Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 48d.P.R. 597/1973

citata

  • art. 42d.P.R. 601/1973
  • art. 9d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 46 e

48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) in

riferimento all'art. 9, comma primo, legge 9 ottobre 1971, n. 825

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) promossi con le ordinanze emesse dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Urbino il 21 giugno 1982, di Piacenza il 4

agosto 1983, di Sanremo i 7, 10, 30 novembre 1983 (n. 15 ordinanze) e

l'11 gennaio 1984 (n. 5 ordinanze), di Livorno il 16 settembre 1983 e

di Sanremo l'11 gennaio 1984, iscritte rispettivamente al n. 840 del

registro ordinanze 1982, al n. 1079 del registro ordinanze 1983 e ai

nn. da 122 a 136, da 322 a 326, 412 e 477 del registro ordinanze 1984,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1983,

nn. 134, 148, 183 e 190 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 21 giugno 1982 (comunicata il 6 e

notificata il 18 del successivo mese di agosto; pubblicata nella G. U.

n. 121 del 4 maggio 1983 e iscritta al n. 840 R.O. 1982) su ricorso,

con cui Lazzaretti Pietro, dipendente dell'amministrazione provinciale

delle II.DD., - premesso che per gli anni 1974 a 1980 aveva percepito

l'indennità integrativa speciale istituita con l. 27 maggio 1959, n.

324, che gli era stata assoggettata a tassazione IRPEF, unitamente agli

emolumenti percepiti mensilmente ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni, ai

sensi dell'art. 3 del quale il tributo IRPEF si applicava sul "reddito

complessivo netto", che a termini dell'art. 1, comma terzo a) l.

324/1959 la indennità integrativa speciale risultava esente dalle

ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo

netto, ed ebbe, con istanza diretta all'Intendenza di Finanza di

Forlì, a chiedere invano il rimborso delle ritenute alla fonte operate

sulla indennità integrativa speciale per il periodo 1 gennaio 1974-31

dicembre 1980 - aveva interposto ricorso alla Commissione tributaria di

primo grado di Rimini al fine di conseguire il rimborso deducendo in

via principale che l'art. 42 d.P.R. 601/1973 non aveva abrogato

l'esenzione della indennità integrativa speciale disposta dall'art. 1

e) l. 324/1959 e in subordine che si dichiarasse non manifestamente

infondata la questione d'incostituzionalità insorta per il contrasto

tra la tassazione operata dall'Amministrazione e l'art. 36 Cost., la

Commissione tributaria di primo grado di Urbino, cui la Commissione di

Rimini aveva per competenza territoriale rimesso il ricorso, dichiarò

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46,

comma primo e 48, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità

integrativa speciale, istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324,

concorre a formare il reddito complessivo netto al fine

dell'applicazione delle aliquote progressive. Osservava il giudice a

quo a) che la aliquota progressiva colpisce la indennità integrativa

speciale sebbene questa, lungi dal rappresentare un aumento di

ricchezza, appare il mezzo atto a conservare il valore di scambio della

prestazione di lavoro in quanto assicura al "corrispettivo" il medesimo

potere di acquisto nel corso del rapporto di lavoro, b) che il

legislatore del' 59 con sottrarre la indennità totalmente ad ogni

forma di imposizione fiscale ne fece propria la funzione in tal guisa

colta, ma la prassi generalmente seguita dai soggetti impositori, i

quali imprimono alla legge l'univoco senso di abrogazione della

esenzione prevista dall'art. 1 e) l. 324/1959 cui attribuiscono effetto

impositivo con aliquota progressiva sulla indennità de qua, fa

assumere a quelle disposizioni normative vizio di contraddittorietà

con l'art. 36 Cost., c) che l'eventuale obiezione - doversi sottrarre

alla imposizione progressiva ogni aumento di retribuzione - è

resistita da ciò che soltanto la indennità integrativa speciale è

"legislativamente" definita adeguamento nominale del compenso alla

prestazione di lavoro laddove le nuove "retribuzioni proporzionate",

frutto della contrattazione collettiva, non sono assistite dalla stessa

"qualificazione soggettiva" e conservano quindi quella complessità di

motivazione e quel tanto di equivoco, nella loro definibilità

giuridico-economica, da consentire la imposizione progressiva sulla

loro nuova espressione. Né - proseguiva la Commissione tributaria di

primo grado di Urbino - la rimessione della questione alla Corte

costituzionale sarebbe impedita dalla sopravvivenza della esenzione

prevista dall'art. 1 a) l. 324/1959, che si giustifica con ravvisare

nella or citata disposizione una "esclusione" dalla disposizione sul

piano concettuale distinta dalle nozioni di "esenzione" e "agevolazione

tributaria" recepite nell'art. 42 d.P.R. 601/1973 per trattarsi di

sottili e discusse distinzioni. Osserva infine il giudice a quo che

non può definirsi aumento di ricchezza la indennità retributiva

speciale che, pertanto, sfugge alla imposizione progressiva che è

strumento di redistribuzione di ricchezza.

