Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271

del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma (ora primo), delle

disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, promossi

con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di

Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e

Zivieri Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte

ai nn. 62 e 63 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.

Visti gli atti di costituzione di Zivieri Umberto, Cantelli

Leonarda e Marsigli Raffaele;

udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, per la Cantelli, ed

Enrico Allorio, per il Marsigli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Zivieri Umberto contro

Pelloni Ferdinando per sentir accertare ai sensi dell'art. 269, n. 2,

del Codice civile, la sua qualità di figlio naturale di costui, la

Corte di appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma, espressa dall'art. 271 del Codice civile e

del terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del Codice

civile, che stabilisce un termine di decadenza di due anni per la

proposizione dell'azione di accertamento della paternità.

Nell'ordinanza 18 novembre 1966 la Corte bolognese denuncia in primo

luogo il contrasto che sarebbe ravvisabile fra l'art. 271 del Codice e

l'art. 30, primo comma, della Costituzione, per il fatto che il dovere

dei genitori nei riguardi dei figli previste da detta norma non

potrebbe estinguersi in modo assoluto e definitivo con il decorso del

tempo, anche se alcune delle sue più evidenti manifestazioni concrete

riguardano, nei casi normali, le condizioni di bisogno in cui i figli

si trovano nei primi anni della loro vita.

Inoltre l'art. 271 sarebbe in contrasto con il terzo comma dello

stesso art. 30 giacché la compressione che ne deriva della tutela

giuridica dei figli nati fuori del matrimonio è stabilita prescindendo

completamente dalla esistenza di una famiglia legittima del padre, e

quindi per un motivo non previsto dalla disposizione costituzionale.

Il termine di due anni appare, d'altronde, secondo l'ordinanza

gravemente inadeguato rispetto alle oggettive esigenze di tempo imposte

dalla natura stessa dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità, ed in realtà tendente, più che a soddisfare esigenze di

certezza giuridica (cioè all'interesse sociale di definire in modo

sicuro e tempestivo lo status dei figli, non appena questi escono dalla

minore età), a contenere nel numero più ristretto possibile le azioni

per dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ulteriore

motivo di contrasto con i principi costituzionali richiamati.

Si osserva inoltre che la costituzionalità dell'art. 271 non può

farsi derivare dalla norma di cui all'ultimo comma del citato art. 30,

non ritenendosi che tra "le norme e i limiti per la ricerca della

paternità" che il legislatore è in essa abilitato a stabilire rientri

la fissazione di un termine di decadenza (cosicché l'art. 271, lungi

dal trovare in quella norma costituzionale il suo legittimo fondamento,

sarebbe con essa in radicale contrasto).

L'articolo stesso si presenta poi lesivo del principio di

eguaglianza perché introduce una discriminazione per ragione di sesso

riguardando solo l'azione pel riconoscimento della paternità mentre

per quella relativa alla maternità l'art. 272 non appone alcun

termine.

Si osserva poi nell'ordinanza che le ragioni le quali inducono a

fare ritenere non manifestamente infondate le questioni relative

all'art. 271 del Codice sono tali da determinare analoghe conseguenze

sul terzo comma dell'originario testo dell'art. 123 disposizioni

transitorie, la cui costituzionalità appare peraltro dubbia anche per

motivi autonomi. Esso infatti determinerebbe una violazione dell'art. 3

della Costituzione per il fatto di porre senza valide ragioni i nati

prima del 1 luglio 1939 in una grave condizione di inferiorità

giuridica e pratica rispetto ai nati successivamente a quella data, e

di introdurre poi un'ulteriore discriminazione fra gli stessi nati

anteriormente al 1 luglio 1939, a seconda che essi abbiano o no

promosso entro il biennio del compimento della maggiore età

quell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, negata

dalle leggi in vigore all'epoca in cui il termine è scaduto.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1967.

