Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.

28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei

tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657),

promossi con ordinanze emesse il 30 novembre 1995 dal pretore di

Nola, sezione distaccata di Ottaviano, nel procedimento civile

vertente tra Pilati Vincenzo e Banco di Napoli S.p.a., iscritta al n.

178 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996; il 17

gennaio 1996 dal Tribunale di Nola, nel procedimento civile vertente

tra Bove Raffaele e Banco di Napoli s.p.a, iscritta al n. 281 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Pilati Vincenzo, Bove Raffaele e

del Banco di Napoli S.p.a., nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Errico Di Lorenzo per Pilati Vincenzo e Bove

Raffaele, Nunzio Rizzo per il Banco di Napoli S.p.a. e l'avvocato

dello Stato Giuseppe O. Russo per il Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato con ricorso per

provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di

procedura civile il pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano,

ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 novembre 1995 e pervenuta a

questa Corte il 2 febbraio 1996, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

(Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre

entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo

1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), in riferimento agli artt.

27, secondo comma, e 36 della Costituzione.

2. - Risulta dagli atti che il ricorrente, impiegato del Banco di

Napoli già svolgente funzioni di ufficiale di riscossione

nell'ambito del servizio di riscossione dei tributi affidato in

concessione a detto istituto di credito, indagato per falsità

ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476,

secondo comma, cod. pen.), e colpito da ordinanza di custodia

cautelare, poi però revocata, era stato raggiunto da provvedimento

di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di

ufficiale di riscossione, emesso dal Procuratore della Repubblica.

In relazione al predetto procedimento penale, ed al menzionato

provvedimento di revoca dell'autorizzazione, l'istituto di credito

datore di lavoro aveva comunicato all'impiegato che egli era sospeso

"dall'impiego e dall'abilitazione ai sensi e per gli effetti

dall'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e delle altre norme

legislative vigenti".

Dopo che, nonostante la successiva revoca dell'ordinanza di

custodia cautelare, il Procuratore della Repubblica aveva respinto

istanza diretta alla rimozione del provvedimento di revoca

dell'autorizzazione, ritenendo discendere dall'art. 110 del d.P.R. n.

43 del 1988 l'obbligo di revoca dell'autorizzazione fino alla

definizione del procedimento penale, il ricorrente aveva adito il

Pretore del lavoro chiedendo disporsi la propria riassunzione con

ripristino del relativo trattamento economico, e in tale sede

sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 110

del d.P.R. n. 43 del 1988.

Il remittente rileva che detta norma prevede una misura cautelare

automatica e operante di diritto, volta al fine di evitare il rischio

di commissione di altri reati della stessa specie, senza offrire

alcun margine di valutazione o di discrezionalità al concessionario

datore di lavoro; che tale norma è destinata a prevalere, per il suo

carattere pubblicistico, sulle norme del contratto collettivo che

disciplinano la sospensione cautelare dall'impiego su iniziativa del

datore di lavoro; che unico presupposto per l'applicazione di detta

norma è l'esistenza di un procedimento penale per falso in

certificazione, anche solo nella fase delle indagini preliminari.

Ciò premesso, il giudice remittente ritiene non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale della norma

denunciata, da un lato in riferimento al principio di presunzione di

non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., in ragione

del carattere automatico della misura cautelare, disposta ex lege al

di fuori di ogni valutazione del caso concreto e senza alcun limite

temporale se non quello della definizione del procedimento penale;

dall'altro lato in riferimento all'art. 36 dela Costituzione, nella

parte in cui prevede la sospensione dall'impiego senza prevedere la

corresponsione all'impiegato di un assegno alimentare, col che la

misura si tradurrebbe in una implicita anticipata sanzione,

violandosi la funzione di sostentamento per il lavoratore cui

soccorre la retribuzione.

3. - Nel corso di un procedimento civile instaurato con reclamo

avverso una decisione del Pretore di Nola, sezione distaccata di

Ottaviano, di reiezione di ricorso per provvedimento d'urgenza ai

sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale di Nola, in

funzione di giudice del lavoro, ha sollevato a sua volta, con

ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 e pervenuta a questa Corte il 13

marzo 1996, analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 110 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in

riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 76 della Costituzione.

La fattispecie sottoposta al Tribunale è sostanzialmente identica

a quella cui si riferisce l'ordinanza pretorile sopra riferita, salvo

che il provvedimento di sospensione risulta adottato a distanza di

qualche tempo dalla avvenuta revoca dell'ordinanza di custodia

cautelare e dalla riassunzione in servizio dell'impiegato. Questi

aveva fatto ricorso al Pretore il quale però aveva rigettato la

domanda per mancanza del fumus boni juris, sulla base del carattere

inderogabile e obbligatorio della misura cautelare prevista dall'art.

