Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33,

comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), promosso con ordinanzaemessa il 26 gennaio 1996 dal

T.A.R. per la Calabria, sezione di Catanzaro, sul ricorso proposto da

Scarfone Elsa contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,

iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21

e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), perché assicurano il diritto di precedenza

nell'assegnazione della sede di lavoro soltanto al disabile che abbia

un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni

iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A

annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21) e comunque "in

situazione di gravità" (art. 33, comma 6), anziché riconoscere

tale diritto a tutti i disabili. Siffatta limitazione violerebbe gli

artt. 4 e 38 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro

come strumento di integrazione sociale (si richiamano, nella

giurisprudenza di questa Corte, le sentenze n. 163 del 1983 e 50 del

1990), i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione),

il principio di eguaglianza (si richiama la fattispecie, più

favorevole rispetto a quelle in esame, di cui al comma 5 dell'art. 33

della legge n. 104 del 1992). Vi sarebbe altresì lesione dell'art.

32 della Costituzione, dal momento che la garanzia della vicinanza

del luogo di lavoro, rispetto alla residenza, agevola la tutela

dell'integrità fisica del disabile.

2. - È intervenuto nel senso dell'inammissibilità, e comunque

dell'infondatezza, il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - assunto dal

giudice rimettente quale tertium comparationis - varrebbe per

l'assistenza continuativa di un disabile grave. Il giudice a quo -

prosegue l'Avvocatura - richiede alla Corte una sentenza additiva che

estenda la tutela a tutti i disabili, la cui individuazione sarebbe

rimessa non a dati tecnici prestabiliti, ma al bisogno individuale

accertato in sede giudiziale; le forme di tutela e i benefici

accordati ai disabili incidono, però, su diritti e aspettative di

altri soggetti e sull'organizzazione del lavoro pubblico e privato. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21

e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), perché assicurano il diritto di precedenza

nell'assegnazione della sede di lavoro soltanto al disabile che abbia

un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni

iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A

annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (art. 21) e comunque "in

situazione di gravità" (art. 33, comma 6), anziché riconoscere il

diritto a tutti i disabili: a tal riguardo, il Collegio richiama

l'art. 33, comma 5, della stessa legge n. 104 del 1992, relativo

all'assistenza del disabile da parte del genitore o del familiare

lavoratore, che può scegliere la sede di lavoro più vicina al

domicilio.

2. - La questione non è fondata.

Esaminando alcuni aspetti della legge n. 104 del 1992, questa Corte

ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad

assicurare la tutela dei disabili: essa incide sul settore sanitario

e assistenziale, sulla formazione professionale, sull'integrazione

scolastica, e risponde all'auspicio rivolto al legislatore per

l'introduzione di una normativa di garanzia (sentenze nn. 325 del

1996, 406 del 1992, 215 del 1987).

Tale disciplina è espressione di una complessa ponderazione

legislativa delle diverse esigenze; le norme denunciate dal giudice a

quo si inseriscono razionalmente nel sistema.

Non vi è lesione del principio di uguaglianza, perché non vale il

richiamo, quale tertium comparationis, dell'art. 33, comma 5, della

legge n. 104, che riguarda una fattispecie diversa da quella in esame

e che, inoltre, è stato interpretato da una parte della

giurisprudenza in senso restrittivo, per la sola assistenza

continuativa di un disabile grave. Né è fondata la censura mossa

con riguardo all'art. 2 della Costituzione: la garanzia dei diritti

inviolabili dell'uomo è proprio il fine ispiratore della legge n.

104; e non se ne può isolare una singola disposizione - che

introduce una disciplina favorevole al disabile, seppur circoscritta

dai requisiti prima illustrati - per ipotizzare la lesione del citato

parametro costituzionale.

La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla

residenza è strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica

del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art. 32

della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al "diritto

di precedenza" nell'assegnazione della sede. Considerazioni analoghe

valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavoro

(artt. 4 e 38 della Costituzione) che vanno interpretati riconoscendo

al legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione

degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti

nell'attribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni

soggettive di garanzia dei lavoratori disabili.

Nel dichiarare infondate le censure mosse agli artt. 21 e 33, comma

6, della legge n. 104, la Corte deve però segnalare l'esigenza di

una verifica della normativa, con particolare riguardo

all'adeguatezza della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950,

n. 648: essa descrive le lesioni e le infermità che danno diritto

alla pensione vitalizia o all'assegno rinnovabile, ed è richiamata

dall'art. 21 della legge n. 104 per individuare i soggetti che hanno

diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. La

tabella risente, evidentemente, del tempo in cui è stata redatta, e

non tiene conto di menomazioni di indubbia gravità, come quelle che

discendono da interventi chirurgici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale regionale

amministrativo per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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