Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 549 e 21,

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Trento - sezione distaccata

di Cles - nel procedimento penale a carico di Nava Gianfranco,

iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 18 febbraio 1993 il Pretore di Trento,

sezione distaccata di Cles, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono, nel processo

pretorile, che possa proporsi eccezione di incompetenza per

territorio, determinata dalla connessione, nei casi in cui il

pubblico ministero ha contestato in udienza all'imputato ex art. 517

del codice di procedura penale un reato connesso, tale da determinare

l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 16 del codice di

procedura penale". Rileva il giudice a quo che l'art. 21, terzo

comma, del codice di procedura penale dispone un termine di decadenza

per le eccezioni di incompetenza territoriale determinata dalla

connessione, le quali possono proporsi, a norma del richiamato art.

21, secondo comma, solo per il caso in cui manchi l'udienza

preliminare (come nel giudizio pretorile), entro il termine previsto

dall'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale.

In ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso, ex

art. 517 del codice di procedura penale, il cennato termine è

necessariamente spirato, e la legge non prevede la possibilità di

proporre un'eccezione di incompetenza tardiva, resasi necessaria come

reazione alla contestazione in dibattimento di fatti tali da

determinare l'incompetenza del giudice. Per altro verso il codice non

contiene regole da cui si desuma la necessaria perpetuatio

iurisdictionis del giudice che procede, a fronte di modifiche

dell'imputazione.

Pertanto la lacuna normativa, ad avviso del remittente, si traduce

nella impossibilità incolpevole per la difesa dell'imputato di

sollevare l'eccezione di rito, a pena di incorrere in una

dichiarazione di inammissibilità della stessa perché tardiva.

Ciò premesso, il Pretore ritiene che la suesposta disciplina si

ponga in contrasto in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione,

per l'irragionevolezza della limitazione dell'esperibilità

dell'eccezione ai soli casi in cui il reato che determina

incompetenza per territorio è contestato fin dall'inizio nel decreto

che dispone il giudizio; non apparendo giustificabile la diversità

di trattamento di due casi uguali, dei quali il secondo, quello della

contestazione in corso di dibattimento, si differenzia solamente per

il diverso contesto cronologico.

La norma censurata violerebbe altresì l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, in quanto la lacuna normativa evidenziata integra

una non giustificabile compressione del diritto di difesa, che si

manifesta anche nel potere di opporre le eccezioni processuali dalla

legge previste; nel caso di contestazione suppletiva

l'inesperibilita'dell'eccezione preclusa non trova ragione alcuna,

poiché le esigenze difensive che stanno alla base dell'eccezione

tempestivamente sollevata in limine ricorrono parimenti in ipotesi di

contestazione di reati connessi emersi in dibattimento.

Infine, la questione appare al remittente non manifestamente

infondata anche sotto il profilo dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, determinandosi, con l'ineccepibilità dell'incompetenza

fin dal momento originario in cui i presupposti del potere

processuale si formano (con la contestazione suppletiva del reato

connesso), la sottrazione di fatto del processo al suo giudice

naturale, predeterminato ai sensi dell'art. 16 del codice di

procedura penale, tutte le volte in cui viene contestato in

dibattimento un reato connesso tale da cagionare la attrazione della

competenza per l'intero processo ad altro giudice.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

Ad avviso dell'Avvocatura l'impostazione data dal giudice

remittente alla situazione al suo esame, per ciò che attiene

l'applicazione delle disposizioni del codice di rito penale da

osservare nell'ipotesi di connessione di reati nel processo

pretorile, pecca di un formalismo che non considera le ragioni del

legislatore ordinario.

L'impossibilità della impugnazione tardiva per incompetenza

territoriale nell'ipotesi di contestazione suppletiva di un reato

connesso ex art. 517 del codice di procedura penale troverebbe

giustificazione, secondo la difesa del governo, nella esigenza, che

il legislatore ha privilegiato, di evitare che la celebrazione del

giudizio già incardinato venga rinviata e subisca i ritardi - spesso

prolungati - derivanti dalla assegnazione del processo ad altro

giudice territorialmente competente, ma di pari competenza ratione

materiae.

