogo del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile,

determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989,

giusta la previsione dei precedenti provvedimenti sopra menzionati.

Lo stesso art. 2 del decreto-legge impugnato ha stabilito, inoltre,

fino al 31 dicembre 1993, la permanenza in vigore e quindi

l'applicazione delle tariffe di estimo e delle rendite già

determinate in esecuzione del decreto 20 gennaio 1990 (art. 2, comma

1, terzo periodo). A sua volta la legge 24 marzo 1993, n. 75, nel

convertire il decreto menzionato, ha aggiunto al predetto art. 2 i

commi 1-bis e 1-ter, con i quali si è data facoltà ai comuni di

ricorrere alle commissioni censuarie provinciali e, in sede di

appello, alla commissione censuaria centrale "con riferimento alle

tariffe di estimo e alle rendite vigenti ai sensi del primo comma"

del medesimo art. 2.

Le tariffe d'estimo e le rendite modificate in conseguenza di tali

ricorsi, nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine

di mantenere l'invarianza del gettito, recepite in un apposito

decreto legislativo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge

24 marzo 1993, n. 75, sarebbero state applicate per l'anno 1994.

Peraltro, ai fini delle imposte dirette (salve alcune esclusioni),

l'applicazione sarebbe stata anticipata al 1 gennaio 1992 ove fossero

risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27

settembre 1991.

4. - Ciò stante, può concordarsi con il giudice remittente, nel

senso che il riferimento alle rendite catastali di cui al comma 3

dell'art. 7 della legge istitutiva dell'imposta straordinaria

immobiliare debba intendersi oggi operante non più direttamente nei

confronti della disciplina contenuta nei predetti decreti

ministeriali, bensì nei confronti di quella contenuta nell'art. 2

del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con

modificazioni nella legge n. 75 del 1993, con il quale si fa rinvio

ai decreti stessi.

5. - Quanto detto consente di ritenere le proposte questioni

rilevanti ai fini del decidere, anche se, nel merito, le stesse sono

da reputare non fondate.

Il remittente lamenta, anzitutto, violazione dell'art. 53,

deducendo al riguardo che la disposizione censurata si appaleserebbe

affetta da irrazionalità per essere informata a criteri di cui la

stessa norma prevede l'abbandono a partire dal 1995.

Osserva la Corte che la censura, anche in ragione della sua

assoluta genericità e della invero non chiara connessione che il

remittente tende a stabilire fra transitorietà ed irrazionalità

della norma, non permette in definitiva di scorgere sotto quale

aspetto si verificherebbe l'ipotizzato contrasto con il principio

della capacità contributiva sancito dal richiamato parametro

costituzionale.

Non può ignorarsi che la norma di cui trattasi è già stata

sottoposta, sotto il profilo della eventuale violazione dell'art. 53,

al vaglio di questa Corte che, con sentenza n. 263 del 1994, ha

rilevato, tra l'altro, che il previsto mutamento di indirizzo

normativo in materia, a partire dal 1995, per effetto dei nuovi

criteri indicati dal legislatore, e cioè il valore di mercato

insieme al valore locatizio, si spiega con la più recente evoluzione

legislativa che tende, come è noto, a superare il regime

vincolistico delle locazioni.

Lo stesso remittente dubita, poi, della legittimità della

disposizione di cui trattasi, per il fatto che essa riconoscerebbe la

provvisorietà delle attuali rendite, prevedendo la possibilità di

un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate, con

efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già

effettuati. Da tale prospettazione, nella quale appare evidente il

sia pure implicito riferimento all'eventuale attivazione della

procedura di revisione degli estimi contemplata dai commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 2, non è, ad avviso della Corte, possibile far

discendere la conclusione cui perviene il giudice a quo lamentando il

contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Non si può ritenere violato il principio di capacità

contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via

oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i

criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore,

bensì i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro

più esatta determinazione.

6. - Ulteriori doglianze vengono avanzate con riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, assumendo la discriminazione di quei

contribuenti che, effettuando esborsi per somme che risultino, in

seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del

fisco; nonché in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in

relazione all'onere, imposto ai medesimi contribuenti, di

intraprendere le procedure di rimborso.

A parte l'improprio riferimento all'art. 24 della Costituzione,

che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, che non è in

discussione, dal momento che i dubbi sollevati dal giudice remittente

attengono a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto

eventualmente pagato in eccedenza al fisco, non pare a questa Corte

che i prospettati risultati, cui l'applicazione della norma può

portare, vadano al di là di inconvenienti di fatto, tali comunque da

non configurare vizi di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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