Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1462,

primo comma, del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 15

giugno ed il 27 aprile 1972 dal tribunale di Milano in due procedimenti

civili vertenti tra la società Industria Italiana Imballaggi e Trossi

Vittoria, iscritte ai nn. 353 e 412 del registro ordinanze 1972 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6

dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Trossi Vittoria;

udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Kenato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Trossi Vittoria e

la s.r.1. Industria Italiana Imballaggi, il tribunale di Milano ha

sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, in riferimento agli

artt.3 e 24 della Costituzione.

Identica questione di legittimità costituzionale è stata

successivamente proposta dal tribunale di Milano in altro giudizio

vertente tra le medesime parti.

Si è costituita in entrambi i giudizi di legittimità

costituzionale Trossi Vittoria, deducendo la irrilevanza e, in

subordine la infondatezza della questione proposta.

È altresì intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri

egualmente deducendo l'infondatezza della questione proposta Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze di rimessione, di contenuto sostanzialmente

identico, viene sollevata di ufficio la questione d legittimità

costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del cc dice civile, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma denunciata,

riconoscendo la validità ed efficacia della clausola limitativa

dell'opponibilità di eccezioni da parte d uno dei contraenti -

normalmente inclusa nei contratti in cui le condizioni vengono

predeterminate dal contraente più forti sul piano giuridico ed

economico - sanzionerebbe sotto di versi profili una situazione di

disparità e diseguaglianza d fatto tra le parti, che mediante

l'inserzione di tale clausole verrebbe "trasfusa nel sinallagma

contrattuale".

La norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,

sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione in quanto

consentirebbe "la prevalenza di un cittadino su un altro solo a causa

della loro differente potenza di fatto"; ed ancor più con il disposto

del secondo comma dello stesso art. 3, in quanto permetterebbe di

"consolidare e perpetuare situazioni di predominio e di privilegio

economico, che urtano palesemente con uno sviluppo dell'eguaglianza

reale dei cittadini".

La clausola contestata e la norma che l'ha recepita

determinerebbero una situazione di diseguaglianza anche sotto un altro

aspetto, perché il contraente abbiente che sottoscriva detta clausola

non avrà difficoltà ad adempiere la propria prestazione o ad

affrontare il giudizio senza temerne le conseguenze economiche, né a

proporre un giudizio per far valere le sue pretese nei confronti della

controparte; mentre il contraente non abbiente sarà indotto a pagare

per evitare un giudizio e non subire una condanna, senza avere i mezzi

necessari per promuovere a sua volta una causa.

I motivi per cui questa Corte ha riconosciuto la

incostituzionalità dell'istituto del solve et repete nei rapporti tra

cittadino contribuente e Stato, dovrebbero a maggior ragione valere per

la sua applicazione nel campo contrattuale, ove esso è rivolto a

tutelare "semplici interessi di privati nei confronti di altri privati

del tutto eguali fra loro sul piano giuridico".

Infine le ordinanze rilevano che la norma denunciata,

"istituzionalizzando il potere di un soggetto di limitare la tutela dei

diritti competenti alla controparte in base al contratto stipulato,

costituisce la fonte primaria della limitazione stessa", e pertanto si

porrebbe in contrasto anche con il principio sancito dal primo comma

dell'art. 24 della Costituzione.

2. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per

difetto di rilevanza, dato che entrambe le ordinanze di rinvio

contengono ampia e congrua motivazione sia sull'ammissibilità

dell'appello proposto contro le due sentenze del pretore, sia sulla

conseguente rilevanza della questione ai fini della decisione dei

giudizi di appello, con valutazioni di rito e di merito non sindacabili

in questa sede.

3. - La questione non è fondata. Giova anzitutto rilevare che la

"clausola limitativa della proponibilità di eccezioni", oggetto

dell'art. 1462 del codice civile, ancorché comunemente indicata nella

prassi come clausola o patto del solve et repete, si differenzia

nettamente dall'istituto del solve et repete fiscale, sia quanto ai

presupposti, sia quanto all'ambito di applicazione e alla natura degli

effetti giuridici. Nel diritto tributario trattavasi di un principio

legale, in base al quale la proponibilità dell'azione del soggetto

passivo della pretesa fiscale, diretta a far dichiarare la

illegittimità dell'atto di imposizione, veniva condizionata al

preventivo pagamento del tributo, determinando così un vero e proprio

difetto, sia pur temporaneo, di giurisdizione: e proprio per questo la

Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riguardo

alla differenza di trattamento tra il cittadino in grado di pagare il

tributo che gli fosse indebitamente imposto, e quello che, non avendo

la materiale disponibilità della somma pretesa dall'ente impositore,

venisse privato della effettiva possibilità di chiedere ed ottenere la

tutela giurisdizionale del proprio diritto.

La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha invece

la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in

un contratto con prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla

collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del

codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto

di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento la

proponibilità di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare

la prestazione dovuta". Pertanto come è stato dichiarato da

autorevole giurisprudenza, la clausola in questione, operando sul

terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo al

l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto

di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della

controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le

cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio,

dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa

dell'opponibilità di eccezioni determini difetto di giurisdizione, è

evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non

comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela

giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della

Costituzione.