1.2. - Nessuna delle parti si è costituita in questa sede; è

invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 24 maggio 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato a sostegno della conclusione d'infondatezza della questione ha

richiamato la C. Cost. 126/1979, la quale escluse che la fluttuazione

del valore della moneta implicasse offesa al criterio dell'adeguamento

del prelievo fiscale alla capacità contributiva, ed ha argomentato da

ciò che l'"effetto perverso" della imposizione in quanto operata con

criteri di progressività implicherebbe non già una patente lesione di

beni o di interessi costituzionalmente protetti sibbene l'opportunità

di un "aggiustamento" che competerebbe al solo legislatore e al quale -

sempre ad avviso dell'Avvocatura erariale - si sarebbe già addivenuti

vuoi con le modifiche apportate all'art. 15 d.P.R. 597/1973 con l'art.

6 l. 114/1977, vuoi con particolari benefici concessi ai titolari di

redditi di lavoro (artt. 4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259 conv. nella l. 17

agosto 1974, n. 384, 2 legge 30 novembre 1976, n. 786, 59 legge 21

dicembre 1978, n. 843 e 2 e 3 legge 24 aprile 1980, n. 146).

2.1. - Con ordinanza emessa il 4 agosto 1983 (notificata e

comunicata il 31 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 148 del

30 maggio 1984 e iscritta al n. 1079 R.O. 1983) sul ricorso proposto in

data 30 novembre 1982 da Anastasi Giuseppe, dipendente

dell'Amministrazione provinciale II.PP. il quale aveva invano chiesto

alla Intendenza di Finanza di Piacenza il rimborso delle ritenute alla

fonte, operate sulla indennità integrativa speciale corrispostagli nel

periodo l gennaio 1974-31 dicembre 1980 per essere detta indennità

esente dalle ritenute erariali e per non concorrere a formare il

reddito complessivo netto, la Commissione tributaria di primo grado di

Piacenza giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale I) dellart. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 in riferimento all'art. 77 Cost. nella misura in cui comporta

l'abrogazione della esenzione fiscale di cui all'art. 1, comma terzo e)

l. 324/1959, non prevista dall'art. 9 comma primo l. 825/1971 di

delegazione, e II) dell'art. 42 d.P.R. 597/1973 in riferimento all'art.

36 Cost. nella misura in cui implica l'abrogazione della esenzione

fiscale di cui all'art. 1 comma terzo e) l. 324/1959 e la conseguente

imposizione fiscale progressiva della indennità integrativa speciale

corrisposta ai dipendenti e pensionati statali.