Si tratterebbe, pertanto, di scelta adeguatamente motivata e tale

da non dare luogo né ad una irrazionale disparità di trattamento

rispetto ad analoghe situazioni, né alla lesione dei principi di cui

agli artt. 24 e 25 della Carta costituzionale indicati nell'ordinanza

di remissione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Cles - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione - degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono, nel processo

pretorile, che possa proporsi eccezione di incompetenza per

territorio determinata dalla connessione nei casi in cui il pubblico

ministero ha contestato in udienza all'imputato ex art. 517 c.p.p. un

reato connesso tale da determinare l'incompetenza del giudice adito

ai sensi dell'art. 16 c.p.p.".

Premesso che, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il

pubblico ministero aveva contestato all'imputato un reato concorrente

più grave di quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio e

che la difesa aveva a quel punto eccepito l'incompetenza per

territorio determinata dalla connessione ai sensi dell'art. 16 del

codice di procedura penale, il remittente rileva che la detta

eccezione risulta inammissibile per tardività, essendo ormai

necessariamente spirato il termine di decadenza ("subito dopo

compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle

parti") stabilito dall'art. 491, primo comma, del codice, cui

l'impugnato art. 21, terzo comma, fa rinvio per quanto concerne il

giudizio pretorile. A sua volta, l'art. 549 richiama, per il processo

pretorile, le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in

quanto applicabili.

La denunciata preclusione appare al remittente in contrasto con la

Costituzione sotto un triplice profilo.

Sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per

irrazionale diversità di trattamento di due casi che si

differenziano soltanto sotto l'aspetto cronologico, in quanto la

possibilità o meno di eccepire l'incompetenza viene a dipendere

esclusivamente dalla circostanza che il reato che la determina sia

contestato fin dall'inizio nel decreto di citazione a giudizio,

oppure nel corso del dibattimento; risulterebbe, inoltre,

ingiustificatamente compresso il diritto di difesa, poiché le

esigenze difensive che stanno alla base dell'eccezione

tempestivamente sollevata ricorrono parimenti nell'ipotesi in cui il

reato connesso sia emerso, e contestato, in dibattimento; si

verificherebbe, infine, l'illegittima sottrazione del processo al suo

giudice naturale, predeterminato ai sensi dell'art. 16 del codice di

procedura penale, ogniqualvolta, come nel caso in esame, il reato

connesso contestato in dibattimento sia tale da determinare

l'attrazione della competenza per l'intero processo ad altro giudice.

2. - Nel dettare l'art. 491, primo comma, del codice di procedura

penale (cui, come s'è detto, l'impugnato art. 21 fa rinvio in ordine

al termine per rilevare o eccepire - quando manca l'udienza

preliminare e quindi, tra l'altro, nel processo pretorile -

l'incompetenza per territorio o quella derivante da connessione), il

legislatore, modificando la regola di cui all'art. 439, secondo

comma, del codice previgente, ha inteso stabilire un preciso

sbarramento alla deducibilità delle eccezioni in esame, anche nel

caso in cui la possibilità di proporle sorga solo nel corso del

dibattimento. Ciò emerge chiaramente sia dal raffronto con il

secondo comma dello stesso art. 491 (che introduce invece, per le

sole questioni in esso previste, una clausola di salvezza in tal

senso), sia dal rilievo che la formulazione contenuta nel progetto

preliminare - "sono proposte a pena di decadenza" - venne sostituita

nel progetto definitivo con l'attuale - "sono precluse" - proprio al

fine di chiarire che la norma si riferisce anche ai casi in cui la

facoltà di proporre l'eccezione non sia ancora sorta allo spirare

del termine, ipotesi per la quale si ritenne improprio il riferimento

all'istituto della decadenza (cfr. sul punto le osservazioni

governative al progetto definitivo).

Da ciò deriva - e tale interpretazione è confermata dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione - che al superamento della

fase dell'accertamento della costituzione delle parti il legislatore

ha inteso far conseguire l'effetto della perpetuatio iurisdictionis

del giudice procedente, nel senso che, per quanto qui interessa, da

una contestazione suppletiva ex art. 517 del codice di procedura

penale (il quale, a sua volta, esclude la possibilità della

contestazione solo nel caso in cui il reato concorrente appartenga

alla competenza di un giudice superiore) non possono derivare

conseguenze in ordine alla competenza per territorio determinata

dalla connessione, la quale resta in ogni caso assegnata al giudice

del dibattimento in corso.

