Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8

agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15,

convertito, con modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, alle

imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a

pubblici esercizi) in riferimento all'art. 1 del d.l. 7 febbraio

1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione,

nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti

petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto)

convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102; art.

1 del d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative al

contenimento del costo del lavoro) convertito nella legge 22 marzo

1978, n. 75; d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme

relative al contenimento del costo del lavoro), convertito con legge

26 maggio 1978, n. 221; dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 353

(Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la

riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione

contro le malattie) convertito in legge 5 agosto 1978, n. 502;

dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno

1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del

lavoro, nonché norme in materia di obblighi contributivi) convertito

nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e della legge 13 agosto 1979, n. 375

(Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al

contenimento del costo del lavoro) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 agosto 1980 dal Pretore di Cingoli nel

procedimento penale a carico di Pennesi Marino iscritta al n. 695 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 332 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal Pretore di San Valentino

in A.C. nel procedimento penale a carico di Blasioli Lucia iscritta

al n. 551 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con verbale n. 255 del 27 febbraio 1979 l'Ispettorato del

Lavoro di Macerata denunciò al Pretore di Cingoli Marino Pennesi per

non aver versato contributi all'INAM per l'ammontare di lire

15.829.928, per i quali assumeva di aver diritto allo sgravio di cui

alla l. 8 agosto 1977, n. 573 (sgravio cui l'Ispettorato precisò che

il Pennesi non aveva diritto in quanto non aveva corrisposto i minimi

salariali previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro).

Avverso il decreto 23 aprile 1979 con il quale venne condannato

dal Pretore di Cingoli alla ammenda di lire 498.000 spiegò

opposizione il Pennesi che, comparso nel dibattimento, sollevò

questione d'incostituzionalità della normativa sulla fiscalizzazione

degli oneri sociali in riferimento agli artt. 3, 18 e 39 Cost., e gli

si associò il Pubblico Ministero.

1.2. - All'udienza del 15 luglio 1980 il Pretore dichiarò la non

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione del d.l. 7

febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977,

n. 102, alle imprese commerciali di esportazione alle imprese

alberghiere ed ai pubblici esercizi), in riferimento all'art. 1 d.l.

7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e

dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni

prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore

aggiunto), conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102,

dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15 (Proroga delle norme relative

al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 22 marzo 1978, n.

75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78 (Ulteriore proroga delle norme

relative al contenimento del costo del lavoro), conv. con l. 26

maggio 1978, n. 221, dell'art.2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353 (Norme per

il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione dei

contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le

malattie) conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30

gennaio 1979, n. 20 (Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni

relative al contenimento del costo del lavoro, nonché norme in

materia di obblighi contributivi), conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92,

e della l. 13 agosto 1979, n. 375 (Proroga al 31 dicembre 1979 delle

disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro) per

contrasto con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui

subordinano la concessione dei crediti ivi previsti al fatto che le

imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti

collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore

d'appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione

alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica

non erga omnes dei contratti collettivi; sospese il procedimento

penale fino alla pronuncia della Corte costituzionale, riservò la

motivazione della ordinanza con atto da depositarsi in cancelleria,

ordinò il compimento delle formalità di cui all'art. 22 u.c. l. 22

marzo 1953, n. 87, con notificazione alle parti del giudizio, al

Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e le

comunicazioni, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, della

ordinanza stessa non appena integrata con la motivazione.

2. - Con ordinanza emessa il 4 agosto 1980 (notificata il 18 dello

stesso mese e comunicata il 2 settembre successivo; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1980 e iscritta al n.

695/1980), l'adi'to Pretore dichiarò la non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8

agosto 1977, n. 573 in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977,

n. 15, conv., con modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102,

dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978, n. 15, conv. con l. 22 marzo 1978,

n. 75, del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv. con l. 26 maggio 1978, n.

221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto

1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 20, conv. con l. 31

marzo 1979, n. 92, e della l. 13 agosto 1979, n. 375, per contrasto

con gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., nella parte in cui subordinano la

concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese

beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi

nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di

appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione

alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica

e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.

3. - Avanti la Corte l'imputato non si è costituito; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 23 dicembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha argomentato e concluso alternativamente per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione.