110 citato.

Il ricorrente aveva proposto reclamo sollevando eccezione di

legittimità costituzionale di detta norma, ritenuta dal Tribunale

rilevante e non manifestamente infondata.

In particolare il Tribunale remittente ritiene che il carattere

inderogabile e automatico della misura cautelare contrasti, in primo

luogo, con l'art. 3 della Costituzione, per le stesse ragioni che

indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 971 del 1988,

l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la

destituzione didiritto di pubblici impiegati nel caso di condanna

degli stessi per alcuni reati: ricordando inoltre come la tendenza

dell'ordinamento ad espungere ogni forma di automatismo in questo

campo risulti oggi anche dalla legge n. 19 del 1990, la quale,

modificando l'art. 166 del codice penale, ha escluso che la condanna

a pena condizionalmente sospesa possa costituire di per sé sola

motivo per il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni

necessarie per svolgere attività lavorativa.

In secondo luogo, ad avviso del Tribunale remittente, la norma in

questione sarebbe in contrasto con l'art. 3 - sotto il profilo della

irragionevolezza - nonché con gli artt. 24 e 27 della Costituzione,

in quanto la misura sospensiva automatica prevista pregiudicherebbe

il diritto alla difesa e violerebbe la presunzione di non

colpevolezza dell'indagato, operando fin dall'inizio del procedimento

penale e non dopo la sentenza definitiva, e per di più essendo

applicata senza che un giudice sia chiamato a valutare i presupposti

della misura stessa, come invece accade per le misure interdittive

previste nell'ambito dell'ordinamento processuale penale dagli artt.

287 e seguenti del codice di rito.

Infine la norma sarebbe in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione in quanto la legge di delega (4 ottobre 1986, n. 657)

sulla cui base fu emanato il decreto legislativo delegato n. 43 del

1988 non conterrebbe alcun principio direttivo in tema di

provvedimenti nei confronti degli ufficiali di riscossione sottoposti

a procedimento penale.

4. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sollevata sia

dichiarata "inammissibile e non fondata".

Secondo l'Avvocatura erariale il d.P.R. n. 43 del 1988, nel

disciplinare in modo specifico una materia particolarmente meritevole

di tutela, avrebbe inteso sottrarre la fattispecie in questione

all'ambito di applicazione della normativa generale sulla sospensione

cautelare dei pubblici impiegati (art. 91 del d.P.R. 3 gennaio 1957,

n. 3), limitando il potere discrezionale riconosciuto

all'amministrazione da tale normativa in tema di sospensione

facoltativa.

La questione, secondo l'interveniente, potrebbe inquadrarsi nella

prospettiva dell'opportunità politica, ma non attingerebbe il

livello della costituzionalità.

5. - Si sono costituiti in entrambi i giudizi le parti ricorrenti

dei giudizi principali, chiedendo, con deduzioni di contenuto

analogo, l'accoglimento della questione, e anzi una pronuncia di

incostituzionalità che investa anche la disposizione dell'art. 99

dello stesso d.P.R. n. 43 del 1988 che prevede il potere di revoca

dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.

I deducenti insistono sull'automatismo che caratterizzerebbe le

norme denunciate, in relazione al semplice inizio del procedimento

penale, il che lederebbe i principii costituzionali per le stesse

ragioni fatte valere da questa Corte, oltre che nella citata sentenza

n. 971 del 1988, nella sentenza n. 109 del 1994, che ha dichiarato

illegittimo l'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale,

ove si disponeva che la misura cautelare del divieto di espatrio si

applicasse automaticamente nel caso di applicazione di una delle

altre misure cautelari coercitive previste dagli artt. 280 e seguenti

cod. proc. pen.

Circa l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, i ricorrenti ne mettono

in dubbio anzitutto la vigenza, rilevando che esso dovrebbe ritenersi

implicitamente abrogato dalle norme sopravvenute del codice di

procedura penale che disciplinano le misure interdittive, applicabili

ad opera del giudice per le indagini preliminari; e sottolineano

comunque la singolarità di una misura interdittiva che il pubblico

ministero avrebbe il potere di applicare sulla base di un

procedimento penale da lui stesso promosso.

6. - Si è costituito altresì, nel giudizio promosso con

l'ordinanza del Tribunale di Nola, il Banco di Napoli, parte

convenuta nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte dichiari

inammissibile per irrilevanza, e comunque infondata, la questione.

