Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3

legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10

agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30

aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con

modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente

disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori

modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile

1976, n. 159) che ha modificato l'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159

promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1978 dalla Sezione

Istruttoria della Corte d'appello di Bologna, il 20 novembre 1978 dal

Tribunale di Oristano, il 20 settembre 1979 dalla Corte d'appello di

Cagliari, il 17 dicembre 1980 dal Tribunale di Livorno, il 27 ottobre

1980 dal Tribunale di Salerno (tre ordinanze), il 2 aprile, il 1 aprile

e il 12 marzo 1982 dal Tribunale di Napoli, il 30 marzo 1982 dal

Tribunale di Salerno e il 15 giugno 1982 dal Tribunale di Genova,

iscritte rispettivamente al n. 267 del registro ordinanze 1978 e ai nn.

305 e 833 del registro ordinanze 1979; ai nn. 85, 278, 279 e 280 del

registro ordinanze 1981; ai nn. 506, 507, 508, 603 e 799 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 243 del 1978, n. 168 del 1979, n. 15 del 1980, nn. 123 e 200 del

1981, nn. 344 e 357 del 1982 e n. 101 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pignatti

Romano, imputato del delitto di contrabbando doganale (artt. 216 e 287

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) per avere, dal 1973, introdotto nel

territorio doganale italiano un natante a vela battente bandiera

inglese, la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Bologna, con

ordinanza del 28 gennaio 1978 R.O. 267/78), sollevava d'ufficio, in

riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (sostitutivo dell'art. 2

della legge 30 aprile 1976, n. 159), nella parte in cui rende

obbligatoria per i cittadini italiani possessori di navi o natanti non

nazionalizzati, la regolarizzazione della situazione di acquisizione di

detti beni nello Stato, esonerandoli dalle sole sanzioni amministrative

previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e

non anche dalle sanzioni penali che il medesimo fatto dell'introduzione

di essi nello Stato comporta.

La Sezione osservava innanzitutto: a) che - contrariamente a quanto

ritenuto dal G.I. del Tribunale di Rimini con sentenza di

proscioglimento del 26 ottobre 1977, appellata dal Procuratore Generale

- il contestato delitto di contrabbando doveva ritenersi nella specie

astrattamente sussistente, in quanto esso si consuma non solo quando il

natante battente bandiera straniera sia immatricolato in violazione

degli obblighi doganali, ma anche quando, come nella specie, sia

introdotto e destinato "al consumo" nel territorio doganale senza che

ricorrano le condizioni per la sua temporanea importazione (artt. 2 e

30 della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa

esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553); b) che il fatto che

l'immatricolazione del natante nei pubblici registri navali italiani ed

il suo trasferimento al nome dell'imputato non fossero avvenuti entro

il termine del 19 maggio 1977 fissato dalla norma impugnata (nella

specie la dichiarazione d'importazione era stata presentata solo il 22

giugno 1977 ed il natante era stato sequestrato nel porto di Rimini il

30 giugno 1977) non poteva nella specie comportare l'inapplicabilità

del beneficio dell'esonero dalle sanzioni amministrative e la

sussistenza del reato dalla medesima disposizione previsto per

l'inosservanza di tali prescrizioni, in quanto le relative pratiche

risultavano iniziate fin dal febbraio 1977 ed il loro mancato

compimento nel termine era da addebitare ad un ingiustificato ritardo

dell'Ufficio del Registro navale italiano.

Tanto premesso, la Sezione istruttoria osservava che la lettera

della norma prevede l'esonero dalle sole sanzioni amministrative e non

anche da quelle penali; e che, se scopo della sanatoria è di favorire

il rientro nel territorio della Repubblica di beni ed utilità

attraverso la loro intestazione ai cittadini italiani che ne erano già

effettivamente proprietari - anche al fine di sottoporli, per essi, al

giusto regime tributario - "tale scopo sarebbe chiaramente frustrato

dall'applicabilità delle norme sul contrabbando doganale, le quali

prevedono (come obbligatoria) la confisca del bene introdotto nel

territorio doganale da chi abbia la abituale residenza nel territorio

dello Stato". E cioè, una norma intesa a far coincidere la proprietà

dichiarata e registrata, in capo ad un cittadino italiano, sortirebbe

l'effetto di trasferire quel bene allo Stato, anziché al cittadino cui

si promette impunità se provvede a intestarsela.

Ma poiché tale azione (di intestarsi il bene che egli aveva già,

di fatto, all'estero) non costituisce una semplice facoltà, ma un

obbligo penalmente sanzionato "la norma comporterebbe la ulteriore

conseguenza di obbligare, sotto comminatoria della pena anche della

reclusione, il cittadino a denunciare se stesso per il reato di

contrabbando, consistente nell'introduzione nel territorio doganale,

ovvero nell'iscrizione nei pubblici registri italiani, di quel bene

che, in forza della citata legge n. 159 del 1976, è tenuto ad

intestarsi, a far registrare e ad introdurre nel territorio dello

Stato".

Di qui, ad avviso della Sezione, l'irragionevolezza del mancato

esonero (anche) dalle sanzioni penali ed il contrasto tra

l'autodenuncia scaturente necessariamente dall'osservanza delle norme

di sanatoria valutaria ed il diritto di difesa garantito dall'art. 24

Cost., che non consente che alcuno sia tenuto a confessare di aver

commesso un reato.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della legge n. 159/1976, sostituito dall'art. 3 della legge n.

689/1976, veniva altresì sollevata, sempre in riferimento all'art.

24, secondo comma, Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra

riferite: a) dal Tribunale di Oristano con ordinanza del 20 novembre

1978 emessa nel procedimento penale a carico di Cruciani Umberto ed

altro R.O. 305/1979); b) dalla Corte d'Appello di Cagliari con

ordinanza del 20 settembre 1979 emessa nel procedimento penale a carico

di Bianco Carmine R.O. 833/79); c) dal Tribunale di Salerno con quattro

ordinanze emesse il 27 ottobre 1980 nei procedimenti penali a carico di

Ventra Domenico, Malafronte Antonio e Nesta Luigi R.O. 278, 279 e 280

del 1981) ed il 30 marzo 1982 in quello a carico di Pezzullo Sossio

R.O. 603/82); d) dal Tribunale di Napoli con tre ordinanze emesse

rispettivamente il 12 marzo, 1 aprile e 2 aprile 1982 nei procedimenti

penali a carico di Bruglia Antonio ed altro, Castellano Lidia, Monaco

Lucrino ed altro R.O. 506, 507 e 508 del 1982).

