Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo

comma, n. 5, e ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 16 giugno 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento

civile vertente tra Sabet Elyas ed il fallimento della società

Gagliardo Giovanni ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del

25 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione del fallimento Gagliardo e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Mario Comba, per il fallimento Gagliardo, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza in data 21 gennaio 1968, Sabet Elyas chiedeva al

giudice delegato presso il tribunale di Torino di essere ammesso al

passivo privilegiato del fallimento della società di fatto Gagliardo

Giovanni, Riotta Franco e Novara Giuseppe per un credito di lire

8.500.000, coperto da sequestro conservativo penale su beni di

proprietà del Riotta.

Il giudice, con provvedimento del 27 maggio 1968, ammetteva il

credito insinuato al passivo chirografario.

Il Sabet Elyas, con ricorso dell'8 giugno 1968, proponeva

opposizione contro il provvedimento del giudice delegato perché il

credito venisse ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata,

attesa la sua natura di credito dipendente da reato, a garanzia del

quale era stato concesso ed esibito, prima della sentenza dichiarativa

di fallimento, sequestro conservativo penale, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 189, primo comma, n. 5, e ultimo comma, del

codice penale.

Il fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione in persona

del rag. Michele Adorno, chiedeva che il ricorso del Sabet venisse

respinto e che, pertanto, fosse mantenuta ferma l'ammissione del

credito al passivo fallimentare come credito chirografario. Lo stesso

curatore sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.

189 e 191 del codice penale, 617 del codice di procedura penale e degli

artt. 2768 e 2778 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Il tribunale di Torino, sezione IV civile, con ordinanza 16 giugno

1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, n.

5, e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt.

2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153),

del codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il rag. Michele

Adorno, nella sua qualità di curatore del fallimento. È intervenuto,

altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha presentato le sue deduzioni.

Il tribunale, dopo aver rilevato essere pacifico in dottrina e in

giurisprudenza che il sequestro conservativo penale svolge funzioni

analoghe al sequestro conservativo civile, per cui i due istituti sono

da considerarsi identici in relazione allo scopo, all'oggetto e alla

procedura di esecuzione, nonché in relazione ai presupposti - fumus

boni iuris e periculum in mora", ha ritenuto "difficilmente compatibile

il privilegio che inerisce al sequestro conservativo penale di cui

all'art. 189 del codice penale con l'art. 3 della Costituzione",

sviluppando il proprio convincimento su considerazioni che possono

così riassumersi:

a) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato alla

concessione del sequestro conservativo penale, risulta sottoposto ad

una valutazione discrezionale del giudice, su domanda del p.m.;

b) ai sensi del codice civile il privilegio è sempre attribuito in

relazione alla natura del credito, mentre, nella specie, è collegato a

circostanze, quale il pericolo del ritardo, del tutto estranee a tale

causa, per cui, in fatto, si determina disparità di trattamento, a

parità di danno derivante da reato, nei confronti sia del creditore al

quale non sia stato concesso il sequestro conservativo penale, sia del

creditore cui, stante la dichiarazione di fallimento dell'imputato, non

sia stato disposto il sequestro, anche se il fatto reato è anteriore

alla dichiarazione di fallimento, sia, infine, del danneggiato da reato

che si avvalga della sua facoltà di procedere in sede civile,

richiedendo ed ottenendo il sequestro conservativo civile: soggetti

tutti esclusi dall'ordine dei privilegi di cui all'art. 2778 del codice

civile.