Avanti la Corte costituzionale si è costituito lo Zivieri con

l'assistenza degli avvocati Sbais, Giacomelli e Cavasola i quali, con

deduzioni depositate l'11 maggio 1967, danno atto che, avendo la Corte

nel frattempo rigettata la questione relativa all'art. 271 del Cod.

civ., che era stata proposta anche da altri giudici, si rimettono su

questo punto alla giustizia della Corte, mentre insistono per

l'accoglimento della questione relativa all'incostituzionalità del

terzo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie. In via

subordinata chiedono che la Corte voglia comunque pronunciarsi nel

senso di dichiarare che l'unica interpretazione che non renda

incostituzionale tale disposizione è quella che fa decorrere il dies a

quo per la proposizione dell'azione da un giorno non anteriore a quello

successivo alla pubblicazione della sentenza 16 febbraio 1963, della

Corte costituzionale.

In una successiva memoria depositata il 9 ottobre 1968, la difesa

dello Zivieri prende le mosse dalla sentenza n. 58 del 1967 per

dimostrare come in occasione di essa non sia stata affrontata la

questione relativa all'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di

attuazione.

La questione qui prospettata, infatti, non riguarderebbe tanto

l'apposizione del termine di decadenza, ma la disparità di trattamento

fra i nati prima e i nati dopo il 1 luglio 1939 che non troverebbe

congrua giustificazione obiettiva rispetto alla logica del sistema.

Solo dopo che l'eliminazione dei due primi commi dell'art. 123 ad

opera della sentenza n. 7 del 1963 ha reso proponibile l'azione ai nati

prima del 1, luglio 1939, si è presentato il problema in esame, che

avrebbe potuto essere risolto anche in via di mera interpretazione dal

giudice di merito nel senso di fissare la decorrenza del termine per

l'esercizio dell'azione dal momento in cui essa era concretamente

proponibile.

Pertanto la difesa dello Zivieri insiste perché la Corte voglia o

ritenere la insussistenza di una questione di incostituzionalità,

trattandosi di interpretazione ed applicazione delle norme e dei

principi di legge che regolano in materia il dies natae actionis o

invece pronunciare sul contrasto denunciato dell'art. 123, terzo comma,

con l'art. 3, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.

2. - Analoga questione è stata sollevata sulla base di identici

motivi dalla stessa Corte di appello nel corso di un giudizio promosso

avanti il tribunale di Bologna da Cantelli Leonarda contro Marsigli

Raffaele.

Anche questa seconda ordinanza, pronunciata nella stessa data della

prima, è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nello

stesso numero della Gazzetta Ufficiale ed in questo giudizio si sono

costituite ambedue le parti private.

Nelle deduzioni presentate dalla difesa della Cantelli il 12 maggio

1967, con l'assistenza degli avvocati Giannini e Grassetti, si mette in

rilievo il carattere paradossale della situazione determinatasi per i

figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 in conseguenza della

sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale; tale sentenza

infatti, benché apparentemente diretta a consentire loro la

proposizione dell'azione entro gli stessi limiti previsti per i nati

dopo il 1 luglio 1939, avrebbe in realtà giovato ad una sola persona,

cioè a colui che promosse il giudizio nel corso del quale fu sollevato

l'incidente di costituzionalità che portò a tale pronuncia.

L'applicazione ai nati prima del 1 luglio 1939 del termine biennale di

cui agli artt. 271 del Cod. civ., e 123, terzo comma, delle disp.