Ravvisava il giudice a quo la violazione dei limiti della delega,

che ha formato oggetto della prima questione, I) nella lettera

dell'art. 9 comma primo l. 825/1971, II) nella relazione al disegno di

legge n. 482, relativo ai miglioramenti economici al personale in

attività e in quiescenza, presentato al Senato nella seduta del 21

aprile 1959, cui corrisponde la l. 324/1959, III) in ciò che la

esenzione della indennità da imposte e dalla imposta complementare sui

redditi corrispose al proposito di garantire ai dipendenti pubblici un

adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi, IV) in ciò che

alla data di entrata in vigore del d.P.R. 601/1973 e, segnatamente, del

correlativo art. 42, le finalità perseguite dalla l. 324/1959 e,

soprattutto, dalla norma di esenzione fiscale erano ancor più

calzanti, IVa) per essere la base su cui era commisurata la indennità

integrativa speciale per i dipendenti statali in servizio e in

quiescenza (rispettivamente L. 40.000 e L. 30.000) diffalcata rispetto

al tetto toccato da stipendi e pensioni per effetto degli aumenti

conseguenti medio tempore, IVb) per essere saliti gli indici mensili

del costo della vita, IVc) per essere sorretta da motivi di giustizia

sociale e di normalità dei rapporti fra Stato e dipendenti la esigenza

di un adeguamento periodico delle retribuzioni di questi. Ha poi

basato la non manifesta infondatezza della questione avente per oggetto

la violazione dell'art. 36, comma primo, Cost. su ciò che

l'abrogazione della esenzione implicherebbe che all'adeguamento

nominalistico, già di per sé parziale, della retribuzione dei

dipendenti statali per effetto del meccanismo della indennità

integrativa speciale corrisponda un ancor minore aumento di reddito

reale in conseguenza della progressività della imposizione fiscale di

cui agli artt. 11, 46 e 48 d.P.R. 597/1973.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 19 giugno 1984, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la dichiarazione di infondatezza delle due

questioni argomentando a) in riferimento alla prima da ciò che l'art.

9 l. 825/1971, con prevedere "in quanto possibile" la sostituzione con

"la concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta

commisurati a parametri da determinare senza riferimento

all'imponibile", lascerebbe la determinazione del se e del come alla

prudente determinazione del Governo delegato, il quale dal suo canto

avrebbe tenuto conto della esigenza prospettata prevedendo per i

redditi da lavoro dipendente (pubblico e privato) particolari

"detrazioni di imposta" in aggiunta alle altre comuni di carattere

soggettivo (detrazioni cui si sono in seguito aggiunti ulteriori

interventi legislativi diretti a correggere le distorsioni derivanti

dall'applicazione del criterio di progressività), e b) in riferimento

alla seconda da ciò che l'applicazione di aliquote crescenti a

scaglioni di successivo reddito imponibile farebbe sì che tanto

maggiore sarà il prelievo fiscale quanto più la retribuzione

(considerata comprensiva dell'indennità uguale per tutti) sarà vicina

all'ipotetico "minimo" avente i caratteri previsti dall'art. 36 Cost.,

e pertanto si conserveranno al percettore quote d'indennità crescenti

col decrescere dell'ammontare complessivo della retribuzione e, quindi,

non incidenti sulle retribuzioni più basse fino al punto di alterarne

sostanzialmente i caratteri.

3. a 23. l. - Con dodici ordinanze emesse sotto la stessa data del

7 novembre 1983 su separati ricorsi proposti da Sacchetti Erminio

(notificata il successivo 29 e comunicata il 9 dicembre; pubblicata

nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 122 R.O. 1984),

da Scaramuzzino Caterina (notificata il successivo 29 e comunicata il 9

dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta

al n. 123 R.O. 1984), da Sala Claudina (notificata il successivo 29 e

comunicata il 9 dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio

1984 e iscritta al n. 124 R.O. 1984), da Tasso Maria Piera (notificata

e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16

maggio 1984 e iscritta al n. 125 R.O. 1984), da Trincheri Piera

(notificata e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G. U. n.

134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 126 R.O. 1984), da Antimonio

Vittoria (notificata e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G.

U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 127 R.O. 1984), da

Pellegrini Giuseppe (notificata e comunicata il successivo 17;

pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 128

R.O. 1984), da Pintus Giovanna (notificata e comunicata il successivo

17; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n.

129 R.O. 1984), da Pellizzari Giuseppe (comunicata il 17 e notificata

il 22 dello stesso novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16

maggio 1984 e iscritta al n. 130 R.O. 1984), da Paolino Giuseppe

(comunicata il 17 e notificata il 26 dello stesso novembre; pubblicata

nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 131 R.O. 1984),

da Zampieri Tino (comunicata il 17 e notificata il 30 dello stesso

novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta

al n. 132 R.O. 1984), da Zampieri Pietro (comunicata il 17 e notificata

il 19 dello stesso novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16

maggio 1984 e iscritta al n. 133 R.O. 1984), con una ordinanza emessa

il 10 novembre 1983 (notificata il successivo 29 e comunicata il 9

dicembre 1983; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e

iscritta al n. 134 R.O. 1984) su ricorso di Bruno Becchina Anna, con

due ordinanze emesse il 30 novembre 1983 su separati ricorsi proposti

da Portalupi Bruno (comunicata il 20 e notificata il 27 del successivo

dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta

al n. 135 R.O. 1984) e da Rapanà Sebastiano (comunicata il 20 e

notificata il 27 del successivo dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134

del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 136 R.O. 1984) e con sette

ordinanze emesse l'11 gennaio 1984 su separati ricorsi proposti da

Corzani Virgilio (notificata il 13 e comunicata il 16 del successivo

febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al

n. 322 R.O. 1984), da De Mare Maria Rosa (notificata il 13 e comunicata

il 18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4

luglio 1984 e iscritta al n. 323 R.O. 1984), da Filip Renata

(comunicata il 13 e notificata il 18 del successivo febbraio;

pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 324

R.O. 1984), da Di Leone Cosima Maria (comunicata il 13 e notificata il

18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio

1984 e iscritta al n. 325 R.O. 1984), da Falletta Vitale (comunicata il

13 e notificata il 18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U.

