Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 342/1954

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della nota

marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24

giugno 1954, n. 342, concernente nuove norme in materia di imposta di

pubblicità, promossi con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1968 dalla

Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - in due

procedimenti civili vertenti tra la società di assicurazione Alleanza

Securitas Esperia e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritte ai nn. 91 e 92 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Visti gli atti di costituzione della società di assicurazione

Alleanza Securitas Esperia e dell'Amministrazione delle finanze dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Paolo Barile ed Enrico Biamonti, per la società

di assicurazione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Antonino Terranova, per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La società di assicurazione "Alleanza Securitas Esperia", per

assolvere l'obbligo dell'imposta di pubblicità relativa alle tabelle e

targhe distribuite ai propri assicurati per gli anni 1958-61,

provvedeva al versamento del relativo importo in applicazione dell'art.

4 della tariffa allegato A al D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, emanato

in attuazione della delega concessa al Governo in materia con la legge

27 dicembre 1952, n. 3596, interpretando il combinato disposto di tale

norma e dell'ivi richiamato R.D. 20 dicembre 1928, n. 3878, concernente

nuovi modelli di bilancio per le società assicuratrici, nel senso che

l'importo del tributo, previa denunzia nei modi di legge da parte del

contribuente, dovesse liquidarsi percentualmente sui premi di

competenza iscritti nella parte attiva dei bilanci della società per

gli anni suddetti, relativamente al solo ramo incendi.

L'ufficio del bollo straordinario di Roma rilevava però che,

secondo la propria interpretazione della detta norma, l'imposta doveva

essere commisurata, invece, ai premi relativi a tutti i rami

assicurativi esercitati dalla società, escluso soltanto quello dei

trasporti, espressamente esentato.

La società proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento che

le era stata conseguentemente notificata da parte dell'ufficio fiscale

suddetto, e l'adito tribunale di Roma accoglieva la tesi della

opponente con sentenza del 25 novembre 1965.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Amministrazione

finanziaria, e la società appellata, resistendo al gravame, proponeva

a sua volta appello incidentale affermando che, essendo mancata, per

disuso, la effettiva distribuzione delle targhe, l'imposta richiesta

non sarebbe stata comunque giustificata.

La Corte di appello di Roma riteneva, a sua volta, che, con la

disposizione invocata, si era voluto commisurare l'imposta ai premi

risultanti in bilancio per tutti i rami della assicurazione contro i

danni esercitati dalle società assicuratrici, e con riferimento

all'appello incidentale poneva particolarmente in luce che, secondo la

nota marginale annessa al citato art. 4 della legge delegata,

"l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva

distribuzione delle tabelle e targhe". Osservava altresì che con la

esposta disciplina si era inteso servirsi, ai fini dell'accertamento,

di una base imponibile sicura e facilmente controllabile come quella

dei premi iscritti in bilancio, ponendo così in essere una modalità

di accertamento e pagamento dell'imposta che svincolava

l'Amministrazione finanziaria dalle gravose esigenze di una analitica

verifica della effettiva distribuzione ed affissione dei mezzi

pubblicitari, ed aggiungeva altresì che, in tal modo, non si erano

violati i limiti della delega concessa al Governo con la citata legge

n. 3596 del 1952 per l'emanazione di nuove norme tributarie sulla

pubblicità, essendo "l'acquisizione dei premi posta pur sempre con

riguardo all'attività pubblicitaria effettuata dalle società

assicuratrici".

Contro la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per

cassazione la società assicuratrice sostenendo, fra l'altro, che dal

sistema della legge delega e della stessa legge delegata dovrebbe

evincersi che presupposto essenziale dell'imposta è l'attuazione

concreta della pubblicità e non la sua mera potenzialità, che, come

tale, andrebbe esente da imposizione.

Analogo procedimento di opposizione istituito dalla stessa società

avanti al tribunale di Roma relativamente all'imposta di pubblicità

concernente l'anno 1957 subiva le stesse vicende, e con due ordinanze

del 7 febbraio 1968, di identico contenuto, la Corte di cassazione

sollevava questione di legittimità costituzionale della nota marginale

sopra ricordata annessa all'art. 4 della legge 24 giugno 1954, n. 342,

per presunto eccesso della delega di cui all'art. 5 della legge 27

dicembre 1952, n. 3596, e conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