trans., con decorrenza anteriore al giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza della Corte (essendo controverso nella

dottrina e giurisprudenza l'applicabilità alla categoria in esame

dell'art. 2935 del Codice civile, in relazione alla discussa efficacia

nel tempo della pronuncia della Corte) si risolverebbe nella

perpetuazione di quella anticostituzionale disparità di trattamento

che la sentenza stessa aveva inteso eliminare. Richiamato quindi il

precedente che deriverebbe dalla sentenza della Corte n. 63 del 1966

(nella quale è stato riconosciuto l'ostacolo alla decorrenza del

termine di prescrizione del diritto del lavoratore alla retribuzione,

costituito dal timore del licenziamento, ostacolo non diverso, ed anzi

meno consistente di quello costituito nella specie da un divieto di

legge efficace prima che la Corte lo facesse venir meno) la difesa

della Cantelli insiste per la dichiarazione di incostituzionalità

delle norme impugnate, nella parte in cui consentono che anche per i

figli naturali nati prima del 1 luglio 1939 il termine biennale decorra

da epoca anteriore al 24 febbraio 1963. In via subordinata essa deduce

altresì la totale incostituzionalità della norma regolatrice del

termine, richiamando ed illustrando gli argomenti esposti

nell'ordinanza della Corte d'appello.

Nelle deduzioni presentate il 12 maggio 1967 dagli avvocati Allorio

e Pacini a difesa del Marsigli si afferma invece l'infondatezza dei

motivi addotti a fondamento delle questioni sollevate.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 30, primo comma, della

Costituzione si pone in luce come si tratti di una norma espressa in

termini generalissimi e pertanto dotata di carattere programmatico,

più che precettivo, e come la possibilità che il potere ivi previsto

possa subire limiti risulti dal quarto comma dello stesso articolo. Nel

caso di specie, tuttavia, non tanto si tratta di limitare i doveri dei

genitori naturali verso i figli, quanto di stabilire chi possa essere

giuridicamente considerato come figlio. Argomento questo che viene

svolto anche con riferimento alla dedotta violazione del terzo comma

dello stesso art. 30, osservandosi che il problema dell'ampiezza della

tutela giuridica del figlio illegittimo, che fruisce del relativo

status, non ha nulla a che vedere col problema delle condizioni poste

per conseguire tale status.

Sull'adeguatezza del termine, la difesa stessa fa rilevare come

esso non sia in realtà di due, ma di ventitré anni, dovendosi

aggiungere al periodo durante il quale il figlio maggiorenne può

provvedere personalmente a proporre l'azione di dichiarazione di

paternità naturale quello durante il quale può esercitarla per lui il

genitore o tutore (art. 273, del Cod. civ.). In ogni modo le

valutazioni contenute nell'ordinanza di rimessione circa l'adeguatezza

del termine si risolverebbero in una critica alla legge più che in una

censura di costituzionalità. La funzione del termine, si osserva

altresì, non è tanto quella di far fronte ad un'esigenza di certezza

del diritto, quanto quella di assicurare la giustizia della decisione

relativa a controversie che divengono tanto più difficili quanto più

ci si allontana dall'epoca in cui sono avvenuti i fatti che ad esse

hanno dato luogo. Negato che la distinzione fra azione di paternità

naturale ed azione di maternità naturale, ai fini della soggezione e

decadenza, dia luogo ad una ingiustificata discriminazione per motivi

di sesso, la difesa del Marsigli riafferma come le norme impugnate

trovino il loro fondamento quarto comma dell'art. 30 della Costituzione

e contesta che l'art. 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie

determini una ingiustificata discriminazione (che si avrebbe invece se

solo i nati prima del 1 luglio 1939 fossero sottratti all'impero della

norma che stabilisce il termine di decadenza).

Con successiva memoria depositata il 2 gennaio 1969 la difesa del

Marsigli fa osservare che la sentenza n. 58 del 1967 intervenuta dopo

l'emanazione dell'ordinanza di rimessione ha deciso la questione

relativa alla costituzionalità dell'art. 271 e che non sono stati

prospettati profili o argomenti nuovi, sicché l'esame da compiere nel

presente giudizio deve rimanere limitato alla legittimità

costituzionale dell'art. 123, primo comma (già terzo) disp. trans. in

relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tuttavia a riprova dell'inesistenza di elementi che inducano a

riesaminare la costituzionalità dell'art. 271 ribadisce quanto già

osservato circa l'estraneità alla fattispecie del richiamo all'art.