n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 326 R.O. 1984) e da Caselli

Eugenia (comunicata il 13 e notificata il 20 del successivo febbraio;

pubblicata nella G. U. n. 190 dell'11 luglio 1984 e iscritta al n. 477

R.O. 1984) - ricorsi tutti aventi ad oggetto il rimborso di ritenute

IRPEF applicate sulla indennità integrativa speciale, la Commissione

tributaria di primo grado di Sanremo dichiarò d'ufficio rilevanti e

non manifestamente infondate le questioni di illegittimità

costituzionale degli artt. 46, comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, in riferimento agli

artt. 36 e 53 Cost., nella parte in cui consentono che l'indennità

integrativa speciale istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324

concorra a formare il reddito complessivo netto al fine

dell'applicazione delle aliquote progressive. Respinti alcuni profili

di illegittimità prospettati dai ricorrenti, osservava il giudice a

quo a) che il fenomeno d'inflazione ha indotto effetti perversi nel

meccanismo della imposizione progressiva in quanto a parità di reddito

reale e di capacità contributiva l'aumento del reddito implica la

crescita più che proporzionale del prelievo fiscale, b) che la

previsione di non tassabilità, mediante la quale siffatto problema era

stato risolto dalla l. 324/1959 con riferimento all'indennità

integrativa speciale dei pubblici dipendenti, non è stata ripresa

dalla normativa della riforma tributaria, ma, poiché ancora sussistono

appieno i presupposti di quella previsione - proseguiva il giudice a

quo -, insorgeva grave il sospetto che la vigente normativa sia viziata

d'incostituzionalità sotto il profilo dell'art. 53 Cost. perché

l'inesistenza di un correttivo delle attuali tabelle IRPEF violerebbe

la correlazione tra progressività dell'imposta e capacità

contributiva, e sotto il profilo dell'art. 36 Cost. perché

l'applicazione dell'aliquota progressiva anche su quello che è mero

adeguamento nominale della retribuzione fa scendere quest'ultima al di

sotto del livello, costituzionalmente garantito, di reale

proporzionalità al lavoro prestato.

3. a 23.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita;

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con tre

atti depositato il primo il 5 giugno 1984 con il quale ha concluso per

la infondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con le ordinanze

emesse il 7 novembre 1983, il secondo depositato il 14 luglio 1984, con

il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la

infondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata dalla

stessa Commissione tributaria con le ordinanze emesse i 7, 10 e 30

novembre 1983, il terzo depositato il 30 luglio 1984 nell'incidente

iscritto al n. 477 R.O. 1984. Nel primo atto, premesso che nelle

ordinanze di rimessione non erano in discussione né la natura di

reddito attribuibile alla indennità integrativa speciale né

l'operatività - agli effetti della imposizione fiscale - del generale

principio nominalistico per effetto del quale l'assoggettamento dei

redditi al tributo diretto avviene con riferimento alla loro

espressione monetaria e non già con riferimento al valore ai medesimi

attribuibile in base a categorie puramente economiche, ha richiamato la

C. Cost. 126/1979, ha escluso la violazione dell'art. 36 Cost. per

essere la indennità preordinata a conservare immutato il potere

d'acquisto della retribuzione, ed ha infine negato che l'incidenza

tributaria finirebbe con l'atteggiarsi come se alla crescita solo

nominale della retribuzione corrisponda un reale aumento della

capacità contributiva del soggetto passivo dell'imposta perché la

correzione di tale effetto della combinazione contingente di

fluttuazioni inflattive del reddito da lavoro dipendente sarebbe -

sempre ad avviso dell'Avvocatura erariale - avvenuta attraverso

disposizioni normative menzionate nell'atto d'intervento nel primo

incidente (supra 1.2.), cui si è aggiunta da ultimo la l. 28 febbraio

1983, n. 53 di conversione del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, con la

quale si è sostituita la tabella delle aliquote IRPEF allegata alla l.

