Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11,

13, 14 e 18 legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di

avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente

disoccupati), modificata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5 (Abrogazione

della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo

nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei

lavoratori); 33 e 34 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 marzo 1979 dal Pretore di Monza nel

procedimento penale a carico di Bertuzzi Alberto, iscritta al n. 471

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 230 del 1979;

2) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Cerofolini Fulvio ed altro, iscritta al

n. 540 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Magnani Rinaldo ed altro, iscritta al

n. 541 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 30 giugno 1981 dal Pretore di Vigevano nel

procedimento penale a carico di Palladini Guido, iscritta al n. 639 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Bertuzzi Alberto nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore

Francesco Greco;

udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Monza, nel corso di un procedimento penale a

carico di Bertuzzi Alberto, imputato di violazione delle norme sul

collocamento, per avere assunto due operai ed un apprendista senza il

tramite dell'ufficio di collocamento, con ordinanza del 22 marzo 1979

(R.O. n. 471/79), sollevava questione di legittimità costituzionale

degli artt. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1949 n. 264 e 33

della legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione agli artt. 3 e 4 Cost..

Affermata, senza ulteriori spiegazioni, la rilevanza della

questione ai fini del decidere, in punto di non manifesta infondatezza

ha rilevato, anzitutto, che l'attuale sistema normativo del

collocamento prevede la necessità che i lavoratori in attesa di

occupazione siano iscritti in apposite liste ed avviati al lavoro ad

opera del competente ufficio, a seguito di richiesta del datore di

lavoro numerica per categoria; che la possibilità di richiesta

nominativa è consentita solo per l'assunzione di lavoratori di

concetto o altamente specializzati o appartenenti al nucleo familiare

del datore di lavoro.

Sicché, sussiste la violazione dei citati precetti costituzionali

perché la discriminazione tra lavoratori assumibili solo con richiesta

numerica e lavoratori per i quali è ammessa la richiesta nominativa

non trova adeguata giustificazione e priva i primi della libertà di

scelta del lavoro.

Ha osservato che la Corte Costituzionale, con le precedenti

sentenze n. 53/57 e n. 30/58, ha dichiarato la legittimità

costituzionale delle norme denunciate ma ha affrontato però solo il

tema generale della necessità dell'intervento di un organo pubblico

nelle vicende del mercato del lavoro. Ha espresso consenso su tale

necessità, trattandosi di assicurare l'equa distribuzione delle

occasioni di lavoro e di eliminare le conseguenze della mediazione

privata fra offerta e domanda di lavoro. Ha rilevato, comunque, che

tali finalità possono essere utilmente conseguite anche con un più

limitato intervento, diretto ad accertare l'iscrizione dei lavoratori

occupati in apposite liste ed a controllare la legittimità delle

condizioni degli instaurandi rapporti, non diversamente da quanto già

attualmente accade per i lavoratori per i quali vige la richiesta

nominativa.

Sul punto specifico della richiesta numerica, imposta solo per

alcune categorie di lavoratori, ha rilevato che tale sistema conculca

la libertà di scelta del datore di lavoro che è garanzia

costituzionale, prevista, peraltro, anche dalla dichiarazione dei

diritti dell'uomo e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e si pone in contrasto con il principio dello

"intuitus personae" che è fondamentale in ogni rapporto di lavoro,

anche se concluso da prestatori di opera meramente manuale. Inoltre, il

suddetto sistema appare anacronistico, come si desume dalle frequenti e

numerose deroghe che il legislatore stesso dal 1949 ad oggi vi ha

apportato, dalle richieste di modificazioni da più parti avanzate, dai

rilievi sulla sua efficienza svolti anche dall'amministrazione

competente.

Il giudice a quo ha anche osservato che negli Stati della C.E.E. la

funzione pubblica del collocamento, pur essendo istituzionalmente

prevista come necessaria, non preclude al datore di lavoro di scegliere

il contraente nelle apposite liste né di rifiutare motivatamente

l'assunzione di colui che gli viene avviato dall'ufficio di

collocamento.

Ha concluso nel senso che solo la declaratoria di illegittimità

costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non

consentono l'assunzione nominativa, può restituire alle parti

contraenti la loro insopprimibile libertà di scelta, assicurando nel

contempo a tutti i lavoratori pari dignità, senza arbitrarie

discriminazioni nascenti esclusivamente dal tipo di mansioni.