Il curatore del fallimento osserva, nella comparsa di costituzione,

che il privilegio costituito ex art. 189 c.p. presenta anomalie tali da

fare ritenere costituzionalmente illegittime le norme che lo hanno

istituito, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza

stabilito dall'art. 3 della Costituzione, e ciò sotto aspetti diversi:

a) il principio generale di eguaglianza nel procedimento

fallimentare è stabilito dal primo comma dell'art. 2740 c.c., che

stabilisce la par condicio creditorum;

b) al principio derogano le ammesse cause legittime di prelazione,

rappresentate dai privilegi, il pegno e l'ipoteca; cause che

costituiscono presupposti idone' i per determinare un diverso

trattamento tra i diversi creditori;

c) il sequestro conservativo penale non giustifica una diversità

di trattamento dei crediti derivanti da reato, in primo luogo perché

il privilegio, in questo caso, non attiene alla natura del credito, e

non sorge contestualmente ad esso ma si costituisce col fatto ed in

conseguenza di un provvedimento discrezionale del giudice; in secondo

luogo perché pone una ingiustificata discriminazione nei confronti di

quei creditori che, danneggiati da reato, si trovano in una identica

situazione di diritto sostanziale verso il condannato, ma non sono

sorretti da privilegio, non avendo potuto conseguire il sequestro

conservativo; in terzo luogo perché determina una ingiustificata

discriminazione anche nei riguardi dei creditori che abbiano ottenuto

il sequestro conservativo civile, non essendo questo coperto da

privilegio.

Nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale dello Stato conclude

perché la questione dedotta sia dichiarata infondata, osservando che:

1) il sequestro conservatorio penale ha una duplice finalità:

impedire la dispersione del bene al fine di assicurare il

soddisfacimento dei crediti cautelati; garantire, secondo un ordine

determinato, la prelazione, in fase di realizzazione esecutiva,

rispetto ad una serie di altri crediti;

2) se pur non possa disconoscersi che il privilegio a favore dei

crediti derivanti da reato presenta caratteristiche anomale rispetto

alla disciplina comune, tuttavia, discendendo esse da una diversa

considerazione e da una diversa posizione giuridica - particolare

natura dei crediti da tutelare -, non concreta, di per se, in alcun

modo, ragioni di violazione del principio di eguaglianza;

3) nessuna rilevanza, nella questione, assume la circostanza che il

sorgente privilegio ex art. 189 c.p. sia rimesso alla valutazione

discrezionale del giudice, in quanto ogni erronea applicazione della

discrezionalità rappresenta una eventualità del momento applicativo

della norma e non un motivo di illegittimità. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Torino denuncia la illegittimità

costituzionale del primo comma, n. 5, e dell'ultimo comma dell'art. 189

del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 7

(8), del codice civile, ritenendo che sia in contrasto con l'art. 3

della Costituzione la possibilità che, attraverso il sequestro

conservativo penale sui beni mobili dell'imputato, venga reso

privilegiato il credito relativo.

Il quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 189 del

codice penale è prospettato nell'ordinanza, sotto quattro diversi

aspetti:

1) il sorgere del privilegio, in quanto condizionato dalla

concessione del sequestro conservativo penale, è rimesso alla

valutazione discrezionale del giudice, su domanda del p.m. (art. 617

codice di procedura penale per cui "appare difficilmente compatibile"

con l'art. 3 della Costituzione la subordinazione del sorgere di un

diritto di preferenza, quale è una causa di prelazione, ad un

provvedimento meramente discrezionale;

2) essere pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il sequestro

conservativo penale svolge funzioni analoghe al sequestro conservativo

civile, essendo i due istituti sostanzialmente identici, per avere in

comune lo scopo, l'oggetto e la procedura di esecuzione e nel poggiare

su identici presupposti, il fumus boni iuris - riassunto, nel sequestro

conservativo penale, nell'accertamento dell'esistenza del procedimento

penale - e il periculum in mora;

3) il danneggiato da reato che si avvalga della facoltà di

procedere in sede civile, richiedendo ed ottenendo il sequestro

conservativo civile, non acquista nessun diritto preferenziale;

4) a parità di danno derivato da reato, il creditore, cui non sia

stato concesso il sequestro conservativo penale, per non averne presa

il p.m. l'iniziativa o per non aver accolta la sua sollecitazione, si

vede escluso dall'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2778 del

codice civile, così come si vede escluso il creditore per il

sopravvenuto fallimento dell'imputato prima della concessione del

sequestro conservativo penale, anche se il fatto - reato è anteriore

alla dichiarazione di fallimento.

La questione non è fondata.

