Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di

compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro

automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia),

convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso con

ordinanza emessa il 13 settembre 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura Circondariale di Matera, nel

procedimento penale a carico di Bronzino Domenico Antonio, iscritta

al n. 721 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale contro Bronzino Domenico

Antonio, iniziato a seguito di querela della Fiat Sava s.p.a., il

Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di

Matera, richiesto dal Procuratore della Repubblica presso detta

pretura di disporre il sequestro preventivo dell'autoveicolo oggetto

di "ipoteca legale" e non rinvenuto dall'ufficiale giudiziario, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3,

secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,

della Costituzione.

2. - Ha premesso il remittente che la "più evoluta dottrina"

considera come cardine del moderno diritto penale il "principio della

necessaria lesività (od offensività) del reato".

Secondo questo principio, un comportamento diventa oggetto di

sanzione penale solo quando metta in pericolo o leda "beni giuridici

di rilievo" (quelli posti a presidio delle condizioni essenziali

della convivenza civile o che sono più meritevoli di protezione

giuridica).

Espressione di tale fondamentale cardine del diritto penale

sarebbe il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25,

secondo comma, della Costituzione), quello della personalità della

pena (art. 27, primo comma, della Costituzione), quello della sua

funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, della Costituzione),

quello della inviolabilità e normale incoercibilità della libertà

personale (art. 13 della Costituzione), quello della dignità umana e

della persona (art. 2 della Costituzione) e, infine, quello

dell'abbattimento degli ostacoli economici e sociali che ne limitano

lo sviluppo (art. 3 della Costituzione).

Dalla lettura della normativa costituzionale bisognerebbe desumere

i beni per i quali trova "eccezionale legittimazione la tutela

penale" e, quindi, in essa occorrerebbe trovare il criterio per il

controllo della legislazione esistente.

3. - La norma impugnata prevede la sanzione penale della

reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi,

possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di privilegio

debitamente iscritto, lo distrugga, lo guasti, lo deteriori, lo

occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore privilegiato.

Si tratterebbe, ad avviso del remittente, di una "stravagante ed

anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di

inadempimento di obbligazioni civilistiche" che, insieme con

l'omologo e coevo art. 10 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (in tema

di ordinamento del credito agrario), costituirebbe un relitto di

tempi ormai lontani. Con esse si accordava protezione a beni che oggi

non appaiono più meritevoli di tutela penale. Infatti, il

legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni

contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali,

ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio

(sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore,

nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura;

proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di

incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta).

Mantenere in vita un siffatto reato significherebbe far ancora

riecheggiare il triste ricordo dell'arresto per debiti.

4. - La struttura del reato, che secondo il remittente si

configura come reato di pericolo presunto, si porrebbe in contrasto

con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività. Come

tale esso verrebbe a: violare i parametri costituzionali sopra

indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità

umana e della libertà personale; creare una ingiustificata

disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori. Sotto

tale ultimo profilo la norma accorderebbe tutela penale solo ai

venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai

creditori con privilegio sui detti beni. Penalizzerebbe inoltre, fra

tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di

autoveicoli oggetto di privilegio. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari della Pretura

circondariale di Matera dubita, in relazione agli artt. 2, 3, secondo

comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10 del

regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti

di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico

registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club

d'Italia), convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, norma che

punisce con la reclusione sino a sei mesi e la multa sino a lire

100.000 chi, possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di

privilegio debitamente iscritto, lo distrugga, lo guasti, lo

deteriori, lo occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore

privilegiato.

2. - Gli argomenti posti a base dell'ordinanza, sebbene

formalmente tutti incentrati sulla pretesa costituzionalizzazione del

principio della cosiddetta necessaria offensività o lesività del

bene protetto, in considerazione dell'argomento sostanziale, pure

svolto nella parte finale del provvedimento, sulla pretesa disparità

di trattamento fra le varie categorie di creditori e debitori,

possono ben ascriversi a due gruppi distinti. E come tali vanno

separatamente esaminati.

