Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 574/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, sesto comma,

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua Tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promossi

con n. 2 ordinanze emesse il 22 giugno 1993 dal Pretore di Bolzano

nei procedimenti penali a carico di Rabensteiner Hubert e Putzer

Hubert, iscritte ai nn. 801 e 802 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie

speciale dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Rabensteiner Hubert e di Putzer

Hubert nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Giuseppe De Vergottini per Rabensteiner Hubert

e Putzer Hubert e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di Hubert

Rabensteiner, imputato di ricettazione, e di Hubert Putzer, imputato

di lesioni personali volontarie, il Pretore di Bolzano, con due

ordinanze di identico contenuto, adottate in data 22 giugno 1993 (n.

801 e n. 802), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

nei confronti dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988,

n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della

lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per violazione

dell'art. 24 della Costituzione nonché dell'art. 100 dello Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige "nella parte in cui impedisce al

cittadino di esprimersi nella propria madre-lingua, anche se diversa

dalla lingua del processo" e per violazione dell'art. 3 della

Costituzione "nella parte in cui prevede, quale sanzione per la

formulazione degli atti nella lingua diversa da quella del processo,

la nullità assoluta e insanabile degli atti" stessi.

Rilevano le ordinanze che l'illegittimità costituzionale era

stata eccepita nei due procedimenti dalla difesa e il pubblico

ministero si era associato, in seguito al non accoglimento da parte

del Pretore della richiesta dell'imputato di

rendere, in un caso, "dichiarazioni spontanee" (ord. n. 801) e di

rispondere, nell'altro, all'"esame" (ord. n. 802) nella propria

lingua materna (tedesco), diversa da quella del processo (italiano),

ritualmente scelta dagli stessi imputati ai sensi dell'art. 17, primo

comma, del d.P.R. n. 574 del 1988.

Premesso che gli imputati avevano scelto che il processo si

svolgesse in italiano perché i rispettivi avvocati di fiducia

avevano accettato l'incarico a tale condizione e che gli atti

processuali successivi ai sensi dell'art. 17, sesto comma, del citato

d.P.R. n. 574, avrebbero dovuto essere formulati, a pena di nullità

assoluta e insanabile, in italiano, in quanto lingua del processo, il

pretore remittente prospetta da parte della norma in questione la

violazione:

a) dell'art. 24 della Costituzione, per la lesione apportata al

diritto di difesa, che comprende - anche ai sensi dell'art. 6, n. 3,

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - "tanto il diritto

di difendersi di persona quanto il diritto di giovarsi

dell'assistenza di un difensore". Nei due casi di specie, il diritto

degli imputati alla assistenza tecnica e professionale sarebbe

garantito dalla presenza del difensore di fiducia, mentre il diritto

ad esercitare l'autodifesa risulterebbe di fatto leso a causa della

impossibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di essere

sottoposto ad esame nella propria lingua materna, in quanto lingua

diversa da quella del processo;

b) dell'art. 100 dello Statuto speciale, in attuazione del

quale è stato emanato il d.P.R. n. 574 del 1988, che prevede la

facoltà dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria lingua

nei rapporti con gli organi giurisdizionali;

c) dell'art. 3 della Costituzione, perché, nella parte in cui

prevede, quale sanzione per la formulazione degli atti nella lingua

diversa da quella del processo, la nullità assoluta e insanabile

"introduce, immotivatamente, una disparità di trattamento tra la

lingua scelta dall'imputato e quella ufficiale dello Stato, posto che

l'art. 109 c.p.p., in materia di lingua degli atti, prevede come

sanzione la nullità relativa".

2. - Nel giudizio si sono costituiti entrambi gli imputati,

riportandosi alle ordinanze di rimessione, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato.

3. - Il Presidente del Consiglio conclude per l'inammissibilità e

comunque per l'infondatezza della questione. Muovendo dalla

considerazione che la libertà dell'imputato nella scelta del

difensore risulta salvaguardata dall'art. 15, quinto comma, dello

stesso d.P.R. n. 574 (dove si consente al difensore di madre-lingua

diversa da quella del processo di svolgere i propri interventi orali,

a scelta, in italiano o in tedesco), l'Avvocatura sostiene che appare

coerente non consentire all'imputato - alla cui libera volontà

risale la scelta della lingua del processo - di esprimersi

diversamente dalla lingua prescelta.