In tutti i predetti casi, i procedimenti avevano ad oggetto il

delitto di contrabbando doganale addebitato a residenti in relazione al

possesso ed uso nello Stato di natanti da diporto battenti bandiera

straniera, e gli imputati risultavano aver adempiuto alle prescrizioni

necessarie per fruire della sanatoria prevista dal quinto comma

dell'art. 2 della legge n. 159/76, nel testo sostituito con l'art. 3

della legge 689/76.

3. - Alle argomentazioni dell'ordinanza 28 gennaio 1978 della

Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna (v. sopra, punto

1), da "intendersi qui integralmente richiamate versandosi in analoga

fattispecie", si riferiva espressamente il Tribunale di Livorno nel

sollevare - con ordinanza del 17 dicembre 1980 R.O. 85/81) emessa nel

corso del procedimento penale a carico di Trevisani Adalberto per

contrabbando doganale di un natante battente bandiera panamense - una

questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni

(artt. 2 della legge n. 159/1976 e 3 della legge n. 689/1976):

questione che peraltro veniva testualmente riferita all'art. 3 Cost.

Il Tribunale di Livorno, inoltre, prospettava - sempre in

riferimento all'art. 3 Cost. - un ulteriore profilo d'illegittimità

costituzionale, rilevando che in base al testo dell'art. 2 legge n. 159

la sanatoria ivi prevista, in quanto riferita alle "sanzioni valutarie

e fiscali", avrebbe operato anche per il delitto di contrabbando, a suo

avviso ricompreso in questa ultima "ampia e generica dizione", e che,

viceversa, l'art. 3 legge n. 689/1976 ha espressamente limitato la

sanatoria alle sole "sanzioni amministrative previste dalle norme

valutarie e fiscali", con ciò evidenziando la volontà del legislatore

di escluderla per le sanzioni penali conseguenti a fatti di

contrabbando.

Ciò premesso, il Tribunale osservava che "tale ultima norma è

intervenuta in pendenza del termine stabilito dalla legge n. 159 del

1976 per la osservanza delle prescrizioni comportanti

l'inapplicabilità delle sanzioni sia di natura amministrativa che di

natura penale, conseguenti a fatti di contrabbando, cosicché si è

creata di fatto una situazione di disparità di trattamento tra coloro

che hanno osservato le prescrizioni suddette prima dell'entrata in

vigore della legge n. 689/76 e coloro che hanno adempiuto a dette

prescrizioni successivamente all'entrata in vigore della nuova

normativa, ma anteriormente alla scadenza del termine originariamente

prescritto facendo ragionevolmente affidamento sulla applicabilità

della sanatoria".

Di qui, ad avviso del giudice a quo, una disparità di trattamento

priva di una qualsivoglia giustificazione razionale.

4. - Un'ulteriore ordinanza sul medesimo tema veniva emessa dal

Tribunale di Genova il 15 giugno 1982 nel corso di un procedimento

penale a carico di Bozzo Ferdinando R.O. 799/82). Nel caso di specie

erano stati contestati - in relazione al possesso, anteriore al 6

marzo 1976, di un'imbarcazione da diporto battente bandiera straniera

acquisita per interposta persona - non solo il delitto di contrabbando

(art. 282, lett. f), T.U. n. 43/1973) e la connessa evasione dell'IVA

all'importazione (capi a) e b)) ma anche il delitto valutario di cui

agli artt. 2 e 2 bis legge 30 aprile 1976, n. 159 per aver omesso

l'adempimento delle prescrizioni di cui al medesimo art. 2 (capo c)).

Tenuto conto di quest'ultima imputazione, ed ai fini della rilevanza

rispetto ad essa della questione sollevata, il Tribunale di Genova

impugnava - non (come le precedenti ordinanze) la prima parte, bensì -

la seconda parte del quinto comma del citato art. 2 legge n. 159/76

(come modificato dall'art. 3 legge n. 689/76), in quanto essa

assoggetta a sanzione penale chi non osservi le prescrizioni di cui ai

precedenti commi del medesimo art. 2, "senza prevedere l'esonero dalla

pena nei confronti di chi ometta la osservanza di tali prescrizioni al

fine di non rendere, con le dichiarazioni impostegli dalla norma, una

confessione di fatti costituenti reato". In tal modo, secondo il

giudice a quo, da un lato la questione si palesava rilevante rispetto

al reato contestato per tale omissione (capo c), e dall'altro si

evitava la censura ascrivibile alla prospettazione delle precedenti

ordinanze, e cioè quella di disparità di trattamento tra chi avendo

osservato le citate prescrizioni - andava esente da pena non solo per

le violazioni valutarie, ma anche per quelle di altro tipo (doganali,

finanziarie, societarie) e chi, avendo commesso solo queste ultime,

doveva invece soggiacere alle relative sanzioni.

In punto di non manifesta infondatezza il Tribunale affermava che

"l'imposizione di una sanzione criminale nella ipotesi di omessa

osservanza di prescrizioni, il rispetto delle quali implicherebbe

necessariamente la scoperta di reati precedentemente commessi

dall'obbligato a detta osservanza, comporta a carico di costui una

menomazione del diritto di difesa che è garantito come inviolabile

dalla Costituzione, e di cui aspetto essenziale è l'inammissibilità

di un dovere, penalmente sanzionato, di confessarsi autore di un

reato"; rimettendo poi alla Corte - in relazione a tale assunto - di

valutare se la garanzia del diritto di difesa si estenda a fasi

anteriori a quella processuale e se non debba affermarsi la esistenza

nell'ordinamento penale di una causa scriminante non codificata,

relativa alla non punibilità di chi commetta un fatto-reato per

esservi stato costretto dalla necessità di evitare l'accertamento a

suo carico di un altro reato, da lui precedentemente commesso.

Le predette ordinanze, tutte ritualmente notificate e comunicate,

venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 243

del 30 agosto 1978 R.O. 267/78); n. 168 del 20 giugno 1979 R.O.