576/1975 e si è provveduto, a modifica della disciplina di cui

all'art. 15 d.P.R. 597/1973, ad ulteriori e più consistenti detrazioni

di imposta per i percettori di reddito di lavoro dipendente.

Argomentazioni riprodotte nel secondo e nel terzo degli atti

d'intervento.

24.1. - Con ordinanza emessa il 16 settembre 1983 (pervenuta alla

Corte il 7 aprile 1984; comunicata il 29 novembre 1983 e notificata il

2 dicembre 1983; pubblicata nella G. U. n. 190 dell'11 luglio 1984 e

iscritta al n. 412 R.O. 1984) su ricorso proposto da Fantini William

Rolando avverso il silenzio rifiuto della Intendenza di Finanza di

Livorno e inteso a ottenere il rimborso delle trattenute IRPEF

sull'indennità integrativa speciale percepita dal l gennaio 1974 al

31 dicembre 1982, la Commissione tributaria di primo grado di Livorno

dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 42 d.P.R. 601/1973, 46 e 48

d.P.R. 597/1973, in relazione e per contrasto con l'art. 53 Cost..

Osservava il giudice a quo a) che l'indennità integrativa speciale non

ha natura strettamente retributiva ma presenta piuttosto natura e

profili di carattere assistenziale e comunque opera sulla retribuzione

"dall'esterno" e senza mutarne il "valore reale" e alterare il

sinallagma contrattuale, b) che siffatta autonomia è confermata sia

dalla spettanza dell'indennità ai pensionati (al di fuori di un

rapporto lavorativo) sia dalla non computabilità della stessa ai fini

della tredicesima mensilità. Ne derivava - a giudizio della

Commissione - il sospetto d'incostituzionalità sia dell'art. 42 d.P.R.

601/1973 per essere abrogativo dell'esenzione già stabilita dalla l.

324/1959, sia dell'art. 46 d.P.R. 597/1973 nella parte e nella misura

in cui nell'individuare il reddito di lavoro dipendente sembra

ricomprendervi, pur non menzionandola espressamente, l'indennità in

esame, sia dell'art. 48 d.P.R. 597/1973 nella parte e nella misura in

cui ribadendo da un lato il criterio della omnicomprensività dei

compensi ed "emolumenti comunque denominati... percepiti... in

dipendenza del lavoro prestato", e contemplando, dall'altro lato,

l'indennità fra quelle che non concorrono, in tutto o in parte, a

formare il reddito, contribuisce anch'essa a rendere tassabile

l'indennità integrativa speciale. Ravvisava il giudice a quo il

contrasto tra le richiamate disposizioni normative e l'art. 53 Cost. in

ciò che "assoggettare a tassazione l'indennità integrativa speciale

implica... quasi una doppia imposizione, se è vero - come pare - che

l'indennità, integrando la retribuzione a mezzo di un'indicizzazione

automatica ed eguale per tutti, sol la garantisce, nel tempo, nei suoi

valori reali" di talché "la tassazione... determina un aumento di

imposta - addirittura progressivo - senza il presupposto ed il

fondamento di un aumento reale della capacità contributiva".

24.2. - Nessuna delle parti si è costituita in questa sede; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 30 luglio 1984, nel quale a sostegno della conclusione

d'infondatezza della proposta questione l'Avvocatura generale dello

Stato ha argomentato che la indennità integrativa speciale per essere

accessorio della retribuzione non può non partecipare della stessa

natura di quella al cui regime giuridico è, d'altronde, in larga

misura sottoposta, e pertanto si appaleserebbe artificiosa la

separazione, ipotizzata dal giudice a quo, tra retribuzione in senso

stretto e indennità alla quale per contro compete funzione

"conservatrice" del corrispettivo della prestazione d'opera (attuale o,

come nel caso della pensione, pregressa) a nulla rilevando la carenza

di un criterio di proporzionalità la quale non basta per affermare che

la ripetuta indennità rivesta carattere previdenziale e non

retributivo, ed è tornata a richiamare la C. Cost. 126/1979 per

ribadire che, le quante volte non si perpetrino patenti lesioni di beni

ed interessi costituzionalmente protetti (ad es, sufficienza della

retribuzione), la correzione e i limiti di correzione delle altre

lesioni sarebbero riservati alla discrezionale ed insindacabile

valutazione del legislatore ordinario, in concreto intervenuta con

disposizioni normative citate dall'Avvocatura erariale in precedenti

interventi.