4.1. - Con verbale n. 881 del 29 settembre 1980 l'Ispettorato del

Lavoro di Pescara denunciò al Pretore di San

Valentino Blasioli Lucia, titolare della ditta LUELA esercente la

industria di abbigliamento per donna, per non aver

versato all'INAM, con riferimento ai 30 dipendenti occupati nel

periodo dal primo settembre 1977 al 31 dicembre 1979, i contributi di

lire 6.776.650 dalla medesima trattenuti in base all'art. 2 l. 8

agosto 1977, n. 573 e successive proroghe sul riflesso che la

Blasioli non poteva godere del beneficio della fiscalizzazione degli

oneri sociali perché nei confronti dei dipendenti non applicava le

norme dei contratti collettivi nazionali di categoria per quanto

concerne i minimi salariali, le qualifiche, la durata

dell'apprendistato e gli scatti di anzianità.

Nel corso del dibattimento aperto a seguito del decreto di

condanna della denunciata all'ammenda di lire 500.000 venne accertato

che la Blasioli non era iscritta ad alcuna associazione

imprenditoriale, che la differenza salariale era di poche migliaia di

lire rispetto ai salari previsti dalla contrattazione collettiva e

che i dipendenti, in genere donne e donne sposate, osservavano un

orario elastico adeguabile alle esigenze di ciascuna ed inoltre

usufruivano di idoneo locale per la consumazione dei pasti e per il

riscaldamento delle vivande.

All'esito della istruttoria dibattimentale la difesa della

Blasioli sollevò questione di costituzionalità dell'art. 2 l. 8

agosto 1977, n. 573 e successive proroghe con riferimento agli artt.

3, 18, 36 e 38 Cost.

4.2. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (pervenuta alla Corte

il 19 luglio 1982; comunicata il 27 aprile e notificata il 7 maggio

successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio

1983 e iscritta al n. 551/1982) l'adi'to Pretore dichiarò rilevante

e, per contrasto con l'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto

1977, n. 573, in riferimento all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15,

conv. con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1978,

n. 15, conv.con l. 22 marzo 1978, n. 75, dei dd.ll. 30 marzo 1978, n.

78, conv. con l. 26 maggio 1978, n. 221, dell'art. 2 d.l. 6 luglio

1978, n. 353, conv. con l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30

gennaio 1979, n. 20, conv. con l. 31 marzo 1979, n. 92,della l.13

agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione

del credito all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di

categoria e degli accordi aziendali.

5. - Avanti la Corte non si è costituita l'imputata; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato l'8 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, in aggiunta ai motivi svolti nel precedente atto di

intervento, ha argomentato e concluso per la infondatezza della

proposta questione.

6. - Nella pubblica udienza del 16 giugno 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'avv. Stato Linguiti ha spiegato perché ha concluso per

l'infondatezza più che per l'inammissibilità. Considerato in diritto

7. - La circostanza che il Pretore di Cingoli abbia assunto a

parametri gli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost., mentre il Pretore di San

Valentino si è limitato a denunciare la violazione dell'art. 3, non

impedisce la riunione dei due incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e

551/1982, che hanno per oggetto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 co. 2 ('Il credito di cui al primo e al

secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con

modificazioni, nella l. 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle

imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi

nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di

appartenenza delle imprese') l. 8 agosto 1977, n. 573 (Applicazione

del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con modificazioni, nella l. 7

aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle

imprese alberghiere ed a pubblici esercizi) e delle successive

disposizioni di proroga, nella parte in cui subordinano la

concessione del credito ivi previsto al fatto che imprese

beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi

nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di

appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione

alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica

e non erga omnes dei contratti collettivi stessi.

Dal suo canto, l'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento

del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al

regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote

dell'imposta sul valore aggiunto), modificato con la l. 7 aprile

1977, n. 102, di conversione, così dispone:

"Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle

assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manifatturiere ed

estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di

quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri

previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti,

determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal primo febbraio 1977

e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al

31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri punti di contingenza e

quindi di L.10.500 mensili a decorrere dal primo maggio 1977 alle

condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli

importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e alle casse mutue provinciali di

malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che

gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dei datori di

lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro

successivi al 31 gennaio 1977".

Il credito è stato riconosciuto, fermi restando i limiti e le

modalità di applicazione, fino al 31 marzo 1978 (art. 1 comma 1 d.l.