3. - Con l'enunciazione del principio di necessaria offensività

(o lesività) del bene protetto dalla norma, il giudice remittente

intende sottoporre all'attenzione della Corte la necessità che il

comportamento previsto quale oggetto di sanzione penale leda o,

quanto meno, ponga necessariamente in pericolo un bene giuridico. La

sanzione penale, inoltre, dovrebbe essere - in un ordinamento

liberaldemocratico - una extrema ratio, e l'intervento punitivo dello

Stato limitarsi a un ambito ristretto, essendo la sanzione posta a

presidio delle condizioni essenziali del vivere civile e dei beni

(quando non diversamente tutelabili) socialmente ritenuti meritevoli

della sanzione penale.

Nella specie, vi sarebbe invece tale dissonanza con l'ordinamento

e con la gerarchia dei valori dei beni socialmente rilevanti al punto

che, per il Giudice remittente, questa fattispecie riecheggerebbe

addirittura l'arcaico istituto dell'arresto per debiti.

Al di là dell'enfasi argomentativa, l'ordinanza rileva un eccesso

di tutela accordata al creditore sino al punto di classificare il

reato in esame come delitto: sproporzione che si paleserebbe di tutta

evidenza rispetto alla "scarsa considerazione sociale del bene

compromesso" e "dell'entità dell'offesa arrecata".

I comportamenti sanzionati dalla norma non sembrerebbero infatti

raggiungere, oggi, un livello di gravità tale da risultare

intollerabili per il contesto sociale o, comunque, non ovviabili

mediante il ricorso alle sole forme di tutela civile.

4. - Il giudice a quo sottolinea come il legislatore non sanzioni

mai penalmente le mere violazioni contrattuali, anche quelle capaci

di provocare gravi danni patrimoniali.

Il ragionamento è solo parzialmente esatto. A ben osservare

l'ampio ventaglio di fattispecie disegnate dal legislatore, questi ha

mostrato di accordare una qualche tutela al rapporto di obbligazione,

quand'anche sia ancora in corso il procedimento civile di

accertamento. Così come ha fatto, ad esempio, con la previsione di

cui al primo comma dell'articolo 388 del codice penale.

Tale fattispecie, che sanziona tutti quegli atti volti a provocare

un danneggiamento di carattere economico e giuridico della cosa

propria, i quali si riflettono però sulle legittime aspettative

altrui che si concretano in un diritto di prelazione della cosa

stessa, è assai prossima a quella censurata con l'ordinanza di

rimessione. Con essa si colpisce pur sempre un comportamento

fraudolento, atteso che il bene su cui vi è garanzia resta nelle

mani dell'acquirente, e costui lo occulti o distrugga.

A un più attento esame, dunque, il remittente ha omesso di

considerare proprio questo profilo, finendo per schiacciare la figura

incriminatrice di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge n. 426

del 1927 sul piano del mero torto contrattuale, così depurandolo in

modo forzoso d'una qualunque maliziosità da parte del suo

responsabile.

5. - In realtà, la fattispecie esaminata germina - non è un caso

- sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione

di quei beni mobili particolari che sono gli autoveicoli. La nuova

normativa nacque, secondo l'unanime interpretazione, per la

diffusione dell'autoveicolo a mezzo di vendite rateali o a credito.