Si è quindi in presenza, nella fattispecie, di una vera e propria

regola attributiva della competenza, di segno in parte opposto

rispetto a quella stabilita, in via generale, dall'art. 16 del codice

di procedura penale: è, pertanto, nei termini così precisati che la

proposta questione va esaminata.

3.1. - La questione non è fondata.

Va, in primo luogo, esclusa la violazione del principio di

eguaglianza.

Non può, infatti, ritenersi irrazionale che il legislatore abbia

dettato regole di competenza diverse in ragione dello stadio

processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato

all'imputato, a seconda, cioè, che tale reato sia già menzionato

nel decreto di citazione a giudizio, ovvero la contestazione segua

alla circostanza che il reato medesimo sia emerso dopo l'apertura del

dibattimento, nel corso dell'istruzione dibattimentale:

contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo , si è in presenza

di una oggettiva diversità di situazioni, dalla quale il

legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, ha

ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina.

3.2. - Passando - secondo l'ordine delle censure - alla lamentata

violazione del diritto di difesa, occorre premettere che le norme in

tema di competenza territoriale certamente non possono ritenersi

sottratte, in linea di principio, al sindacato di costituzionalità

con specifico riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, non

potendosi ovviamente sostenere che - sotto il profilo delle garanzie

dell'imputato - detto sindacato si esaurisca nel valutare la

conformità di tali norme al principio della precostituzione del

giudice di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nel

senso che, una volta accertata la salvaguardia di questo precetto,

non residui alcuno spazio di autonomo rilievo in ordine al rispetto

del diritto di difesa dell'imputato.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la

competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla

legge in considerazione del luogo ove è stato commesso il reato,

"allo scopo di consentire che ivi si dia luogo alla migliore

concentrazione delle attività del processo" (cfr. sentenza n.

77/1977 e ordinanza n. 521/1991); e non può negarsi che il criterio

del forum commissi delicti , pur se ispirato da finalità attinenti

"in modo prevalente alla economia processuale" (cfr. le citate

pronunce), risponda anche, come tradizionalmente sottolinea la

dottrina, all'esigenza di una più facile raccolta delle prove e

dunque evidentemente incida, rendendolo più agevole, sull'esercizio

del diritto di difesa. Del resto, il codice del 1988 ha mantenuto,

come regola generale, il criterio anzidetto, sia nell'art. 8, in tema

di competenza per territorio "diretta", sia anche - a ben vedere -

quando, in caso di connessione di procedimenti, ha attribuito la

competenza al giudice territorialmente competente per il reato più

grave (art. 16).

Da quanto affermato deriva che il legislatore, nel dettare i

criteri attributivi della competenza, debba tendenzialmente ispirarsi

al rispetto del principio del locus commissi delicti, e che, d'altra

parte, deroghe a tale criterio, comportando una maggior gravosità

delle modalità di esercizio del diritto di difesa, possano ritenersi

legittime se sorrette da motivi di salvaguardia di interessi

ritenuti, non irragionevolmente, degni di tutela (cfr., in tal senso,

pur se in settori diversi dal processo penale, sentenze nn. 477/1991,

189/1992, 231/1994).

Venendo alla fattispecie in esame, la ratio della regola di

competenza che scaturisce dalla normativa impugnata va rinvenuta in

evidenti esigenze di economia e speditezza processuale, le quali

subirebbero una notevole compromissione nel caso in cui, fermo

rimanendo il simultaneus processus per i reati connessi (che giova,

fra l'altro, proprio all'interesse dello stesso imputato: cfr.

sentenza n.117/1972), l'intero processo dovesse essere devoluto - con

conseguente necessaria rinnovazione del dibattimento - ad altro

giudice: tanto basta per ritenere legittima la norma censurata sotto

il profilo in esame.

3.3. - Deve, infine, escludersi anche la violazione dell'art. 25,

primo comma, della Costituzione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio

ivi sancito tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli

organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro

imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio,

attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri

generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie

(cfr., tra le tante, sentenze nn. 1/1965, 117/1972, 77/1977,

127/1979, 269/1992, 217/1993; ordinanza n. 521/1991): ed è evidente

che nella fattispecie ricorrono tali condizioni, essendo chiaramente

determinato a priori - in base a quanto si è detto sopra al punto 2

- il criterio attributivo della competenza territoriale derivante

dalla connessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 549 e 21, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento - Sezione

distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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