Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23 del

codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 19 dicembre 1970, il 16 dicembre 1970 ed il

29 gennaio 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione IV penale -

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Topini Maria, Beghi

Quintino, Ministeri Rocco e Consalvo Natale ed altro, iscritte ai nn.

73, 92, 122 e 309 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971, n. 106

del 28 aprile 1971, n. 112 del 5 maggio 1971 e n. 259 del 13 ottobre

1971;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1971 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione VI penale - nel procedimento penale a carico di

Torrione Gianni Carlo e Santerini Giorgio, iscritta al n. 215 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione, con le cinque ordinanze in epigrafe, ha

proposto, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di

procedura penale, con riferimento all'art. 111, secondo comma, della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n.

1 del 1970, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'art. 195 del codice di procedura penale nella parte in cui pone

limite a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione

contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi

civili, viene a trovare, per quanto attiene alla sua concreta

attuazione, un ostacolo nella norma impugnata, là dove statuisce che

"il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il

procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere

o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa". Tale disposizione,

che in sostanza preclude, nel caso di proscioglimento dell'imputato,

ogni pronuncia del giudice penale (e quindi anche della Cassazione) in

ordine all'azione proposta dalla parte civile a tutela dei suoi

interessi di natura privata, sarebbe, secondo la detta Corte, in

contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, alla

stregua della interpretazione che di esso ha dato la Corte

costituzionale.

Le ordinanze di remissione sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate, e, non essendosi costituita alcuna delle

parti, la causa viene portata e decisa in camera di consiglio, ai sensi

degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto :

Poiché le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la

stessa questione, i giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

L'art. 195 del codice di procedura penale disponeva che la parte

civile non può, per tutelare i suoi interessi civili, proporre

impugnazione contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, o lo può

soltanto se sia stata essa condannata al pagamento delle spese e al

risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto, e

limitatamente a questo solo capo della sentenza.

Ma questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154

dello stesso anno, ha dichiarato, con riferimento all'art. 111, comma

secondo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale del detto

articolo, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa

proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza

che concernono i suoi interessi civili.

Divenuto così possibile alla parte civile, a tutela di tali

interessi, gravarsi in Cassazione anche contro la sentenza che ha

prosciolto l'imputato, ricorsi sono pervenuti a quella Corte, ma essa

ha però trovato ostacolo al loro esame nella norma dell'art. 23 del

codice di procedura penale.

"Tale norma - si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione

- avente quale suo essenziale presupposto la natura accessoria e

subordinata del rapporto processuale civile inserito nel processo

penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento

dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione

civile e pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di

cassazione), che è pur sempre giudice penale, ancorché di pura

legittimità del ricorso proposto dalle parti civili a tutela dei loro

interessi di natura esclusivamente privata".

"Detta norma pertanto - prosegue l'ordinanza - analogamente a

quanto ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del

1970), può apparire in contrasto con l'articolo 111, comma secondo,

della Costituzione, che sancisce il principio che, contro gli atti

aventi natura di sentenza, è sempre ammesso ricorso per cassazione per

violazione di legge".

E ritenendo non irrilevante ai fini dei giudizi in atto la

soluzione di questo contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa

Corte la decisione.

La questione così proposta è fondata.

Nei confronti dell'art. 23, avente contenuto generale di

enunciazione di un principio, quello che l'azione civile esercitata nel

procedimento penale non possa proseguire al cessare dell'azione penale

per dichiarata improcedibilità di essa o per assoluzione

dell'imputato, si ripropone la stessa questione che questa Corte ha

decisa, a proposito dell'art. 195, che, del principio enunciato

nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di

proposizione del gravame.

Di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111,

comma secondo, della Costituzione - che l'autorizza a invocare il

riesame di legittimità di qualsiasi sentenza - nessuna norma che, in

contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati,

anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato

costituzionale.

L'art. 23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione

sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, è pertanto

illegittimo nella parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per

cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di

proscioglimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice

di procedura penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale

possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il

procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della

parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di

cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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