2. - Il Pretore di Genova, con le ordinanze del 18 maggio 1979

(R.O. n. 540 e n. 541/79), nel corso di due procedimenti penali a

carico di amministratori comunali, imputati della contravvenzione di

cui agli artt. 81, 61 e 9 cod. pen., 33 e 38 legge 20 maggio 1970 n.

300, per avere assunto, in ipotesi nelle quali non era previsto il

concorso pubblico, lavoratori salariati senza il tramite dell'ufficio

di collocamento, ha denunciato, oltre il detto articolo della legge n.

264/49, anche gli artt. 7, 8, 11 e 18 della stessa legge, nonché

l'art. 34 della legge n. 300/70; ed ai già ricordati parametri ha

aggiunto gli artt. 2 e 16 Cost..

Dopo avere svolto considerazioni analoghe a quelle del Pretore di

Monza, il giudice a quo ha sottolineato che il diritto al lavoro,

sancito dall'art. 4 Cost., va inteso da un lato come una pretesa

positiva a che siano suscitate occasioni di lavoro e, dall'altro, come

pretesa negativa dell'astensione da qualsiasi interferenza nella

scelta, nel modo di esercizio e nello svolgimento dell'attività

lavorativa (Corte Cost. n. 45/65).

Sicché, non è corretto collegare al detto precetto costituzionale

il sistema di collocamento apprestato dalla legge n. 264/49 in quanto

esso non porta alla creazione delle suddette occasioni di lavoro ma

solo alla distribuzione delle forze lavorative nell'ambito dei posti

disponibili e realizza, inoltre, proprio un'interferenza incompatibile

con il suddetto precetto in quanto sopprime il diritto del lavoratore

di scegliere liberamente la controparte datoriale.

D'altra parte, siffatta soppressione costituisce, in violazione

dell'art. 2 Cost., disconoscimento di un diritto fondamentale e

conculca la personalità e la dignità sociale del singolo, essendo i

lavoratori manuali non specializzati considerati alla stregua di merce

fungibile.

Inoltre, nell'attuale momento storico, caratterizzato da un forte

movimento sindacale e da efficienti garanzie di tutela giudiziaria dei

diritti dei lavoratori, non è fondato il timore che l'avvento di un

diverso sistema di collocamento possa risolversi in una causa di

sfruttamento della parte contrattuale più debole.

Sotto altro aspetto, poi, il giudice a quo, nel denunciare l'art. 8

della legge n. 264/49 come modificato dalla legge n. 5/61, precisa che

tale norma, limitando la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle

liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito

territoriale molto limitato e contiguo al comune di residenza, violi

l'art. 16 Cost. il quale garantisce la libertà di circolazione e

soggiorno prevedendone possibili limitazioni solo per motivi di sanità

e di sicurezza estranei ai fini della disciplina del collocamento.

Per quanto concerne la rilevanza della questione, il giudice a quo

si limita alla mera affermazione della sua sussistenza senza esporne le

ragioni.

3. - Questione identica, con ordinanza del 30 giugno 1981 (R.O. n.

639/81) è stata sollevata dal Pretore di Vigevano.

Il giudice a quo si limita alla pura affermazione della sua

rilevanza senza alcuna motivazione. E, per quanto concerne la non

manifesta infondatezza, motiva per relationem rifacendosi alle

ordinanze dei Pretori di Monza e di Genova.

4. - Tutte le predette ordinanze sono state ritualmente notificate

e comunicate nonché pubblicate, rispettivamente, nella G.U. n. 230 del

22 agosto 1979, n. 258 del 19 settembre 1979 e n. 5 del 6 gennaio

1982.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 471/79 del Pretore di

Monza, il Bertuzzi ha depositato l'atto di costituzione fuori termine

limitandosi, peraltro, a svolgere considerazioni meramente adesive alle

censure sollevate.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri tramite l'Avvocatura dello Stato la quale ha insistito per la

declaratoria di infondatezza delle questioni.

A suo parere, essa discende in gran parte dalle sentenze della

stessa Corte n. 53/57 e n. 30/58 con le quali si è riconosciuto che il

vigente sistema del collocamento costituisce attuazione dei principi

costituzionali invocati in quanto attua una disciplina del mercato del

lavoro nell'interesse delle primarie esigenze dei lavoratori.

