Corte costituzionale

Sentenza n. 293/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 487/1992

citata

  • art. 8legge 33/1993
  • art. 2legge 33/1993
  • art. 6legge 33/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma,

del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente

partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM),

convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in

relazione agli artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo

comma, 6, secondo comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso

decreto-legge, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1993 dal

Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.

Comital e la S.r.l. Icla, iscritta al n. 685 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Comital e della S.r.l.

Icla nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte per la S.p.a. Comital, Edoardo

Pontecorvo per la S.r.l. Icla e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio

Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto promosso

dalla S.p.a. Comital (società controllata dall'EFIM) nei confronti

della S.r.l. Icla, il Pretore del Circondario di Torino, con

ordinanza emessa il 26 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19

dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e

finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con

modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in relazione agli

artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo comma, 6, secondo

comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.

A parere del giudice a quo, l'art. 6, sesto comma, stabilendo il

divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive per i creditori

dell'EFIM e di tutte le società controllate, nel caso in cui il

credito azionato abbia titolo o causa antecedenti al 18 luglio 1992,

introduce una disparità di trattamento in relazione ai creditori

delle società controllate dall'EFIM in modo non integrale, in quanto

per tali creditori derivano, a seguito della disposizione impugnata,

una serie di conseguenze pregiudizievoli e discriminatorie connesse

al contenuto di altre disposizioni inserite nel testo del medesimo

decreto-legge.

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale

della norma impugnata, non in quanto al legislatore ordinario sia

precluso in determinate circostanze (come quella della grave crisi di

un grande gruppo pubblico di imprese) e per finalità meritevoli di

tutela (salvare la produttività e ridurre la disoccupazione)

introdurre procedure concorsuali speciali più efficienti ed agili,

con eccezionali limitazioni ai diritti dei creditori, ma per il fatto

che detta legittimità è condizionata al rispetto di alcuni

presupposti affinché non risultino violati i principi di cui agli

artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

In particolare, tali principi risulterebbero violati anzitutto se

queste procedure speciali e di eccezionale "sofferenza" per i

creditori non siano limitate ad un periodo ben circoscritto nel

tempo; ciò che nella specie sembra sufficientemente assicurato. Non

altrettanto il giudice a quo ritiene sia garantito da altre

disposizioni della legge:

a) dall'art. 2, secondo comma, che ispira il programma del

commissario liquidatore alla finalità del risanamento delle imprese

e non anche al fondamentale interesse dei creditori a veder

soddisfatti i loro diritti;

b) dall'art. 6, primo e secondo comma, che deroga

ingiustificatamente all'essenziale principio della par condicio

creditorum, operando delle discriminazioni fra diverse categorie di

creditori circa la sospensione dei pagamenti;

c) dall'art. 7, terzo comma, che prevede la conversione dei

prestiti concessi alle società in azioni del capitale delle società

stesse;

d) dall'art. 8, primo comma, che sottrae l'attività del

commissario liquidatore alle azioni revocatorie e quindi al controllo

dell'autorità giudiziaria.

Tali previsioni, a giudizio del giudice rimettente, non solo

impediscono che la preclusione dell'esercizio delle azioni esecutive

sia controbilanciata da un interesse finale dei creditori, ma

discriminano e pregiudicano, spesso irrimediabilmente, le ragioni di

questi ultimi, con violazione dei principi costituzionali.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

Comital S.p.a., che ha instato per la declaratoria di

inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.

A sostegno della richiesta inammissibilità la parte costituita

prospetta una serie di profili. Quanto al merito della questione, la

Comital contesta l'approccio metodologico del giudice rimettente,

sostenendo che l'impianto normativo che fa da contesto alla

temporanea compressione dei diritti dei creditori viene ricostruito

in un'ottica distorta e parziale, per cui non può porsi a fondamento

di un sindacato di ragionevolezza che risulti coerente ai canoni

generali della giustizia costituzionale. In special modo

risulterebbero obliterate una serie di norme della citata legge n. 33

del 1993, alle quali, invece, doveva riconoscersi una funzione di

bilanciamento della previsione del divieto di azioni esecutive. In

tale sistema, l'interesse dei creditori subisce compressioni congrue

e ragionevoli, e risulta complessivamente soddisfatto meglio di

quanto non avvenga nelle ordinarie procedure concorsuali.

3. - Si è costituita anche la Icla S.r.l., aderendo ai sospetti

di incostituzionalità paventati dal giudice a quo.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha, tra l'altro, rilevato come il giudice rimettente abbia invertito

i termini del problema, trasportando le censure mosse a norme che non

risultavano denunciate (venendo prospettate solo come tertium

comparationis), all'art. 6, sesto comma, del decreto-legge n. 487 del

1992, che lo stesso giudice sembra aver riconosciuto essere in sé

esente da dubbi di legittimità. Considerato in diritto

1. - Il Pretore del Circondario di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni

e finanziamento industria manifatturiera - EFIM), convertito con

modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, in relazione agli

artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo comma, 6, secondo

comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.

2. - Prima di procedere all'esame del merito della questione

occorre valutare le numerose eccezioni di inammissibilità

prospettate dalla parte costituita S.p.a. Comital e dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri.

Tra le eccezioni processuali, assume rilievo preliminare e

decisivo quella di insufficiente motivazione dell'ordinanza di

rimessione in ordine alla effettiva rilevanza della questione, per

non avere il giudice a quo tenuto conto anche degli effetti, diretti

e indiretti, derivanti dal decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo

1993 che, in attuazione dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge

n. 487 del 1992, ha derogato per la Soc. Comital alla regola della

sospensione dei pagamenti, in considerazione della situazione

economica della stessa.

Invero, la sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal sesto

comma dell'art. 6 potrebbe ritenersi inscindibilmente correlata alla

sospensione dei pagamenti di cui al primo comma dello stesso

articolo, anche perché ispirata alla stessa pubblica finalità,

così che dalla deroga al blocco dei pagamenti l'interprete avrebbe

potuto eventualmente ravvisare degli effetti anche in ordine alla

permanenza del blocco delle esecuzioni, e quindi alla infondatezza

dell'opposizione all'esecuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487

(Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria

manifatturiera - EFIM), convertito con modifiche nella legge 17

febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41

della Costituzione, dal Pretore del Circondario di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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