2. - Come emerge dall'esposizione in fatto, essa non investe la

legittimità costituzionale del permanere del privilegio sancito

dall'ultimo comma dell'art. 189 del codice penale, anche dopo la

sentenza dichiarativa di fallimento dell'imputato, ma l'aspetto

generale del privilegio che accompagna, ad ogni effetto, i crediti

dipendenti da reato sottoposti a sequestro conservativo penale.

In ordine al caso di specie, vale rilevare che la dottrina e la

giurisprudenza sono orientate nel senso di riconoscere che il

privilegio che assiste il credito garantito dal sequestro conservativo

penale non viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento

dell'imputato, sempreché il sequestro sia stato disposto ed eseguito,

nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge, prima della sentenza di

apertura del fallimento e sia intervenuta sentenza irrevocabile di

condanna.

La estensibilità del privilegio conseguente al sequestro

conservativo penale a questa o quella situazione giuridica del

debitore, è questione che esula dalla competenza di questa Corte, in

quanto l'interpretazione e i limiti di applicazione delle norme che lo

contemplano, rientrano nella funzione istituzionale del giudice

ordinario.

3. - Nessuna rilevanza assume, sul piano costituzionale, la

circostanza che il sequestro conservativo penale, per la scelta operata

dal legislatore, trovi nel p.m. il suo organo di propulsione nei

giudizi collegiali e nel giudice penale il suo organo decisionale.

Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo

penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per

aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una

disciplina giuridica differenziata negli effetti.

Un aspetto distintivo particolare è rappresentato dalla

circostanza che il credito discende dal fatto- reato e che la presa di

cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione

in un rapporto processuale di natura pubblicistica che s'impernia

nell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. In

considerazione di tali aspetti particolari, il legislatore ha ritenuto

di riconoscere ai crediti derivanti da reato garanzie speciali

rimettendo all'insindacabile giudizio di opportunità del p.m. il

domandare al giudice il sequestro conservativo penale sui beni mobili

dell'imputato, determinando, nel contempo, quali crediti trovino in

essi garanzia (art. 191 del codice penale).

Con il sequestro conservativo penale, così come, del resto, con

l'ipoteca legale, prevista dal primo comma dell'art. 189 del codice

penale, il legislatore ha voluto garantire, in modo speciale e

autonomo, il pagamento delle obbligazioni civili contratte

dall'imputato, per effetto del procedimento penale e della condanna,

sia verso lo Stato, sia, per un principio equitativo e in via derivata,

verso il danneggiato dal reato (n. 5) e altri soggetti (nn. 4 e 6.

Anche se la soluzione adottata non è esente da critiche, rientra

comunque nell'ambito della discrezionalità del legislatore e le

finalità perseguite non appaiono in contrasto con il principio di

eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione trattandosi di

finalità apprezzabili che rendono ragionevole la disciplina adottata,

per i differenti aspetti della situazione giuridica regolata.

4. - Si osserva, nell'ordinanza, e sul concetto si insiste in modo

particolare, che il provvedimento del giudice, al quale si ricollegano

speciali effetti giuridici, è il risultato di una valutazione

meramente discrezionale, non compatibile, anche questa, con l'art. 3

della Costituzione, in quanto dà vita ad una disciplina differenziata

nei riguardi di coloro i quali, pur essendo stati danneggiati da un

reato, e quindi in situazione iniziale uguale ad altri, non godono del

diritto di preferenza per la mancata precostituzione del titolo.

Giova osservare, però, che tale discrezionalità attiene

unicamente alla libera valutazione di elementi acquisiti e, pertanto,

pur sempre determinata da una norma e condizionata dalla individuazione

dei presupposti che ne stanno a base. Nel caso, la discrezionalità

del giudice opera nel quadro della valutazione degli elementi che

legittimano la concessione del sequestro conservativo penale, ossia la

sussistenza di una fondata ragione di temere che manchino e si

disperdano le garanzie del credito (art. 189 codice penale, terzo

comma).