Le differenze coi sistemi degli altri paesi, ha soggiunto, si

giustificano per le condizioni del mercato del lavoro italiano,

caratterizzato da un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro

mentre le ampie deroghe al principio della richiesta numerica risultano

ampiamente giustificate dalla peculiarità dei casi per i quali sono

previste.

Ha rilevato, inoltre, che non è elemento indefettibile del

rapporto di lavoro, almeno nella fase della sua costituzione,

l'"intuitus personae" ma esso è, semmai, desumibile dalla concreta

disciplina positiva del rapporto nel suo svolgimento e, quindi,

rappresenta un dato contingente, storicamente variabile e, comunque,

privo di rilevanza costituzionale.

Ha rilevato, inoltre, che la richiesta numerica non compromette né

la libertà di scelta da parte del lavoratore del tipo di attività

lavorativa, né la libertà di iniziativa economica del datore di

lavoro; il che appare evidente dalla natura meramente autorizzatoria

dell'atto di avviamento. Anche gli eventuali effetti più pregnanti e

vincolanti riconosciuti al detto atto si ricollegano all'iniziativa

delle parti interessate e, cioè, da una parte all'iscrizione nelle

liste di collocamento e, dall'altra, alla richiesta del datore di

lavoro; l'una e l'altra sono il frutto di libere scelte delle parti che

decidono di assoggettarsi ai relativi oneri per la realizzazione dei

rispettivi interessi, onde non restano incise le suddette libertà.

Con specifico riguardo alle ordinanze dei Pretori di Monza e

Vigevano, ha eccepito possibili ragioni di inammissibilità delle

relative questioni. Considerato in diritto :

1. - È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità

sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Vigevano, è stata

eccepita l'impossibilità di verificare la rilevanza della questione in

quanto non contiene alcun cenno della imputazione in relazione alla

quale si svolgeva il giudizio a quo né alcuna motivazione in ordine

alla non manifesta infondatezza della questione essendosi il giudice a

quo limitato ad un puro e semplice rinvio alle ordinanze dei Pretori di

Monza e di Genova.

L'eccezione è fondata.

Il Pretore remittente non ha motivato affatto sulla rilevanza della

questione e, peraltro, nella ordinanza di rimessione non ha nemmeno

accennato all'imputazione.

L'altro motivo posto a fondamento della eccepita inammissibilità

resta assorbito.

Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Monza, la stessa

Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'imputazione riguardava

l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di

collocamento e non le modalità del collocamento le quali, invece,

costituiscono l'oggetto della censura; ha anche aggiunto che dal testo

dell'ordinanza non risulta se i lavoratori fossero o meno iscritti

nelle liste di collocamento o se il datore di lavoro avesse comunque

interessato l'ufficio di collocamento.

L'eccezione è infondata.

Vero è che l'imputazione del giudizio a quo riguarda la mancata

assunzione di lavoratori tramite l'ufficio di collocamento, ma è

altrettanto vero che fanno parte della stessa anche le modalità con

cui esso regime si attua.

Inoltre, è palesemente irrilevante l'eventuale iscrizione nelle

liste di collocamento dei lavoratori assunti senza l'apposita richiesta

e non risulta che il datore di lavoro abbia comunque interessato

l'ufficio di collocamento.

2.1. - I giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di Monza (R.O.

n. 471/79) e di Genova (R.O. nn. 540 e 541/79) possono essere riuniti e

decisi con un'unica sentenza perché prospettano questioni in parte

identiche ed in parte connesse.

2.2. - I giudici remittenti dubitano della legittimità

costituzionale degli artt. 7, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile

1949 n. 264, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i quali,

prevedendo il collocamento dei lavoratori come funzione pubblica ed, in

particolare, la necessità dell'assunzione per il tramite degli

appositi uffici e della preventiva richiesta numerica del datore di

lavoro, con limitazione della possibilità di richiesta nominativa a

taluni casi particolari, violerebbero:

a) l'art. 2 Cost. perché risulterebbe disconosciuto il

fondamentale diritto alla libera scelta del lavoro e conculcata la

personalità e la dignità sociale del lavoratore;

b) l'art. 3 Cost. in quanto si determinerebbe una irragionevole

disparità di trattamento fra lavoratori per i quali è possibile

soltanto la richiesta numerica e lavoratori per i quali è, invece,

consentita la richiesta nominativa;

c) l'art. 4 Cost. perché il diritto al lavoro ivi sancito implica

anche la facoltà di libera scelta della controparte.

