Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 febbraio 1974 dal pretore di Trani nel

procedimento civile vertente tra Maralfa Giuseppe e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 164 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 146 del 5 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra De Corato Giuseppe e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 193 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 159 del 19 giugno 1974;

3) ordinanza emessa il 4 marzo 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Grenzi Nives

e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 217 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

4) ordinanza emessa il 9 aprile 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Gualtieri

Raffaele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al

n. 274 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di De Corato Giuseppe, di Grenzi

Nives e dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per De Corato Giuseppe, l'avv.

Giuseppe Fabbrici, per Grenzi Nives, e l'avv. Giovanni Battista Rossi

Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Maralfa

Giuseppe, pensionato dell'INPS che svolge lavoro subordinato retribuito

alle dipendenze dello Stato, avverso l'INPS per ottenere il rimborso

della ritenuta a suo carico operata in base al parziale divieto di

cumulo tra pensione e retribuzione, il pretore di Trani ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma

dello art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento al

principio costituzionale d'eguaglianza.

Osserva il giudice a quo che il divieto parziale di cumulo tra

pensione dell'INPS e altra retribuzione per lavoro subordinato,

contrasta con l'art. 3 della Costituzione, atteso che esso non opera

nei confronti dei pensionati dello Stato, di quelli di altri enti

pubblici, e degli stessi pensionati a carico dei fondi speciali

amministrati dall'INPS.

Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale di previdenza

sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati G. B. Rossi Doria e

Giulio Abati, con atto di deduzioni depositato il 24 giugno 1974,

chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione proposta.

La difesa dell'Istituto osserva che la Corte costituzionale, con

sentenza n. 155 del 1969, ha incidentalmente dato atto della

ragionevolezza della norma ora impugnata, rilevando che essa "non

toglie al pensionato più di quanto gli sarebbe approssimativamente

spettato per effetto dei contributi versati". Tale osservazione va

considerata nell'ambito delle altre argomentazioni svolte, che hanno

posto in luce la legittimità di una riduzione della pensione, senza

violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione essendo ridotta

l'esigenza previdenziale cui la pensione assolve per colui che continua

a lavorare dopo il pensionamento. La Corte inoltre ha riconosciuto la

diversa condizione soggettiva ed oggettiva delle varie categorie di

pensionati, dando atto che "le discriminazioni lamentate dalle

ordinanze sono necessarie per evitare un livellamento generale che

sarebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli motivi che consentono

di far un trattamento differenziato". Il legislatore, pertanto, oltre a

stabilire regole adeguatamente diverse nella normativa del 1969, ha

successivamente escluso dal divieto di cumulo gli addetti ai servizi

domestici in relazione alla loro particolare condizione (artt. 23

quater e quinquies d.l. 30 giugno 1972, n. 267, cvt. in legge 11 agosto

1972, n. 485).

In definitiva, secondo la difesa dell'INPS, la denunciata

differenza di trattamento tra le varie categorie di pensionati, è

giustificata dall'eccezionalità di una ripresa lavorativa per i

dipendenti dello Stato, di altri enti o per i minatori e ferrotramvieri

(gestioni speciali INPS), a cagione dell'età di collocamento in

pensione o della gravosità delle condizioni di lavoro.

2. - Nel corso di un procedimento promosso da Giuseppe De Corato,

pensionato dell'INPS, nominato Consigliere della Corte dei conti,

avverso l'INPS per ottenere il rimborso della ritenuta giornaliera di

lire 17.445, operata ai sensi dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, che stabilisce il divieto parziale di cumulo tra pensioni e

stipendi, il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale della suddetta norma, per contrasto con gli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la violazione del principio

d'eguaglianza risulterebbe dalla sperequazione tra le diverse categorie

di pensionati - alcune soggette alla norma in questione ed altre no - e

poi tra i pensionati che svolgono attività di lavoro subordinato e

quelli che esplicano attività professionali, commerciali o di lavoro

autonomo, in relazione ai quali non opera il denunciato divieto.

Inoltre la norma denunciata contrasterebbe con gli invocati

principi costituzionali nella parte in cui fissa in lire 100.000 il

limite massimo della pensione cumulabile con la retribuzione, anche

nell'ipotesi in cui tale somma sia inferiore alla rendita risultante

dai contributi effettivamente versati.

Si è costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli

avvocati G. B. Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto di deduzioni

depositato il 9 luglio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle

questioni sollevate.