4. - La clausola di cui si discute ha sicuro fondamento nel

principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice

civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il

contratto ha forza di legge tra le parti. Naturalmente l'autonomia è

soggetta ai limiti stabiliti dalla legge, secondo l'espresso disposto

dell'art. 1322, cui fà riscontro la disciplina costituzionale che

garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, indicandone

al tempo stesso i precisi limiti. Ed infatti il legislatore, nel

riconoscere la validità ed efficacia delle condizioni contrattuali che

sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, ha richiesto

che esse siano oggetto di espressa e specifica approvazione per

iscritto (cfr. art. 1341, secondo comma, del codice civile), ed ha

inoltre circoscritto il loro ambito di applicazione proprio con la

norma dell'articolo 1462, escludendo che esse possano comunque

estendersi I alle ecce ioni di nullità, di annullabilità, e di

rescissione del contratto. Di più: per evitare l'eventualità di

applicazioni abusive, con la norma del secondo comma dello stesso art.

1462, ha stabilito che anche nei casi in cui la clausola limitativa

della proponibilità di eccezioni è efficace, il giudice, ove

riconosca che concorrono gravi motivi, ha tuttavia il potere di

sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Dal complesso di queste disposizioni risulta con chiara evidenza

che la denunziata illegittimità dell'art. 1462 non sussiste. La

circostanza che la clausola limitativa venga contrattualmente stabilita

a carico di un solo dei contraenti, e sia generalmente predisposta

dall'altro tra le condizioni generali di contratto, ha una precisa

giustificazione, se si considera che essa è diretta ad assicurare la

parte normalmente tenuta ad eseguire per prima la propria prestazione,

circa il puntuale adempimento della prestazione corrispettiva della

controparte, differito nel tempo. La clausola trova infatti te'ica e

normale applicazione nei contratti di compravendita, di

somministrazione, e di locazione immobiliare, nei quali siano accordate

una o piu dilazioni per il pagamento del prezzo, o stabiliti termini

successivi per il pagamento delle singole somministrazioni, ovvero

pattuito il regolare pagamento del canone secondo una determinata

periodicità; ed ha precisamente lo scopo di garantire il venditore o

fornitore, che ha consegnato la merce, e il locatore, che ha immesso il

conduttore nel godimento della cosa locata, contro pretestuose

eccezioni dilatorie o defatigatorie, intese a ritardare l'adempimento

del corrispettivo pattuito e dovuto. La clausola, - come già si è

accennato - non può estendere la propria efficacia nei confronti delle

eccezioni di nullità o annullabilità del contratto, ossia concernenti

il fatto costitutivo del rapporto, né nei confronti di quelle

attinenti alle eventuali cause di rescissione del contratto, ossia alla

sopravvivenza del vincolo obbligatorio, e nemmeno nei confronti di

fatti estintivi estranei all'azione del sinallagma funzionale, ossia

non dipendenti dal comportamento della controparte (pagamento ed altri

modi di estinzione; prescrizione dell'azione): la sua validità ed

efficacia è dunque configurabile solo nei confronti delle eccezioni

aventi il loro fondamento nell'inesatto o imperfetto adempimento da

parte dell'attore, cioè delle exceptiones inadimpieti, e più

propriamente non rite adimpleti contractus.

5. - Così stando le cose, appare ingiustificato il rilievo delle

ordinanze di rinvio, per cui "la clausola, formalmente introdotta dalla

libera volontà delle parti, costituisce una imposizione derivante

dalla differenza di forza economica e di contrattazione dei

contraenti", e addirittura un "mezzo di tutela di specifici interessi

sociali di gruppo". Per tacer dei rapporti commerciali, che si

intrecciano tra soggetti appartenenti ad ogni ceto senza distinzioni di

classe, anche i proprietari locatori di appartamenti non costituiscono

ormai un gruppo sociale omogeneo, e tanto meno un gruppo privilegiato;

né puo dirsi che gli inquilini, oggetto della più ampia tutela nella

vigente legislazione, siano sottoposti alle imposizioni vessatorie o

arbitrarie dei locatori solo perché questi esigono il regolare

pagamento dei fitti. Nella comune esperienza, una clausola diretta a

garantire il puntuale pagamento dei canoni da parte del conduttore al

quale sia stato concesso il pieno godimento dell'immobile locato,

precludendogli la possibilità di rifiutare o differire tale pagamento

resistendo all'azione del proprietario con eccezioni relative ad

eventuali inconvenienti o difetti che pretenda di aver riscontrato

nell'uso dei locali affittati, soddisfa una reale esigenza pratica di

tutela contro inadempienze pretestuose, cavillose, defatigatorie; e, in

quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della

prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta

disparità di trattamento, tende precisamente a mantenere

quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento

unilaterale romperebbe, tanto più che una domanda giudiziale di

risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente

consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la

disponibilità dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del

suo credito.

6. - Gli argomenti addotti dalle ordinanze di rinvio, circa la

pretesa violazione del principio di eguaglianza in relazione alla

differente potenza di fatto o di forza economica delle parti

contraenti, si rivelano non pertinenti, in quanto le preoccupazioni del

tribunale di Milano circa la situazione di inferiorità del contraente

meno abbiente di fronte a quello più facoltoso sono eliminate dalla

considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il

legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso

art. 1462. Qualora riconosca la sussistenza di gravi motivi, il giudice

può sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante la

esistenza della clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa

disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare

che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti

abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di

fatto del contraente convenuto per l'adempimento: il giudice, nella

libera valutazione del singolo caso concreto, potrà financo escludere

l'applicazione della clausola, con una prudente decisione equitativa,

prescindendo da ogni rigor iuris nell'apprezzamento della effettiva

realtà del rapporto e della gravità delle rispettive inadempienze.

Anche sotto quest'ultimo profilo risulta confermata la infondatezza

della questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Milano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, sollevata con le

ordinanze elencate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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