Il Pretore di Genova denuncia, altresì, come sospetto di

illegittimità costituzionale anche l'art. 8 della stessa legge n.

264/1949 come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1961 n. 5,

perché, limitandosi la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle

liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito

territoriale limitato e contiguo al comune di residenza, risulterebbe

violato l'art. 16 Cost. che garantisce la libertà di circolazione e di

soggiorno.

3. - Le questioni non sono fondate.

Questa Corte, con le sentenze n. 53 del 1957 e n. 30 del 1958, ha

già ritenuto la legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 27

della legge n. 264 del 1949 in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16

Cost. in quanto facenti parte di un sistema di disposizioni con le

quali l'ordinamento, nell'interesse dei lavoratori, provvede a

disciplinare, praticamente, la soddisfazione delle loro esigenze in

relazione con il diritto al lavoro. Ed inoltre, ha affermato la non

incidenza dell'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento

sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei lavoratori perché il

suddetto obbligo è fondato sulla necessità di regolare le

possibilità concrete di assunzione al lavoro.

Queste considerazioni vanno ribadite anche alla luce delle

modificazioni che il sistema ha subito da parte del legislatore negli

anni successivi alle suddette decisioni.

4. - La Corte rileva, anzitutto, che il collocamento dei lavoratori

nei posti di lavoro, istituito con la legge n. 264/49 che si ricollega

alle convenzioni internazionali dell'epoca, è funzione pubblica

esercitata dallo Stato a mezzo dei suoi appositi organi.

Esso si articola nei seguenti punti:

a) istituzione di uffici di collocamento comunali come organi degli

uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione;

b) iscrizione dei lavoratori disoccupati in apposite liste secondo

categorie e qualifiche professionali nel solo comune di residenza con

la possibilità, in determinati casi, di estensione anche ad altri

comuni;

c) obbligo del datore di lavoro, in caso di necessità di impiego

di lavoratori, di rivolgersi al competente ufficio di collocamento con

richieste numeriche salvo alcune eccezioni.

Ribadisce, poi, che la scelta del legislatore di siffatta

disciplina, che, peraltro, è oggetto di censura solo nei due aspetti

della richiesta numerica e del collocamento tra la residenza del

lavoratore e l'ufficio di collocamento, ha un razionale fondamento

nelle necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata ed il

danno che ne subirebbero i lavoratori inevitabilmente assoggettati a un

indebito sfruttamento; di regolare il mercato del lavoro, cioè la

domanda e l'offerta del lavoro; di favorire la prima occupazione e la

rioccupazione dei disoccupati, secondo l'anzianità dell'iscrizione, la

durata della disoccupazione ed i requisiti posseduti.

L'ingerenza dello Stato nella fase di formazione del rapporto di

lavoro, anche se importa compressione di alcuni aspetti dell'autonomia

privata, si giustifica anche per il rilevante interesse pubblico

all'occupazione ed al controllo della domanda e dell'offerta di lavoro,

per le scelte di indirizzi di politica economica collegate strettamente

al processo produttivo di cui sono elementi essenziali le forze del

lavoro.

Le differenziazioni del sistema del nostro paese rispetto a quello

di altri paesi, specie della Comunità Economica Europea, le quali,

peraltro, non hanno mai dato luogo a sostanziali controversie in sede

comunitaria, trovano ampia giustificazione nelle differenti condizioni

del mercato del lavoro del paese ed, in particolare, nel profondo

squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro onde la necessità di un

controllo pubblico anche per prevenire ed eventualmente reprimere gli

abusi e l'odioso sfruttamento del bisogno.

Certamente la richiesta numerica limita l'autonomia del datore di

lavoro e la sua discrezionalità nella scelta dei lavoratori con i

quali intende instaurare il rapporto di lavoro. Questo, d'altra parte,

ha come elementi caratterizzanti, lo "intuitus personae "e la fiducia e

costituisce uno dei fattori della produzione rientrante nel rischio

d'impresa al pari della realizzazione di finalità sociali e della

produzione di ricchezza. E limita altresì la libertà del lavoratore

di scelta della impresa e del posto di lavoro.

