All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto il seguente comma: "In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".

Testo vigente dal 14 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 406/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1988

    Per una corretta applicazione della direttiva contenuta nella precedente sentenza in materia di enfiteusi e perché, in particolare, i capitali d'affranco non risultino determinati in misura incongrua o, addirittura, irrisoria per il concedente, occorre fare riferimento non tanto alla misura fissa consistente nella indennità corrisposta in applicazione delle leggi di riforma agraria, quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi: detti capitali non possono essere, dunque, inferiori ai valori assunti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (a norma dell'art. 9 del d. lg.vo n. 143 del 1947) periodicamente aggiornati mediante "coefficienti di maggiorazione" stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Pertanto, per violazione dell'art. 42 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. - S. nn. 145/1973, 53/1974, 246/1984.

    Art. 1 Norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 600/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile perché la norma denunciata è già stata dichiarata illegittima in parte qua - la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 42, 44 della Costituzione, dell'art. 1 della L. 1974 n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. - S. 406/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di enfiteusi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 70/1988

    Questione inammissibile
    21 gennaio 1988

    Ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale d'affranco) non e` utilizzabile la disciplina stabilita per l'espropriazione per pubblica utilita`, in quanto l'istituto dell'enfiteusi ha fonte contrattuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 legge 14 giugno 1974, n. 270, in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost.). - cfr. sent.n. 246/1984 e 53/1974.

    Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1974 al 14 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-14;270~art1 · fonte del testo

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