305/79); n. 15 del 16 gennaio 1980 R.O. 833/79); n. 123 del 6 maggio

1981 R.O. 85/81); n. 200 del 22 luglio 1981 R.O. 278, 279, 280/81); n.

344 del 15 dicembre 1982 R.O. 506, 507, 508/82); n. 357 del 29 dicembre

1982 R.O. 603/82); n. 101 del 13 aprile 1983 R.O. 799/82).

5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio promosso con la

sopracitata ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'Appello

di Bologna, osservava che il comportamento la cui esecuzione è

prescritto che sia compiuta nel termine del 19 maggio 1977 non è -

come ritenuto dalla Sezione istruttoria - la registrazione o

intestazione del bene in capo al cittadino italiano bensì la semplice

domanda di importazione (quarto comma dell'art. 3 citato) come tale

dipendente dalla sola iniziativa dell'interessato e non anche da

formalità amministrative successive. Se quindi tale domanda non fosse

stata nella specie presentata nei termini - come all'Avvocatura sembra

di poter dedurre dal riferimento fatto nell'ordinanza a formalità del

tutto diverse - non vi sarebbe stata esecuzione dello specifico

comportamento obbligatorio previsto dalla norma, e quindi la questione

sollevata si appaleserebbe irrilevante.

Nel merito l'Avvocatura "pur non sottovalutando le incertezze che

possono essere ingenerate dalla formulazione non esplicita del testo

legislativo", riteneva che l'interpretazione logica e sistematica di

esso debba condurre a concludere che "la dichiarazione di importazione

del natante valga a regolarizzare in toto la posizione del natante

stesso non solo per quanto concerne l'aspetto valutario ma anche per

quanto concerne l'eventuale precedente violazione di norme vietanti

l'uso da parte di residenti di natanti di bandiera estera, ammessi ad

importazione temporanea a nome di proprietari fittizi stranieri".

Poiché infatti la norma (art. 3, lett. d)) autorizza espressamente il

"trasferimento della proprietà" (senza corrispettivo) al cittadino

possessore del natante e prevede tale operazione come coonestata con

quella di importazione, la "finzione" cui essa è complessivamente

ispirata non dovrebbe ritenersi limitata al solo trasferimento del

bene, ma estesa "alla assunzione formale, anche ai fini delle leggi

doganali, di una posizione corrispondente a quella di un continuato

possesso del bene da parte del proprietario straniero, posizione

escludente per incompatibilità ad ogni effetto legale il rilievo di

eventuale diversa utilizzazione o uso del bene stesso". Realizzandosi

cioè la fattispecie normativa "con il regolare trasferimento del

natante al cittadino italiano e con la contestuale importazione", si

darebbe "rilievo formale ed esclusivo alla situazione simulata di

appartenenza "di esso ad uno straniero, con ciò riassorbendosi

logicamente ogni diversa (ed incompatibile) situazione di fatto: il che

esclude che le dichiarazioni volte a rendere operativa l'importazione -

da considerare a tutti gli effetti come regolare - possano costituire

autodenuncia per violazioni precedentemente perpetrate.

L'Avvocatura dello Stato interveniva anche nei giudizi promossi con

le sopracitate ordinanze dei Tribunali di Oristano R.O. 305/79),

Salerno R.O. 278, 279, 280/81, 603/82), Napoli R.O. 506, 507 e 508/82)

e Livorno R.O. 85/81), riportandosi, nelle relative memorie, alle

deduzioni già svolte nel merito rispetto all'ordinanza della Sezione

istruttoria di Bologna.

Rispetto alla disparità di trattamento ravvisata dal Tribunale di

Livorno - mancata estensione alle sanzioni penali conseguenti a fatti

di contrabbando della sanatoria prevista dall'art. 3 della legge n.

689/76 in rapporto a quanto, invece, disponeva l'art. 2, secondo comma,

legge n. 159/76 per il periodo in cui è rimasto in vigore nel suo

testo originario l'Avvocatura osservava che quanto già da essa

sostenuto rispetto al citato art. 3 (che cioè tale norma "non può

comportare l'insorgere di una situazione per la quale sia contestabile

il reato di contrabbando a colui che opera la regolarizzazione del

possesso dei beni anteriormente detenuti in condizioni di

illegittimità") fa venir meno il presupposto in base al quale tale

disparità di trattamento è stata prospettata.

Anche rispetto alla censura prospettata dal Tribunale di Genova,

l'Avvocatura ribadiva la tesi secondo cui l'adempimento delle

prescrizioni previste per fruire della sanatoria valutaria vale ad

impedire la stessa prospettabilità di una "importazione illegittima".

Questa, invero, essendo assunta ad elemento della fattispecie normativa

di sanatoria, non potrebbe logicamente fungere da presupposto dei

delitti - di contrabbando doganale o di evasione dell'IVA,

all'importazione - che su di essa si fondano, mentre le medesime

conseguenze (a smentita di quanto paventato dal citato Tribunale) non

potrebbero verificarsi rispetto a quei reati - societari o finanziari -

che non presentano tali caratteristiche. Considerato in diritto :

1. - Le dodici ordinanze di rimessione propongono questioni

identiche od analoghe, aventi per oggetto alcuni disposti dell'art. 2

della legge 30 aprile 1976, n. 159 - di conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 - nel testo sostituito

dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 di conversione in legge,

con modificazioni, del d.l. 10 agosto 1976, n. 543. I relativi

giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - "Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni

penali in materia di infrazioni valutarie", con il decreto legge 4

marzo 1976, n. 31, l'esportazione all'estero, senza la prescritta

autorizzazione, di valuta nazionale o estera, titoli azionari e

obbligazioni, titoli di credito ovvero altri mezzi di pagamento, è

stata punita con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni

esportati (art. 1, primo comma).

Del pari, "chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a

favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di

qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme valutarie

è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle

disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate" (art. 1,

secondo comma).

I successivi commi del medesimo art. 1 prevedono ipotesi aggravate

(commi terzo, quarto e quinto), l'obbligo della confisca (sesto

comma), l'equiparazione del reato tentato a quello consumato (settimo

comma).

Il d.l. n. 31 del 1976 venne convertito in legge, con la legge 30

aprile 1976, n. 159, che, all'art. 1, ha introdotto talune

modificazioni al testo del decreto convertito.

