Corte costituzionale

Sentenza n. 285/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, comma secondo, della

legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle

armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),

promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Tribunale di

Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro,

iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli

artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 5, sesto comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, quest'ultimo nel testo sostituito

con l'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, contestato per il

porto in luogo pubblico di una pistola avente la canna non occlusa da

un visibile tappo rosso incorporato, il Tribunale di Pinerolo ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 2, a

termini del quale "Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale

elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato

stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti", tra l'altro,

di arma giocattolo con canna non occlusa nel predetto modo.

Dopo aver rilevato che con quest'ultima norma si è equiparata

l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva di tale requisito a

quella del porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14

della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il giudice a quo osserva che,

mentre l'assimilazione dell'uso di arma giocattolo all'uso di arma

vera è giustificata dal verificarsi anche nel primo caso

dell'effetto di intimidazione e di avvertita maggior pericolosità

della condotta, la "sottoposizione ad uguale trattamento

sanzionatorio" e "normativo" del porto di arma comune da sparo e di

arma giocattolo sarebbe irragionevole.

A suo avviso, infatti, le due ipotesi sono "profondamente

differenti nella loro materialità e nella loro valenza criminale", e

solo il porto di arma vera, non anche quello di arma giocattolo,

"presenta potenzialità offensive e denota una pericolosità

dell'agente".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, l'equiparazione tra

arma vera ed arma giocattolo con canna non occlusa si giustifica con

la considerazione che il porto di questa implica disponibilità a

servirsene, ottenendo così l'effetto intimidatorio che le è

proprio. Considerato in diritto

1. - L'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sostituendo il

sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

stabilisce, al secondo comma, che "Quando l'uso o il porto d'armi è

previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del

reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si

tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la

cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma" del predetto art.

5, e cioè "da un visibile tappo rosso incorporato".

Il Tribunale di Pinerolo, chiamato a giudicare di una ipotesi del

porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo priva di tale

tappo, muove dal presupposto che ad essa, per effetto della predetta

norma, si applichi la pena stabilita per il porto abusivo di armi

comuni da sparo (e cioè - in forza degli artt. 12 e 14 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 - la reclusione da un anno e quattro mesi a

sei anni e otto mesi e la multa da L. 267.000 a L. 2.667.000); e

sostiene che la sottoposizione del porto dei due tipi di armi ad

identico trattamento "normativo" e "sanzionatorio" sarebbe

irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi

di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il

porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti

potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente.

Per la verità, dalla discussione parlamentare (cfr. atti Camera,

X legislatura, Prima Commissione, seduta del 7 febbraio 1990)

sembrerebbe doversi arguire che la suddetta parificazione non fosse

nelle intenzioni del legislatore. Ma il tenore letterale della norma

non consente di darne una interpretazione diversa da quella

presupposta dal giudice rimettente.

2. - Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale,

fatta propria anche da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986), il

testo originario dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del

1975 comportava l'applicazione della pena ivi prevista (reclusione da

uno a tre anni e multa da lire centomila a lire un milione) non solo

a chi fabbrica ma anche a chi detiene o porta fuori della propria

abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso. Salvo

quanto si dirà in appresso, le innovazioni introdotte con le

disposizioni impugnate consistono, quindi, da un lato,

nell'esclusione dall'area della punibilità della mera detenzione,

dall'altro nell'elevazione della pena edittale per il porto: ed

inoltre, nella statuizione per cui l'aggravante dell'arma (ad es.,

per il delitto di rapina) sussiste anche se si tratti di arma

giocattolo priva del suddetto dispositivo.

Tanto premesso, non può negarsi che la disposizione in esame

susciti perplessità, del resto largamente presenti nella discussione

parlamentare. E ciò, per quanto qui interessa, in quanto la norma

accomuna nel medesimo trattamento fatti la cui essenziale diversità

è innegabile. Mentre l'incriminazione del porto di armi da sparo

risponde all'esigenza di prevenire il pericolo del compimento di atti

di offesa all'integrità fisica delle persone, quella delle armi

giocattolo confondibili con le prime perché prive del prescritto

dispositivo di identificazione mira a prevenire il pericolo di atti

diretti ad intimidire, ma per definizione inidonei a ledere: sicché

il loro grado di offensività e disvalore è nettamente diverso.