La difesa del Banco di Napoli premette che il rapporto di lavoro

dei dipendenti ha natura privatistica ed è retto dalle norme del

diritto privato, anche se l'esercizio di alcune funzioni richiede una

autorizzazione amministrativa da parte del Procuratore della

Repubblica, autorizzazione che avrebbe natura discrezionale per

quanto riguarda sia il suo rilascio sia la sua revoca e sospensione.

La sospensione di cui è parola nell'art. 110, ricorrendo un

rapporto di lavoro privatistico, riguarderebbe il solo esercizio

delle funzioni pubbliche da parte del dipendente, non il rapporto di

lavoro. Le conseguenze che discendono dal provvedimento del

Procuratore della Repubblica sul piano del rapporto di lavoro non

deriverebbero dall'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, bensì dai

principii propri di tale rapporto (sospensione delle prestazioni per

sopravvenuta impossibilità temporanea, risoluzione del rapporto per

sopravvenuta impossibilità definitiva, licenziamento per

giustificato motivo oggettivo). Qualunque provvedimento afferente

alla conservazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro non

potrebbe che fare capo all'imprenditore.

La questione sollevata sarebbe dunque, secondo il Banco di Napoli,

irrilevante in quanto, quand'anche venisse dichiarato

incostituzionale l'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, non potrebbe

mettersi in discussione il potere del Procuratore della Repubblica di

revocare o sospendere l'autorizzazione, potere previsto dall'art. 99

dello stesso decreto, che non è stato oggetto di impugnazione.

Non potendosi dunque riattribuire le funzioni in oggetto al

dipendente, il rapporto di lavoro rimarrebbe sospeso per

impossibilità della prestazione.

La questione sarebbe comunque infondata, venendo in rilievo non il

rapporto di impiego ma il mero esercizio delle funzioni soggette ad

autorizzazione amministrativa.

7. - In vista dell'udienza il ricorrente costituito nel giudizio

promosso dal Tribunale di Nola ha prodotto una memoria aggiuntiva.

In essa si rileva una contraddizione fra la tesi sostenuta in

questa sede dal Banco di Napoli - circa la riferibilità della

sospensione ex art. 110 alle sole funzioni pubbliche, e non anche al

rapporto di impiego - e quella sostenuta dallo stesso istituto datore

di lavoro nei giudizi civili, secondo la quale la norma comporterebbe

la sospensione automatica dall'impiego oltre che dall'abilitazione:

tesi quest'ultima che - aggiunge il deducente - è stata accolta da

vari giudicanti, le cui pronunce vengono prodotte davanti a questa

Corte.

In ogni caso, secondo la parte deducente, pur se si dovessero

interpretare le norme nel senso che la sospensione ex lege riguardi

le sole funzioni pubbliche, l'art. 110 e l'art. 99, al primo

connesso, non sfuggirebbero alle censure di incostituzionalità,

prevedendo una sospensione automatica, sottratta a qualsiasi

valutazione in rapporto al caso concreto, non motivata, e disposta da

chi, come il Procuratore della Repubblica, è lo stesso promotore del

procedimento penale che costituisce il presupposto della sospensione

medesima. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze sollevano questioni aventi identico oggetto e

parametri parzialmente coincidenti, onde i giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica pronuncia.

2. - Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di

inammissibilità per irrilevanza avanzata dal Banco di Napoli.

È vero, infatti, che il provvedimento di revoca

dell'autorizzazione adottato dal Procuratore della Repubblica si è

fondato sull'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, che configura un

potere discrezionale da esercitarsi con atto motivato. Ma - a parte

il fatto che lo stesso Procuratore ha mostrato, nel respingere

l'istanza di uno dei ricorrenti, di ritenere tale provvedimento

vincolato in forza dell'art. 110 del medesimo d.P.R. - ciò che

rileva in questa sede è che i provvedimenti del datore di lavoro

impugnati nei giudizi a quibus erano esplicitamente fondati sull'art.

110, sostanziandosi nella comunicazione che i dipendenti erano

sospesi dall'impiego e dall'abilitazione "ai sensi e per gli effetti

dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43", oltre che "delle

altre norme legislative vigenti"; e che i giudici remittenti hanno

concordemente ritenuto tale norma la base legale vincolante dei

medesimi provvedimenti impugnati.

La valutazione della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

spetta in via principale al giudice a quo, e può essere disattesa in

questa sede solo se non plausibilmente motivata o evidentemente

contraddetta dagli atti.