30, primo comma, ed aggiunge come ciò risulti anche dalla

considerazione che l'art. 271 prevede un'azione promuovibile col

raggiungimento della maggiore età, cioè quando cessa l'obbligo

prescritto dal citato articolo della Costituzione, e come sia ribadito

dalla considerazione che l'articolo medesimo configura accanto

all'obbligo anche un correlativo diritto del genitore, ciò che fa

presupporre la sussistenza di un rapporto di patria potestà, mentre

nei confronti dei figli maggiorenni può sussistere non l'obbligo del

mantenimento, ma quello diverso degli alimenti. Riguardo al motivo

dedotto dal terzo comma dell'art. 30 osserva che ad esso non possa

farsi riferimento per stabilire l'ambito rilasciato al legislatore

nella disciplina della ricerca della paternità naturale dato che a

questa materia provvede specificamente il successivo quarto comma,

norma che sarebbe superflua se non si considerasse autonoma rispetto al

precedente che presuppone il possesso dello status di figlio naturale.

Dal che consegue l'erroneità dell'interpretazione secondo cui i limiti

alla ricerca della paternità siano da ammettere solo a tutela dei

diritti dei membri della famiglia legittima, essendo invece da ritenere

che essi possono essere diretti a tutelare anche gli interessi della

persona cui la ricerca si rivolge (sent. n. 70 del 1965) degli

ascendenti e dei collaterali nonché dei componenti la famiglia

legittima che potrà costituire in avvenire oltre che quelli più

generali della certezza (sent. n. 58 del 1967).

Sicché l'esigenza di limitare nel tempo la proponibilità

dell'azione di ricerca, lungi dal potersi ritenere incostituzionale

risponde ad esigenze costituzionalmente rilevanti. Né vale in

contrario richiamare i casi in cui l'azione è promuovibile oltre il

biennio dal compimento della maggiore età perché essi riguardano la

determinazione del dies a quo, che eccezionalmente viene spostato

quando anteriormente sussisteva un evento che impediva le ricerche.

L'assenza poi di ogni termine all'esperimento dell'azione di

riconoscimento della maternità (in nessun modo limitata dalla

Costituzione) lungi dal dare fondamento alla censura di violazione

dell'art. 3 Cost. fornisce una conferma di quanto prima asserito, sul

fine di tutela dell'esigenza della certezza voluta soddisfare

stabilendo un termine per la ricerca della paternità data la maggiore

difficoltà che, per evidenti diversità obiettive, questa presenta.

Quanto poi alla questione sollevata in confronto all'art. 123 la

difesa osserva che solo formalmente è nuova, poiché deve ritenersi

già risolta con la sentenza del 1967. Infatti le considerazioni che

stanno a base della questione stessa sono superate da quanto osservato

nella decisione secondo cui per i nati prima del luglio 1939 che

avessero già raggiunta la maggiore età anteriormente all'entrata in

vigore della Costituzione il termine avrebbe dovuto avere inizio da

questa data.

Ed analogamente nella stessa pronuncia della Corte trova risposta

l'altra censura di violazione del principio di eguaglianza pel diverso

trattamento fatto fra i nati prima della data predetta secondo che

abbiano o no promosso l'azione entro il termine.

Si tratta di diversità di situazioni di fatto irrilevanti ai fini

del giudizio di costituzionalità. Insiste nel richiedere la

dichiarazione di infondatezza della questione. Considerato in diritto :

Le due cause attengono alle stesse questioni e pertanto vanno

riunite e decise con unica sentenza.

1. - Le censure di incostituzionalità riguardanti il termine di

decadenza, stabilito dall'art. 271 del Codice civile per la

proponibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della

paternità, sono da prendere in esame per prime, dato l'evidente loro

carattere di preliminarietà rispetto alle altre relative all'art. 123

delle disposizioni transitorie. Alcuni dei motivi dedotti in proposito

nelle ordinanze sono stati gia considerati nella precedente sentenza n.