25. - Alla pubblica udienza del 16 ottobre 1984, nel corso della

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione comune a tutti i

ventiquattro incidenti assegnati a trattazione, l'avv. dello Stato

Azzariti ha argomentato a sostegno della conclusione di infondatezza

delle proposte questioni. Considerato in diritto :

26. - Delle ventiquattro ordinanze di rimessione ventuno (nn. 122 a

136, 322 a 326 e 477 R.O. 1984) impugnano gli artt. 42 d.P.R. 601/1973

e 46 e 48 d.P.R. 597/1973 in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., una

(n. 840 R.O. 1982) in riferimento al solo art. 36 Cost., altra (n. 412

R.O. 1984) in riferimento al solo art. 53 Cost. e altra ancora (n. 1079

R.O. 1983) il menzionato art. 42 in riferimento non solo all'art. 36 ma

anche all'art. 77 Cost.. Ne segue che il gruppo più numeroso attrae a

sé per ragione di continenza, in parte qua, gli incidenti iscritti ai

nn. 840 R.O. 1982, 412 R.O. 1984, mentre l'incidente iscritto al n.

1079 R.O. 1983, che solo assume a parametro l'art. 77, è collegato

agli altri per ciò che vi si impugna l'art. 42 pur sospettato in tutte

le altre ordinanze con le quali si impugnano anche gli artt. 46 e 48

d.P.R. 597/1973.

Pertanto la riunione di tutti gli incidenti s'impone ai fini di

unica decisione.

27.1.1. - Sul piano della normativa ordinaria mette conto di

ricordare a) che i nostri teoreti, seguiti dai giudici, han coniato la

distinzione tra debiti di denaro (o di valuta) e debiti di valore atta

ad aggirare in qualche modo l'art. 1277 c.c. che sancisce il principio

nominalistico, facendo leva sull'art. 1375 dello stesso codice, b) che

al livello della normazione ordinaria sono apparse le ll. 24 febbraio

1953, n. 96, contenente norme per la rivalutazione delle rendite

vitalizie in denaro, e 1 luglio 1952, n. 701 su la revisione dei canoni

enfiteutici e l'affrancazione (seguita dalla l. 18 dicembre 1970, n.

1138 "nuove norme in materia di enfiteusi"), gli artt. 24, 63 e 81 l.

27 luglio 1978, n. 392 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni

di immobili urbani) e il novellato art. 429, comma terzo c.p.c. (a

tenor del quale "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al

pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare,

oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente

subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,

condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno

della maturazione del credito") - seguito dal d.m. giust. di

approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense in

data 28 maggio 1982, concernente i criteri per la determinazione degli

onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai

procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e

stragiudiziali, per il quale "trascorsi tre mesi dall'invio della

parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti

siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato integrale

pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la

rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge n. 533/1973"

-, c) che sull'opposto versante han visto la luce gli artt. 3 r.d.l. 5

ottobre 1936, n. 1745, che faceva divieto di ogni convenzione incidente

sul potere liberatorio della moneta, e 1 r.d.l. 27 febbraio 1939, n.

337, per il quale i prestiti obbligazionari - emessi, prima

dell'entrata in vigore del r.d.l. 1745/1936, da enti e società

commerciali con sede nel Regno e stilati in lire o in lire oro per i

quali si fosse data al creditore facoltà di chiedere il pagamento in

una o in più monete estere secondo un determinato ragguaglio -

dovevansi pagare in lire aventi corso legale al giorno del pagamento

nella stessa somma numerica espressa nel titolo medesimo.

27.1.2. - Nel campo della giurisprudenza si segnalano le

recentissime sentt. 16 febbraio 1984, nn. 1146 e 1148 con le quali le

Sezioni unite civili della Cassazione, componendo il conflitto di

principi insorto in seno alla Sezione lavoro in punto alla autonoma

azionabilità del diritto del lavoratore alla rivalutazione monetaria

di crediti di lavoro già soddisfatti, hanno argomentato da ciò che la

rivalutazione monetaria, realizzata vuoi mediante la concessione della

indennità di contingenza vuoi mediante il risarcimento del danno

provocato dalla svalutazione monetaria, cui provvede, ai termini dei

novellati artt. 429, comma terzo c.p.c. e 150 d.a.c.p.c., il giudice,

costituisce una componente del credito di lavoro strettamente connessa

al salario nominale, che detto elemento trae origine dallo stesso

rapporto di lavoro e, pertanto, ha natura squisitamente sostanziale e

che tale sua natura e la sua funzione di "indicizzazione" del credito

di lavoro tardivamente soddisfatto comportano l'attribuzione al

lavoratore della maggior somma per rivalutazione fin dal momento della

maturazione del credito originario senza necessità di specifica

domanda dappoiché la rivalutazione afferisce alla stessa causa

petendi.