La medesima legge n. 159 del 1976, all'art. 2, ha istituito per i

possessori all'estero di disponibilità valutarie o di altre attività

costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del

fatto, l'obbligo di farne dichiarazione, entro tre mesi dall'entrata in

vigore della legge stessa (19 maggio 1976), all'Ufficio italiano dei

cambi e di far rientrare in Italia, nei tre mesi successivi, i

capitali, ovvero di depositare i titoli esteri, mentre per gli

immobili, fermo l'obbligo della dichiarazione predetta, l'interessato

era tenuto a far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel

termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'osservanza di tali disposizioni - recita l'art. 2, secondo comma

- "rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle

leggi vigenti al momento del fatto".

Di converso, l'inosservanza delle disposizioni del primo comma

entro i termini ivi fissati è punita a norma dell'art. 1 del d.l. n.

31 del 1976 (terzo comma).

3. - Con il d.l. 10 agosto 1976, n. 543, entrato in vigore il 12

agosto dello stesso anno, venne prorogato al 19 novembre 1976 il

termine previsto dal succitato art. 2 della legge n. 159 del 1976 per

la presentazione della dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi;

termine che secondo l'originaria disposizione di legge sarebbe venuto a

scadere il 19 agosto 1976.

Il d.l. n. 543 del 1976 venne a sua volta convertito in legge con

la legge 8 ottobre 1976, n. 689 (art. 1).

La stessa legge, per quanto interessa nel presente giudizio, con

l'art. 3 sostituisce interamente l'art. 2 della legge n. 159 del 1976.

Giova riprodurre il testo novellato nelle parti che rilevano ai

fini della decisione: "art. 3 - L'art. 2 della legge 30 aprile 1976,

n. 159 è sostituito con i seguenti:

Art. 2 - Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede

all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o

attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo

1976, in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto,

è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi,

a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre ed a

provvedere ai seguenti altri adempimenti: ... d) vendere o liquidare

entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle

indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una

banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili

ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data

della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da

aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali,

i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la

proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici

registri nazionali secondo le formalità stabilite dal ministro per il

commercio con l'estero, di concerto con i ministri competenti.

(Quarto comma) - L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi

precedenti si considera assolto qualora si provveda direttamente alla

cessione di cui alle lettere (a), c) d)) (o al deposito di cui alla

lettera b) e alla domanda di importazione di cui alla lettera d)).

(Quinto comma) - L'osservanza delle prescrizioni di cui ai

precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative

previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto.

Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a

lire 500 mila ovvero se la violazione si riferisce a disponibilità o

attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione

da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto

valore".

"Art. 2 bis - I residenti che, tramite l'interposizione di non

residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni

estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi

genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19

maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo

adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente art. 2

dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti

stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti

all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio

stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si

considerano effettuate a titolo oneroso".

Infine, con il d.l. 19 novembre 1976, n. 759 (convertito in legge

23 dicembre 1976, n. 863), la data del 19 novembre 1976 di cui all'art.

2 della legge n. 159 del 1976, nel testo novellato dall'art. 3 della

legge n. 689 dello stesso anno, è stata sostituita con quella del 3

dicembre 1976.

4. - Dalla ricognizione della normativa in esame - a prescindere da

qualsiasi considerazione sulla tecnica usata emerge con chiarezza che

il legislatore ha inteso disciplinare le infrazioni valutarie

sottoponendo i trasgressori, fino ad allora soggetti soltanto a

sanzioni amministrative, a sanzioni penali. Nello stesso tempo, in via

transitoria e cioè entro limiti temporali oggi e da tempo superati,

il legislatore medesimo - per citare le parole del Ministro per il

commercio con l'estero in sede di discussione, avanti la Commissione

giustizia del Senato della Repubblica, del disegno di legge di

conversione del decreto legge n. 543 del 1976 - ha inteso "impedire

l'esportazione di capitali all'estero comminando sanzioni penali;

effettuare una ricognizione dei patrimoni di cittadini italiani ivi

costituitisi; facilitare il rientro dei capitali nonché

"rinazionalizzare" beni siti in Italia fittiziamente intestati a

nominativi esteri" (al che provvedeva l'art. 2 bis della legge 159 nel

testo introdotto con l'art. 3 della legge n. 689 del 1976).

Per raggiungere questi obiettivi il legislatore, da un lato ha

imposto l'obbligo della dichiarazione all'Ufficio italiano cambi delle

disponibilità valutarie e delle attività costituite all'estero in

violazione delle norme valutarie, con l'ulteriore obbligo del rientro

dei capitali o del ricavato della vendita o liquidazione di taluni beni

(analogamente disciplinando le diverse situazioni di cui all'art. 2 bis

sopra richiamato); e, dall'altro ha garantito che, ove le prescrizioni

imposte fossero state puntualmente ed esattamente adempiute, non

avrebbero trovato applicazione le sanzioni amministrative previste

dalle norme, valutarie e fiscali, vigenti al momento del fatto, le

uniche, cioè, applicabili in virtù della normativa previgente.

Con l'art. 3 della legge n. 689 del 1976, poi, per la prima volta,

venne presa specificatamente in considerazione la posizione di quanti,

nel novero di coloro che avevano illecitamente costituito all'estero

attività mobiliari, possedessero aeromobili, navi o natanti.

A costoro la legge, fermo l'obbligo della dichiarazione all'UIC,

ha imposto o di vendere o liquidare il bene, cedendo le disponibilità

valutarie liquide e trasferibili ricavate alla Banca d'Italia o ad una

banca agente; o di importarli, trasferendone la proprietà a loro nome

ma senza corrispettivo, e di iscriverli nei pubblici registri

nazionali, il tutto entro il termine del 19 maggio 1977.

Quel che preme sottolineare si è che la normativa in esame (art. 3

della legge n. 689 del 1976) disciplina una fattispecie legale ben

definita: il fatto cioè di chi abbia costituito all'estero

anteriormente al 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie

vigenti all'epoca, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi

genere. A tali soggetti è stato imposto di regolarizzare la loro

situazione provvedendo nei termini stabiliti a determinati adempimenti.

Analoghe disposizioni sono state dettate per quanti possedevano in

Italia, alla medesima data del 6 marzo 1976, beni fittiziamente

registrati a nominativi stranieri (art. 2 bis sopra citato).