Rispetto alla tesi del Pretore, secondo la quale il diritto alla

difesa tecnica non può prevalere sul diritto all'autodifesa,

l'Avvocatura dello Stato rileva che la soluzione accolta dal d.P.R.

n. 574 assicurerebbe il massimo contemperamento possibile tra i due

aspetti del diritto di difesa, anche in considerazione della

circostanza che l'uso di una lingua diversa in sede di interrogatorio

potrebbe pregiudicare proprio la piena intesa tra imputato e

difensore. Quanto alla astratta ipotizzabilità di un processo

bilingue, viene poi richiamata la sentenza di questa Corte n. 62 del

1992 che, in una questione attinente alla minoranza linguistica

slovena, ha fatto rinvio, ai fini della tutela di tale minoranza nei

rapporti con gli organi giurisdizionali, alla discrezionalità del

legislatore in ragione delle condizioni sociali esistenti e della

disponibilità di risorse organizzative e finanziarie.

Soprattutto, la suddetta sentenza è richiamata nella parte in cui

afferma che la tutela della minoranza linguistica è assicurata

quando si consenta a questi cittadini di non essere costretti ad

adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con

l'autorità giudiziaria.

Con riferimento, infine, alla contestata lesione del principio di

eguaglianza l'Avvocatura rileva che la nullità assoluta viene a

rafforzare la tutela dell'imputato appartenente alla minoranza

tedesca e che, comunque, la diversità di disciplina rispetto al

codice di procedura penale trova la sua giustificazione nella

specialità della situazione che caratterizza le Regioni a statuto

speciale.

4. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato

memorie di identico contenuto, dove, pur riconoscendosi che la

disciplina prevista dal d.P.R. n. 574 del 1988 appare ispirata ad una

tutela ottimale del cittadino di lingua tedesca, si mette in risalto

la lesione del diritto all'autodifesa che deriverebbe da un sistema

rigido quale quello introdotto con la norma impugnata, che non

consentirebbe deroghe alla lingua del processo prescelta

dall'imputato.

In particolare, richiamando le norme del Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 e della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950, le memorie si soffermano

sul diritto di difesa come diritto inviolabile della persona, non

comprimibile da norme finalizzate a proteggere il gruppo linguistico

minoritario.

La difesa delle parti private si sofferma anche sulle maggiori

garanzie riconosciute alle minoranze linguistiche dal nuove codice di

procedura penale e prospetta la possibilità di un'integrazione tra

la normativa codicistica e quella posta in sede di norme di

attuazione. In questa ottica si richiama, in particolare, l'art. 109

cod. proc. pen., che attribuisce al cittadino italiano appartenente

ad una minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere

interrogato o esaminato, a sua richiesta, nella madre-lingua ed a

vedere redatto il relativo verbale nella stessa lingua, oltre che in

quella ufficiale del processo, nonché l'art. 26 delle norme

attuative di detto codice, relativo al diritto di nominare il

difensore senza limiti derivanti dall'appartenenza etnica o

linguistica dello stesso. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bolzano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988,

n. 574, nella parte in cui tale disposizione "impedisce al cittadino

di esprimersi nella propria madre-lingua, anche se diversa dalla

lingua del processo", nonché nella parte in cui "prevede, quale

sanzione per la formulazione degli atti nella lingua diversa da

quella del processo, la nullità assoluta e insanabile", deducendo,

per il primo profilo, la violazione dell'art. 24 della Costituzione e

dell'art. 100 dello Statuto speciale e per il secondo la violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Le due ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che, ai

sensi della norma impugnata, l'imputato appartenente alla minoranza

linguistica tedesca che abbia scelto come lingua del processo

l'italiano non sia più legittimato a rendere dichiarazioni spontanee

o ad essere esaminato, a sua richiesta, nella propria lingua materna,

con la conseguenza che gli atti processuali adottati in violazione di

tale divieto verrebbero a incorrere in una nullità assoluta e

insanabile.

2. - La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

L'art. 100, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto

Adige dispone che "i cittadini di lingua tedesca della provincia di

Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli

uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica

amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale

....".Al fine di dare attuazione a tale principio è stato emanato il

d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, che ha disciplinato l'uso della lingua

tedesca, parificata nella Regione a quella italiana nei rapporti con

gli organi e gli uffici, amministrativi e giurisdizionali, e con i

concessionari di servizi di pubblico interesse, nonché negli atti

pubblici (art. 1, primo comma), statuendo, tra l'altro, che gli

organi, gli uffici ed i concessionari in questione "devono

predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di

consentire l'uso dell'una o dell'altra lingua" (art. 3, primo comma).

Per quanto concerne, in particolare, il processo penale, la lingua

da usare per gli atti processuali è quella materna dell'indiziato o

dell'imputato, lingua che può essere dichiarata dalla persona

inquisita - in sede di arresto in flagranza o di fermo di polizia e

di primo interrogatorio - ovvero individuata in via presuntiva in

base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri

elementi già acquisiti al processo (artt. 14 e 15 d.P.R. n. 574).