Ma le esigenze socio-politiche richiedono un equo contemperamento

degli interessi delle parti sociali, pubbliche e private. L'evoluzione

della realtà socio- economica e del mondo del lavoro, che in questa

realtà ha cospicua partecipazione, hanno determinato graduali sviluppi

della legislazione del lavoro ed, in particolare, anche del

collocamento ordinario. Questi graduali sviluppi si erano già

verificati nel nostro paese dal 1949 all'epoca dei giudizi a quibus e

si sono verificati anche negli anni successivi con sempre maggiore

incisività nel detto sistema.

5. - Invero, già nel sistema del 1949 per alcuni lavoratori era

addirittura previsto (art. 11 legge n. 264/49) l'esonero dall'obbligo

del collocamento. E cioè:

a) per quelli legati al datore di lavoro dal rapporto di coniugio o

di parentela (parenti o affini non oltre il terzo grado);

b) per i lavoratori aventi una particolare qualifica (direttivi, di

concetto o specializzati) o assunti con sistemi aperti a tutti (per es.

mediante pubblico concorso) o legati da rapporti di tipo societario

(compartecipazione; mezzadria; colonia parziaria) o di tipo familiare

(domestici e addetti alla famiglia) o di precipua fiducia (addetti a

studi professionali) o appartenenti a piccole aziende (con meno di tre

dipendenti e, se rurali, con non più di sei).

Era, inoltre, ammesso (art. 11) il passaggio diretto ed immediato

del lavoratore dall'azienda dove era occupato ad un'altra.

Per alcune categorie di lavoratori, per le specialità del relativo

mercato, è stato addirittura previsto un diverso sistema di

collocamento ordinario (per es. per i lavoratori agricoli dal d.l. 3

febbraio 1970 n. 7 conv. con modificazioni in legge 11 marzo 1970 n.

83).

Ma per quanto interessa la censura in esame l'art. 4 della legge n.

264/49 ha previsto, in alcuni casi, la richiesta nominativa. E cioè:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano

stabilmente più di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad

altre aziende nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per

un numero di unità superiore a 9;

b) per i lavoratori di concetto e per quelli che avessero una

particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la

vigilanza e la custodia delle sedi di opifici, di cantieri o, comunque,

di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di

studio rilasciati da scuole professionali.

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta

del Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale, entro un anno

potevano fissarsi le qualificazioni e le specializzazioni per le quali

era consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa.

L'art. 3, terzo comma, della legge n. 25/55 sull'apprendistato ha

previsto la possibilità della richiesta nominativa per le aziende con

meno di dieci dipendenti e nella misura del 25% per le aziende con più

di dieci dipendenti.

E pur vero che la legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori),

nell'intento di attuare una partecipazione del sindacato anche al

sistema di collocamento ordinario e instaurare un controllo più attivo

delle parti sociali nei processi dell'impiego dei lavoratori, ha

ridotto l'ambito di operatività delle richieste nominative e, per il

passaggio diretto del lavoratore da un'azienda all'altra, ha richiesto

il nulla osta dell'ufficio di collocamento.

Ma devesi rilevare che le norme relative (e cioè gli artt. 33 e

34 della legge n. 300/70), hanno dato luogo a problemi di

interpretazione specie per quanto riguarda la sfera della loro

applicazione e l'ambito della loro efficacia abrogativa delle norme

precedenti (art. 14 della legge n. 264/49).

Successivamente e già all'epoca dei giudizi a quibus il

legislatore ha effettuato altre importanti modifiche del sistema che

hanno, praticamente, reso inoperanti quelle precedenti di cui alla

citata legge n. 300/70. Per le necessità di superare la crisi

economica che aveva colpito molti settori della vita produttiva e molte

imprese, ha emanato leggi per il coordinamento della politica

industriale, per la ristrutturazione e la riconversione delle aziende

in crisi, per lo sviluppo di determinati settori, per l'incentivazione

ed il sostegno dell'occupazione, specie di quella giovanile.

Dette leggi hanno prodotto spinte alla mobilità verticale ed

orizzontale dei lavoratori, alla loro riqualificazione, alla formazione

professionale; hanno creato delle nuove forme di regolamentazione del

rapporto di lavoro (contratti part-time; contratti di formazione ecc.)

e la maggiore diffusione di quelle esistenti fino allora, di attuazione

limitata (contratti a tempo determinato, contratti stagionali ecc.).

