Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica

apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso

con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale di Milano, nel

procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e s.p.a.

Compagnia Assicuratrice UNIPOL ed altri, iscritta al n. 824 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile - instaurato da Giovanna Maria

Ferrario contro il marito Franco Rossi ed altri, al fine di ottenere

il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in seguito ad

un incidente stradale verificatosi in data 6 agosto 1990, nel quale

l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata

sull'autovettura di proprietà del coniuge e condotta dallo stesso -

il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio

1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera

a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica

legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.

142. A giudizio del rimettente la norma si porrebbe in contrasto con

gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal

diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in

regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo

responsabile del sinistro.

Negata la possibilità di applicazione, ratione temporis, della

nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio

1992, n. 142 - che ha modificato la norma censurata nel senso della

eliminazione, con riguardo ai danni alle persone, di ogni limitazione

risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal

legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro -, il

giudice a quo ritiene che neppure l'intervento di questa Corte (con

sentenza n. 188 del 1991, che ha dichiarato l'incostituzionalità

dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969) spieghi

efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri

anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un

vuoto di garanzia assicurativa per il familiare trasportato che sia,

al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo

ospitante (come l'attrice, per il semplice fatto di essere in regime

di comunione legale con il marito).

Né - secondo il rimettente - tale carenza di garanzia potrebbe

essere colmata assumendo l'immediata applicabilità, nei paesi

membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, la quale appunto

all'art. 3 disponeva - con riguardo ai danni alla persona - che i

componenti della famiglia dell'assicurato, del conducente o di

qualsiasi altro soggetto, la cui responsabilità civile fosse sorta a

causa di un sinistro e fosse coperta dalla relativa assicurazione

obbligatoria, non potessero essere esclusi dai benefici assicurativi

a motivo del legame di parentela.

Di conseguenza, la norma censurata (relativamente ai sinistri

verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del

1992), determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela

costituzionale della salute, con disparità di trattamento di

identiche situazioni e relativa violazione anche del principio di

uguaglianza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre

1969, n. 990 (nella formulazione anteriore alla modifica legislativa

apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), nella

parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti

di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge

trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente

del veicolo responsabile del sinistro. Secondo il rimettente, la

norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della

Costituzione, per l'ingiustificato deteriore trattamento di una

situazione giuridica soggettiva omogenea a quelle successivamente

oggetto di tutela ai sensi del citato art. 28 della legge n. 142 del

1992 (che ha eliminato, per i danni alle persone, ogni limitazione

risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal

legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro), con

conseguente limitazione della tutela del relativo diritto alla

salute.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 4, lettera a), della legge n. 990 del 1969, vigente

all'epoca del sinistro ed applicabile ratione temporis alla

fattispecie dedotta nel giudizio a quo, disponeva che "non sono

considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai

contratti di assicurazione obbligatoria... tutti coloro la cui

responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione". La

previsione normativa era connotata dall'ontologico e naturale

collegamento esistente tra l'esclusione della garanzia ed il novero

dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai

sensi dell'art. 2054, terzo comma, del codice civile. Soggetti che

non assumevano la veste di terzi, per il solo fatto della loro

particolare relazione giuridica con il bene.

Sulla fattispecie in esame, dunque, non spiega alcun effetto né ha

riflessi l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, "nella parte in

cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria,

per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti

e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate

alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini

fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano

a loro carico" (sentenza n. 188 del 1991). Infatti, tale pronuncia

assume la sua specifica incidenza in un contesto affatto diverso,

afferente ad una ulteriore limitazione dell'estensione della

garanzia, ritenuta ingiustificata dalla Corte poiché

irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di legami familiari

tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità

doveva essere coperta dall'assicurazione. Ciò, anche in conformità

del principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre

1983, n. 84/5 (peraltro non ancora recepita nel nostro ordinamento

all'epoca della decisione della Corte), secondo cui "i membri della

famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona

la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia

coperta dall'assicurazione... non possono essere esclusi, a motivo

del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto

riguarda i danni alle persone".

Ne consegue che non è dato sovrapporre i due diversi piani di

operatività dell'esclusione dai benefici assicurativi, di cui alle

lettere a) e b), poiché il diniego di risarcibilità, già previsto

nei confronti di tutti coloro la cui responsabilità doveva essere

coperta dall'assicurazione, risultava intimamente collegato alla

ipotesi di una (con)titolarità del diritto sul veicolo, a

prescindere sia dalla esistenza di rapporti familiari tra i soggetti,

sia dal titolo di acquisto del diritto stesso.

2.2. - Il menzionato collegamento tra l'obbligazione risarcitoria

ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. e l'esclusione dai benefici

assicurativi è venuto meno solo a seguito della modificazione

apportata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, che, col primo

comma, ha sostituito la denunciata norma, disponendo che,

limitatamente ai danni alle persone, "non è considerato terzo e non

ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione

obbligatoria... il solo conducente del veicolo responsabile del

sinistro". Modificazione, la quale - al di là del riferimento

contenuto nella rubrica all'attuazione della succitata direttiva CEE

n. 84/5 - risulta piuttosto aderente all'ulteriore principio

enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n.

90/232 ("...l'assicurazione... copre la responsabilità per i danni

alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente,

derivanti dall'uso del veicolo"), che per la prima volta ha impegnato

gli Stati membri ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 1992

(art. 6), norme che estendessero l'applicazione della garanzia a

tutti i terzi trasportati senza eccezione alcuna.

Si è dunque di fronte ad una complessa e articolata evoluzione

della normativa in esame, al lume della quale vanno valutate - in una

prospettiva necessariamente diacronica - le opzioni legislative

succedutesi nel tempo.

2.3. - La scelta operata dal legislatore del 1992, motivata dalla

necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria, si

inserisce appunto in tale evoluzione, e va positivamente apprezzata

come rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32

Cost., la quale, nella materia in esame, si è venuta attuando

secondo una gradualità che ha trovato compimento nella nuova

formulazione dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969. Ma appunto per

questo, essa non può fungere da tertium comparationis al fine dello

scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione

denunciata. Questa trovava un suo congruo fondamento giuridico nel

già rilevato collegamento, derivante dall'art. 2054, terzo comma,

cod. civ., fra esclusione della garanzia e novero dei soggetti

comunque responsabili per la circolazione dei veicoli. Il che è

quanto basta per ritenerla immune dai prospettati vizi di

incostituzionalità. Né sulla ragionevolezza della norma aveva

proiettato alcun riflesso negativo "il quadro normativo venutosi a

creare a seguito della riforma del diritto di famiglia", cui il

rimettente fa richiamo sottolineando in particolare il favore con cui

il legislatore "ha considerato l'istituto della comunione dei beni

quale regime patrimoniale legale della famiglia". È infatti evidente

che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono

sfuggire alle conseguenze giuridiche che la legge ricollega alla

comproprietà di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva;

conseguenze, fra le quali s'inserisce appunto la responsabilità ex

art. 2054, terzo comma, cod. civ..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella

formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della

legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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