A chiusura di tale disciplina generale, l'art. 17, primo, secondo e

terzo comma, dello stesso d.P.R., n. 574 prevede, peraltro, che

l'imputato, dopo il primo interrogatorio e non oltre l'apertura del

dibattimento, "può decidere che il processo prosegua nell'altra

lingua", mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso imputato,

resa una sola volta per ciascun grado del giudizio. A seguito

dell'esercizio di tale facoltà - prosegue il sesto comma dello

stesso articolo - "gli atti successivi vengono formulati nell'altra

lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'art. 185 del

precedente codice di procedura penale".

Quest'ultima norma viene censurata dal giudice a quo con

riferimento alla sua asserita rigidità, sul presupposto che, una

volta operata da parte dell'imputato la scelta della lingua del

processo, come lingua diversa da quella materna, non sarebbe più

concessa allo stesso imputato la possibilità di rendere

dichiarazioni spontanee o di essere esaminato nella propria

madre-lingua.

Tale interpretazione non può essere condivisa, dal momento che

trova il suo fondamento esclusivamente nella disciplina speciale

emanata per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R. 15 luglio 1988 n.

574, senza dare adeguato rilievo alle norme successivamente

introdotte, in tema di lingua degli atti del processo penale, dal

nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre

1988, n. 447.

L'art. 109, secondo comma, di detto codice emanato in attuazione

della direttiva n. 102 espressa nella legge di delegazione 16

febbraio 1987 n. 81, ha garantito, infatti, in generale al cittadino

italiano appartenente ad una

minoranza linguistica riconosciuta il diritto ad essere interrogato o

esaminato nella madre-lingua (con la conseguente redazione del

relativo verbale in tale lingua, oltre che in quella ufficiale del

processo), diritto attivabile a richiesta dell'interessato davanti

all'autorità giudiziaria avente competenza, in primo o secondo

grado, nel territorio di insediamento della stessa minoranza.

Tale garanzia, in quanto destinata a preservare l'effettività del

diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, non solo come difesa tecnica, ma anche come autodifesa,

non può non spettare - indipendentemente dai contenuti particolari

della disciplina introdotta per il Trentino-Alto Adige con il d.P.R.

n. 574 - anche ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di

Bolzano, rispetto ai quali - sempre ai sensi dell'art. 109, secondo

comma, cod. proc. pen. - restano peraltro salvi "gli altri diritti

stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali".

Nei confronti dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico

tedesco della Provincia di Bolzano il diritto relativo alla scelta

della lingua del processo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 574 non si

presenta, quindi, alternativo, bensì concorrente con il diritto

attribuito in generale a tutti i cittadini appartenenti a minoranze

linguistiche riconosciute ad essere interrogati o esaminati, a

propria richiesta, nella lingua materna: collegandosi il primo

diritto all'art. 6 della Costituzione, in relazione alle esigenze di

tutela riconosciute a favore del patrimonio culturale di una

particolare minoranza, ed il secondo all'art. 24 della Costituzione,

in relazione all'esigenza di far salvo, attraverso la difesa in

giudizio, un diritto inviolabile della persona umana.

Questa Corte, ha già avuto modo di rilevare tale diversità dei

due piani di garanzia, quando ha sottolineato l'"interferenza", ma

non la "coincidenza o sovrapposizione" tra la tutela spettante alla

minoranza linguistica riconosciuta, che si realizza non costringendo

gli appartenenti a tale minoranza ad usare nei rapporti con le

autorità pubbliche una lingua diversa da quella materna, e la tutela

connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa riferita

al singolo e suscettibile di realizzarsi, in relazione all'esigenza

di una corretta utilizzazione degli strumenti processuali e di una

adeguata comprensione degli stessi, attraverso l'uso da parte

dell'inquisito stesso della lingua materna (v. sent. 62 del 1992).

L'interferenza tra le due garanzie consente, in questo caso,

all'imputato appartenente alla minoranza linguistica tedesca di

scegliere, ai sensi della disciplina speciale posta in sede di

attuazione statutaria, la lingua del processo anche in funzione delle

esigenze della difesa tecnica, senza per questo dover rinunciare

all'esercizio del diritto di autodifesa, ai sensi dell'art. 109,

secondo comma, cod. proc. pen., nella propria lingua materna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

17, sesto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di

attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua

tedesca e ladina nei procedimenti giurisdizionali), in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 100 dello Statuto

speciale del Trentino Alto Adige, questione sollevate dal Pretore di

Bolzano con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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