Osserva la Cassazione nelle ordinanze che la questione, da ritenere

di indubbia rilevanza ai fini della risoluzione del giudizio, non

apparirebbe manifestamente infondata. Invero l'esame analitico del

tenore del citato art. 5 della legge il quale, nel disporre la delega,

prevede fra l'altro che le nuove norme tengano conto dei progressi

tecnici verificatisi nel settore e nelle diverse esigenze dei singoli

mezzi con i quali "è attuata" la pubblicità, come pure delle esigenze

della espansione commerciale attraverso l'"attività pubblicitaria",

assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e

nell'accertamento dell'imposta, dimostrerebbe chiaramente che

presupposto dell'imposizione tributaria è effettivamente l'attuazione

concreta della pubblicità. Il che sarebbe altresì confermato

dall'art. 1 della legge delegata, che si riferisce alla pubblicità

"attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi

forma", e da numerose altre disposizioni della stessa legge delegata,

nelle quali la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta

figurerebbe fatta sempre con riferimento alla pubblicità

effettivamente attuata. Questo concetto sarebbe in particolare ripetuto

anche nell'art. 4 della tariffa che, pur stabilendo che l'imposta è

dovuta dalle società di assicurazione per le tabelle e targhe in modo

virtuale, parla tuttavia espressamente di tabelle e targhe

"distribuite" ed "affisse al pubblico".

Ciò posto, l'obbligazione tributaria per la pubblicità non

potrebbe sorgere se non in presenza di un'azione pubblicitaria

concretamente spiegata attraverso la materiale distribuzione ed

affissione delle targhe e tabelle in esame. Di conseguenza, la nota

marginale all'art. 4, più volte menzionata, col disporre testualmente

invece che l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dalla

effettiva distribuzione delle tabelle e targhe, finirebbe col

prescindere dal presupposto cui sarebbe collegata l'obbligazione

tributaria, ed esorbiterebbe così dai limiti della delega.

Le ordinanze, notificate il 19 aprile 1968 e comunicate ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società

Securitas in persona del direttore generale e legale rappresentante

Celso Atzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Biamonti e

prof. Paolo Barile, i quali hanno depositato, per entrambi i giudizi,

uniche deduzioni il 25 luglio 1968.

La difesa fa proprie le argomentazioni contenute nelle ordinanze di

rinvio, precisando che, in virtù della norma impugnata, presupposto

della imposizione tributaria diverrebbe la mera percezione dei premi

iscritti nel regolamentare modulo di bilancio. L'imposizione non

riguarderebbe più così una imposta sulla pubblicità, ma

concreterebbe una nuova tassazione dei premi di assicurazione,

commisurata alla entità degli stessi.

In aggiunta, la difesa prospetta altresì ulteriori profili di

illegittimità della norma impugnata, che verrebbe ad essere in

contrasto anche con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché,

prescindendo dalla effettiva attuazione della pubblicità violerebbe

sia il principio di eguaglianza che quello secondo cui tutti sono

tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva, nonché con gli artt. 23 e 24 della

Costituzione perché renderebbe indeterminato il presupposto di fatto

dell'imposizione, con conseguente violazione della riserva di legge in

materia tributaria, e renderebbe impossibile esercitare il diritto di

difesa in mancanza della possibilità di provare il difetto di un

cosiffatto presupposto.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

Si è altresì costituita l'amministrazione finanziaria dello

Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha depositato, in entrambi i giudizi, identiche deduzioni, l'8 maggio

1968.

L'Avvocatura ritiene di poter affermare anzitutto che nel corso del

giudizio principale si sarebbe discusso soltanto della questione

relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai

premi riscossi per rami diversi dall'incendio, onde la Corte dovrebbe

preliminarmente accertare se la questione così come sollevata sia

effettivamente rilevante ai fini della decisione del giudizio

principale.

Nel merito obbietta che il sistema predisposto dal legislatore con

la legge di delega risulterebbe ben diverso da quello supposto

nell'ordinanza di rinvio. Infatti, prosegue l'Avvocatura, nella norma

delegante si menziona espressamente, tra i fini che devono essere

perseguiti dal Governo, la predisposizione di sistemi per assicurare la

semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento

dell'imposta. E la legge delegata, considerando le tabelle e targhe in

esame come strumenti idonei ad esercitare l'attività di pubblicità,

avrebbe previsto, nel caso, il pagamento dell'imposta in modo virtuale

appunto in attuazione dei fini prescritti dalla norma delegante. Con

ciò non si immuterebbe il presupposto della imposta, dovendo

intendersi per pubblicità attuata, secondo l'Avvocatura, la "forma

propria che il legislatore considera per porre in essere la

pubblicità" e non già la pubblicità già prodotta. In questo secondo

caso, infatti, occorrebbe un tanto gravoso quanto inefficace sistema di

accertamento per l'individuazione delle tabelle e targhe realmente

affisse, sistema che finirebbe col contrastare coi suddetti fini

semplificatori delineati dal legislatore delegante. Opportunamente

quindi il legislatore delegato avrebbe assunto come elemento generatore

della obbligazione tributaria la semplice predisposizione del sistema

pubblicitario, indipendentemente dalla materiale concretizzazione ed

avrebbe, come ha in realtà fatto con la norma impugnata, disposto che

il modo virtuale consegua ad una denuncia fatta dallo stesso

contribuente cioè ad un autoaccertamento. Le espressioni "distribuite"