Anche l'avvento di nuove tecnologie, le necessità di mantenere la

competitività, specie internazionale, di vincere e di superare remore

concorrenziali hanno determinato sostanziali modifiche del

collocamento.

Le norme maggiormente incisive sul detto sistema fino allora

vigente sono stati gli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 12 luglio 1977

n. 675. Esse hanno previsto: a) l'istituzione, in ogni Regione, di

Commissioni per la mobilità della mano di opera, al fine di accertare

i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di questa, con

programmi di attività e di interventi (a livello regionale) a sostegno

della mobilità dei lavoratori e per le formazioni professionali

nonché per l'impiego in nuovi settori o in aziende ristrutturate o

riconvertite; il tutto in coerenza ed in attuazione di piani regionali

di sviluppo socio-economico; b) la formazione di elenchi del personale

esuberante, per fasce professionali, categorie e qualifiche per

prevedibile occupazione in altre aziende o in altri settori.

Per le aziende in crisi è stata vietata l'assunzione di lavoratori

a mezzo del passaggio diretto dall'una all'altra azienda ed imposto

l'obbligo della richiesta alle sezioni di collocamento con l'onere di

queste ultime di trasmettere le dette richieste ai sindacati di

categoria più rappresentativi a livello regionale, per darne

comunicazione ai lavoratori interessati i quali in caso di

accettazione, vengono inclusi in graduatorie particolari, secondo i

criteri di cui all'art. 15 della legge n. 264/49.

La dichiarazione di crisi occupazionale di aziende industriali non

più in grado di mantenere i precedenti livelli di impiego ha

costituito (art. 25) un canale privilegiato di avviamento al lavoro che

ha portato al trasferimento di lavoratori dalle aziende in crisi ad

altre non in crisi e che offrivano posti di lavoro. Tali gruppi di

lavoratori sono stati anteposti ad altri in cerca di occupazione. Sono

state, quindi, modificate le procedure di collocamento nell'ambito

delle circoscrizioni territoriali nelle quali erano comprese le dette

aziende per agevolare l'avviamento ad altra occupazione dei lavoratori

dei quali era prevedibile il licenziamento.

Inoltre l'art. 8 della legge 25 marzo 1977 n. 79 ha riconosciuto il

diritto di precedenza per l'avviamento al lavoro ai lavoratori che

avessero prestato la loro opera nella stessa azienda a tempo

determinato. La norma ha attuato l'esigenza di tutelare la

professionalità e la sicurezza di vita acquisite dal lavoratore già

occupato e ha creato un nuovo titolo di preferenza, e cioè la

precedente occupazione.

Né può negarsi alla attuata modifica dei criteri di precedenza

nell'avvio al lavoro stabiliti dalla legge (n. 264 del 1949) una

sufficiente base di razionalità.

Inoltre, l'art. 133 del T.U. sulle leggi sul mezzogiorno, che ha

recepito l'art. 1 del d.l. n. 291/77, conv. con modificazioni nella

legge n. 501/77, ha previsto la comunicazione da parte dei datori di

lavoro agli uffici di collocamento dei nominativi dei lavoratori resisi

disponibili nelle aree delle regioni del mezzogiorno a seguito

dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche

di grandi dimensioni o di lavori relativi a programmi comunque

finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, la loro iscrizione in una

lista speciale istituita presso il detto ufficio ed il loro avviamento

prima a corsi di formazione professionale e poi a posti di lavoro, con

precedenza, presso le imprese che si erano giovate dei lavori

sovvenzionati o comunque concernenti investimenti pubblici.

Per un altro verso, la legge 1 giugno 1977 n. 285 sulla occupazione

giovanile ha previsto, per l'assunzione al lavoro, l'inserimento di

giovani in liste speciali e, per quelli da 15 a 29 anni, contratti di

formazione (artt. 5 e 7) e, durante l'esecuzione o alla scadenza di

detti contratti, l'assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta

del datore di lavoro alla sezione del collocamento con passaggi diretti

ed immediati, con il solo nulla osta.

La legge n. 864 del 1977 di conv. con modificazioni del d.l. n.

706/77 ha disposto l'assunzione, in aziende con non più di tre

dipendenti, di giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4

della legge n. 285/77 con richiesta nominativa del datore di lavoro.