58 del 1967, altri sono nuovi: ma poiché anche i primi appaiono

sorretti da più ampie e più specifiche argomentazioni rispetto a

quelle proposte nelle precedenti vertenze, la Corte, in conformità ai

principi altre volte affermati (sentenze nn. 7 e 73 del 1958, 45 del

1960) ritiene di dovere procedere al loro riesame.

La incostituzionalità del termine de quo viene anzitutto

prospettata sotto il profilo della violazione del primo comma dell'art.

30 della Costituzione, nella considerazione che i doveri ch'esso impone

ai genitori naturali sono di tale indole da non potere venir meno in

virtù del decorso del termine di decadenza. Non sembra sia necessario

soffermarsi sui dubbi che l'interpretazione del detto comma solleva

(come quello relativo all'ammissibilità di una pretesa all'adempimento

degli obblighi ivi sanciti anche a favore dei figli naturali non

riconosciuti o non riconoscibili, oppure l'altra circa la sua eventuale

estensione anche ai figli che abbiano superato la maggiore età, ed in

quest'ultima ipotesi, il rapporto fra la pretesa stessa e l'altra che

può farsi derivare dall'art. 279 allorché ricorrano gli estremi

necessari per richiedere gli alimenti), dato che la loro soluzione in

nessun modo potrebbe incidere sulla definizione della presente

controversia. Questa infatti ha diverso oggetto sicché, anche se si

dovesse concludere nel senso della fondatezza del motivo argomentato

dalla disposizione in esame, non se ne potrebbe far discendere come

conseguenza l'invalidità del termine apposto all'esperimento di

un'azione, quale quella per la ricerca della paternità, differente

dall'altra, nei presupposti e negli effetti.

2. - Una seconda censura è fatta derivare dalla violazione del

terzo comma dell'art. 30 medesimo, nella considerazione che il limite

da questo consentito alla piena tutela giuridica e sociale dei figli

nati fuori del matrimonio deve trarsi solo dalle esigenze della

famiglia legittima, mentre la legge denunciata impone l'osservanza del

termine anche quando la azione sia rivolta contro un genitore che non

abbia costituito una famiglia siffatta, e fa altresì valere un motivo

di decadenza non previsto dal costituente.

In ordine al primo punto la Corte ritiene che, pur dovendosi

ammettere che la funzione fondamentale dei limiti cui ha riguardo

l'ultimo comma dell'art. 30 sia quello di evitare pregiudizi alla

famiglia legittima non si possa tuttavia negare ogni peso ad altre

esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla

certezza dei rapporti, secondo quanto è stato già statuito con la

sentenza del 1967. Esigenze che non possono ritenersi contraddette,

come l'ordinanza ritiene, dalle disposizioni dello stesso art. 271 che,

nei casi ivi previsti, fanno decorrere il biennio per la proponibilità

dell'azione da un momento anche molto posteriore al compimento della

maggiore età, poiché ciò corrisponde al carattere stesso del

termine, cui non potrebbe darsi inizio prima del verificarsi degli

eventi che consentono l'esperimento dell'azione. Sicché la certezza

conseguibile è quella relativa, quale è consentita dalle circostanze

dei singoli casi.

