Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1974 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l 105,

quarto comma, e 1129, primo comma, del codice civile, 737 e seguenti

delL codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9

marzo 1972 dal tribunale di Verbania sul ricorso di Scacchetti Sergio

ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanza 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento promosso da Sergio Scacchetti,

Marisa Gaggiotti, Romano Quittino, Adriano Marino, Anna Maria

Antonietta d'Alfonso e Irma Fasani per ottenere la nomina d'autorità

di un amministratore di condominio, il tribunale di Verbania, con

ordinanza emessa il 9 marzo 1972, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt.1105, quarto comma, 1129, primo comma, del

codice civile, 737 e seguenti del codice di procedura civile, nelle

parti in cui non prevedono che il ricorso introduttivo del procedimento

in questione debba essere notificato agli altri condomini o comunque

l'audizione obbligatoria dei condomini stessi.

Il tribunale ha ravvisato, anzitutto, il contrasto delle norme

anzidette col principio stabilito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, giacché il cosiddetto procedimento camerale non

garantirebbe agli interessati la instaurazione del necessario

contraddittorio - non essendo il giudice obbligato, prima della

decisione, alla preventiva audizione di tutte le parti interessate -

né, quindi, la possibilità di un'efficace difesa dei di ritti e degli

interessi dei singoli.

Il tribunale ha, anche, ravvisato la lesione del principio di

eguaglianza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, attesa la

sussistenza, nel vigente sistema di diritto positivo, di non poche

disposizioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle norme

impugnate, le quali, tuttavia, non mancano di assicurare agli

interessati la più completa tutela giurisdizionale delle proprie

ragioni: ad es., l'art. 1003 del codice civile, in relazione all'art.

59 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice; l'art. 64 delle

disposizioni di attuazione al codice civile, in relazione alla norma di

cui all'art. 1129 del codice civile, nella parte riguardante la revoca

dell'amministrazione condominiale; ed altre ancora.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che la questione sia

dichiarata non fondata.

Sul primo profilo d'incostituzionalità, si osserva che sarebbe

principio ormai saldamente consolidato, nella giurisprudenza della

Corte costituzionale, che le garanzie previste dal l'art. 24 della

Costituzione vanno riferite unicamente ai procedi menti giurisdizionali

che abbiano contenuto decisorio, che sia no cioè suscettibili di

pervenire alla formazione di un giudicato.

Alla luce di siffatti insegnamenti, si nega che il provvedi mento

di nomina dell'amministratore della cosa comune e del condominio,

adottato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105, quarto

comma, e 1129, primo comma, assuma carattere decisorio, richiamando, al

riguardo, la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, la quale

appare ormai consolidata nello escludere che, a proposito dei

provvedimenti concernenti la nomina dell'amministratore della cosa

comune o del condominio, ricorra l'indicato carattere di decisorietà e

che i provvedimenti stessi appaiono idonei a produrre effetti di

giudicato, potendo gli interessati sempre ricorrere al giudice per

chiedere l'emissione di un nuovo provvedimento difforme da quello

precedentemente emanato.

Sul secondo profilo di incostituzionalità (quello cioè attinente

alla rilevata lesione del principio di eguaglianza), si sottolinea che

le disposizioni in esame non pregiudicano, in alcun modo, il diritto

degli interessati a conseguire, in ogni momento e contro chiunque, la

tutela, anche in via giurisdizionale, delle rispettive ragioni. Si

aggiunge che il raffronto della situazione giuridica qui presa in

considerazione, con altre obiettivamente diverse (anche se simili in

via di largo accostamento di carattere generale), come quelle citate ad

esempio nell'ordinanza di rinvio, non può ammettersi, dato che il

principio di eguaglianza risulta utilmente invocabile solo quando

eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme

giuridiche si riferiscono. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Verbania solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1105, comma quarto, 1129, comma primo, del

codice civile e degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura

civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione nelle parti in cui

dette disposizioni, relative al procedimento in camera di consiglio per

la nomina di amministratore condominiale, non prevedono che il

condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini

ovvero che questi ultimi debbano essere obbligatoriamente sentiti dal

giudice che procede.