Ora, nella specie, viceversa, i giudici remittenti hanno compiuto

una valutazione positiva della rilevanza non implausibilmente

motivata, che dunque questa Corte non ha ragione di disattendere.

Resta naturalmente estraneo all'oggetto del presente giudizio il

tema degli effetti che, sul rapporto di lavoro e sull'esercizio delle

funzioni degli ufficiali di riscossione, esplicano in quanto tali i

provvedimenti del Procuratore della Repubblica adottati ai sensi

dell'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, nonché quello delle

conseguenze che dall'esito del giudizio di costituzionalità

dell'art. 110 possano discendere in ordine alla sorte dei medesimi

provvedimenti.

3. - Per converso, non può accogliersi la richiesta, avanzata in

questa sede dagli impiegati ricorrenti, di coinvolgere nello

scrutinio di costituzionalità anche l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del

1988.

I limiti della questione proposta sono quelli segnati dalle

ordinanze di rimessione, che prospettano dubbi di costituzionalità

esclusivamente in ordine all'art. 110: ad essi la Corte deve

attenersi in forza della regola sancita dall'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, ai cui sensi la Corte pronuncia "nei limiti

dell'impugnazione", salvo il potere di dichiarare quali sono le altre

disposizioni legislative "la cui illegittimità deriva come

conseguenza della decisione adottata".

Nella specie, peraltro, le disposizioni degli artt. 99 e 110 hanno

presupposti diversi, attribuiscono poteri diversi e contemplano atti

aventi effetti giuridici diversi: mentre infatti l'art. 99 prevede

(oltre ad un potere di revoca in ogni tempo, da parte del

concessionario del servizio, della nomina dell'ufficiale di

riscossione) un potere discrezionale di revoca dell'autorizzazione

all'esercizio delle funzioni, da parte della stessa autorità che la

ha rilasciata, l'art. 110 prevede invece che l'ufficiale di

riscossione sottoposto a procedimento penale per falsità nelle

relazioni di notifica sia "sospeso dall'impiego e dall'abilitazione

in attesa della definizione del procedimento stesso", configurando

quindi una autonoma misura di tipo cautelare ad effetto più ampio

(incidente sull'abilitazione e non solo sul concreto esercizio delle

funzioni, oltre che sull'impiego), operante de jure, e collegata al

fatto oggettivo della pendenza del procedimento penale.

4. - Quest'ultima è dunque l'unica norma che deve essere in questa

sede sottoposta a scrutinio di costituzionalità sulla base degli

invocati parametri degli artt. 3, 24, 27, 36 e 76 della Costituzione.

La questione è fondata sotto il profilo congiunto degli artt. 3 e

27, secondo comma, della Costituzione.

Non può adottarsi qui, propriamente, la stessa ratio decidendi che

questa Corte ha posto a base della pronuncia, invocata nell'ordinanza

del Tribunale di Nola, con cui venne dichiarata la illegittimità

costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di diritto di

pubblici impiegati a seguito di condanna penale per taluni delitti

(sentenza n. 971 del 1988; e v., già prima, la sentenza n. 270 del

1986; nonché sentenza n. 16 del 1991). Infatti in quel caso si

trattava di misura sanzionatoria definitiva, conseguente ad una

condanna definitiva, e perciò veniva in considerazione la

irragionevolezza di una sanzione automatica e non graduata in

relazione ad un apprezzamento concreto del fatto in sede

disciplinare.

In questa sede, viceversa, si discute di una misura a carattere

cautelare, discendente, in modo ancora una volta automatico, dalla

pendenza di un procedimento penale per reati determinati.

Ora, da un lato, non può negarsi la facoltà del legislatore di

contemplare misure cautelari che interdicano l'esercizio di pubblici

uffici o servizi o di determinate attività professionali o

imprenditoriali da parte di chi sia sottoposto a procedimento penale

per reati connessi a dette funzioni o attività o comunque

suscettibili di incidere su di esse o sulla posizione del loro

titolare: e del resto in tal senso provvedono diverse norme sia

dell'ordinamento processuale penale (artt. 289 e 290 cod. proc.

pen.), sia dell'ordinamento amministrativo (cfr. ad es. art. 91,

primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Dall'altro lato, collegandosi la misura non già ad una condanna

definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, è necessario,

per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non

colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad

effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a

queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata

ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi

piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di

accertamento di colpevolezza.