ed "affisse" contenute nell'art. 4 della tariffa, con riferimento alle

tabelle e targhe in esame, pertanto, non avrebbero riferimento ad una

situazione già attuata, ma solo alla idoneità delle forme considerate

per il raggiungimento delle finalità contemplate per l'imposizione

tributaria.

Questo sistema, del resto, sarebbe previsto dalla legge anche in

riferimento agli avvisi è manifesti di qualunque genere, in ordine ai

quali, all'art. 1 della tariffa allegato A, è previsto anche il modo

di pagamento virtuale, sulla base della dichiarazione presentata dal

contribuente, "prima" dell'inizio della pubblicità.

Rispondendo alla linea interpretativa sopra chiarita, la norma

impugnata non potrebbe considerarsi al di fuori dei limiti della

delega, e la questione sarebbe pertanto infondata.

La società di assicurazioni Alleanza Securitas Esperia ha

depositato nei termini una memoria illustrativa, con cui, dopo aver

ampiamente richiamato i precedenti della norma impugnata e lo

svolgimento della controversia, contesta anzitutto l'eccezione di

irrilevanza sollevata dall'Avvocatura, osservando che il giudizio

principale in effetti investiva sia la circostanza dell'affissione

delle tabelle e targhe per il ramo incendio, sia l'estensione

dell'imposta medesima ai rami diversi dall'incendio, ed aggiungendo

che, comunque, la rilevanza non potrebbe essere messa in dubbio, in

quanto l'ingiunzione fiscale di cui al giudizio principale richiedeva

il pagamento dell'imposta sia per il ramo incendi sia per tutti gli

altri rami, ad eccezione di quello dei trasporti.

Nel merito insiste nell'affermare che, secondo la formula della

legge di delega, presupposto della imposizione tributaria sarebbe

l'attuazione concreta della pubblicità e non la mera potenzialità

della stessa, e contesta, in particolare, la tesi dell'Avvocatura,

secondo cui la norma impugnata rappresenterebbe una particolare

modalità di pagamento dell'imposta, rispondente ai requisiti di

semplicità e comodità di cui al primo comma dell'art. 5 della legge

di delegazione. Osserva al riguardo la difesa della parte privata che,

ciò ammettendo, si finirebbe pur sempre con il prescindere dal

presupposto della pubblicità già realizzata, che sarebbe invece

richiesto dalla delega legislativa. Né potrebbe comunque rinvenirsi

nella legge di delega alcun elemento che giustifichi una facoltà della

amministrazione di avvalersi di una presunzione assoluta ai fini

fiscali circa l'utilizzazione delle tabelle e targhe, in quanto

semplicemente predisposte dalla società.

Infine, anche se, in effetti, il rapporto di imposta si ricollega,

nella specie, agli elementi contenuti nella denunzia del contribuente

da effettuare prima della distribuzione delle tabelle e targhe, ciò

non potrebbe giovare alla tesi avversaria in quanto questo sistema

partirebbe anch'esso dal presupposto che sia legittimo imporre un

autoaccertamento dell'imposta prescindendo dalla effettività della

pubblicità e non potrebbe quindi eludere la questione di legittimità

sollevata a tale riguardo.

Insiste pertanto nelle già prese conclusioni.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una

memoria illustrativa con cui, sviluppando le tesi già sostenute,

osserva in sostanza che la legge delegata in materia di imposta di

pubblicità, con lo stabilire che la liquidazione ed il pagamento

dell'imposta medesima sono ricollegate alla denunzia, e traggono cioè

fondamento da una attività che il contribuente intende porre in

essere, riproduce anche per l'imposta di pubblicità una situazione

giuridica normale nell'imposta di bollo, cioè la corresponsione del

tributo in modo virtuale.