La difesa dell'Istituto svolge, a favore della legittimità della

norma impugnata, le stesse argomentazioni fatte valere nel procedimento

introdotto con ordinanza dal pretore di Trani, aggiungendo che il

legislatore ha rispettato il principio della proporzionalità tra

anzianità assicurativa contributiva e misura del trattamento

pensionistico cumulabile.

Si è costituito in giudizio il De Corato, rappresentato e difeso

dal prof. avv. Giuseppe Guarino, con atto depositato il 9 luglio 1974,

chiedendo una pronuncia di illegittimità della norma denunciata.

Osserva la difesa del De Corato che il sistema vigente,

introducendo il divieto parziale di cumulo in danno di soli pensionati

che si dedicano ad attività di lavoro subordinato, senza nulla

disporre in ordine a quegli altri pensionati che svolgono attività

professionali, commerciali, o godono di altri redditi, contrasterebbe

con il principio di eguaglianza e con il sistema delle norme

costituzionali di tutela del lavoro.

La norma impugnata, nella parte in cui fissa in lire 100.000

mensili il limite della cumulabilità della pensione con la

retribuzione, contrasterebbe inoltre con gli stessi principi affermati

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1969. In tale

decisione è stato infatti precisato che "il legislatore non può -

senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il

sistema pensionistico - non tener conto delle contribuzioni dei

prestatori d'opera". Ora la presunzione di ragionevolezza nella

fissazione generale del suddetto importo si manifesterebbe errata

quando l'ammontare dei contributi versati dia luogo ad una rendita

superiore a detto limite, costituendo un intangibile salario differito

per effetto di una sorta di risparmio forzoso.

3. - Nel corso di un procedimento promosso da Grenzi Nives contro

l'INPS, il giudice del lavoro del tribunale di Bologna ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata viola il principio

di eguaglianza per la disparità di trattamento posta in essere tra le

varie categorie di pensionati, mentre conservando almeno in parte, il

divieto di cumulo, contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della

Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'avv. Grenzi Nives, rappresentata e

difesa dall'avv. Franco Mariani, con atto di deduzioni depositato il 15

luglio 1974, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della norma

denunciata.

La difesa della parte privata, premesse alcune indicazioni

sull'evoluzione legislativa del cumulo tra pensione e stipendio,

osserva che la disposizione impugnata contrasta con i principi

costituzionali perché il divieto di cumulo è illegittimo in sé e per

sé, e non per la misura in cui opera. Ciò risulterebbe dalla

disparità di trattamento tra le varie categorie di pensionati, dal

fatto che il divieto colpisce solo i pensionati che prestino attività

lavorativa subordinata, e dal rilievo che il legislatore del 1969

mantenne, sia pure in parte, il divieto di cumulo per mere

considerazioni finanziarie, ignorando che la pensione di vecchiaia,

raggiunto il limite di età, costituisce un diritto soggettivo

perfetto.

4. - Nel corso di un procedimento promosso da Gualtieri Raffaele,

pensionato e dipendente dell'INPS, avverso lo stesso INPS, il giudice

del lavoro presso il tribunale di Cosenza ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30

aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che non sono cumulabili

con la retribuzione, nella misura del 50 per cento del loro importo,

le quote eccedenti il trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia,

per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata creerebbe un

trattamento differenziato tra varie categorie di pensionati, porrebbe

un'alternativa tra diritto al lavoro e diritto alla pensione già

maturato ed acquisito, diminuendo anche la retribuzione per ragioni del

tutto estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il

divieto di cumulo inoltre, anche se parziale, impedirebbe al pensionato

di godere di quella parte del trattamento pensionistico che è diretto

frutto di contributi versati da lui o dal suo datore di lavoro, e che

costituirebbe, in definitiva, una retribuzione differita;

contrasterebbe anche con il riconoscimento del diritto al lavoro e la

tutela di esso in tutte le sue forme (artt. 4 e 35 Cost.).

Si è costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli

avvocati G. B. Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto depositato il 23

settembre 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione

prospettata.

Osserva la difesa dell'Istituto che poiché le prestazioni

previdenziali sono concesse per sopperire a particolari stati di

bisogno, la retribuzione conseguita in costanza di lavoro viene a

limitare l'esigenza previdenziale consentendo una riduzione del

trattamento pensionistico o una particolare disciplina differenziata in

relazione a situazioni degne di speciale considerazione (sentenze della

Corte n. 105 del 1963 e n. 155 del 1969). La tutela apprestata

dall'art. 38 della Costituzione non potrebbe essere invocata nel caso

di specie, trattandosi di un impiegato che ha diritto a rimanere in

servizio effettivo fino al compimento del 65 anno di età, per

conseguire il massimo della pensione, anche se già è titolare di una

pensione di vecchiaia in base alla legislazione vigente.