27.2. - Nella giurisprudenza di questa Corte vanno menzionate a) la

sent. 23/1977, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di

illegittimità per violazione del principio di eguaglianza che il

giudice a quo aveva sospettato per essere la rivalutazione del credito

senza distinzioni assicurata ad ogni categoria di lavoratori e per non

essere la ripetuta rivalutazione ammessa per i crediti del datore di

lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro, b) la sent. 43/1977

che disse infondata la questione d'illegittimità dell'art. 429 comma

terzo sub art. 1 l. 533/1973 nella parte in cui prevede il risarcimento

del maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti di lavoro solo

se relativi ai rapporti disciplinati dal novellato art. 409 c.p.c., e

pertanto escluse i rapporti di impiego di dipendenti di enti pubblici

non economici (dictum che non ha impedito al Cons. Stato e alla Corte

di Cassazione di riconoscere anche agli impiegati pubblici la

rivalutazione monetaria sulla base del novellato art. 150 d.a.c.p.c. e

degli artt. 1218 e 1224 c.c. di guisa che la querelle si risolve in

questioni di giurisdizione), c) particolarmente la sent. 126/1979, con

la quale venne posto in chiaro che il legislatore, se per un verso non

è tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della

componente imputabile alla svalutazione monetaria "mediante formule di

indicizzazione o di integrale rivalutazione, in contrasto con i

principi a cui s'ispira non solo il vigente sistema tributario, ma

l'intero regime delle obbligazioni tributarie, corrispondente alle

esigenze di una economia sviluppata in cui la moneta è indispensabile

misura dei valori di mercato", può, anche nel campo della legislazione

tributaria, eliminare conseguenze inique o eccessivamente onerose sulla

base di scelte politiche riservate alla discrezionalità del potere

legislativo (n. 6).

28.1. - La prima questione verte sul se siano illegittimi gli artt.

46 ("Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro

prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione

di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro

secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito

di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparate

e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12") e

48 ("Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi

ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in

dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione

agli utili e a titolo di sussidio o liberalità. // Non concorrono a

formare il reddito di lavoro i contributi versati dal datore di lavoro

e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine

previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge,

di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati

alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera b)

dell'art. 47. Le indennità di trasferta concorrono a formare il

reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno,

elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni

di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero

concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se

per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni

dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e

di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la

sola indennità nella misura del quaranta per cento. //... //...

//...") d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 ("Con effetto

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e

cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e

agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali

sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in

altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971 n. 825,

comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e

agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo

Stato e per gli atti stipulati dallo Stato. // Con la stessa decorrenza

cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti

articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni agevolazioni e

regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente

decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo. // Le esenzioni

e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad

altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di

decadenza risultante dalle disposizioni medesime") nella parte in cui

consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita dalla legge

27 maggio 1959 n. 324, concorre a formare il reddito complessivo netto

al fine della applicazione delle aliquote progressive, per contrasto

con l'art. 36 Cost., in quanto la tassazione progressiva di un aumento

meramente nominale di reddito sospingerebbe la retribuzione, così

adeguata, al di sotto del livello di proporzionalità al lavoro

prestato che la norma costituzionale garantisce, e con l'art. 53 in

quanto, incidendo la tassazione progressiva su un aumento meramente

nominale di reddito, difetterebbe il presupposto della crescita reale

della capacità contributiva.