Logica conseguenza di tale sistema sarebbe dunque la prescrizione

impugnata, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta

indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle targhe e tabelle,

le quali, oltretutto, possono essere apposte oltre che sugli immobili,

anche "sulle cose assicurate", il che ne renderebbe assai disagevole il

controllo, e sommamente opportuno il sistema di virtualità, sia pure

più accentuata, predisposto dalla norma impugnata. La effettiva

distribuzione resterebbe un fatto successivo al legittimo sorgere

dell'obbligazione tributaria, esclusivamente collegato alla denunzia

del contribuente. E con ciò si rientrerebbe nei limiti della delega,

secondo quanto già ampiamente sostenuto dalla stessa Avvocatura nella

prima difesa.

L'Avvocatura poi, passa a contestare l'ammissibilità dei profili

di illegittimità costituzionale prospettati nella difesa della parte

privata oltre quelli contenuti nell'ordinanza di rinvio, e ne afferma

comunque l'infondatezza, affermando in sostanza che sarebbe stato

puntualmente applicato il principio della capacità contributiva, data

la commissurazione della imposta ai premi di competenza, proporzionali

al volume degli affari gestiti dalla società, e che inoltre fuor di

luogo sarebbe il richiamo all'art. 23 della Costituzione, essendo il

tributo imposto per legge, ed all'art. 24 della Costituzione,

sussistendo la possibilità per il contribuente di adire il giudice per

le questioni relative. Considerato in diritto :

1. - Le suindicate ordinanze di rinvio della Corte suprema di

cassazione sono identiche, nella motivazione e nelle conclusioni:

sicché è evidente l'opportunità che i relativi procedimenti siano

riuniti, per dar luogo ad unica decisione.

2. - Va, anzitutto, precisato l'ambito della proposta questione di

legittimità costituzionale, in relazione al contenuto delle ordinanze.

Il dubbio di costituzionalità verte sulla legittimità dell'art. 4

tariffa allegato A, con nota marginale, del decreto del Presidente

della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, sulla imposta di pubblicità

esplicata dalle società di assicurazione, in quanto, col disporre che

"l'imposta dev'essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva

distribuzione delle tabelle e targhe" avrebbe deviato, con violazione

degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e criteri

direttivi posti dall'art. 5 della legge delega 27 dicembre 1952, n.

3596, di cui il predetto decreto presidenziale è derivazione.

Così delimitata la questione, va escluso che il suo esame possa

estendersi anche ai profili adombrati nelle deduzioni della parte

privata in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione:

poiché tali profili, poggiando su motivi diversi è più vasti di

quelli dell'eccesso di delega, unicamente dedotti nelle ordinanze, non

possono che essere qui disattesi, in conformità a costante

giurisprudenza (da ultimo, sentenza n. 39 del 1969).

3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta, sia pure senza trarne

conclusioni specifiche, il dubbio che la questione proposta difetti di

rilevanza nel presente giudizio: infatti, risulterebbe dagli atti del

giudizio di merito che non sia stato, nel caso, contestato il fatto

della effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle per il ramo

incendio, essendosi limitato il dibattito alla questione relativa alla

legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi

per i rami diversi dall'incendio e non esteso alla questione della

legittimità, in via di principio, dell'imposizione, in quanto

indipendente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.

L'assunto è, tuttavia, smentito dalle stesse ordinanze di rinvio,

che, nel descrivere le precedenti fasi del giudizio, pongono in luce

come la questione sia sorta a seguito dell'ingiunzione fiscale,

comprensiva dell'imposta di pubblicità anche per altre attività

assicurative, oltre quelle del ramo incendi e si sia poi sviluppata nel

senso della predetta questione di principio.

4. - Tra i concetti direttivi che la giurisprudenza di questa Corte

ha elaborato in materia di delegazione legislativa, v'è, in via

principale, quello che il potere delegato deve essere esercitato in

modo conforme alle finalità che l'hanno determinato e non divergente

da dette finalità. Sicché alla delega ed alla sua formula, a

carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio

del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella

legislazione precedente (sentenze n. 3 del 1957; nn. 31 e 135 del

1967).

5. - Lo stato della legislazione anteriore alla legge delegante del

1952 e relativa alle imposte dovute per l'uso, da parte delle società

assicuratrici, di targhe o tabelle da apporsi sulle cose assicurate,

risiedeva nelle disposizioni originarie del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3268, sulle tasse di bollo, integrate dal decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 11' aprile 1947, n. 242.

L'imposizione era prevista negli articoli 1, ultimo comma, del

primo decreto e 86, n. 5, dell'annesso allegato A, nonché nell'art. 18

del suindicato secondo decreto il quale, con effetto dal 1 giugno 1947,

precisava doversi il tributo corrispondere "in modo virtuale",

liquidandolo "sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si

effettua la distribuzione delle targhe".

