Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,

3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei

pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle

direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di

finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994,

n. 460, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore

di Avellino nel procedimento civile vertente tra Gennaro Porpora ed

altri, quali eredi di Lucia Caruso, e il Ministero dell'interno ed

altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze del 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti l'atto di costituzione di Gennaro Porpora ed altri, l'atto di

costituzione ed intervento della Banca d'Italia nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alfonso Luigi Marra e Alfredo Alagna per Gennaro

Porpora ed altri, Pier Luigi Lorenti per la Banca d'Italia e

l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 nel corso di un

procedimento di espropriazione forzata presso terzi, il pretore di

Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 25

maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità

speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle

Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, denunciandone il

contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità

costituzionale, nel disciplinare i pignoramenti sui fondi di

contabilità speciale a disposizione delle prefetture o di altre

amministrazioni (Forze armate, Guardia di finanza, Polizia di Stato e

Corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce che non sono

soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e

finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza

pubblica, o al pagamento di emolumenti e pensioni dovuti al personale

amministrato (comma 1). La stessa disposizione prevede, inoltre, che

i pignoramenti ed i sequestri sulle somme affluite nelle apposite

contabilità speciali si eseguono esclusivamente, a pena di nullità

rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria

nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, il

quale vincola l'ammontare della somma dovuta sui fondi a destinazione

diversa da quella che non consente il pignoramento (comma 2);

esclude, quindi, e dichiara nulli gli atti di sequestro o di

pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato (comma 3).

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dopo

che i creditori che procedevano nei confronti del Ministro

dell'interno avevano provveduto al pignoramento presso la Banca

d'Italia - sezione della tesoreria provinciale dello Stato di

Avellino - anche su fondi di contabilità speciale della Prefettura.

La Banca d'Italia non era comparsa all'udienza stabilita per rendere

la dichiarazione del terzo, chiamato a specificare di quali somme del

debitore si trovasse in possesso (art. 547 del cod. proc. civ.).

Il giudice dell'esecuzione ritiene che la disposizione denunciata

tenderebbe ad introdurre la impignorabilità generalizzata delle

somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato, mentre i limiti

di pignorabilità di tali somme, per loro natura fungibili e

strumentali, dovrebbero essere individuati, secondo la giurisprudenza

costituzionale (sentenza n. 138 del 1981), in relazione alla natura

ed alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta

si chiede l'espropriazione. La disciplina denunciata altererebbe la

parità di condizione dei creditori e derogherebbe senza

giustificazione alla competenza territoriale, in violazione degli

artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

2. - L'ordinanza di rimessione del pretore di Avellino è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, del 13 marzo 1996.

3. - Si sono costituite dinanzi alla Corte le parti private che

hanno promosso il procedimento di espropriazione, facendo proprie e

sviluppando le argomentazioni prospettate nell'ordinanza di

rimessione.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo anzitutto l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio

principale. Difatti, a seguito della mancata comparizione del terzo

per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 del cod. proc.

civ., non essendo stata promossa dal creditore procedente l'azione di

accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo (art.

548 del cod. proc. civ.), il pignoramento avrebbe perduto efficacia

ed il processo esecutivo si sarebbe estinto. L'Avvocatura ritiene

che, in ipotesi, la pregiudizialità sarebbe configurabile solo nel

giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Ma questo presuppone

che il creditore procedente, dopo la mancata comparizione del terzo,

abbia assolto l'onere di proporre istanza per promuovere tale

giudizio (art. 548 del cod. proc. civ.), cosa che nel caso in esame

non si è verificata.

L'Avvocatura deduce, quale causa di inammissibilità, anche la

carenza di motivazione in ordine ai profili di incostituzionalità

della disposizione denunciata (quanto meno per i commi 2, 3 e 4), ed

il mancato accertamento, che ritiene necessario da parte del giudice

rimettente, dell'esistenza di fondi giacenti presso il terzo non

compresi nelle contabilità speciali, osservando che erano state

pignorate tutte le somme dovute al Ministero dell'interno ed alla

Prefettura.

5. - Il 18 aprile 1996 la Banca d'Italia, quale sezione di

tesoreria provinciale dello Stato di Avellino, ha depositato nella

cancelleria della Corte memoria di costituzione e di intervento,

assumendo di essere legittimata a costituirsi quale parte

"sostanziale" del giudizio principale, o di avere titolo ad

intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale quale

titolare del servizio di tesoreria dello Stato, affidatole per legge,

ovvero secondo le regole del processo amministrativo, da applicare al

giudizio di legittimità costituzionale.

Nel merito la Banca d'Italia ha proposto le proprie argomentate

conclusioni, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

o manifestamente infondata.

In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria per ribadire

e precisare le proprie deduzioni in ordine all'ammissibilità del suo

intervento.

6. - All'udienza del 25 giugno 1996 la Corte, sentite le parti, ha

dichiarato, con ordinanza, irricevibile l'atto di costituzione e di

intervento della Banca d'Italia, in quanto depositato oltre il

termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina del pignoramento sulle contabilità speciali delle

prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e

della Guardia di finanza, dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25

maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22

luglio 1994, n. 460.

Il pretore di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ritiene che

il divieto di pignoramento sui fondi di contabilità speciale

destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa

nazionale e di sicurezza pubblica, od al pagamento di emolumenti e

pensioni al personale amministrato, e le modalità del pignoramento

da eseguire presso l'amministrazione, possano essere in contrasto con

gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

2. - Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta

dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità, per irrilevanza,

della questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione è fondata.

La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di

espropriazione presso terzi, dopo che il creditore procedente aveva

provveduto a notificare l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al

terzo (art. 543 del cod. proc. civ.), citato a comparire dinanzi al

pretore per dichiarare di quali somme del debitore sottoposto ad

esecuzione fosse in possesso (art. 547 del cod. proc. civ.). La

mancata comparizione del terzo conclude questa fase, ed il

procedimento esecutivo si estingue, a meno che il creditore

procedente, a seguito della mancata (o della contestata)

dichiarazione del terzo, proponga istanza per l'accertamento del

diritto del debitore nei confronti del terzo. Solo in tal caso la

questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice

rimettente, si configurerebbe come pregiudiziale rispetto al suo

giudizio.

Non risulta dall'ordinanza di rimessione, né dagli atti, che,

successivamente alla mancata comparizione del terzo chiamato a

rendere la sua dichiarazione, il creditore abbia esperito l'azione

per il giudizio di cognizione, proponendo la relativa istanza. La

questione di legittimità costituzionale, dunque, nel momento in cui

è stata sollevata non era rilevante nel giudizio principale e deve

essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei

pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle

direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di

finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994,

n. 460, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113

della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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