È sulla base di tale ordine di principii che questa Corte, in

diverse occasioni, ha censurato norme le quali imponevano il

mantenimento di misure cautelari di sospensione dall'esercizio di

funzioni o attività professionali, collegate all'adozione di

provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche dopo che

tali ultimi provvedimenti fossero venuti meno (cfr. sentenze n. 766

del 1988, con riguardo alla sospensione dall'esercizio della

professione di dottore commercialista; n. 40 del 1990, con riguardo

alla "inabilitazione" di diritto all'esercizio delle funzioni di

notaio; n. 595 del 1990, con riguardo alla sospensione dello

spedizioniere doganale; cfr. anche, sui principi di proporzionalità

e di adeguatezza in materia di misure cautelari personali adottate

dal giudice, sentenza n. 109 del 1994).

All'opposto, la Corte ha escluso che leda i principii

costituzionali la statuizione legislativa (art. 9, comma 2, della

legge 7 febbraio 1990, n. 19) che prevede un termine massimo

(quinquennale) di durata della sospensione cautelare facoltativa

disposta nei confronti del pubblico dipendente "a causa del

procedimento penale", e la revoca di diritto di tale sospensione dopo

la scadenza del termine: riconoscendo che tale statuizione realizza

in modo non irragionevole il "doveroso bilanciamento" fra l'interesse

del dipendente a riprendere il servizio e quello dell'amministrazione

ad escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale

penda l'imputazione per un grave reato (sentenza n. 447 del 1995).

5. - Ora, la sospensione prevista dall'art. 110 del d.P.R. n. 43

del 1988 è misura che può certo trovare fondamento nell'esigenza

cautelare, valutata dal legislatore, di inibire temporaneamente la

permanenza nell'esercizio di delicate funzioni pubbliche di chi sia

indagato o processato per reati specificamente connessi a tale

esercizio.

Tuttavia, da un lato, tale sospensione estende i suoi effetti non

alla sola autorizzazione all'esercizio in concreto della funzione di

ufficiale di riscossione, ma anche all'"abilitazione", e cioè al

titolo tecnico-professionale abilitante all'esercizio di tale

attività, nonché allo stesso rapporto di impiego, e dunque eccede,

per questo aspetto, l'ambito delle esigenze cautelari che potrebbero

giustificarla.

Dall'altro lato, e soprattutto, anche in questo caso si riscontra

quell'assoluto "automatismo della misura cautelare" (sentenza n. 40

del 1990) che confligge con i principii di ragionevolezza e di

proporzionalità, in base ai quali dovrebbe in linea generale essere

invece "consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla

gravità del fatto e delle sue circostanze nonché alla personalità

del soggetto agente, l'opportunità di applicare o meno la misura

cautelare" (ibidem). Tanto più che la sospensione in esame opera in

base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento

penale, qualunque sia la fase in cui esso si trova, e non ha altro

limite di durata se non quello della definizione del procedimento

medesimo, che può ritardare anche per lungo tempo.

Né il tentativo di restringere in via interpretativa, in base al

canone dell'interpretazione conforme a Costituzione - secondo le tesi

in parte avanzate in questa sede dalla difesa del Banco di Napoli, e

che trovano riscontro anche in una isolata pronuncia di merito, fra

quelle prodotte in questa sede -, potrebbe far superare le censure di

incostituzionalità.

Infatti, anche a voler intendere la sospensione come riferita, nel

caso di rapporto di lavoro privatistico, al solo esercizio della

funzione pubblica, e non al rapporto d'impiego, pure menzionato dalla

disposizione in esame, si tratterebbe pur sempre di una misura

cautelare automatica ad effetto interdittivo, incidente sulla

efficacia della stessa abilitazione tecnico-professionale, svincolata

da ogni valutazione del caso concreto ed operante sulla base del

semplice presupposto formale della pendenza del procedimento penale.

E anche a intendere in senso restrittivo, a questi effetti, la

nozione di pendenza del procedimento penale, limitandola alle sole

ipotesi in cui sia intervenuta la contestazione di un fatto specifico

costituente reato, con esclusione della mera esistenza di indagini

preliminari, restano comunque il carattere automatico e la durata

indeterminata della sospensione, indipendente da ogni accertamento

giudiziale del reato medesimo.

In definitiva, non può ritenersi che la norma denunciata risponda

ai requisiti minimi necessari perché possa aversi una misura

cautelare legittimamente disposta, non contrastante con i principii

di ragionevolezza e di proporzionalità e con la presunzione

costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna

definitiva.

6. - Restano assorbiti gli altri profili di costituzionalità

sollevati dalle ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del

Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e

di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4

ottobre 1986, n. 657).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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