Non è stata qui posta in discussione la scelta di munire di

sanzione penale il divieto del porto in luogo pubblico di siffatti

strumenti, "mirata a prevenire energicamente, usi distorti,

fraudolentementecriminosi" di essi (sentenza n. 171 del 1986).

Infatti, oggetto della censura di incostituzionalità è la scelta di

parificare il trattamento sanzionatorio di fatti notevolmente

differenziati quanto a livello di offensività.

Questa Corte, occupandosi - nella più volte citata sentenza n.

171 del 1986 - dei raffronti sia tra le varie sottofattispecie

ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, sia

tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, ha ritenuto che

ove vi sia - come in quel caso - un notevole divario tra il limite

minimo e quello massimo della pena edittale, è consentito al

legislatore di includere in uno stesso modello di genere una

pluralità di sottofattispecie diverse per struttura e disvalore. In

questi casi, infatti, poiché "la discrezionalità di cui agli artt.

132 e 133 c.p., prima di riguardare la colpevolezza o le qualità del

singolo soggetto attivo del reato (e cioè caratteristiche relative

al singolo, individuale, irripetibile fatto) attengono all'oggettiva

qualità e quantità antigiuridica del fatto stesso", sarà il

giudice a fare emergere la differenza tra le varie sottospecie

risultante dal loro diverso disvalore oggettivo ed a graduare su

questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in

concreto.

Questo rilievo va qui ribadito, ma deve essere correttamente

inteso. Non se ne può arguire, innanzitutto, che il giudice non

possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie più

gravi, quando a tale conclusione conduca la complessiva

considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso

singolo. Inoltre, esso non può essere dilatato fino al punto da

tradursi in sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva

alla legge del trattamento sanzionatorio e quello

dell'individualizzazione della pena. In linea di principio, infatti,

l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti - reato tipici, e

quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore;

mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso

singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse,

nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto.

Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del

legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata

articolazione dei trattamenti sanzionatori.

Nel caso in esame, però, l'anzidetto sovvertimento non può dirsi

realizzato, né è da ritenere che la censurata equiparazione - pur

se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e

repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo

irregolari - travalichi i limiti della ragionevolezza.

È decisiva, al riguardo, la considerazione che, per effetto

dell'estensione della disciplina concernente il porto di armi comuni

da sparo al porto di armi giocattolo, risulta applicabile anche in

questa seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entità

prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, la quale

consente la diminuzione della pena in misura non eccedente i due

terzi, col limite minimo di sei mesi di reclusione (salvo - secondo

la prevalente giurisprudenza - il concorso di altre attenuanti). Ne

risulta, quindi, non solo un trattamento sanzionatorio del porto di

armi giocattolo in realtà inferiore a quello stabilito dalla norma

previgente, cui la predetta attenuante speciale non era applicabile

(cfr. sentenza n. 171 del 1986); ma soprattutto, per quanto qui

interessa, un significativo elemento di differenziazione rispetto al

porto di armi comuni da sparo. Infatti, dato che l'attenuante -

applicabile anche al porto di armi da guerra - è riferita alla

"qualità" (oltre che alla "quantità") delle armi ed ha, perciò,

carattere oggettivo, è logico presumere che essa ben difficilmente

potrà essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi

comuni da sparo il suo riconoscimento è solo eventuale. Il porto di

questi due tipi di armi è quindi differenziato in modo

significativo, sul piano sanzionatorio, sulla base di un elemento

collegato alla loro oggettiva diversità ed il cui valore

discriminante non è tanto affidato alla discrezionalità del giudice

quanto, piuttosto, emergente dallo stesso sistema normativo. Di

conseguenza, la questione deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36

(Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli

esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3

ottobre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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