Né si avrebbe la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 della

Costituzione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella citata

sentenza del 1969, ha escluso che possa "costituire ostacolo effettivo

all'attività (di lavoro) la circostanza che il pensionato non possa

godere per intero di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello

pensionistico".

Infine il sistema impugnato avrebbe rispettato quel criterio di

proporzionalità tra la contribuzione e la misura del trattamento

pensionistico, la cui inosservanza avrebbe determinato l'illegittimità

della norma impugnata.

In una successiva memoria la difesa di Nives Grenzi ha illustrato

ulteriormente la propria tesi, richiamandosi anche a precedenti

decisioni di questa Corte (sentenze nn. 65 e 112 del 1963, 34 del

1960).

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e

l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 20 della legge

30 aprile 1969, n. 153 - nella parte in cui vieta il cumulo con la

retribuzione da lavoro subordinato delle quote di pensione di vecchiaia

eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50 per cento del loro

ammontare e con il massimale di lire 100.000 mensili - contrasti o meno

con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione per i dubbi: a) che

la retribuzione sia diminuita per ragioni estranee alla quantità e

qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.); b) che sia posta

un'alternativa tra diritto alla pensione e diritto al lavoro (artt. 4 e

35 Cost.); c) che si verifichi un'illegittima disparità di trattamento

nei confronti dei pensionati esclusi dal divieto di cumulo (già

dipendenti dello Stato, di Enti pubblici, ed altri a carico delle

gestioni speciali dell'INPS o, comunque, esplicanti attività

professionali o commerciali); d) che sia impedito il pieno godimento

del diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di

vecchiaia (art. 38 Cost.); e) che sia sacrificato un diritto

intangibile del lavoratore, nell'ipotesi in cui l'importo di centomila

lire mensili sia inferiore alla rendita risultante dai contributi

effettivamente versati (artt. 3 e 36 Cost.).

3. - Le questioni non sono fondate.

Va innanzitutto rilevato che la retribuzione non subisce, in

realtà, alcuna riduzione per effetto dell'impugnato parziale divieto

di cumulo. Questo colpisce oggettivamente la pensione, determinando una

riduzione, anche se il legislatore, a fini di semplificazione

contabile, ha creato un meccanismo per effetto del quale la pensione

viene corrisposta per intero mentre la retribuzione viene decurtata di

una trattenuta corrispondente alla quota di pensione non cumulabile. Il

datore di lavoro restituisce all'INPS la trattenuta operata, e

l'Istituto viene così compensato di quanto avrebbe diritto a ritenere

sulla pensione. Il sistema vigente, adottato allo scopo di evitare

riliquidazione delle pensioni e continui conteggi, realizzando economia

di lavoro e risparmio di tempo, risponde, sotto il profilo contabile,

anche all'interesse del pensionato, che altrimenti dovrebbe sopportare

la sospensione della pensione ad ogni cambiamento della posizione

assicurativa.

Non sussiste pertanto la denunciata diminuzione della retribuzione

per ragioni estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato

(art. 36 Cost.).

4. - Né risultano violati gli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Come questa Corte ha già osservato, il riconoscimento del diritto al

lavoro e la tutela del lavoro non sono lesi dal divieto di cumulo, non

potendo costituire ostacolo effettivo all'attività lavorativa la

circostanza che il pensionato di vecchiaia non goda per intero di due

diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico (sentenza

n. 155 del 1969).

5. - Per quanto attiene alla prospettata violazione del principio

d'eguaglianza, va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte esso è invocabile soltanto sul presupposto di situazioni

tra loro omogenee, che altrimenti la diversità di disciplina non lede

l'art. 3 della Costituzione.

In applicazione di tale orientamento, la Corte costituzionale ha

già precisato, con la sentenza n. 155 del 1969, in riferimento alle

stesse ipotesi oggi nuovamente denunciate, che le differenti condizioni

soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale

contro la vecchiaia rispetto a quelle proprie dei pensionati dello

Stato, degli altri enti pubblici e degli stessi lavoratori soggetti

alle gestioni speciali dell'INPS, escludono la violazione del principio

d'eguaglianza. Vengono in rilievo, tra l'altro, il diverso regime di

formazione della pensione, la differente età di pensionamento, la

possibilità, soltanto per taluni, della riliquidazione della pensione

per effetto dell'ulteriore opera prestata. Né è comparabile con le

situazioni considerate quella del pensionato che cumula con la pensione

altri redditi personali, di varia natura, mancando in radice il

termine di raffronto che potrebbe consentirne una valutazione

complessiva in relazione all'invocato art. 3 della Costituzione.

