Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in

materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio

di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti

comunitari al settore agricolo.), promosso con ordinanza emessa il 27

marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

di Matera nel procedimento penale a carico di Saponara Marco,

iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A conclusione di un procedimento di indagine relativo a fatti

commessi sino all'anno 1991, per i quali era stata ipotizzata la

violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (che

prevede sanzioni penali e amministrative per l'indebita percezione,

mediante esposizione di dati o notizie falsi, di erogazioni a carico

del Fondo europeo agricolo), il Pubblico Ministero presso la Pretura

circondariale di Matera ha trasmesso gli atti al giudice per le

indagini preliminari con richiesta di archiviazione, in quanto, nella

specie, non concorrevano entrambe le condizioni previste dalla norma

- secondo l'interpretazione autentica di essa fornita dall'art. 5,

comma 3- bis, della legge 4 novembre 1987 n. 460 - perché possa

essere erogata la sanzione penale e cioè che la somma percepita

risulti pari o superiore a un decimo del beneficio legittimamente

spettante e, al contempo, che la stessa sia superiore a venti milioni

di lire. In via pregiudiziale, il Pubblico Ministero ha peraltro

sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art.

2 della legge n. 898 del 1986, per contrasto con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, in ragione della incongrua diversità di

trattamento che la norma impugnata riserva a coloro che indebitamente

percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione

di dati falsi, rispetto agli autori del reato di truffa.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'eccezione

fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso

l'esame a questa Corte con ordinanza del 27 marzo 1993 (r.o. n. 272

del 1993).

Il giudice a quo osserva - richiamando al riguardo giurisprudenza

di legittimità e di merito - che il reato previsto e punito

dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 presenta due elementi

specializzanti, rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 del

codice penale, ed in particolare rispetto all'ipotesi di truffa

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui

all'art. 640- bis del codice penale: il primo è collegato alla

peculiarità degli artifici e raggiri, che debbono consistere nella

produzione di una documentazione ideologicamente, ovvero, in

determinati casi, materialmente falsa; il secondo è invece riferito

al soggetto passivo del reato, che, nella ipotesi speciale, è

rappresentato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Si tratta palesemente di elementi che - secondo il giudice a quo -

non valgono a diversificare la fattispecie speciale rispetto a quella

generale sotto alcun profilo rilevante ai fini della valutazione

della gravità del reato. Notevole è, invece, la diversità del

trattamento che il legislatore ha previsto per la fattispecie

speciale: in primo luogo, la punibilità dell'illecito è connessa

all'effettivo (e non anche al solo tentato) conseguimento delle

indebite sovvenzioni; in secondo luogo è previsto che l'indebita

percezione sia penalmente rilevante soltanto quando essa sia

superiore a venti milioni di lire e, al contempo, a un decimo del

beneficio spettante, mentre, al di sotto di tali limiti, vi è

soltanto una sanzione amministrativa; in terzo luogo, le sanzioni

penali previste sono inferiori a quelle comminate dall'art. 640- bis

del codice penale per coloro che commettono il reato di truffa al

fine di ottenere "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle

Comunità europee".

La norma impugnata appare quindi fonte di una ingiustificata

disciplina di favore per una settoriale categoria di truffatori e si

pone pertanto in aperta violazione dei canoni di uguaglianza e

ragionevolezza affermati nell'art. 3 della Costituzione.

Con riferimento alle pronunzie di questa Corte che hanno affermato

il principio di inammissibilità delle questioni di costituzionalità

che incidano sulla sfera riservata alla discrezionalità del

legislatore (nella quale sarebbe compresa la individuazione dei reati

e la determinazione delle relative sanzioni), il giudice a quo

ricorda il carattere primario e fondamentale della Costituzione,

dalla quale, quindi, "bisogna partire non solo al fine

dell'individuazione, nella scala gerarchica dei beni socialmente

rilevanti, di quelli a cui presidio è posta l'extrema ratio

costituita dalla sanzione penale, ma anche per sostenere che a

comportamenti i quali in maniera analoga ledano o mettano in pericolo

beni giuridici di rilievo deve corrispondere una medesima reazione

dell'ordinamento". Non è quindi ammissibile che la disciplina penale

tratti in maniera macroscopicamente disomogenea comportamenti che - a

parte alcuni insignificanti elementi di diversità, attinenti al

"contorno" dei fatti regolamentati - si pongono in sostanziale

identica posizione di conflitto con l'ordinamento giuridico".

Con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice a quo

osserva che, se la normativa denunziata venisse espunta

dall'ordinamento, il giudicante potrebbe evitare l'archiviazione

degli atti, perché all'indagato andrebbe ascritto, con le ulteriori

valutazioni del caso (anche in punto di competenza) e sia pur nel

rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del codice penale, il reato di

truffa aggravata.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza e l'infondatezza della stessa.

In premessa, l'Avvocatura ricorda che il rapporto tra la norma di

cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e quella di cui all'art.

640 del codice penale (e poi dell'art. 640- bis del codice penale,

introdotto con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55) era stato

inteso all'inizio come rapporto di mera sussidiarietà, ritenendosi

che il suddetto art. 2 fosse stato introdotto al fine di non lasciare

impunite condotte che, seppur fraudolentemente predisposte per il

conseguimento di illeciti risultati, potessero sfuggire alla

repressione penale, non presentando le connotazioni dell'ipotesi

criminosa di cui all'art. 640 del codice penale. Perciò, nel caso

che il conseguimento indebito di contribuzioni comunitarie fosse

avvenuto non solo mediante l'esposizione di notizie false, ma anche

con artifici e raggiri, il fatto doveva intendersi integrare il reato

di truffa, con assorbimento di quello minore previsto e punito dalla

legge n. 898 del 1986. Così si era espressa anche la Cassazione,

seconda sezione penale, con sentenza del 19 ottobre 1988 n. 1023,

imp. Fani.

Altre sentenze di legittimità e di merito avevano peraltro

accolto una interpretazione diversa (quella presupposta dal giudice a

quo) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2 in esame era da

considerarsi non già sussidiaria, ma speciale rispetto a quella

dell'art. 640 del codice penale, nel senso che il reato previsto

dalla prima di tali norme rappresentava una ipotesi particolare di

truffa, contenendo tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo

reato.

È allora intervenuta la legge 19 febbraio 1992 n. 142, che, con

l'art. 73, ha sostituito il precedente testo dell'art. 2 della legge

n. 898 del 1986 con una nuova formulazione da cui risulta

espressamente che la norma trova applicazione solo "ove il fatto non

configuri il più grave reato previsto dall'art. 640- bis del codice

penale".

Ciò premesso, l'Avvocatura rileva che un'eventuale pronunzia di

accoglimento dell'eccezione non potrebbe spiegare effetto nel

giudizio a quo ed in generale rispetto ai fatti commessi prima

dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992, per effetto

dell'art. 2 del codice penale; né potrebbe avere influenza per i

fatti commessi successivamente, ai quali si applica il nuovo testo

della vecchia norma, che ha eliminato in radice la questione in

esame. Donde l'inammissibilità della questione; e ad uguale

conclusione si perverrebbe anche ove si ritenesse la natura

interpretativa e non innovativa della nuova formulazione della norma

impugnata introdotta con la citata legge n. 142 del 1992.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che non poteva essere

ritenuta irrazionale la depenalizzazione dell'illecito nelle ipotesi

di danno non particolarmente elevato. Resterebbe il dubbio sulla

razionalità della diversità di trattamento fra chi percepisce

indebitamente provvidenze comunitarie esponendo dati o notizie falsi,

punito dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e chi commette reato

di truffa ordinaria o qualificata, punito dagli artt. 640 e 640- bis

del codice penale. La disarmonia tra le due situazioni (causata

invero da un'interpretazione non del tutto convincente della

normativa allora esistente e venuta ora meno con la modifica

apportata dalla legge n. 142 del 1992) non assurge però - secondo

la Presidenza del Consiglio - al livello di irrazionalità, in quanto

l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 prescindeva (nella vecchia

formulazione) e prescinde (nella nuova formulazione) dalla verifica

dell'esistenza di artifici e raggiri e finanche dall'ingiustizia del

profitto, ancorandosi al dato obiettivo della mera esposizione di

dati e notizie falsi: donde la depenalizzazione delle ipotesi di non

rilevante valore economico o (allora, ma non più ora) delle ipotesi

di non rilevante scarto fra quanto effettivamente dovuto e quanto

indebitamente percepito. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari di Matera, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 23 dicembre 1986 n. 898 (nel testo vigente all'epoca dei fatti

successivamente modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992

n. 142), per il quale, "Chiunque, mediante l'esposizione di dati o

notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti,

premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a

carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e

garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando

la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del

beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire

milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli

articoli seguenti".

Il giudice a quo ritiene, in conformità ad una parte della

giurisprudenza di legittimità e di merito, che tale norma si ponga

in rapporto di specialità rispetto sia all'art. 640 del codice

penale, che prevede il reato di truffa, sia all'art. 640- bis del

codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n.

55, che prevede il reato di truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche (comprese esplicitamente, in queste ultime,

quelle concesse dalle Comunità europee). Tale interpretazione si

fonda sul presupposto che, in generale, ad integrare l'elemento

costitutivo del reato di truffa rappresentato dagli "artifizi e

raggiri", è sufficiente anche la sola menzogna (e quindi anche la

mera "esposizione di dati e notizie falsi"), quando abbia per effetto

di trarre in errore il soggetto passivo, cosicché gli unici elementi

specializzanti che valgono ad individuare la fattispecie prevista dal

citato art. 2 nell'ambito di quella più generale prevista dagli

artt. 640 e 640- bis del codice penale, consisterebbero nella

specificità degli artifici e raggiri, nell'identità del soggetto

passivo (il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), nella

natura del contributo richiesto e nel contesto politico-economico nel

quale si inserisce la condotta di frode (così Cass., sez. III pen.,

19-26 agosto 1987, imp. Coluccio). Ne consegue, tra l'altro, secondo

l'orientamento in esame, che, una volta realizzatosi il comportamento

fraudolento descritto dalla norma speciale (l'esposizione di dati o

notizie false) trova comunque applicazione quest'ultima - e non la

norma sul reato di truffa - a nulla rilevando l'eventuale esistenza

di artifici e raggiri ulteriori, anche particolarmente fraudolenti,

salvo che in ordine a tali fatti non siano configurabili altri

specifici reati concorrenti.

Il giudice a quo rileva quindi che gli elementi specializzanti

sopra indicati sono del tutto marginali e non idonei a fornire alcuna

giustificazione razionale ad un trattamento sanzionatorio

notevolmente attenuato, quale è quello previsto dal citato art. 2,

rispetto a quello comminato per il reato di truffa aggravata (minore

entità della pena, depenalizzazione delle ipotesi più lievi e -

secondo il giudice a quo - non punibilità del tentativo).

Il giudice a quo dubita che questo trattamento "macroscopicamente

disomogeneo di condotte identicamente confliggenti con l'ordinamento

giuridico" determini la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura generale

dello Stato, secondo la quale sarebbe precluso alla Corte di

sindacare la legittimità costituzionale delle norme penali di

favore, posto che una eventuale pronunzia di accoglimento non

potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio a quo, in ragione

del principio di irretroattività delle norme penali stabilito

dall'art. 25 della Costituzione.

Fin dalla sentenza n. 148 del 1983, è stato deciso che il

principio costituzionale della irretroattività dei reati e delle

pene non vale ad esonerare dal sindacato della Corte le norme penali

di favore, "quand'anche lesive degli imperativi costituzionali di

eguaglianza in materia penale". Della motivazione di tale pronunzia,

merita particolarmente di essere qui ricordato il passaggio in cui la

Corte afferma che "la tesi che le questioni di legittimità

costituzionale concernenti norme penali di favore non siano mai

pregiudiziali ai fini del giudizio a quo, muove da una visione troppo

semplificante delle pronuncie che questa Corte potrebbe adottare, una

volta affrontato il merito di tali impugnative. La tesi stessa

considera, cioè, la sola alternativa esistente fra una decisione di

accoglimento, nei termini indicati dall'ordinanza di rimessione, ed

una decisione di rigetto, pronunciata sulla base dell'interpretazione

fatta propria dal giudice a quo. Ma questa Corte non è vincolata in

assoluto dalle opzioni interpretative del giudice che promuove

l'incidente di costituzionalità. In altre parole, non può

escludersi a priori che il giudizio della Corte su una norma penale

di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei

sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva

delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di

rimessione: donde una serie di decisioni certamente suscettibili di

influire sugli esiti del giudizio penale pendente" (nello stesso

senso anche la sentenza n. 167 del 1993).

Questo profilo - come si dirà in seguito - assume specifico

rilievo nel caso in esame.

3. - Ove fosse da condividere l'interpretazione della norma

impugnata - e, più precisamente, dei rapporti di essa con gli

articoli 640 e 640- bis del codice penale - prospettata dal giudice a

quo, non potrebbe negarsi fondamento al dubbio di illegittimità

costituzionale che il medesimo sottopone al vaglio di questa Corte

con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

È pur vero, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza

costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore

stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare

quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare

parità e disparità di situazioni. Ma la Corte ha sempre anche

precisato che l'esercizio di tale discrezionalità può essere

censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e

dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palesemente

irrazionale ed ingiustificata.

Orbene non sarebbe possibile ipotizzare alcuna ragionevole

spiegazione per una norma che riservasse un trattamento sanzionatorio

più favorevole ad una sottospecie del reato di truffa, enucleata

dalla figura generale in ragione di un elemento specializzante

sostanzialmente unico rapprsentato dal fatto che l'ingiusto profitto

perseguito dall'agente sia un'indebita erogazione a carico totale o

parziale del Feoga, anziché, ad esempio, un'indebita erogazione a

carico dello Stato, di altri enti pubblici o di altri organismi delle

Comunità europee.

Ma tale risultato interpretativo non può considerarsi obbligato.

La norma impugnata è stata voluta dal legislatore per ovviare ad

una situazione normativa che permetteva di lasciare impunito il

conseguimento indebito di contributi comunitari mediante la mera

esposizione di dati o notizie falsi. Tale presupposto della

iniziativa legislativa si collegava, come si afferma nella relazione

alla proposta di legge, alla constatata riluttanza, nella pratica

amministrativa ed in quella giudiziaria, ad identificare la mera

esposizione di dati e di notizie falsi con la messa in opera di

"artifizi o raggiri" e quindi a far rientrare il comportamento sopra

descritto, nella figura del reato di cui all'art. 640 del codice

penale. La configurazione di una nuova fattispecie penale, quale

quella descritta dall'art. 2, era quindi diretta a rafforzare la

tutela penale delle sovvenzioni comunitarie colpendo comportamenti

che, altrimenti, sarebbero sfuggiti alla repressione, e non già a

ridimensionare il sistema sanzionatorio (v. intervento del Ministro

dell'agricoltura nella seduta del 17 dicembre 1986 - Camera dei

deputati, IX legislatura, pag. 50918 - nella discussione sulla legge

di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701). Alla norma

veniva così attribuita una funzione sussidiaria rispetto a quella

concernente la truffa.

In sede di applicazione giurisprudenziale della legge

l'impostazione del legislatore venne confermata da una parte della

giurisprudenza della Corte di cassazione, ma fu invece disattesa da

altre pronunzie della stessa Corte, che ravvisarono l'esistenza di un

rapporto di specialità tra il nuovo reato e la truffa, traendo da

ciò le conseguenze di cui già si è fatto cenno. L'ordinanza di

rimessione fa appunto riferimento a questo secondo orientamento.

Il contrasto giurisprudenziale si collegava a sua volta -

principalmente, seppur non esclusivamente - ad un più generale

problema interpretativo, relativo alla idoneità o meno delle

dichiarazioni semplicemente menzognere a concretizzare di per sé

sole la nozione di "artifizi e raggiri", pur in difetto di un quid

pluris, di un ulteriore elemento di frode. Un contrasto non nuovo,

del resto: analoghe discussioni vi furono a proposito del rapporto

tra il reato di truffa e il reato di mendacio bancario, previsto

dall'art. 95 del regio decreto 12 marzo 1936 n. 375 (ora riprodotto

nell'art. 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55, nell'intento di

predisporre uno strumento repressivo specifico, il Parlamento ha

introdotto nel nostro codice penale, con l'art. 640- bis, una figura

aggravata di truffa per i casi in cui "il fatto di cui all'art. 640

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati

da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità

europee". Per tale ipotesi è comminata la più grave pena della

reclusione da uno a sei anni ed è stabilita la procedibilità

d'ufficio. Ma l'introduzione di questo più severo trattamento

sanzionatorio è caduta su un tessuto normativo nel quale la

persistenza dei due diversi orientamenti sopra menzionati circa la

sussidiarietà o la specialità del reato di cui all'art. 2 della

legge n. 898 del 1986 rispetto al reato di truffa era destinata a

riprodursi in ordine alla nuova fattispecie di truffa aggravata,

così determinando conseguenze che per certi versi finivano per

vanificare l'intento di una maggiore tutela nei confronti delle frodi

comunitarie.

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con l'art. 73

della legge 19 febbraio 1992, n. 142 che ha modificato l'art. 2 della

legge n. 898 del 1986, esplicitandone il carattere sussidiario,

mediante la formula "Ove il fatto non configuri il più grave reato

previsto dall'art. 640- bis", che precede il restante testo

dell'articolo, riproducente, con qualche modificazione, quello

originario. Nella relazione al disegno di legge n. 5497, presentato

alla Camera dei deputati nella X legislatura, si afferma, infatti,

che per evitare che l'accentuazione del rilievo penale delle frodi in

danno della Comunità, voluta con la citata nuova disposizione

codicistica (l'art. 640- bis) "sia vanificata da una malintesa

specialità del reato meno grave previsto dal succitato art. 2 della

legge n. 898 del 1986 .. è necessario stabilire che questa norma non

è applicabile in luogo dell'art. 640- bis quando la fattispecie

materiale integra gli estremi della truffa".

