Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (divieto di

licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio), promossi ton

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1967 dal tribunale di Como nel

procedimento civile vertente tra Peloia Maria Rosa e Cattaneo Emilio,

iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1968 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Conti Aurelia e la società "Sigla

Effe", iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Cattaneo Emilio e di Peloia Maria

Rosa, e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto 3 novembre 1965 la signora Maria Rosa Peloia maritata

Giannuzzi, già dipendente del calzaturificio Rovellasca di Saronno,

assumendo di essere stata licenziata dopo aver informato il datore di

lavoro delle sue imminenti nozze, conveniva davanti al tribunale di

Como il dott. Emilio Cattaneo, titolare dell'impresa, chiedendo che il

suo licenziamento fosse dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 1

della legge 9 gennaio 1963, n. 7, in forza del quale sono considerati

nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio delle lavoratrici;

il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepì che il licenziamento

era stato disposto esclusivamente in dipendenza della necessità di

procedere alla riduzione del personale.

Rimessa la causa in decisione, il tribunale ha pronunciato

un'ordinanza (9 gennaio 1967) con la quale, ritenuto non manifestamente

infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della

citata legge n. 7 del 1963 in riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 41

della Costituzione, ha sollevato la relativa questione ed ha disposto

la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel provvedimento di rimessione il tribunale osserva che la

disposizione impugnata dispone che il licenziamento effettuato nel

periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni

di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione di questo si presume

determinato da causa di matrimonio e, come tale, è colpito da

nullità; e rileva che contro tale presunzione il datore di lavoro ha

facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato

invece disposto per una delle ipotesi previste dalle lett. a, b, e c

del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale

a dire per colpa della lavoratrice stessa, costituente giusta causa per

la risoluzione del rapporto di lavoro, per cessazione dell'attività

dell'azienda ovvero per l'ultimazione della prestazione per la quale la

lavoratrice era stata assunta o per il sopravvenire del termine per il

quale il rapporto era stato stipulato. Essendo la presunzione in ogni

altro caso assoluta, ad avviso del tribunale la disciplina introdotta

dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge impugnata comporta una grave

limitazione dell'autonomia privata dell'imprenditore ed offre un

inammissibile strumento per impedire od escludere un licenziamento

giustificato da causa diversa dal matrimonio, potendo accadere che la

lavoratrice richieda le pubblicazioni solo allo scopo di paralizzare un

minacciato licenziamento: ed in ciò sarebbe da ravvisare una

disparità di trattamento fra lavoratrici che si trovano nella medesima

situazione ed una menomazione della libertà garantita dall'art. 41

della Costituzione. L'ordinanza prosegue mettendo in evidenza che la

protezione della donna lavoratrice ai sensi dell'art. 37 della

Costituzione implica certamente una qualche limitazione della sfera

giuridica dell'imprenditore, ma non può legittimare misure che

sopprimano o quanto meno gravemente compromettano la sua libertà: il

che accade nel caso di specie, perché il mezzo adoperato per attuare

quella protezione - vale a dire la proclamazione che tutti i

licenziamenti adottati nell'accennato periodo di tempo devono essere

considerati disposti a causa di matrimonio e come tali nulli - risulta

eccessivo rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.

2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno 1967.

Nel presente giudizio si sono costituiti il dott. Emilio Cattaneo -

atto depositato il 16 febbraio 1967 - che ha chiesto che l'art. 1 della

legge 9 gennaio 1963, n. 7, venga dichiarato costituzionalmente

illegittimo, e la signora Maria Rosa Peloia - atto depositato il 2

luglio 1967 - la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non

fondata, facendo osservare che la legge impugnata costituisce

attuazione di alcuni principi fondamentali deducibili proprio dagli

artt. 2, 3, 37 e 41 della Costituzione e che la Corte stessa, nella

sentenza n. 45 del 1965, la menzionò come espressione tipica di un

indirizzo volto alla progressiva garanzia del posto di lavoro.

Anche l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata

infondata. Nell'atto di deduzioni, depositato il 16 marzo 1967, si

rileva che gli artt. 37 e 2 della Costituzione citati dall'ordinanza

come norme di raffronto della presente questione di legittimità

costituzionale, offrono invece la giustificazione della legge in esame,

che attua una forma di protezione della donna lavoratrice ed è

ispirata a quel favor familiae al quale la stessa Costituzione dà

rilevanza ed in virtù del quale devono essere represse le

manifestazioni di autonomia privata che possano incidere negativamente

sull'istituto familiare: sicché infondata appare anche la violazione

dell'art. 41 della Costituzione, in forza del quale l'esercizio della

libertà imprenditoriale non deve sacrificare beni egualmente garantiti

dalla Costituzione, quali quelli salvaguardati dal combinato disposto

degli artt. 2, 29 e 37. A questo proposito l'Avvocatura richiama

l'attenzione sulla situazione esistente prima della legge del 1963,

quando l'allontanamento dal posto di lavoro delle lavoratrici all'atto

del matrimonio aveva assunto proporzioni allarmanti, ricollegabili al

proposito degli imprenditori di eludere le norme dettate a tutela della

maternità dalla legge 26 agosto 1950, n. 860: di fronte ad un fenomeno

siffatto, estremamente grave, occorreva necessariamente adottare un

provvedimento legislativo che, in caso di matrimonio della lavoratrice,

riducesse il potere di recesso del datore di lavoro negli stessi limiti

già previsti per l'ipotesi di maternità della prestatrice d'opera.

Queste stesse ragioni, ad avviso della Avvocatura, dimostrano che non

c'e violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché esse

giustificano la finalità della legge ed il particolare trattamento

fatto, rispetto agli altri lavoratori, alle lavoratrici che stiano per

contrarre matrimonio o lo abbiano contratto da meno di un anno.

4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle sue tesi

e conclusioni.

5. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal tribunale di Genova nel procedimento civile pendente fra

la signora Aurelia Conti e la società "Sigla Effe". Nell'ordinanza di

rimessione, emessa il 14 maggio 1968, il tribunale, in accoglimento di

un'eccezione proposta dalla società convenuta, ha ritenuto non

manifestamente infondato il dubbio che l'ultimo comma dell'art. 1 della

legge 9 gennaio 1963, n. 7, contrasti con gli artt. 3, 37 e 41 della

Costituzione; e ciò in considerazione della circostanza che la

presunzione stabilita dalla legge e la limitazione della prova del

contrario alle sole ipotesi previste dall'art. 3 della legge 26 agosto

1950, n. 860, impedisce, sia pure per un limitato periodo di tempo, il

licenziamento della lavoratrice maritata anche quando ricorrano

giustificati motivi, quale ad es. quello connesso alla necessità di

riduzione del personale. Questa disciplina, ad avviso del tribunale,

comporta una ingiustificata disparità di trattamento fra le stesse

lavoratrici (il licenziamento per riduzione di personale, ad esempio,

sarebbe operante nei confronti di una lavoratrice vedova con carico di

figli, nullo nei confronti di una lavoratrice sposata da meno di un

anno) ed una menomazione della libertà dell'iniziativa economica

privata assicurata dall'art. 41 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.

Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto :

1. Le ordinanze del tribunale di Como e del tribunale di Genova

sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale e pertanto

i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - L'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, stabilisce la

nullità dei licenziamenti delle lavoratrici che siano attuati a causa

di matrimonio (comma secondo); colpisce con la stessa forma di

invalidità le così dette clausole di nubilato inserite nei

regolamenti (comma primo) e dispone (comma terzo) che il licenziamento

intimato fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di

matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ed il compimento di un

anno dalla celebrazione stessa si presume effettuato per causa di

matrimonio. In connessione con quest'ultima statuizione e con

riferimento al periodo di tempo ivi considerato, la legge stabilisce la

nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice ove entro un

mese esse non siano confermate all'Ufficio del lavoro (comma quarto) e

limita (comma quinto) la facoltà del datore di lavoro di provare che

il licenziamento non è stato intimato per causa di matrimonio alle

sole ipotesi previste dalle lett. a, b e c del secondo comma dell'art.

3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, vale a dire ai casi: a) di colpa

della lavoratrice, che costituisca giusta causa per la risoluzione del

rapporto; b) di cessazione dell'attività dell'azienda alla quale essa

sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la

lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza

del termine.

La questione di legittimità costituzionale, delimitata dalle due

ordinanze con riferimento al descritto ultimo comma, si riassume nella

denunzia della violazione del principio di eguaglianza e della libertà

di iniziativa economica che discenderebbe dalla circostanza che la

limitazione della facoltà di prova contraria ai tre tassativi casi

innanzi indicati rende assoluta in ogni altra ipotesi la presunzione

stabilita nel terzo comma: questa particolare protezione accordata

dalla legge alle lavoratrici sarebbe causa, secondo i giudici a quo, di

ingiuste discriminazioni fra i lavoratori e darebbe luogo ad una grave

menomazione della libertà che l'art. 41 della Costituzione assicura

agli imprenditori.

L'esame della questione richiede una valutazione dei fini

perseguiti dal legislatore, allo scopo di accertare se essi

giustificano il trattamento di favore fatto dalla legge alle

lavoratrici che contraggono matrimonio e la conseguente limitazione del

potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto.

3. - Dai lavori preparatori - ed in particolare dalla relazione del

Governo e dal parere espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e

del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 - risulta che prima

dell'emanazione della legge impugnata era diffusa la prassi dei

licenziamenti delle donne in caso di matrimonio e che tale fenomeno

aveva assunto dimensioni ancora più gravi a seguito dell'entrata in

vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed

economica delle lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che

questa aveva imposto agli imprenditori. È tale situazione di fatto -

convalidata dalla comune esperienza e confermata dai frequenti

dibattiti sindacali e dottrinali, da studi condotti dallo stesso

C.N.E.L., da indagini disposte dal Governo e da varie proposte

legislative di iniziativa parlamentare - che ha indotto il legislatore

a valutare l'interesse delle lavoratrici alla conservazione del posto

di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di lavoro e ad

introdurre una disciplina idonea a dirimere il conflitto nel senso

ritenuto più rispondente alle esigenze della società: finalità,

giova rilevarlo, che la legge ha perseguito non solo con le

disposizioni relative ai licenziamenti, ma anche attraverso una più

ampia mutualizzazione degli oneri finanziari derivanti dal trattamento

concernente le lavoratrici madri (cfr. artt. 3 e seguenti).

Nel quadro di questa premessa la tutela accordata alle lavoratrici

che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità

di principi costituzionali che concorrono a giustificare misure

legislative che, in definitiva, perseguono lo scopo di sollevare la

donna dal dilemma di dover sacrificare il posto di lavoro per

salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una nuova famiglia o,

viceversa, di dover rinunziare a questo suo fondamentale diritto per

evitare la disoccupazione.

Già nella sentenza n. 45 del 1965 questa Corte affermò che nel

principio formulato dall'art. 4 della Costituzione è contenuta una

direttiva in forza della quale il legislatore è abilitato a circondare

"di doverose garanzie e di opportuni temperamenti" le ipotesi di

licenziamento. I motivi allora esposti valgono a più forte ragione

quando, come nel caso attuale, l'incombente minaccia di licenziamento

può comportare il sacrificio di un altro interesse parimenti tutelato

dalla Costituzione; dall'art. 2, che garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, fra i quali non può non essere compresa la libertà di

contrarre matrimonio; dall'art. 3, secondo comma, che impone di

rimuovere ogni ostacolo, anche di fatto, che impedisca il pieno

sviluppo della persona umana; dall'art. 31, che affida alla Repubblica

il compito di agevolare la formazione della famiglia e, quindi, di

intervenire là dove questa sia anche indirettamente ostacolata; e

dall'art. 37, che stabilendo che le condizioni di lavoro devono

consentire alla donna l'adempimento della sua funzione familiare non

può non presupporre, in primo luogo, che le sia assicurata la libertà

di diventare sposa e madre. Dal concorso del principio espresso

dall'art. 4 e dalla garanzia della libertà desumibile dalle citate

norme costituzionali deriva che la legge in esame persegue, nel settore

in essa considerato, l'attuazione di quel principio di tutela del

lavoro - art. 35, primo comma - che la Costituzione, in coerenza con

l'art. 1, colloca in testa al titolo terzo relativo ai rapporti

economici; e si può concludere che le restrizioni apportate al potere

di licenziamento appaiono giustificate dal fenomeno sociale al quale si

è voluto far fronte e dalla esigenza di salvaguardare la libertà e la

dignità umana dei soggetti in favore dei quali la disciplina è stata

disposta.