Non ha pregio poi il rilievo che il decorso del tempo non sia stato

espressamente previsto dal costituente come valida giustificazione di

una riduzione della protezione da accordare ai figli naturali, poiché

risulta dai lavori preparatori che l'aggiunta di un ultimo comma

all'art. 24 del progetto (il quale non conteneva alcuna menzione della

ricerca della paternità) ubbidì all'intento di porre una direttiva

affinché la materia fosse oggetto di un '"oculata legislazione"; con

che si intese rilasciare al legislatore un margine di discrezionalità

nel disporre limiti all'esercizio dell'azione (non solo di carattere

sostanziale ma anche temporale), il cui esercizio si rende pertanto

possibile fino a quando non venga a confliggere con altre norme della

stessa Carta fondamentale. Si può anche convenire nell'opinione che

l'apposizione di un termine non sia, astrattamente considerata,

necessaria (ed infatti era sconosciuta alla nostra legislazione fino al

1942) alla salvaguardia dei valori cui la norma ha riguardo, ma non mai

ritenersi assolutamente con essa contrastante.

3. - Deve anche disattendersi l'altro motivo fatto derivare dalla

inadeguatezza del termine predetto rispetto alle effettive esigenze di

tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Ciò non già per

la considerazione esposta dalla difesa attrice, secondo cui al periodo

di tempo utile a tenore dell'art. 271 deve aggiungersi quello

decorrente dalla nascita, dato che l'azione per conto del minore,

possibile al suo rappresentante legale nelle forme e con i limiti di

cui all'art. 273 del Codice civile, si rende ben difficile, o del tutto

impossibile in determinate situazioni, come per esempio nel caso di

minori dei quali non si conoscano i genitori, e la cui potestà

tutelare rimane affidata ad istituti di pubblica assistenza, ai sensi

degli artt. 354 e 402 del Codice civile; bensì per l'obiettiva

constatazione che il termine biennale non rende estremamente difficile

la tutela giudiziale e quindi, come già ritenuto nella precedente

sentenza, non è tale da indebolire gravemente la concreta

soddisfazione del bene costituito dall'assunzione della qualità di

figlio naturale.

4. - Maggiore rilievo riveste la censura rivolta all'art. 271 di

violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per quanto

attiene alla distinzione di sesso, fatta derivare dal rapporto Con

l'art. 272 che sancisce l'imprescrittibilità del riconoscimento

giudiziale di maternità. Si tratta di una questione nuova, poiché la

violazione dell'art. 3 era stata denunciata, in una sola delle cause

decise con la sentenza n. 58 del 1967, ma sotto il diverso aspetto

della diseguaglianza operata fra figli nati prima o dopo il 1939,

mentre l'accenno alla ricerca della maternità che si legge nella

sentenza stessa aveva soltanto la funzione di indicarla, a titolo

esemplificativo, come uno dei casi di imprescrittibilità delle azioni

di stato, dalla quale la difesa di parte traeva argomento a sostegno

della tesi patrocinata.

La soluzione della questione così formulata non può desumersi

dalla semplice considerazione che l'ultimo comma dell'art. 30 abbia

inteso sottoporre a particolari limiti la ricerca della paternità e

che, se altrimenti si pensasse, esso rimarrebbe sfornito di ogni valore

normativo. Infatti, pur convenendosi in tale interpretazione (per il

motivo prima esposto, della chiara ed univoca volontà di quella parte

dell'Assemblea costituente che ebbe a proporre ed approvare il

corrispondente emendamento aggiuntivo al progetto), e pur dovendosi in

conseguenza respingere l'opinione di coloro i quali attribuiscono al

comma stesso il solo scopo di imporre una riserva di legge, non si è

tuttavia dispensati dall'accertare se, nell'attuazione delle direttive

in esso consacrate, il legislatore non abbia violato altri principi

costituzionali, o esorbitato dai confini della ragionevolezza, entro i

quali deve essere contenuto l'esercizio del potere di attuazione dei

principi medesimi.

A tal fine, è da chiedere fino a che punto l'indubbia differenza

che la diversità del sesso induce in merito alla ricerca del padre e

della madre naturale giustifichi la differenza della disciplina

giuridica, nel duplice aspetto che secondo il vigente Codice assume a

favore del padre: di limitazione dei mezzi di prova della paternità,

e dell'apposizione di un termine per la proposizione della relativa

azione.