La cosiddetta "virtualità" nella corresponsione e percezione del

tributo veniva fatta consistere (art. 4 del primo decreto) nel fatto

che, pur trattandosi di tributo a carattere cartolare, tuttavia

l'adempimento, nel caso specifico, era da compiersi, per motivi pratici

e di più comoda esazione, presso l'ufficio competente "senza materiale

apposizione di bollo".

Inoltre fin dal decreto del 1923 il modo "virtuale" del versamento

veniva considerato non disgiunto dall'onere di denuncia da parte del

contribuente (vedi art. 86 n. 2 dell'allegato).

Questo sistema, considerato nel suo complesso e soprattutto con

riguardo alla citata disposizione del decreto del 1947 era

caratterizzato dal fatto del collegamento diretto in percentuale

dell'imposta ai premi iscritti in bilancio: il che veniva a riguardare

non solo e non tanto le modalità di pagamento, ma significava che la

base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta

utilizzazione di targhe a dati anteriori emergenti dal bilancio di

competenza e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialità

dell'evento pubblicitario.

Né questa era la sola ipotesi di riferimento a dati anteriori.

Infatti, l'art. 86, n. 4, della tariffa allegata al decreto del 1923

imponeva anche il pagamento preventivo della tassa di bollo nel momento

della pattuizione dei corrispettivi per proiezioni pubblicitarie

cinematografiche da eseguirsi successivamente: disposizione poi

ribadita col R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1427.

La formula usata dalla legge delega dimostra che non si è inteso

abrogare o modificare il sistema precedente, bensì corrisponde

all'intento di perfezionarlo per renderlo, come è detto "più semplice

e più comodo non solo nel pagamento ma anche nell'accertamento". Come

risulta anche dagli atti parlamentari (relazione del Ministro Vanoni

sulla delega al Governo) l'obbiettivo era un assetto più organico

della materia, mantenendo tuttavia gli essenziali principi direttivi,

con richiamo espresso a quello ora ricordato dell'art. 86, n. 4, della

suindicata tariffa.

La legge delegata, che ha regolato separatamente dalla imposta di

bollo, l'imposta di pubblicità appunto per le peculiari e proteiformi

manifestazioni di quest'ultima, risulta conforme ai cennati principi.

Nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti

di denuncia, di virtualità in base a denuncia e di riferimento

percentuale all'ammontare dei premi di competenza, risultano mantenuti.

Di questi elementi, la denuncia, ad opera della parte contribuente,

è l'elemento che condiziona l'imposizione e ne delimita l'oggetto.

Con l'adempimento dell'obbligo di denunciare, per rimanere il

sistema, la predisposizione e l'allestimento delle targhe

pubblicitarie, indipendentemente da contingenti fatti successivi,

spesso di difficoltosa verificazione, e di corrispondere

conseguentemente il tributo, gli enti assicuratori vengono così a

porre essi stessi le basi dell'accertamento.

La società Securitas, nelle deduzioni presentate, riconosce esatto

che per giudicare del collegamento tra legge delegante e legge delegata

si deve aver riguardo alla particolare situazione giuridica come

regolata nella legge precedente alla delegante. Ma assume, tuttavia,

che il decreto del 1947, con il far riferimento alle targhe

"distribuite", aveva condizionato la imposizione alla effettiva

esteriorizzazione delle targhe stesse: per cui l'art. 4 della tariffa

allegata alla legge delegata, nel punto in cui dichiara doversi

prescindere dalla effettiva distribuzione delle targhe, sarebbe in

antitesi con lo stato precedente alla delega, tanto più che nel corpo

dello stesso art. 4 si parla in altro punto di targhe "distribuite".

L'argomento ha però un ristretto valore esegetico formale, mentre

è principio interpretativo (art. 12 preleggi) che debbasi aver

prevalente riguardo sia ad elementi di connessione tra norma e norma,

sia all'intenzione del legislatore. Per cui, anche nel caso in esame,

la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del

sistema, dal quale riceve limitazioni di significato. Quanto si è

detto con riferimento ai decreti del 1923 e del 1947 ha la sua conferma

nelle disposizioni della legge delegata, la quale, precisando negli

artt. 8 e 9 che la denunzia va presentata prima dell'inizio della

pubblicità e l'imposta va pagata al momento della presentazione della

denuncia, dimostra che la dizione "targhe distribuite" contenuta nella

tariffa, inserita nel corpo della stessa legge, ha valore pleonastico e

significato improprio, se posta in relazione al sistema, bene

identificabile nel suo complesso.

6. - Né consegue che la questione, considerata entro i limiti

segnati dalle ordinanze di rinvio, va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta di

pubblicità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in data 7

febbraio 1968 dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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