Questa nuova norma - non considerata dalla ordinanza di remissione

in quanto successiva ai fatti da giudicare - non per questo perde di

rilievo ai fini del presente giudizio. Ed infatti, considerata

insieme alla successione di interventi legislativi che l'ha preceduta

e ai relativi lavori parlamentari, appare palese che, con essa, si è

inteso semplicemente esplicitare, a fronte di contrastanti

interpretazioni applicative, quella che era stata chiaramente, fin

dall'origine, l'intenzione del legislatore e cioè che la condotta

sanzionata dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 fosse

quella consistente nella mera esposizione di dati o notizie falsi,

mentre i fatti connotati da ulteriori elementi di frode continuavano

a ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 640 e, successivamente,

dell'art. 640- bis del codice penale.

4. - Né può ritenersi che la disciplina del rapporto tra norma

speciale e norma generale dettata dall'art. 15 del codice penale sia

di ostacolo ad un'interpretazione che si uniformi non solo e non

tanto all'intenzione del legislatore ma anche e soprattutto alla

razionalità intrinseca del sistema ed alla ratio della norma quale

è con certezza desumibile dal quadro normativo in cui essa è

inserita e dal contesto politico-economico alla quale la stessa fa

riferimento.

È chiaro che il problema neppure si pone per coloro che accedono

alla tesi secondo cui il semplice mendacio non è sufficiente ad

integrare gli "artifizi e raggiri" di cui all'art. 640 del codice

penale. Per costoro, infatti, l'art. 2 della legge n. 898 del 1986

colpisce una condotta diversa da quella propria del reato di truffa,

sicché il rapporto tra le due norme non è di specialità, mentre

trova applicazione il principio dell'assorbimento o della consunzione

del reato meno grave in quello più grave allorquando l'esposizione

di dati o notizie falsi si accompagni ad altre modalità ingannevoli.

Ma anche la tesi secondo cui, in generale, il semplice mendacio è

sufficiente ad integrare il delitto di truffa, ove abbia comunque

avuto l'effetto di trarre in errore il soggetto passivo, non è tale

da imporre la soluzione interpretativa presupposta dal giudice a quo.

È infatti sufficiente osservare che, in quest'ottica, la norma di

cui al citato art. 2 configurerebbe un'ipotesi speciale di truffa di

gravità minore, connotata, peraltro, non solo dall'essere il fatto

diretto ad ottenere indebite erogazioni a carico del FEOGA (il che

non sarebbe sufficiente a giustificare l'attenuazione), ma anche dal

ricorso al meno ingannevole tra i comportamenti sussumibili, secondo

questa tesi, nella nozione di artifici o raggiri, e cioè il semplice

mendacio. Tra gli elementi specializzati che concorrono a

distinguere, all'interno della fattispecie di truffa, l'autonoma

figura di reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, vi

sarebbe quindi anche un elemento negativo, costituito dall'assenza di

elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla

mera falsa dichiarazione, sì che, all'inverso, la presenza di questi

ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più

grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati

costituisce, in questa materia, una considerazione idonea a fornire

una giustificazione non irragionevole per un trattamento

sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale.

Pertanto, quale che sia l'interpretazione prescelta circa la

nozione di "artifizi o raggiri" agli effetti dell'art. 640 (e, su

questo, la Corte non ha necessità di pronunziarsi), è ben possibile

risolvere il problema dei rapporti tra la norma impugnata e gli

articoli 640 e 640- bis del codice penale in termini diversi da

quelli presupposti dal giudice a quo e tali da non determinare quei

vizi di illegittimità costituzionale che egli ha paventato.

A tal fine è appunto sufficiente interpretare la previsione

dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986 nel senso che essa si

riferisce al caso di colui che consegue indebitamente erogazioni a

carico del FEOGA soltanto mediante l'esposizione di dati o notizie

falsi. Tale interpretazione - consentita dal tenore letterale della

disposizione, conforme all'intenzione del legislatore e coerente con

la considerazione sistematica e funzionale della disciplina - è

anche imposta dal fondamentale canone ermeneutico secondo cui, tra

più significativi possibili di una medesima disposizione,

l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente

con il dettato costituzionale.

E poiché la norma, interpretata come si è detto, non determina

effetti di irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento

sanzionatorio, l'eccezione di illegittimità costituzionale in esame

deve essere dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre

1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di

controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al

settore agricolo) nel testo vigente prima delle modifiche apportate

dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini

preliminari di Matera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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