5. - A fronte della normativa sin qui esaminata, la grande

maggioranza dei giudici remittenti, chiamati a giudicare soggetti

imputati soltanto o anche del delitto di contrabbando doganale,

dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

lettera d) e quinto comma della legge n. 159 del 1976, nel testo

sostituito dall'art. 3 della legge n. 689 del medesimo anno (con la

modifica di cui al d.l. 19 novembre 1976, n. 759, convertito in legge

con legge n. 863/1976).

Secondo i giudici a quibus, le disposizioni di legge censurate, che

da un lato impongono ai cittadini residenti nel territorio nazionale

possessori all'estero, alla data del 3 dicembre 1976 e da data

anteriore al 6 marzo 1976, di natanti non iscritti nei pubblici

registri nazionali, l'obbligo, penalmente sanzionato di dichiararne il

possesso (entro il 3 dicembre 1976) e di venderli o nazionalizzarli a

proprio nome (entro il termine del 19 maggio 1977) e, dall'altro,

ricollegano all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole

sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali,

violerebbero il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma,

Cost..

Ciò perché, secondo i giudici rimettenti, l'esecuzione degli

adempimenti prescritti dalla legge darebbe necessariamente luogo ad una

autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale del natante, così

che il mancato esonero dalle relative sanzioni (penali)

comprometterebbe il diritto di difesa, in forza del quale nessuno può

essere tenuto a confessare di aver commesso un reato.

6. - Così posta la questione, al fine di verificarne la rilevanza

e la fondatezza, in ognuno dei giudizi a quibus, è necessario aver

presente quale è la fattispecie del reato di contrabbando doganale

contestata agli imputati nei giudizi medesimi.

Il secondo comma dell'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

(Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia

doganale), punisce con le pene previste per il reato di contrabbando

l'uso nel territorio dello Stato, tra l'altro, delle imbarcazioni di

cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in

Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che fruiscono del regime

di temporanea importazione, "quando manchino o siano venute a cessare

le condizioni indicate" nella convenzione predetta. Tali condizioni

sono: che si tratti di imbarcazioni adibite ad uso privato, che

appartengano a persone che hanno la loro normale residenza al di fuori

dello Stato di importazione e che vengano utilizzate da persona non

avente la sua residenza nello Stato di importazione (artt. 1 e 2 della

Convenzione di Ginevra).

Il reato, dunque, si consuma tanto se l'imbarcazione introdotta nel

territorio dello Stato italiano in regime di temporanea importazione

appartiene a persona che ha la normale residenza nel territorio dello

Stato stesso, quanto se una tale imbarcazione, pur appartenendo a

persona che abbia la sua normale residenza fuori del territorio dello

Stato di importazione, venga utilizzata nel territorio italiano da

soggetto ivi residente.

7. - Da quanto sin qui detto è consentito dedurre che diversi e

distinti sono i fatti disciplinati dalla legge n. 689 del 1976, da un

lato e dall'art. 216, secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973,

dall'altro.

Una cosa, invero, è il fatto consistente nel possesso all'estero

di un natante in violazione delle norme valutarie, altra cosa è il

fatto dell'introduzione del natante stesso e della sua utilizzazione

nel territorio dello Stato da parte del possessore medesimo ivi

residente, per beneficiare indebitamente del regime di temporanea

importazione in franchigia previsto dalla Convenzione di Ginevra, sopra

citata, nonché delle connesse agevolazioni fiscali per dotazioni e

provviste di bordo.

Tra il primo ed il secondo fatto non sussiste alcun rapporto di

conseguenzialità necessaria, dal momento che nulla impone al cittadino

residente nel territorio dello Stato il quale, in violazione delle

norme valutarie, abbia conseguito all'estero il possesso di un natante,

di introdurre tale natante nel territorio italiano, in regime di

temporanea importazione, per ivi utilizzarlo.

La conseguenza si è che le dichiarazioni e gli adempimenti di cui

all'art. 3 della legge n. 689 del 1976 attengono a fatti diversi da

quelli costitutivi del delitto di contrabbando e non possono quindi

essere considerati, di per sé, autodenuncia del reato medesimo,

eventualmente commesso in epoca precedente.

Se poi per avventura si ritenesse che il fatto-reato di

contrabbando coincida col fatto del residente che, possedendo

all'estero un natante in violazione delle norme valutarie, abbia reso

in termini la dichiarazione di possesso del medesimo (art. 3, primo

comma, primo periodo legge n. 689) ed adempiuto, pure tempestivamente,

alle ulteriori prescrizioni di cui al successivo comma d), secondo

periodo e quarto comma; ebbene, è evidente che in tale ipotesi

(peraltro del tutto astratta e comunque non ricorrente in alcuno dei

giudizi a quibus) il soggetto non sarebbe punibile a titolo di

contrabbando per un simile fatto, dal momento che egli avrebbe agito

nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica (art. 51,

primo comma, del codice penale).

8. - Prima di trarre le conseguenze dalle considerazioni sopra

svolte, si deve osservare che le ordinanze del Tribunale di Oristano

R.O. n. 305 del 1979) e della Corte d'Appello di Cagliari R.O. n. 833

del 1979) non spendono parola per motivare la rilevanza delle proposte

questioni e neppure contengono riferimenti (di fatto) che consentano di

formulare un giudizio in proposito. Secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte (cfr, tra le tante, le ordinanze nn. 22, 102, 140, 272,

305, 347, 371, 377/83, 57/84), le questioni così proposte devono,

perciò, essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Un autonomo profilo di inammissibilità è desumibile anche

dall'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna R.O. n. 267 del 1978)

dalla quale, mentre non è dato ricavare se l'imputato abbia adempiuto

in termini all'obbligo della dichiarazione di cui al primo comma,

primo periodo dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976, risulta - come

giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato - che egli ha provveduto

ad adempimenti del tutto diversi da quelli imposti dalla successiva

lettera d) e dal comma quarto del medesimo articolo di legge.

Non è quindi neppure prospettabile la questione di legittimità

costituzionale di un disposto di legge che non ha trovato e non può

trovare applicazione nel giudizio a quo; talché la questione medesima

deve, per questo preliminare ed assorbente motivo, essere dichiarata

inammissibile.