L'erroneo esercizio della discrezionalità rappresenta, come è

stato rilevato dall'Avvocatura dello Stato, una eventualità del

momento applicativo della norma e non un motivo di illegittimità di

questa.

5. - Non ha altresì rilevanza il fatto che il legislatore abbia

disciplinato, in relazione agli effetti, in modo difforme dal sequestro

conservativo civile, il sequestro conservativo penale nonostante gli

elementi in comune presenti nei due istituti e posti in risalto

nell'ordinanza del tribunale: a riguardo valgono le osservazioni svolte

sub 4.

Il privilegio del credito sorge, per il danneggiato, in via

derivata e in conseguenza della facoltà autonoma riconosciuta al p.m.

di domandare al giudice il sequestro conservativo o al pretore di

direttamente provvedervi; facoltà che trova la sua ragione di essere,

in base alla scelta fatta dal legislatore, per i fini caratteristici

del processo penale. Solo una volta concesso, il sequestro conservativo

penale giova anche agli interessi della persona danneggiata. Comunque

alla parte danneggiata dal reato non è riconosciuto il diritto di

richiederlo: essa potrà, a garanzia diretta dei propri crediti,

avvalersi solo del sequestro in via civile.

Il limite del privilegio, in riferimento alle altre situazioni

creditorie, è fissato in modo tassativo dallo stesso art. 189 del

codice penale, quinto comma, nel senso che i crediti in esso

contemplati si "considerano privilegiati solo rispetto ad ogni altro

credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti

posteriormente".

La norma impugnata deve essere valutata nel suo complesso, al fine

di stabilire se sia fondata sui presupposti logici che ne giustifichino

l'adozione.

Il presupposto logico è quello di prendere in considerazione la

particolare posizione processuale nella quale vengono a trovarsi le

obbligazioni discendenti dal reato; in conseguenza di ciò il

legislatore ha dato vita ad uno speciale sequestro conservativo, quello

penale, che trova la sua applicazione quando sussistano fondate ragioni

di temere che manchino e si disperdano le garanzie. L'individuazione

dell'aspetto a se stante del credito discendente da reato e la

configurazione di una diversa disciplina processuale penale

dell'istituto del sequestro conservativo non pone in evidenza alcuna

lesione del principio di eguaglianza sulla base della valutazione che

ripetutamente ha dato di esso questa Corte.

D'altra parte, non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di

legittimità, le divergenze e le difficoltà pratiche riscontrabili

nella norma in sede applicativa a meno che tali divergenze non siano

riferibili ad aspetti di essa incompatibili con l'ordinamento

costituzionale.

Non è infine fondato il dedotto contrasto con il principio di

eguaglianza, che si determinerebbe, per la diversità di trattamento,

tra il creditore danneggiato da reato per il quale, a seguito del

sopravvenuto fallimento dell'imputato, non può essere riconosciuto il

privilegio del credito nascente da reato, ancorché il credito stesso

sia anteriore alla dichiarazione di fallimento essendo preclusa la

possibilità- in base all'orientamento giurisprudenziale - di

richiedere, nelle more fallimentari, il sequestro conservativo penale.

Questo orientamento giurisprudenziale ha una sua impostazione logico -

giuridica. In effetti, la dichiarazione di fallimento coglie e fissa le

legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento

della sentenza dichiarativa. Da questo momento tutte le attività del

fallito, fin che dura lo stato di fallimento, costituiscono garanzia

comune per tutti i creditori; ciò comporta, proprio per il principio

di eguaglianza, che nessuno possa acquisire sugli altri creditori

diritti diversi da quelli che derivano loro dalla natura o aspetto

giuridico del credito. La legge non considera il credito derivante da

reato in se e per se privilegiato, ma lo rende tale solo a seguito

della esecuzione del sequestro conservativo penale ed ha, pertanto, in

tale sequestro la sua causa esclusiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe, dell'art. 189, primo comma, n. 5,

e ultimo comma, del codice penale, in quanto richiamato dagli artt.

2768 e 2778, n. 7 (n. 8, per art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153), del

codice civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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