Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 312, n.

2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre

1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Olivotti

Adriano contro il procuratore generale della Repubblica presso la

Corte d'appello di Bologna ed altri, iscritta al n. 676 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso dal ricorso ex art. 111 della

Costituzione di Adriano Olivotti avverso il decreto della Corte

d'appello di Bologna che aveva ritenuto non potersi far luogo

all'adozione del maggiorenne Moreno Delfari, figlio del coniuge del

ricorrente, in ragione della presenza di due figli minorenni nati dal

matrimonio del ricorrente con la madre dell'adottando, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 21 novembre 1994, pervenuta alla Corte

costituzionale il 15 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale:

a) "dell'art. 291 del codice civile, quale risulta

dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

557 del 1988, nella parte in cui non prevede che possa aversi

adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti

legittimi o legittimati in età minore, anche quando l'adottando sia

figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel

nucleo familiare facente capo a tale coppia";

b) "dell'art. 312, n. 2, del codice civile, nella parte in cui,

limitando la funzione valutativa del tribunale alla convenienza

dell'adozione per l'adottando, non riconosce a tale organo poteri

idonei al compimento di un più complesso esame, demandando al

giudice la valutazione degli interessi in campo e della obiettiva

convenienza dell'adozione in rapporto al fine di rafforzamento

dell'unità familiare".

L'ordinanza richiama preliminarmente la giurisprudenza di questa

Corte che ha ammesso la possibilità di deroga al divieto di adozione

di maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati

maggiori di età e consenzienti oppure incapaci di esprimere

l'assenso perché interdetti o irreperibili (sentenze nn. 557 del

1988 e 345 del 1992). La questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291 del codice civile mirante a rendere flessibile il

divieto anche in presenza di figli minorenni è stata, invece,

respinta dalla sentenza n. 53 del 1994 sul riflesso che la loro

incapacità, diversamente da quella dell'interdetto, ha carattere di

"predeterminata transitorietà" tale da escludere che possa essere

rimesso al giudice l'apprezzamento discrezionale dell'opportunità di

prescindere dal loro assenso, anziché attendere che essi abbiano

conseguito, con la maggiore età, la capacità di esprimerlo.

Ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che l'ultima sentenza

non precluda una soluzione diversa nel caso in cui l'adottando sia

figlio del coniuge dell'adottante e conviva con i due coniugi e i

figli minori nati dal loro matrimonio. In questo caso la rigidità

del divieto contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il

profilo del principio di ragionevolezza, perché contraddice la

logica della sentenza n. 557 del 1988, che ha aperto la procedura a

più ampie valutazioni ponderate dei vari interessi da parte del

giudice, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché

impedisce che l'adozione di un maggiore di età, analogamente

all'adozione di un minore nel caso particolare previsto dall'art. 44,

primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, possa

servire allo scopo di formalizzare un rapporto di fatto integrato

nell'unità di una famiglia legittima rafforzando la coesione della

famiglia medesima.

La questione sub b) è sollevata in via conseguenziale, considerato

che la questione sub a) implica l'esigenza di una ponderazione di

tutti gli interessi concorrenti nel caso da decidere, mentre l'art.

312 del codice civile, sul presupposto dell'impugnata valutazione

legale che ammette l'adozione soltanto in assenza di figli legittimi

minori, demanda al giudice soltanto la valutazione della convenienza

dell'adozione per l'adottando.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata alla stregua della sentenza n. 53 del 1994. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt.

2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 291 del codice civile, modificato dalla sentenza di

questa Corte n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la

possibilità di adozione di un maggiorenne, da parte di chi abbia

discendenti legittimi o legittimati in età minore, anche quando

l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente

inserito nella comunità familiare;

b) dell'art. 312, n. 2, del codice civile, nella parte in cui,

limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza

dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una

valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza

di adozione.

2. - La seconda questione è strumentale alla prima, sicché si

tratta in realtà di due aspetti di un'unica questione. Essa è

inammissibile.

La riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice

civile alle persone maggiori di età, rivalutandone in pari tempo la

funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto da

natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem). Coerentemente

con tale funzione l'art. 291 del codice civile vietava l'adozione di

un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati.

Deviando dalla logica dell'istituto, la sentenza n. 557 del 1988 di

questa Corte ha temperato il divieto ammettendo l'adozione anche in

presenza di figli maggiorenni e consenzienti, e un ulteriore

temperamento è stato portato dalla sentenza n. 345 del 1992, che nel

caso di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché

interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297, secondo

comma, così estendendo a questo caso il potere di valutazione

comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al

tribunale.

Secondo il giudice rimettente, nello spirito di tale

giurisprudenza, che ha aperto l'istituto dell'adozione civile a

funzioni diverse da quella primaria, con conseguente introduzione

nella procedura di ulteriori momenti valutativi, il divieto dell'art.

291 dovrebbe diventare flessibile anche in presenza di figli

minorenni quando, come nella specie, l'adottando (maggiorenne) sia

figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel

consorzio familiare. In questo caso particolare la rigidità del

divieto di adozione - confermata in generale dalla sentenza n. 53 del

1994, ma in relazione a un caso non qualificato dal rapporto di

filiazione dell'adottando col coniuge dell'adottante - è reputata

contrastante con i principi di razionalità e di eguaglianza in base

al confronto con l'art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4

maggio 1983, n. 184, il quale, pur in presenza di figli legittimi e

indipendentemente dal loro assenso, allo scopo di favorire il

rafforzamento dell'unità della famiglia consente l'adozione di un

minorenne, con i medesimi effetti dell'adozione del codice civile,

quando sia figlio del coniuge dell'adottante.

3. - Lo stesso giudice rimettente avverte che il tertium

comparationis addotto a sostegno della denunciata violazione

dell'art. 3 della Costituzione prolunga la questione di

costituzionalità sul piano processuale coinvolgendo l'art. 312 del

codice civile, in quanto limita la funzione valutativa del tribunale

(ordinario) alla convenienza dell'adozione per l'adottando, mentre

nel caso di adozione di un minore, evocato quale termine di

confronto, la legge n. 184 del 1983 - come si argomenta dall'art. 55,

che non richiama l'art. 312 del codice civile - rimette al tribunale

dei minorenni la valutazione ponderata dell'interesse dei figli in

rapporto agli altri interessi messi in gioco dall'istanza di

adozione.

Sotto questo profilo la questione prospetta un intervento additivo

della Corte eccedente la sfera dei suoi poteri. Invero, mentre nel

caso che ha dato luogo alla sentenza n. 345 del 1992 era reperibile

nell'art. 297 del codice civile un modello legale idoneo a fondare

l'attribuzione al giudice del potere di valutare l'opportunità di

concedere l'adozione pur in mancanza dell'assenso del figlio

dell'adottante, incapace di esprimerlo perché interdetto, nel caso

ora in esame si chiede alla Corte un intervento di tipo diverso, non

fondato sul presupposto dell'incapacità dei figli minori di

esprimere il loro assenso, bensì escludente tale requisito

(analogamente all'art. 44, secondo comma, della legge n. 184 del

1988), così configurando un nuovo caso, che solo il legislatore può

ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale dei

minorenni in ordine alla valutazione dell'interesse di questa

categoria di soggetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 291 e 312, n. 2, del codice civile, sollevate, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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