15/1978 conv., con modificazioni, con l'art. un. l. 75/1978), al 30

giugno 1978 (l. 221/1978, modificativa del convertito d.l. 78/1978),

al 31 dicembre 1978 (art.1 d.l. 353/1978, conv., con modificazioni,

con l. 502/1978, il cui art. 2 prevede una riduzione contributiva, il

cui importo i datori di lavoro deducono dai contributi agli enti

pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie), per il

periodo dal primo gennaio al 30 giugno 1979 (art. 1 d.l. 20/1979,

conv., con modificazioni, con l. 92/1979), al 31 dicembre 1979 (art.

1 l. 375/1979).

Con l'art. 22 d.l. 663/1979, modificato con l. 33/1980 di

conversione, in attesa del riordino organico di tutta la materia

concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a

decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31

dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 le aliquote complessive

della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le

malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 15/1977,

conv., con modificazioni, con l. 102/1977, delle imprese di cui

all'art. 1 l. 573/1977 nel testo modificato dall'art. 2 l. 502/1978

nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 20/1979, conv., con

modificazioni, con l. 92/1979, sono ridotte di quattro punti

percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per

il personale femminile e operano nel limite dei contributi dovuti per

la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con esclusione dei

contributi dovuti per gli apprendisti. Con l'art. 1 l. 28 novembre

1980, n. 782 (Nuove norme dirette a sostenere la competitività del

settore industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il

Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui

all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675), in attesa che venga

riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione

degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla

data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga

in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti

percentuali le aliquote complessive della contribuzione per

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle

imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri

ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore

metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività

economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che

le imprese interessate assicurino ai loro dipendenti trattamenti

economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti

collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L.

(1.).

8. - In disparte la disquisizione sull'inquadramento, nella

categoria dell'onere, del comportamento dell'imprenditore, su cui si

è intrattenuto il Pretore di Cingoli, per il carattere schiettamente

dottrinario e scevro di riflessi pratici della disquisizione medesima

e i rapporti tra l'impugnato art. 2 l. 573/1977 e l'art. 36 l.

300/1970 tra i quali è sin troppo agevole cogliere la discrasia, è

d'uopo porre in rilievo la inidoneità degli artt. 18, 36 e 39 Cost.

a fungere da idonei parametri di giudizio: l'art. 18 perché la

vincolatività di clausole di contratti collettivi postcorporativi

non è collegata alle associazioni sindacali, che hanno partecipato

alla loro stipulazione, le quante volte somministrano contenuto a

norme aventi valore di legge che le richiamano, ad es., art. 5 comma

2 l. 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e

donne in materia di lavoro); l'art. 36 perché della vicenda sono

protagonisti non i lavoratori ma i datori di lavoro; l'art. 39,

perché dell'ultimo suo comma non è stata ancora posta in essere la

registrazione.

La verità è che gli imprenditori delle categorie contemplate

nell'art. 1 sono stati posti di fronte all'alternativa di fruire

della detrazione dai contributi INAM, nella quale si sostanzia il

"credito", e di applicare contratti collettivi aziendali e gli

accordi sindacali ovvero di non fruire della detrazione dai

contributi INAM e di non applicare clausole di contratti collettivi e

di accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali alle quali

non sono iscritti.

Tale essendo l'alternativa, le regole del più elementare dei

giochi non consentono di afferrare un dato dell'un corno e un dato

dell'altro corno a seconda dell'aspirazione di chi vuol fruire della

detrazione e non rispettare i minimi salariali.

Il quale rilievo pone fuori causa l'art. 3 Cost., la cui

violazione è stata denunciata anche dal Pretore di San Valentino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 695/1980 e 551/1982, dichiara

non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento

all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, conv., con

modificazioni, con l. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 d.l. 30

gennaio 1978, n. 15, conv., con l. 22 marzo 1978, n. 75,

del d.l. 30 marzo 1978, n. 78, conv., con l. 26 maggio 1978, n. 221,

dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1978, n. 353, conv., con

l. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979, n. 20,

conv., con l. 31 marzo 1979, n. 92, della

l. 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la

concessione del credito previstovi al fatto che le imprese

beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi

nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di

appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione

alle associazioni sindacali di catego

ria ed alla natura privatistica e non erga omnes dei contratti

collettivi stessi, sollevata dal Pretore di Cingoli in riferimento

agli artt. 3, 18, 36 e 39 Cost. con ordinanza emessa il 4 agosto 1980

(n. 695/1980), e dal Pretore di San Valentino in riferimento all'art.

3 Cost. con ordinanza emessa il 24 marzo 1981 (n. 551/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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