9. - Le ordinanze del Tribunale di Salerno R.O. nn. 278, 279, 280

e 603 del 1982) e del Tribunale di Napoli R.O. nn. 506, 507 e 508 del

1982) presuppongono tutte una interpretazione del quinto comma

dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976 per cui resta escluso l'esonero

dalle sanzioni penali eventualmente applicabili (nella specie, per il

già commesso reato di contrabbando) nei confronti di chi, avendo

posseduto natanti all'estero, in violazione delle norme valutarie, da

epoca anteriore al 6 marzo 1976, abbia poi puntualmente provveduto agli

adempimenti di cui al primo comma, primo periodo e lettera d), e quarto

comma del citato art. 3.

Le ordinanze qui considerate - muovendo da tale interpretazione del

quinto comma, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 689 del 76 e

affermato che tutti gli imputati hanno tempestivamente provveduto a

tutti gli adempimenti imposti dal primo comma, primo periodo e lettera

d), e dal quarto comma del medesimo articolo di legge - denunziano, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. le disposizioni che

impongono l'obbligo della dichiarazione e degli adempimenti ivi

previsti, la cui omissione è sanzionata penalmente. Ciò perché essi

adempimenti avrebbero contenuto sostanziale di autodenuncia ovvero

anche di confessione del reato di contrabbando.

La censura investe, dell'art. 3, anche il quinto comma sia nel

primo che nel secondo periodo, essendo diretta a colpire i presupposti

per la loro applicabilità.

Per quanto sopra detto sub 7, la prospettazione dei giudici a

quibus non può però, essere condivisa; ma occorre precisare che la

questione, nei termini in cui è stata proposta, prima che infondata,

è irrilevante.

Invero, una eventuale pronuncia di accoglimento non spiegherebbe

alcun effetto nei procedimenti penali a quibus, nei quali i giudici non

sono chiamati a fare applicazione delle norme da loro censurate, posto

che nessun imputato è chiamato a rispondere del reato omissivo di cui

al quinto comma, secondo periodo dell'art. 2 della legge n. 159 del

'76, nel testo come sopra sostituito; nei quali, ancora, il fatto

costitutivo del reato di contrabbando doganale, consistente (come

recita anche l'emendamento governativo, più sopra riportato)

"nell'indebita utilizzazione" del natante battente bandiera estera, è

diverso e anteriore rispetto a quello che gli attuali imputati erano

tenuti a dichiarare o che è desumibile dagli altri adempimenti cui

essi hanno provveduto in ottemperanza a quanto previsto dalle

disposizioni di legge censurate.

10. - Per completezza si deve aggiungere che le quattro ordinanze

del Tribunale di Salerno e le tre ordinanze del Tribunale di Napoli

prospettano, nella parte motiva, anche una questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 3 della legge n. 689 del 1976

ritenendolo viziato da intrinseca irrazionalità e, per questo

contrastante con l'art. 3 Cost.

Valgono, al proposito, le stesse considerazioni qui sopra svolte,

volta che presupposto della censura è il ritenuto rapporto di

conseguenzialità necessaria tra il fatto del possesso illecito del

natante all'estero da parte del residente e il fatto del reato di

contrabbando doganale, così che la condotta penalmente imposta

dall'art. 3 della legge n. 689 del 1976 costituirebbe autodenuncia o

confessione del reato di contrabbando.

Si è visto che così non è e che taluni reati (non solo il

contrabbando doganale, ma anche il falso in bilancio, le false

comunicazioni sociali, la frode fiscale e via dicendo) non sono affatto

conseguenze astrattamente necessarie e inevitabili del fatto di

possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi

genere in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del

medesimo, ma semplici eventualità di fatto.

È opportuno, in proposito, notare che il Tribunale di Salerno

sembrerebbe far coincidere, nei casi di specie, il fatto del reato di

contrabbando (e cioè l'introduzione e l'utilizzazione nel territorio

dello Stato, in regime di temporanea importazione, e la iscrizione nei

pubblici registri nazionali del natante battente bandiera straniera da

parte del residente) con il fatto degli adempimenti penalmente imposti

dall'art. 3 della legge n. 689 del 1976, cui l'imputato avrebbe

puntualmente provveduto (nella quale ipotesi, come si è detto,

ricorrerebbe la causa di non punibilità di cui all'art. 51, primo

comma, del codice penale). Un tale assunto è però smentito dalle

ordinanze stesse, là dove danno conto della circostanza che i natanti

sono stati sequestrati nei mesi di giugno e luglio del 1976;

anteriormente, cioè, all'entrata in vigore della legge n. 689 del

1976, che, all'art. 3, primo comma, lett. d) e quarto comma, per la

prima volta attribuiva ai possessori di natanti all'estero, la facoltà

di importarli per il trasferimento senza corrispettivo a loro nome e la

conseguente iscrizione nei pubblici registri nazionali.

Anche questa questione, proposta dalle sette ordinanze qui

considerate peraltro, prima che infondata, è irrilevante e perciò

inammissibile per le ragioni medesime che già si sono esposte al

precedente n. 9.

11. - Il Tribunale di Livorno R.O. n. 85 del 1981) dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 159 del 1976,

nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 689 del medesimo anno,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Sotto un primo aspetto, il giudice a quo fa riferimento "alle

argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza in data 28 gennaio

1978 dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Bologna" "che

devono intendersi qui integralmente richiamate". Ora, anche a

prescindere dalla circostanza che la citata ordinanza R.O. 267 del 1978

di cui sopra sub 8) non ha formalmente sollevato questione alcuna in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione proposta dal Tribunale di

Livorno, nei termini qui riferiti - e cioè con motivazione per

relationem - è manifestamente inammissibile, secondo la già

richiamata costante giurisprudenza di questa Corte.

Sotto un secondo profilo, il Tribunale di Livorno dubita, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del

quinto comma, primo periodo dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976.

Il disposto di legge denunziato, garantendo, in caso di osservanza

delle prescrizioni di cui al medesimo art. 3, l'inapplicabilità delle

sanzioni amministrative valutarie e fiscali vigenti al momento del

fatto, violerebbe il principio di uguaglianza, tutte le volte che gli

adempimenti medesimi fossero stati osservati entro il 19 novembre 1976.