Il d.l. n. 351/78, conv. in legge 4 agosto 1978 n. 479, ha

previsto, con termine poi prorogato al 30 giugno 1980, oltre alle liste

speciali per il collocamento per i giovani dai 15 ai 29 anni, la

possibilità, per i datori di lavoro che occupano stabilmente non più

di dieci dipendenti, di assunzioni con contratti di formazione mediante

richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'art. 1 della

legge 9 dicembre 1977 n. 903 (discriminazioni fondate sul sesso).

La Corte rileva anche che l'ambito di applicabilità della

richiesta nominativa si è successivamente ancora di più ampliato.

Invero, in base all'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 conv. in legge n.

79/83, è consentita la richiesta nominativa di giovani dai 15 ai 29

anni con contratti a termine non superiori a 12 mesi, volti alla

formazione, e la possibilità di contratti a tempo indeterminato entro

sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con lo stesso datore

di lavoro o con altri, per attività consone alla qualificazione

conseguita e, per un anno dall'entrata in vigore della legge, la

possibilità, in genere, per i datori di lavoro, di effettuare per la

metà richiesta nominativa di lavoratori rispetto alla richiesta

numerica da effettuarsi nel corso dell'anno.

Infine, l'art. 6 della legge n. 726 del 1984, contenente misure

urgenti a sostegno dell'incremento dei livelli occupazionali, ha

concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a

tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta

di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa,

operando, peraltro, scelte affidate solo alla loro autonoma

determinazione, senza alcun dovere di esporre i motivi della richiesta

nominativa.

6. - Tuttavia, l'avvento sempre più massiccio delle nuove

tecnologie, specie nel mondo del lavoro, imporrà modifiche ed

innovazioni sempre più radicali e profonde di qualifiche, di categorie

professionali, di tempi di lavoro, di utilizzazione del fattore umano

insieme alle macchine, ed automatismi sempre più sofisticati (robot,

computer, video-games ecc...); determinerà la possibilità di

disoccupazioni quantitative e qualitative ed, insieme, la necessità di

nuove occupazioni e di nuove forme di contrattazioni. Renderà

certamente necessaria anche una più profonda e più radicale riforma

del collocamento. Ma le scelte relative sono affidate più che mai

alla discrezionalità del legislatore.

Fino a che sussistono la crisi economica e le esigenze del suo

superamento, la necessità di equilibrare le domande e le offerte di

lavoro, la necessità di una direzione statale della politica economica

e dei fattori della produzione, la necessità di interventi pubblici a

sostegno dei livelli occupazionali e di incentivazione

dell'occupazione, specie di quella giovanile, le esigenze del

mantenimento dei raggiunti livelli di socialità, peraltro

costituzionalmente garantiti, delle realizzate conquiste sociali,

sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla

sola richiesta nominativa del lavoratore.

7.1. - Allo stato, non sussistono le lamentate violazioni dei

precetti costituzionali e cioè degli artt. 2 e 4 in relazione all'art.

3 Cost..

Invero, l'art. 4 della Costituzione sancisce per tutti i cittadini

il riconoscimento del diritto al lavoro ed il dovere per lo Stato di

promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene

certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione

e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina

dell'impiego dei lavoratori.

Il riconoscimento esteso a tutti i lavoratori, in applicazione del

principio di uguaglianza, impone di procedere ad una equa ripartizione

delle occasioni di lavoro esistenti le quali non coprono tutta l'area

dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro.

Lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta

politica dell'occupazione nonché scelte politiche in funzione anche di

altri scopi (aiuti a cittadini colpiti da calamità o da avvenimenti

internazionali; inserimento dei giovani nelle attività produttive; il

superamento di eventuali discriminazioni per motivi di religione, di

razza, di sesso ecc...).

È intuitivo che, a tutela di interessi pubblici e di esigenze

sociali, si debbano operare restrizioni (determinazione di requisiti

particolari, determinazione di modi e condizioni per l'assunzione

ecc...). Ciò rientra nella discrezione del legislatore con l'ovvio

limite della totale soppressione o del grave affievolimento del diritto

di libertà dei singoli tra cui la scelta dell'attività di lavoro.

È consentito al legislatore di accordare preferenze ad alcuni

gruppi di lavoratori; formare graduatorie particolari per l'avviamento

al lavoro; operare distinzioni per categorie e qualifiche professionali

nell'esercizio del suo ruolo di regolatore del mercato del lavoro ma

sempre nel rispetto dei limiti della ragionevolezza che la coscienza

sociale impone.