Sempre secondo il giudice a quo, i medesimi articoli violerebbero

anche il principio dell'eguaglianza sancito nell'art. 3 della

Costituzione in quanto in altri casi di provvedimenti dell'autorità

giudiziaria da prendere in camera di consiglio è espressamente

previsto l'obbligo di sentire previamente gli interessati.

2. - La questione è infondata. Le norme denunziate 3. tutelano il

diritto, spettante a ciascun condomino in quanto tale in attuazione

della sua facoltà di godimento, che la cosa comune venga amministrata,

nonché il diritto, espressamente riconosciuto singolarmente a tutti i

condomini dal quarto comma dell'art. 1105 del codice civile, di

concorrere all'amministrazione. Per soddisfare a questa esigenza, che

è elemento essenziale dell'istituto del condominio, la legge riconosce

a ciascun condomino, quando non viene attuata l'amministrazione della

cosa comune, quando non vengono presi i provvedimenti necessari, quando

non si forma una maggioranza o quando la deliberazione adottata non

viene eseguita, il potere preventivamente irrinunciabile di ricorrere

all'autorità giudiziaria, la quale provvede in camera di consiglio e

può anche nominare un amministratore.

Il primo comma dell'art. 1129 applica il medesimo principio al

condominio di edifici, nei quali vi siano più di quattro condomini

quando non sia stato provveduto alla nomina, che lo stesso articolo

tassativamente prescrive, reputandola necessaria, di un amministratore,

caso questo che rientra nell'ipotesi prevista dal quarto comma

dell'art. 1105.

Se l'assemblea non provvede a tale nomina, questa è fatta

dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti nei due citati

articoli non sono diretti a difendere interessi di singoli condomini in

contrasto con altri, ma hanno per oggetto la tutela di un interesse

comune a tutti i condomini. Possono emanarsi nel solo caso che questa

tutela non venga attuata dagli stessi ed hanno lo scopo di ovviare ai

danni che incomberebbero su tutti i partecipanti alla comunione a causa

di tale inerzia. Ciò è tanto vero che, come insegna la dottrina, il

di ritto al ricorso all'autorità giudiziaria spetta anche al condomino

il quale non sia stato dissenziente in sede di delibera.

Col suo provvedimento in camera di consiglio il tribunale, su

iniziativa di uno o più condomini, sopperisce alla deliberazione

collegiale non presa e che è reputata dalla legge necessaria per

l'amministrazione della cosa comune, o la attua qualora esista e non

sia stata eseguita.

I provvedimenti presi in ottemperanza ai repetuti articoli f non

sono definitivi né idonei a produrre effetti di giudicato, potendo

sempre essere revocati o modificati dalla medesima autorità

giudiziaria su istanza degli interessati.

La maggioranza dei condomini può successivamente provvedere ai

sensi del comma secondo dell'art. 1129 cod. civ. alla nomina di

amministratore diverso da quello nominato dall'autorità giudiziaria

senza ricorrere a questa, revocando così praticamente lo stesso

provvedimento giudiziario.

Non si ravvisa quindi come gli articoli denunziati possano violare

o limitare il diritto alla difesa proclamato dall'art. 24 della Carta

costituzionale. Infatti, è costante nella giurisprudenza della Corte

il principio che le garanzie di cui al citato art. 24 vanno riferite

esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto

decisorio, carattere questo che, per i motivi sopra esposti, non hanno

i provvedimenti di nomina dell'amministratore di un condominio,

previsti dagli articoli impugnati.

3. - Infondata è anche la censura di costituzionalità dei

medesimi articoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Non

solo le disposizioni denunciate non pregiudicano, come già detto, la

tutela, anche giurisdizionale, dei diritti e degli interessi dei

condomini, ma non pongono alcuno di essi in condizione di disparità

tra loro e in confronto degli altri cittadini.

Né è pertinente, come esattamente rileva l'Avvocatura dello

Stato, il raffronto fatto nell'ordinanza a quo della situazione

giuridica presa in considerazione con altre apparentemente simili, ma

obbiettivamente diverse, dato che il principio di eguaglianza è

invocabile solo rispetto a identiche condizioni oggettive e soggettive

alle quali si applicano diverse norme giuridiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1105, comma quarto; 1129, comma primo, del codice civile;

737 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così

deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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