Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza

del conciliatore e del pretore) promosso con ordinanza emessa il 23

ottobre 1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra

Rabiolo Giovanni e Cappello Angelo iscritta al n. 78 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16/1 ss. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Avverso la sent. 1-15 dicembre 1984, con la quale il

Giudice conciliatore di Enna aveva dichiarato la risoluzione del

contratto di locazione intercorso tra Cappello Angelo e Rabiolo

Giovanni relativo all'immobile sito in Enna, via Mercaro 39, da

quest'ultimo condotto in locazione per uso abitativo, per recesso del

locatore motivato da necessità e ordinato al Rabiolo di consegnare

l'immobile in favore del Cappello per la data del 24 giugno 1985

fissando l'esecuzione del provvedimento dalla data del 31 dicembre

1985 e compensando interamente le spese, interpose appello il Rabiolo

con ricorso depositato il 21 marzo 1985, sul quale l'adi'to Pretore

di Enna con decreto 31 marzo 1985 sospese la esecuzione della

sentenza impugnata e ordinò la comparizione delle parti per

l'udienza del 29 maggio 1985.

1.2. - Con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (notificata il 4 e

comunicata il 30 dicembre 1985; pubblicata nella G.U. 16 1.a ss. del

23 aprile 1986 e iscritta al n. 78 R.O. 1986) l'adi'to Pretore

giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 2 l. 30 luglio 1984, n.

399 in relazione agli artt. 3, 24 e 35 Cost.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e

concludendo per la infondatezza della proposta questione con

ordinanza depositata il 12 maggio 1986.

2.2. - Alla pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato

D'Amato si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto

3. - Il Pretore di Enna, giudicando in grado di appello da

sentenza del giudice conciliatore dello stesso Comune,

ha giudicato non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze

dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della

presente legge resta regolata dalla legge anteriore") l. 30

luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del

conciliatore e del pretore) in quanto la norma denunciata conservando

il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore solo per le

sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data

dell'entrata in vigore della l. 399/1984 (29 novembre 1984) -

determinerebbe una disparità di trattamento tra utenti della

giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza del

conciliatore. Sarebbero in tal modo private del secondo grado di

giudizio di merito (e perciò sarebbero lesi nel diritto di difesa)

quanti ottengono le sentenze del conciliatore dopo l'entrata in

vigore della l. 399/1984, frustrandosi il diritto di coloro che non

hanno ottenuto sentenze di conciliatore pubblicate prima dell'entrata

in vigore della ripetuta l. 399/1984 ad individuare preventivamente

il giudice competente; ne riuscirebbero, a giudizio del Pretore di

Enna, violati: I) l'art. 3 Cost. perché chi intende proporre appello

avverso sentenza resa da giudice conciliatore dopo l'entrata in

vigore del testo novellato, ex art. 4 l. 399/1984, dell'ultimo comma

dell'art. 399 c.p.c. ("Le sentenze del conciliatore sono ricorribili

per Cassazione") si espone alla sanzione dell'inammissibilità del

proposto gravame, nella quale non incorre chi avesse interposto

appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto e

in quelle relative a contratti di locazione d'immobile; II) l'art. 24

Cost, perché la privazione del doppio grado di giurisdizione di

merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo

l'entrata in vigore della l. 399/1984 attenua e riduce le

possibilità di difesa dei diritti garantiti a tutti gli altri

cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche, dal momento

dell'entrata in vigore della legge 399/1984 hanno ottenuto sentenze

di Conciliatore e vengono forniti di mezzi più congrui di difesa;

III) l'art. 25 Cost. in quanto risulterebbe frustrato il diritto di

quei cittadini che non hanno ottenuto nella materia in oggetto

sentenze del Conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore

della l. 399/1984 a conoscere preventivamente il giudice competente,

cioè il giudice naturale, a decidere fino alla definitiva chiusura

della vertenza in sede giudiziale, e ciò perché la formula

dell'art. 8 co. 2 ha inammissibilmente mutato nel corso della

controversia il giudice previsto per l'appello che quei cittadini

sapevano che avrebbe deciso e seguito la causa nei vari gradi

precedentemente previsti.

4. - Nessuna delle tre norme della Carta costituzionale addotte

dal giudice a quo giustifica il sospetto di incostituzionalità della

disposizione transitoria dettata nel co. 2 dell'art. 8 l. 399/1984.

Non contrasta con l'art. 3 Cost. la conservazione dell'art. 339

co. 3 c.p.c. in punto alle sentenze del Conciliatore su cause

eccedenti le lire ventimila tranne che per difetto di giurisdizione o

per incompetenza pronunciate prima della data di entrata in vigore

della l. 399/1984, perché rientra nella discrezionalità del

legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme

disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in

vigore di nuove disposizioni (in tali sensi C. cost. n. 322/1985);

discrezionalità in tutto razionale nella presente specie in cui la

sentenza di primo grado costituisce l'oggetto dell'impugnazione,

seppur non è illecito richiamare il co. 1 dell'art. 8 a tenor del

quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata

in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente

secondo le norme anteriormente vigenti" e il Titolo VI del r.d. 18

dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile e disposizioni transitorie).

La violazione dell'art. 24 è a torto prospettata dal giudice a

quo perché le garanzie del doppio grado di giurisdizione assurgono

ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125

Cost. riflettente l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze

dei tribunali amministrativi di primo grado (art. 125 che questa

Corte con sent. n. 8/1982 ha giudicato applicabile anche ai giudizi

incidentali cautelari).

Né maggior pregio esibisce il richiamo dell'art. 26 perché la

garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice

chiamato a rendere giustizia nulla ha da vedere con la ripartizione

della cognizione di controversie tra varii giudici, purché

precostituiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori

pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta

regolata dalla legge anteriore") l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento

dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), sollevata

con ord. 23 ottobre 1985 del Pretore di Enna (n. 78 R.O. 1986).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari