Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 395,

terzo comma, e 399 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa

il 25 maggio 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Porrone Giancarlo, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Il Giudice istruttore del Tribunale di Torino, a conclusione di

un'istruzione condotta con rito formale, dichiarava non doversi

procedere nei confronti di Porrone Giancarlo ed altri, imputati di

truffa aggravata ex art. 61 n. 7 del codice penale, esclusa

l'aggravante contestata, per essere il reato estinto a seguito di

"rinuncia (recte: remissione)" della querela: la decisione veniva

pronunciata "ritenendo sussistente la prova degli elementi

costitutivi del reato".

Avverso la detta sentenza il Porrone, esercente la professione di

avvocato, ricorreva per cassazione chiedendo di essere prosciolto nel

merito a norma dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura

penale.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 maggio 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di

procedura penale, "anche in relazione agli artt. 395, terzo comma, e

399 dello stesso codice", "nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui

all'art. 152 - comma secondo - cod. proc. pen., avverso la sentenza

del Giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del

reato per remissione di querela".

Secondo la Corte di cassazione, a tale tipo di pronuncia sarebbero

riferibili le stesse argomentazioni adottate dalla sentenza n. 224

del 1983: infatti, pure la dichiarazione di estinzione del reato per

remissione della querela non comporta preclusione all'esercizio né

dell'azione civile risarcitoria (salvo che sia stata fatta espressa

rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, a

norma dell'art. 152, secondo comma, del codice penale) né

dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti o di

esercenti libere professioni.

Di conseguenza, la norma denunciata priverebbe l'imputato "del

diritto, conferito, invece, al Pubblico Ministero, di impugnare con

l'appello la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione

di querela e perciò della possibilità di ottenere dal giudice di

appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere

il giudice di legittimità".

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1989.

3. - La parte privata non si è costituita e non ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione reputa non manifestamente infondata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura

penale, relativamente anche agli artt. 395, terzo comma, e 399 dello

stesso codice, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato

di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma

secondo, cod.proc.pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore

che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della

querela". La norma impugnata risulterebbe in contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione, in quanto priverebbe l'imputato "del

diritto, conferito invece al Pubblico Ministero, di impugnare, con

l'appello, la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione

di querela e, perciò, della possibilità di ottenere dal giudice di

appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere

il giudice di legittimità".

2. - Posta di fronte ad un ricorso - con il quale l'imputato,

prosciolto per remissione della querela al termine di una complessa

istruzione formale (donde la rilevanza della questione in ordine

all'art. 387 e non anche agli artt. 395 e 399, concernenti

rispettivamente l'istruzione sommaria del pubblico ministero e quella

del pretore), si doleva che nella motivazione della sentenza

impugnata fosse stata ritenuta dal giudice istruttore "la esistenza

degli elementi costitutivi di un reato di truffa", chiedendo, "in

sostanza", attraverso l'annullamento senza rinvio di tale decisione,

"di essere prosciolto nel merito, in applicazione della norma di cui

al capoverso dell'art. 152 C.P.P." - la Corte di cassazione esprime

l'avviso che, anche nei riguardi dell'estinzione del reato per

remissione della querela, possano valere, in ordine alla mancata

previsione dell'appello, le argomentazioni svolte e, quindi, le

conclusioni raggiunte da questa Corte nella sentenza n. 224 del 1983.

Sentenza con la quale - muovendo dal rilievo secondo cui "le sentenze

istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di

amnistia o di prescrizione che... escludono l'applicabilità

dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto contengono

una sostanziale dichiarazione di colpevolezza, possono arrecare agli

imputati pregiudizi di ordine morale e giuridico" - è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di

cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza

del Giudice istruttore, che lo abbia prosciolto per estinzione del

reato per amnistia o prescrizione".

3. - La questione è fondata.