Ma l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico non fu che una

conseguenza imposta da finalità privatistiche di garanzia: prima fra

tutte la necessità di annotare il diritto di garanzia (il cosiddetto

privilegio automobilistico) sul bene trasferito all'acquirente ancora

debitore del prezzo, o parte di esso, verso il venditore o il

finanziatore dell'acquisto. Lo scopo di incentivare le vendite

attraverso l'immediatezza del trasferimento e del godimento del bene

postulava una garanzia assimilabile a quella ipotecaria e non a

quella pignoratizia, certo più idonea a tutelare il creditore, ma

non anche (a causa del connaturato spossessamento del debitore) a

incrementare le vendite rateali del bene. Di qui, la scelta del

legislatore verso una tutela del creditore (venditore o finanziatore

dell'acquisto dell'autoveicolo) innanzitutto civilistica,

caratterizzata dalla possibilità di ricorrere a un particolare

procedimento esecutivo (dichiarato pienamente legittimo da questa

stessa Corte con le pronuncie nn. 114 del 1972, 36 del 1968 e 59 del

1967) che, in deroga ai principi del codice di procedura civile posti

in tema di esecuzione, sottrae la materia al principio nulla executio

sine titulo.

Tutela civilistica cui fa seguito, con ciò rafforzandola, una

forma di tutela penale disegnata dal censurato articolo 10 del regio

decreto-legge n. 426 del 1927, che consente una certa effettività

del recupero del bene attraverso la minaccia della sanzione penale

(irrogabile solo dopo la querela del venditore o finanziatore, che

può del pari rimetterla). Essendo l'autoveicolo un bene mobile, è

assai facile sottrarlo a un prevedibile sequestro o pignoramento -

specie quando ci sia mala fede - anche in considerazione del fatto

che esso non è oggetto di pegno, e dunque di spossessamento, ma

appunto di "ipoteca mobiliare" (che non comporta spossessamento).

6. - L'originaria genesi privatistica della disciplina in ordine

alla pubblicità automobilistica, peraltro già posta in collegamento

con una più specifica sul versante amministrativo riguardante la

legittimazione oggettiva - ovverosia quella concernente i controlli

pubblici sull'idoneità del veicolo alla circolazione -, è divenuta,

con il tempo, un imprescindibile riferimento per l'attuale

regolamentazione dell'intero settore, poiché coinvolge una

pluralità di aspetti, tutti facenti capo alla comoda possibilità di

individuazione dell'intestatario dell'autoveicolo (dalla sicurezza

stradale, al regime della responsabilità civile da circolazione, ai

controlli sulla limitazione della circolazione dei veicoli con

finalità di tutela della salute, ai profili fiscali concernenti la

circolazione degli autoveicoli). Sì che ne è conseguita una

disciplina assai complessa, contrassegnata da un intreccio

inestricabile fra aspetti privatistici e funzione pubblicistica del

registro per la pubblicità automobilistica.

Non può perciò parlarsi, in conclusione, di mera repressione

penale dell'inadempimento del credito sia in considerazione dei

profili pubblicistici che la norma penale richiama, sia in

considerazione degli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa

caratterizzante la fattispecie incriminatrice. E tanto, beninteso, a

prescindere dalla questione della legittimità costituzionale d'una

tutela penale del credito, che può restare estranea alla presente

decisione.

7. - Il secondo gruppo di argomenti riguarda il profilo

dell'uguaglianza.

Sebbene non enunciato formalmente, l'argomento è accennato

dall'ordinanza allorché questa lamenta una ingiustificata disparità

di trattamento tra le varie categorie di creditori ad opera della

fattispecie incriminatrice. La norma accorderebbe infatti tutela

penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli

o, comunque, ai creditori con privilegio su tali beni. Penalizzerebbe

per converso, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o

detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.

Vi sono, certo, seri motivi di dubbio, considerato che la

categoria dei beni mobili registrati, della quale fanno parte gli

autoveicoli ai quali si riferisce la garanzia (che va più

correttamente definita come ipoteca), integra una vera e propria

fattispecie legale, che si caratterizza, fra l'altro, per la presenza

di un sistema di pubblicità che unifica i beni e ne determina

l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario. Tale concetto

non richiede peraltro la uniformità delle garanzie sotto l'aspetto

civilistico e penalistico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436

(Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed

istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi

dell'automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio

1928, n. 510, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25,

secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione,

sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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