6. - Neppure è violato il diritto alla prestazione di adeguati

mezzi di vita in caso di vecchiaia per effetto del denunciato divieto

di cumulo. È stato osservato da questa Corte, nella citata sentenza

del 1969, che la pensione assolve ad una funzione previdenziale,

inserendosi nel sistema di sicurezza sociale delineato dall'art. 38

della Costituzione. Essa sopperisce al rischio del lavoratore di

perdere o di diminuire il proprio guadagno, mancando dei mezzi di

sussistenza, quando, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non

è più in grado di lavorare.

Se il pensionato, dimostrando di possedere ancora sufficienti

energie, continua a lavorare, pone in essere una condotta che, da un

lato, può avere rilievo ai fini di una riliqudazione della pensione,

dall'altro consente al legislatore di tener conto del conseguente

guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno.

Non contrasta quindi con l'art. 38 Cost. la riduzione del

trattamento pensionistico a carico di chi, continuando a lavorare,

percepisce anche una retribuzione.

7. - Non sussiste infine la violazione degli artt. 3 e 36 della

Costituzione, prospettabile nei confronti dei titolari delle pensioni

più elevate per il dubbio che l'importo di lire centomila mensili,

loro assicurato, sia inferiore alla rendita del capitale accantonato

mediante il versamento dei contributi.

Occorre in primo luogo considerare che con la riforma del sistema

pensionistico la pensione di vecchiaia ha perso l'originario carattere

di prestazione correlata inscindibilmente all'ammontare dei contributi

versati; che il diritto a pensione matura, a volte, in relazione a

contributi soltanto giuridicamente accreditati e non effettivamente

accantonati; che la pensione si inserisce in un sistema di solidarietà

sociale, con concorso finanziario dello Stato, nel cui ambito i

contributi servono per il conseguimento di finalità che trascendono

gli interessi dei singoli. Ciò risulta evidente quando si consideri il

sistema di liquidazione delle pensioni retributive, che prescinde

dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale e

consente l'attribuzione di pensioni molto più elevate, ragguagliandole

al trattamento economico goduto dal lavoratore nel periodo in cui ha

percepito le maggiori retribuzioni.

Gli aspetti pubblicistici della disciplina pensionistica non

vengono meno neppure nella determinazione della pensione contributiva,

per la presenza di quote fisse aggiuntive e di coefficienti di

rivalutazione non rispondenti ai criteri che informano il calcolo delle

rendite da assicurazioni private (si raffrontino ad esempio i metodi

per la determinazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria ed

in quella facoltativa, entrambe gestite dall'INPS.

Risulta quindi infondata la premessa, supposta nelle ordinanze di

remissione, secondo cui sarebbe concretamente ravvisabile e

quantificabile nella pensione di vecchiaia liquidata al singolo

pensionato, la parte esattamente corrispondente alla effettiva rendita

dei contributi accantonati.

Nella citata sentenza n. 155 del 1969 la Corte costituzionale ha

affermato la ragionevolezza della norma oggi impugnata, che tiene conto

dei contributi versati, valutando positivamente la reintroduzione di un

divieto soltanto parziale di cumulo. In tal modo la Corte ha constatato

la proporzionalità e ragionevolezza del sistema pensionistico

realizzato dalla legge n. 153 del 1969, senza ancorarne la legittimità

al rispetto di rapporti intangibili tra pensione e contribuzione, per

ciascuno dei pensionati che ha continuato a lavorare.

Né esplicano particolare rilievo, ai fini in esame, le decisioni

di questa Corte citate dalla difesa della Grenzi, perché il

riconoscimento della pensione come oggetto di un diritto soggettivo

dell'interessato, tratto da una specifica configurazione legislativa,

valse solo a dimostrare che le norme delegate non avrebbero potuto

estendere il divieto di cumulo ad ipotesi non previste dal legislatore

delegato, pena l'illegittimità costituzionale delle stesse per eccesso

di delega (sentenze nn. 65 e 112 del 1963, 34 del 1960).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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