4. - Le esposte considerazioni hanno un peso determinante nella

decisione della specifica questione sottoposta a questa Corte.

Si può convenire che la disposizione impugnata, in quanto preclude

al datore di lavoro (al di fuori dei casi tassativamente previsti) la

possibilità di provare che il licenziamento non è stato disposto a

causa di matrimonio, rende assoluta la presunzione stabilita nel terzo

comma e, in definitiva, pone un divieto temporaneo di licenziamento per

qualsiasi causa che non rientri fra quelle elencate nell'ultimo comma.

Tale congegno, tuttavia, non può non essere valutato nella sua

strumentalità rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. La

presunzione stabilita dalla legge, peraltro limitata ad un ben definito

periodo di tempo, si coordina con il principio della nullità del

licenziamento a causa di matrimonio, perché esonera la lavoratrice dal

difficilissimo onere di provare che il matrimonio e la promessa di

matrimonio è stato l'unico motivo del recesso del datore di lavoro. E

non è dubbio che, una volta posta la presunzione, il legislatore

dovesse necessariamente stabilire i casi nei quali la controparte può

provare l'esistenza di una legittima causa di licenziamento e

delimitarli in modo tale da evitare frodi e da consentirne il controllo

giurisdizionale.

Risulta chiaro, perciò, che le ragioni illustrate nel paragrafo

precedente giustificano costituzionalmente i mezzi scelti dal

legislatore per rendere effettivamente operante il divieto di

licenziamento a causa di matrimonio: da un lato la particolare

situazione delle donne lavoratrici cui si è voluto far fronte

legittima il trattamento ad esse riservato nei confronti degli altri

lavoratori; dall'altro la tutela della loro dignità e libertà

realizza una disciplina dell'esercizio dell'iniziativa economica

rispettosa dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione. Né

può dirsi che la violazione di questa norma costituzionale e del

principio di eguaglianza discenda dalla circostanza che la disposizione

impugnata, tassativamente indicando i casi nei quali, nel periodo

predetto, la presunzione può essere vinta dalla prova offerta dal

datore di lavoro, impedisce il recesso in ogni altra ipotesi. Come

innanzi si è detto, la legge considera legittimo il licenziamento se

la lavoratrice incorra in colpa costituente giusta causa per la

risoluzione del rapporto, se cessa l'attività della azienda cui essa

era addetta, se è ultimata la prestazione per la quale era stata

disposta l'assunzione o se è sopraggiunto il termine per il quale il

rapporto era stato stipulato. Come risulta da questa elencazione (che

è stabilita con il rinvio a quella dei casi nei quali, in forza del

secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n.860, si fa

eccezione al divieto di licenziare le lavoratrici durante la gestazione

e fino al termine massimo di un anno dal parto), la libertà del datore

di lavoro è, certo, limitata, ma non è affatto compromessa come

suppongono le ordinanze di rimessione. Vero è che dalle ipotesi

contemplate dalla legge è esclusa quella concernente la riduzione del

personale: ma anche in questo caso l'imprenditore resta libero di

valutare le esigenze connesse al ridimensionamento della sua azienda ed

è solo vincolato a non includere fra i dipendenti sacrificati la donna

che si trovi nella situazione prevista dalla legge. E questa

particolare protezione accordata alla lavoratrice nubenda o sposata da

meno di un anno - protezione, dunque, ben limitata nel tempo - non

costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri

lavoratori coinvolti nelle vicende dell'azienda. Il legislatore,

infatti, può ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione

politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del

lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui

sussistano motivi che lo giustifichino: e nel caso in esame, per tutto

quanto si è detto innanzi, la legge è sorretta da ragioni che trovano

valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, ultimo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, contenente

disposizioni sul "divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa

di matrimonio", sollevata dal tribunale di Como in riferimento agli

artt. 2, 3, 37 e 47 della Costituzione e dal tribunale di Genova in

riferimento agli artt. 3, 37 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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