La ratio decidendi posta a base, con riguardo all'amnistia ed alla

prescrizione, della sentenza n. 224 del 1983, ancora di recente

richiamata dalla sentenza n. 922 del 1988, non può non trovare

analoga estrinsecazione in rapporto alla remissione della querela,

anch'essa qualificata dal nostro ordinamento penale causa di

estinzione del reato (art. 152, primo comma, del codice penale): una

causa di estinzione che, per il fatto di implicare la mancata

ricusazione del querelato, appare particolarmente accostabile

all'amnistia da quando (v. sentenza n. 175 del 1971) è stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 151, primo comma,

del codice penale nella parte in cui esclude la rinuncia

all'applicazione di quest'ultima.

Allorché la sentenza istruttoria di proscioglimento riconosce che

il reato è estinto per remissione della querela dopo aver accertato

l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, così

escludendo l'applicabilità delle formule più ampiamente liberatorie

richiamate nel secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura

penale (ipotesi inevitabile quando, come nella specie, la

procedibilità a querela e, perciò, la remissione di questa abbiano

assunto rilievo solo in seguito all'esclusione della circostanza

aggravante che rendeva il fatto contestato perseguibile d'ufficio),

non può negarsi all'imputato prosciolto per remissione della querela

l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art. 152,

secondo comma, del codice di procedura penale alla verifica di un

giudice di merito prima che alla verifica del giudice di

legittimità. Anche se l'uno e l'altro, data la presenza di una causa

di estinzione del reato, debbono decidere "allo stato degli atti",

solo il primo può prendere in esame e vagliare direttamente le

risultanze processuali. La corte di cassazione deve, invece,

attenersi alla situazione di fatto quale emerge dalla sentenza

impugnata.

Evidente è il pregiudizio di ordine morale che deriva al

prosciolto dall'enunciata sussistenza degli elementi costitutivi del

reato oggetto di addebito, ma nemmeno vanno esclusi pregiudizi di

ordine giuridico. Se è vero che la sentenza istruttoria di

proscioglimento, qualunque ne sia la formula, mai comporta, data la

sua inidoneità ad assumere efficacia di giudicato, preclusione

all'esercizio sia dell'azione risarcitoria sia dell'azione

disciplinare, è altrettanto vero che ben diversa influenza possono

avere nei giudizi extra-penali l'accertamento e la valutazione dei

fatti operate dal giudice penale, a seconda che siano sfociate o no

nel riconoscimento della sussistenza di elementi rilevanti a fini

risarcitori e disciplinari. Persino quando nell'atto di remissione il

querelante abbia fatto espressa rinuncia alla restituzione ed al

risarcimento del danno, come permette l'art. 152, quarto comma, del

codice penale, con conseguente definitiva preclusione dell'azione

civile risarcitoria (circostanza, peraltro, non verificatasi nella

specie), restano la possibile influenza sull'azione disciplinare e,

in ogni caso, il sempre delicato pregiudizio di ordine morale.

4. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella

parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai

fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di

procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo

abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della

querela", questa Corte non ha motivo di adottare analoga pronuncia -

nemmeno ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - nei

confronti dell'art. 395, secondo comma, del codice di procedura

penale, pur indirettamente richiamato dal giudice a quo, in quanto

tale comma non contiene alcuna autonoma previsione di impugnabilità

per le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal

giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero al termine

dell'istruzione sommaria, ma si limita a richiamare per il

procuratore generale e per l'imputato "le facoltà indicate nell'art.

387".

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve,

invece, essere dichiarata d'ufficio l'illegittimità costituzionale

dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, anch'esso

indirettamente richiamato dal giudice a quo, "nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura

penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per

estinzione del reato per remissione della querela".

Non vi è, infine, motivo di occuparsi degli artt. 512 n. 2 e 513

n. 3 del codice di procedura penale, concernenti l'appellabilità

delle sentenze dibattimentali da parte dell'imputato, giacché

entrambi, grazie alla novellazione operata dagli artt. 3 e 4 della

legge 31 luglio 1984, n. 400, consentono espressamente all'imputato

di proporre appello qualora il proscioglimento sia stato pronunciato

per estinzione del reato, con il solo limite che non si tratti di

proscioglimento da contravvenzione punibile esclusivamente con

l'ammenda, aspetto qui non in discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,

terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura

penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia

prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura

penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per

estinzione del reato per remissione della querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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