Dubbi non sorgono sulla prima, data l'impossibilità di un

accertamento diretto, quale quello che l'art. 272, secondo comma, del

Codice civile prevede per la madre, e la conseguente necessità del

ricorso a prove presuntive: sicché il fatto che il legislatore abbia

limitato l'ambito di tali prove appare incensurabile perché tende a

soddisfare la finalità di maggiore tutela cui ha riguardo l'ultimo

comma dell'art. 30.

A dubbi potrebbe dar luogo l'altro limite relativo alla decadenza,

e ciò in base alla considerazione che i motivi addotti a dar ragione

del limite temporale di cui all'art. 271 potrebbero venire invocati

anche in confronto alla dichiarazione giudiziale di maternità. È

chiaro infatti che quando quest'ultima sia stata emessa contro la madre

naturale che abbia, o al momento della procreazione della prole

naturale o successivamente costituito una famiglia legittima, è

suscettibile di compromettere i diritti dei membri di quest'ultima, ed

allo stesso modo, se emessa nei confronti della madre nubile, i diritti

al rispetto della sua personalità. Si può aggiungere che non diverso

né meno difficoltoso sia il grado di certezza raggiungibile nella

prova della maternità, dato che, a volte, come nei confronti degli

"esposti", e comunque allorché facciano difetto i dati anagrafici, si

può rendere impossibile l'accertamento del parto, ed anche quando

quest'ultima si ottenga, può rimanere incerta l'identità del figlio

con esso generato. E, ad aggravare ancora la difficoltà cui si accenna

può concorrere pure la disposizione dell'art. 9 del D.L. 8 maggio

1927, n. 798, che fa tassativo divieto alle amministrazioni dei

brefotrofi di rivelare a chiunque le indagini segrete da esse esperite

per l'identificazione della madre. Tuttavia, dato che i casi

prospettati sono non frequenti, ritiene la Corte di potere escludere

che la disposizione in esame urti contro l'esigenza della

ragionevolezza.

5. - Passando ora ad esaminare le censure sollevate, in via

subordinata, in confronto al terzo comma dell'art. 123 delle

disposizioni transitorie del Codice civile, è da osservare che la

prima è motivata per relationem rispetto all'altra con cui si

denunciava l'incostituzionalità del termine ex art. 271, sicché non

può non seguire la sorte di questa ultima.

Quanto alla seconda, che denuncia la violazione dell'art. 3 della

Costituzione per il fatto di assoggettare al termine predetto

l'esperimento dell'azione di dichiarazione anche per la ipotesi

prevista dall'art. 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento nel

tempo corrispondente a quello del concepimento), che la consentiva nel

momento, è da osservare come (a parte il difetto di ogni rilevanza che

la soluzione della questione avrebbe per la definizione del giudizio di

merito, nel quale non si controverte su tale fattispecie) essa manchi

di fondamento. Infatti la norma denunciata ha voluto pareggiare il

trattamento giuridico delle azioni di riconoscimento in tutti i casi in

cui l'art. 269 del Codice del 1942 le ha ammesse, e ciò anche in

ordine al termine, nell'intento di eliminare i dubbi che sarebbero

potuti sorgere per i nati prima dell'entrata in vigore delle nuove

norme, dato che la precedente sottrazione al termine avrebbe potuto far

ritenere "quesito" il diritto dei soggetti di cui si parla alla

proposizione dell'azione senza limiti temporali, secondo i principi

regolanti la successione delle leggi nel tempo. Principi che però

possono cedere di fronte ad una contraria volontà legislativa,

sempreché non si incontrino, come nella specie avviene, ostacoli nella

Costituzione.

Non è esatta l'affermazione delle ordinanze che fa derivare

l'asserita invalidità degli stessi motivi indicati nella sentenza n. 7

del 1963 perché questi riguardavano la diversità di trattamento fra i

nati prima e dopo il luglio 1939 disposta dai primi commi dell'art.