Tale, infatti, è il termine fissato dalla precedente legge n. 159 del

medesimo anno 1976 per l'osservanza degli adempimenti ivi prescritti;

termine che ove rispettato, garantiva l'inapplicabilità delle sanzioni

valutarie e fiscali - e non delle sole sanzioni amministrative

valutarie e fiscali - previste dalle leggi vigenti al momento del

fatto, tra le quali, a giudizio del Tribunale rimettente, sarebbero da

ricomprendere anche le sanzioni penali previste per il delitto di

contrabbando.

Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine sia alla

interpretazione del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 159 del

1976 come presupposta dal giudice a quo, sia alla circostanza che le

prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 159 del 1976, nel testo

originario, sono diverse da quelle imposte dall'art. 3, primo comma,

primo periodo e lettera d) secondo periodo della legge n. 689 del 1976;

sta di fatto che il Tribunale di Livorno afferma apoditticamente la

rilevanza della questione sollevata, senza spendere parola per

motivarla e senza nemmeno descrivere, sia pure nel modo più sintetico

possibile, la fattispecie giudicanda. Ne consegue che anche per il

secondo profilo la questione in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

12. - Da ultimo il Tribunale di Genova R.O. 799 del 1982), chiamato

a giudicare soggetto imputato di vari reati, tra i quali quello

previsto dall'art. 282 lett. F del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

(lettera A della rubrica) e quello di cui agli artt. 2, quinto comma e

2 bis della legge 30 aprile 1976, n. 159 (nel testo sostituito

dall'art. 3 della legge n. 689) (lettera c della rubrica), dubita

della legittimità costituzionale del citato art. 2, quinto comma,

secondo periodo. Ciò perché "la imposizione di una sanzione

criminale nell'ipotesi di omessa osservanza di prescrizioni, il

rispetto delle quali implicherebbe necessariamente la scoperta di reati

precedentemente commessi dall'obbligato a detta osservanza comporta a

carico di costui una menomazione del diritto di difesa".

La questione, prospettata in termini diversi rispetto alle altre

sin qui esaminate, è certamente rilevante nel giudizio a quo, ma non

è fondata.

Invero, il giudice rimettente non propone, pur dandone conto, la

questione, sollevata dalla difesa dell'imputato, circa la legittimità

costituzionale dell'art. 2, quinto comma, primo periodo della legge n.

159 del 1976 (nel testo come sopra sostituito), "per la mancata

previsione" "della inapplicabilità delle sanzioni penali, oltre che

di quelle amministrative, nelle ipotesi in cui il trasgressore delle

norme valutarie, per uniformarsi alle prescrizioni impostegli (sotto

comminatoria di pena anche detentiva) dai precedenti commi dell'art. 2,

sarebbe costretto a rendere dichiarazioni implicanti sostanziale

confessione di reati di altro genere, da lui commessi".

Il Tribunale di Genova osserva che accettando una tesi siffatta,

"si perverrebbe in ultima analisi, alla conseguenza di ammettere

l'esonero da responsabilità penale per tutta una serie di reati

(doganali, finanziari, societari). Ciò comporterebbe violazione del

principio di uguaglianza perché, mentre chi avesse violato le norme

valutarie ed altre di genere diverso (doganali, finanziarie,

societarie) godrebbe di una duplice impunità "(o meglio di molteplici

impunità); "chi avesse, invece, violato soltanto norme doganali,

finanziarie o societarie e non anche quelle valutarie delle quali si

discute sarebbe chiamato a rispondere delle conseguenze penali delle

sue azioni". A tacere la considerazione che il principio di uguaglianza

è rispettato se l'esimente si applica a chiunque commette un fatto di

reato nelle circostanze previste dall'esimente stessa, l'argomentazione

del giudice coglie, quanto meno implicitamente, un punto fondamentale,

nel senso che evidenzia il rapporto di semplice eventualità di fatto,

e non di conseguenzialità necessaria, che intercorre tra la condotta

di chi, avendo costituito all'estero, in violazione delle norme

valutarie, tra le altre attività, quella rappresentata da un natante

ovvero avendo posseduto in Italia una attività del genere tramite

l'interposizione di un non residente o la partecipazione in società o

in enti o in organizzazioni estere di qualsiasi tipo (art. 2 bis della

legge n. 159 introdotto con l'art. 3 della legge n. 689 dello stesso

anno), abbia reso la dichiarazione e osservato gli altri adempimenti

prescritti, da un lato; e la condotta di chi in epoca precedente, abbia

commesso il reato di contrabbando doganale (o un reato finanziario o

societario), dall'altro.

Anzi nel caso di specie il preteso rapporto di conseguenzialità se

mai è rovesciato, nel senso che l'accertamento del reato di cui

all'art. 282 lettera F in relazione all'art. 25, ultimo comma, d.P.R.

n. 43 del 1973 (e cioè il fatto di chi, detentore di merce estera

nella zona di vigilanza doganale terrestre, non sia in grado di

dimostrarne la legittima provenienza) costituisce il presupposto per la

ipotizzabilità del reato di cui agli artt. 2 e 2 bis dell'art. 2 legge

n. 159 del 1976 sub 3 legge n. 689 dello stesso anno.

Invero, soltanto se sarà provato che l'imputato ha detenuto (fin

dal 1975) il natante de quo e che detto natante (dismessa la bandiera

italiana in data 9 dicembre 1975) è stato solo fittiziamente intestato

ad un cittadino statunitense rimanendo invece nella disponibilità

dell'imputato, costui, in quanto responsabile del reato doganale,

potrà essere chiamato a rispondere anche del reato omissivo in forza

degli articoli di legge della cui legittimità si discute.

Tanto rilevato, va precisato che il Tribunale di Genova, nel

prospettare la questione nei termini più sopra riferiti, investendo

con la propria denunzia il secondo periodo del quinto comma dell'art. 2

della legge n. 159 sub 3 della legge n. 689 del 1976, si chiede e

chiede alla Corte anzitutto se la garanzia di cui all'art. 24, secondo

comma, Cost. sia limitata alla sola fase processuale, ivi "compreso lo

stadio preliminare degli atti di polizia giudiziaria, ma con

esclusione di ogni fase anteriore "e pone l'ulteriore" problema,

evidentemente connesso, consistente nell'individuare, a garanzia del

diritto di difesa di ogni potenziale imputato, l'eventuale esistenza

nell'ordinamento giuridico penale di una causa scriminante non

codificata, di portata generale e trascendente sia il ristretto ambito

di previsione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) e dell'art. 384

stesso codice, sia le ipotesi di cui alla questione di legittimità

costituzionale dianzi prospettata, che dovrebbe condurre alla non

punibilità di colui che commette un fatto (generalmente omissivo)

previsto dalla legge come reato, per esservi stato costretto dalla

necessità di evitare l'accertamento a suo carico di un altro reato,

da lui precedentemente commesso".

