Codice civile

Art. 1003 c.c. — Mancanza o insufficienza della garanzia

[1]Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e' tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria; il danaro e' collocato a interesse; i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria; le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a interesse.

[2]In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

[3]Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 1002 e 1003, relativi all'inventario e alla prestazione della garanzia, riproducono sostanzialmente gli articoli 496-499 del codice del 1865. Per altro, ammessa la cedibilità del diritto di usufrutto, ho ritenuto opportuno, allo scopo di eliminare eventuali dubbi, aggiungere alla disposizione che dispensa dalla garanzia il venditore e il donante con riserva di usufrutto quella che impone invece l'obbligo della garanzia al cessionario, quando il venditore o il donante con riserva di usufrutto cede tale diritto (art. 1002, terzo comma). Ho poi regolato (art. 1003) l'amministrazione degli immobili, nel caso in cui non sia prestata la garanzia, stabilendo che amministratore sia il proprietario, se l'usufruttuario lo consente, o un terzo scelto dalle parti o nominato dall'autorità giudiziaria. E, sempre in tema dei provvedimenti da adottare qualora l'usufruttuario non presti la garanzia, ho disposto che i titoli al portatore, ove non si convertano in nominativi con annotazione dell'usufrutto, siano depositati presso un terzo, scelto dalle parti stesse o dall'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 481

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1003 · fonte del testo

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