123, per quanto atteneva al diritto di proposizione dell'azione, e non

già al termine, che non veniva allora in considerazione perché non

dedotto, né rilevante.

Egualmente infondato la Corte ritiene l'ultimo motivo prospettato,

che fa derivare il contrasto con l'art. 3 del fatto della sperequazione

che l'articolo in contestazione determinerebbe fra i nati anteriormente

alla detta data, secondo che abbiano o no promosso entro il biennio dal

compimento della maggiore età l'azione che risultava negata dalle

leggi allora in vigore. È agevole osservare, con riferimento a quanto

prima esposto, che tale risultato discende non dalla superstite parte

del citato art. 123, bensì dai principi regolativi dell'efficacia

delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale rispetto ai

rapporti anteriori alla loro emanazione. In virtù dei medesimi tale

efficacia si estende ad essi, salvo che non siano nel frattempo

intervenuti eventi che li abbiano sottratti ad ogni possibilità di

mutamento, secondo già statuito dalla precedente sentenza n. 58,

riguardante una censura del tutto analoga a quella in esame.

Si può convenire con il giudice a quo nel rilevare gli

"inconvenienti pratici" verificabili in conseguenza di tali effetti

preclusivi, ma essi, appunto perché di mero fatto, non possono

esercitare alcuna influenza. Allo stesso ordine di inconvenienti,

giuridicamente irrilevanti, apparterrebbero, se fossero veri, quelli

messi in rilievo dalla difesa di parte e fatti consistere nella

inapplicabilità dell'annullamento disposto con la sentenza n. 7 del

1963 a nessun altro caso all'infuori di quello che ebbe a promuoverlo.

Ma veri in tutti non sono, posto che dell'annullamento dei due primi

comma dell'art. 123 potranno beneficiare tutti i nati prima del 1939

per i quali la decorrenza del biennio non si sia iniziata, o sia ancora

in corso al momento dell'emanazione della sentenza, e ciò in

applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 271.

La tesi della difesa dei resistenti che vorrebbe si facesse

decorrere il termine di decadenza dal giorno della pubblicazione della

sentenza della Corte, argomentata dalla apparenza di validità

determinata dalla legge poi venuta meno in virtù della sentenza

stessa, deve respingersi non già come potrebbe sembrare, pel fatto che

conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perché anzi

importa l'attribuzione di un più intenso effetto retroattivo, qual'è

quella che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la

considerazione che, se fosse accolta, nell'assolutezza con cui è

formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti già

esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che

con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.

Nessun sostegno alla tesi ora confutata può farsi derivare,

secondo invece ritiene la difesa di parte, dalla sentenza n. 63 del

1966 perché essa non riguarda il problema dell'efficacia delle

pronuncie di annullamento, bensì la validità di una legge che,

fissando il termine della prescrizione dei crediti di lavoro in modo da

farlo decorrere anche durante il periodo di costanza del rapporto

lavorativo, avrebbe potuto avere per effetto di indurre il lavoratore,

per il suo stato di assoggettamento al datore di lavoro, a rinunciare

all'esperimento dell'azione contro quest'ultimo, relativa a crediti

insoddisfatti, con violazione del principio della irrinunciabilità dei

diritti costituzionalmente garantiti al prestatore d'opera.

Il diverso problema dell'efficacia retroattiva delle sentenze di

annullamento dev'essere affidato per la soluzione nei casi concreti ai

giudici di merito, secondo la Corte ha ripetutamente affermato, e per

ultimo nella citata sentenza n. 58 del 1967. Una competenza della

Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi,

consacrati nel testo costituzionale o in esse impliciti, dai quali si

argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato

della intangibilità degli effetti derivati da rapporti esauriti:

principi che nel caso in esame non possono ricavarsi, come si è detto,

dal solo art. 3 della Costituzione che è stato invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle

disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze

della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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