I due quesiti meritano risposta l'uno affermativa l'altro negativa.

Infatti lo stesso giudice rimettente rileva che è la lettera

medesima della norma di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. a

limitare la garanzia ivi apprestata alla sola fase processuale, e in

questo senso questa Corte si era pronunciata con le sentenze n. 10 del

1963, n. 80 del 1964, n. 149 del 1967, n. 44 del 1968.

L'ambito di efficacia della garanzia difensiva è stato poi

ampliato con le sentenze nn. 53 e 88 del 1968, n. 149 del 1969, n. 179

del 1971 cui hanno fatto seguito numerose altre.

Va però ribadito che la Corte ha inteso garantire il diritto di

difesa in quei procedimenti (come quello per l'applicazione delle

misure di sicurezza al di fuori del processo penale: sent. n. 53 del

1968) in cui è in gioco l'interesse supremo dell'uomo alla libertà

personale, ovvero in tutti i procedimenti autoritativi diretti alla

formazione delle prove, a partire dal momento in cui l'indizio di reato

si soggettivizza nei confronti di una determinata persona (sent. n. 149

del 1969, ribadita da sent. n. 179 del 1971). In questo ambito opera

il diritto di difesa e il soggetto interessato (indiziato di reato

ovvero sottoposto a procedimento dal quale possono derivare limitazioni

alla sua libertà personale) può esercitarlo in tutti i suoi aspetti

attivi e passivi, tra i quali ultimo rientra certamente il diritto di

rifiutarsi di rispondere (tranne ovviamente che alle richieste

attinenti all'identificazione del soggetto medesimo).

Come è stato notato dalla dottrina in sede di commento alla sent.

n. 32 del 1965 (emessa in fattispecie per alcuni versi analoga,

denunziata peraltro in riferimento al diverso ed estraneo parametro di

cui all'art. 13 Cost.) se "manca un rapporto diretto tra

l'incriminazione e le domande della pubblica autorità" ovvero, nel

caso in esame, tra le dichiarazioni e gli adempimenti cui il soggetto

è penalmente tenuto da un lato e l'incriminazione, eventuale, per uno

o più reati, dall'altro, viene meno in radice ogni possibilità di

invocare la garanzia costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma,

Cost.

Quanto poi all'esistenza nell'ordinamento giuridico penale di una

causa scriminante non codificata che abbia la portata generale

prospettata dal giudice a quo, è sin troppo evidente che tale

scriminante non esiste e non può esistere se non si vogliono

travolgere principi cardine dell'ordinamento medesimo. A convincerne

sono gli stessi esempi indicati, a sostegno di tale prospettazione, dal

medesimo Tribunale di Genova: il quale propone che si pervenga,

attraverso tale causa scriminante, alla non punibilità dell'autore del

reato "nel caso di omessa denuncia di un'arma per non consentire la

scoperta di un precedente delitto (furto, ricettazione) collegato al

possesso dell'arma medesima, ovvero nel caso di omissione di soccorso

(art. 133 Cod. strad.) motivata dalla necessità di sfuggire alla

propria identificazione quale autore del reato di furto del veicolo

investitore, o del reato di omicidio o lesioni colpose, o di quelli di

guida senza patente o di guida in stato di ebrezza". Alla stessa

stregua dovrebbe andare esente da pena per il reato di cui all'art. 495

c.p. chi fornisca false generalità per impedire che lo si identifichi

quale autore di precedenti reati.

Il risultato cui in tal modo si perverrebbe sarebbe, perciò,

quello di una parziale cancellazione dell'aggravante comune di cui

all'art. 61, n. 2 c.p. (e cioè dell'ipotesi ivi prevista, del reato

commesso per conseguire l'impunità di un altro reato) la quale è,

evidentemente, fondata su solide ragioni di prevenzione generale e

speciale dei reati. Paradossalmente, tale ragione di aggravamento

della pena finirebbe con tramutarsi in una causa di esenzione dalla

pena medesima: la quale tra l'altro, per la sua latitudine, sortirebbe

un effetto di impunità a cascata del quale è impossibile disegnare a

priori confini certi.

La suaccennata prospettazione va pertanto respinta. E va, d'altro

canto, ribadito che il diritto di difesa, nel senso qui considerato,

opera solo in favore dell'imputato o dell'indiziato di reato e che

neppure nella più lata concezione è ipotizzabile il suo esercizio in

relazione a comportamenti che in sé considerati non costituiscono

autodenunzia o confessione di reati. Che sul piano probatorio una

condotta (nel caso di specie una dichiarazione o un adempimento

penalmente imposti) possano essere utilizzati dall'autorità inquirente

come indizio o anche prova della precedente commissione di un diverso

reato è del tutto legittimo e non viola un inesistente diritto

all'impunità, nel che si vorrebbe far consistere il diritto di difesa.

La questione sollevata dal Tribunale di Genova deve quindi

dichiararsi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, primo periodo e

lettera d), quarto e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159,

nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 e

modificato con l'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1976, n. 759,

convertito con la legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevate in

riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Tribunale di

Oristano e dalla Corte d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate

in epigrafe;

- dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, primo periodo,

della legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art.

3 Cost. dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe;

- dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, primo periodo e lettera d),

quarto e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo

sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 e modificato

con l'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito con

la legge 23 dicembre 1976, n. 863 sollevate in riferimento all'art. 24,

secondo comma, Cost. dalla Corte d'Appello di Bologna ed in riferimento

agli artt. 24, secondo comma e 3, primo comma, Cost. dal Tribunale di

Salerno e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in

epigrafe;

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto comma, seconda parte della legge 30 aprile 1976, n.

159, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n.

689 sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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