28.2. - Se si riflette che la indennità integrativa speciale fu

istituita, a far tempo dal 1 luglio 1959, con l. 27 maggio 1959 n. 324

(miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza) allo scopo di preservare in qualche misura il trattamento

del personale statale dal rischio della svalutazione monetaria,

riuscirebbe lecito contestare che la disciplina tributaria del

trattamento le si estenda, soltanto a patto di negare che la quantità

di moneta, nella quale la indennità si risolve, si trasferisca dallo

Stato al personale per una causa giuridica diversa da quella che

giustifica la translatio, dallo Stato al personale, della quantità di

moneta pari all'ammontare non rivalutato del trattamento, ma poiché

siffatta contestazione urta contro il diritto vivente quale espresso

nella normativa (supra 27.1.1.) e nella giurisprudenza ordinarie (supra

27.1.2.) e si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di

questa Corte (supra 27.2.), non rimane, in aggiunta alla motivazione

della C. cost. 126/1979, se non ribadire e precisare che se la parte

rivalutata dei redditi fosse sottratta alla capacità contributiva dei

dipendenti dello Stato (come di ogni altro produttore di redditi)

l'importo valutario delle spese pubbliche dovrebbe essere compresso in

proporzione di un coefficiente di segno negativo pari al coefficiente

di rivalutazione dei rediti dei contribuenti (non dei soli lavoratori);

altrimenti i conti, su cui l'art. 53 si adagia, non tornerebbero.

Alla quale conclusione nessuno dei giudici a quibus si è sentito di

addivenire.

Né, infine, merita credito la distinzione tra esenzione ed

esclusione di reddito perché nella terminologia tributaria la nozione

di agevolazione, cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva della

indennità, sta ad indicare indifferentemente esenzioni e esclusioni di

reddito e regimi sostitutivi.

28.3. - In merito all'altro parametro individuato nell'art. 36 e

segnatamente nel comma primo di questa disposizione, a tenor del quale

"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla

qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", la

Corte, che a tanto è legittimata sol per aver giudicato inconsistente

la violazione dell'art. 53, si limita ad osservare che la verifica

della sussistenza, in concreto, della idoneità dell'assoggettamento

dell'indennità a prelievo fiscale ad attentare a quei canoni di

esistenza libera e dignitosa del lavoratore, cui vuole la riprodotta

norma costituzionale indirizzata la retribuzione, implica indagini

economiche finanziarie e sociali che rientrano nella competenza del

legislatore. Né, in ogni caso, alcuno dei giudici a quibus argomenta

e dimostra che l'imposizione in esame verrebbe ad intaccare il minimo

vitale di cui tutti i lavoratori dipendenti debbono poter disporre.

29. - La seconda questione, vertente sul se sia costituzionalmente

illegittimo l'art. 42 d.P.R. 601/1973 per eccesso di delega (art. 77

Cost.), in relazione all'art. 9 comma primo n. 1 l. 9 ottobre 1971. n.

825 (delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) in quanto

la perdurante attualità dei fini perseguiti con l'esenzione

dell'indennità integrativa speciale (già stabilita dalla legge

istitutiva 324/1959) e la conformità degli stessi agli obiettivi del

programma economico nazionale avrebbero implicato il mantenimento del

precedente regime esentivo, è non meno infondata dappoiché la

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, che sola tra i

giudici a quibus l'ha sollevata, non ha tenuto nel debito conto che

l'art. 9 comma primo della legge di delegazione, lungi dall'additare al

legislatore delegato il criterio della conservazione dei benefici, gli

ha impartito la direttiva di sostituirli con la concessione di

contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta (commisurati a

parametri da determinare senza riferimento all'imponibile) ma sol "in

quanto possibile". Dettami che il legislatore delegato ha rispettato se

si considera che la soppressione della indennità contributiva speciale

è stata bilanciata con particolari "detrazioni d'imposta" in aggiunta

a quelle comuni di carattere soggettivo: del che offrono tangibile

testimonianza le modifiche di tempo in tempo apportate agli artt. 15 e

16 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 con gli artt. 4 d.l. 6 luglio 1974

n. 259 (sost. in sede di conversione per l. 17 agosto 1974 n. 384), 10

l. 2 dicembre 1975 n. 576, 2 l. 30 novembre 1976 n. 786, 14 l. 13

aprile 1977 n. 114, 59 l. 21 dicembre 1978 n. 843, 2 l. 24 aprile 1980

n. 146, 3 l. 28 febbraio 1983 n. 53.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscrtti ai nn. 840 R.O. 1982, 1079 R.O. 1983,

122 a 136, 322 a 326, 412, 477 R.O. 1984,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

- sollevata in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost. degli artt. 46 e 48

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n.

601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui

consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27

maggio 1959 n. 324 (miglioramenti economici al personale statale in

attività di servizio) concorra a formare il reddito complessivo netto

al fine dell'applicazione delle aliquote complessive.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 42 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 601 in riferimento all'art. 9 comma primo n. 1 l. 9

ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per

la riforma tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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