7.2. - L'attuale sistema, in definitiva, non lede nemmeno la

personalità e la dignità del lavoratore garantita dall'art. 2 Cost.

perché gli assicura una tutela certa ed imparziale, impedendo

contrattazioni dannose ed esose che, comunque, importerebbero lo

sfruttamento del suo stato di bisogno, mentre risulta sufficientemente

rispettata la sua scelta dell'attività di lavoro.

In sostanza, il lavoratore risulta garantito e sottratto ad

ingiuste discriminazioni sotto la speciosa ragione di una sua

incapacità o di una sua inettitudine anche presunta.

Anche al datore di lavoro è assicurata in modo sufficiente la

libera scelta del lavoratore mediante la richiesta nominativa in

proporzione con quella numerica.

Mentre il legislatore rimane in grado di perseguire i necessari

sviluppi della produzione ed i loro effetti, anche con le opportune

direzioni degli interventi sulle forze del lavoro necessarie alla

produzione.

8.1. - Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 16

Cost., nell'assunto che l'attuale sistema impedirebbe la libera

circolazione del lavoratore nel territorio dello Stato, siccome

l'iscrizione nelle liste del collocamento è limitata al solo comune di

residenza, la Corte rileva anzitutto che la legge n. 264/49 consente la

circolazione del lavoratore.

L'art. 11, invero, prevede il passaggio del lavoratore da un

azienda ad un altra, anche se sita in località diversa; l'art. 15

l'assunzione di lavoratori di località viciniori sia pure con

l'osservanza di criteri di proporzionalità.

Inoltre, la legge n. 5 del 1961, proprio in adempimento

dell'invocato precetto costituzionale, ha abrogato le norme della legge

9 aprile 1931 n. 358 sulle migrazioni interne e la legge 6 luglio 1939

n. 1092 recante provvedimenti contro l'urbanesimo che impedivano al

lavoratore in cerca di occupazione, di trasferire la propria residenza

nelle località ove sussistessero migliori possibilità di trovare

lavoro. Conseguentemente sono state modificate anche le norme della

legge n. 264/49 (gli artt. 8 e 15, secondo e terzo comma).

Pertanto è consentito al lavoratore, senza cambiare la propria

residenza, trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento

dell'ufficio di altro comune capoluogo di provincia o con popolazione

superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale,

situato nella stessa provincia o in altra provincia contermine,

comunque, nel raggio di 150 chilometri, conservando l'anzianità di

iscrizione in precedenza maturata (art. 8 legge n. 264/49 modif.

dall'art. 2 legge n. 5/61).

Inoltre, agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un

comune possono concorrere, previa autorizzazione della Commissione di

cui all'art. 25 della legge, a richiesta dell'ufficio di collocamento,

lavoratori di altro comune anche di province contermini, osservati gli

opportuni criteri di proporzionalità. È accordata precedenza ai

lavoratori che abbiano conseguito una qualificazione professionale

(art. 15, secondo e terzo comma della legge n. 264/49 modif. dall'art.

4 della legge n. 5/61).

8.2. - Del resto, in via generale, può osservarsi che lo stesso

lavoratore è libero di fissare la propria residenza in qualsiasi

comune della Repubblica senza limiti, mentre non si può disconoscere

la ragionevole necessità che ha determinato il legislatore ad ancorare

il sistema ad un elemento certo che consentisse di individuare

l'ufficio di collocamento competente a provvedere sull'avviamento del

lavoratore ed esso non poteva non essere quello della residenza, con

assoluta assenza dei caratteri di fissità e di definitività non

sussistendo a carico del lavoratore il divieto di cambiare la sua

residenza. Il criterio risponde solo a ragioni di concretezza e,

siccome non è né fisso né imposto, non importa violazione

dell'invocato precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e

dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore

di Vigevano con l'ordinanza (R.O. n. 639/81) in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.;

b) riuniti i giudizi (R.O. nn. 471,540 e 541/79), dichiara non

fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8,

11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla

legge 10 febbraio 1961 n. 5, e degli artt. 33 e 34 della legge 20

maggio 1970 n. 300, sollevata dai Pretori di Monza e Genova con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,3,4 e 16

Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE -

VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari