Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 564,

comma primo, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 gennaio 1978 dal tribunale di Asti nel

procedimento civile vertente fra Raviola Olga e Follis Ninfa ed altra

iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Cavazza Vittoria ed altro contro

Ferrario Palmira e Ferrario Palmira contro Cavazza Vittorio ed altro

iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 5 gennaio 1978 (n. 139 del reg. ord.

1978), il tribunale di Asti sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice

civile, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione veniva proposta nel corso di un procedimento civile

promosso da Olga Raviola nei confronti della madre Follis Ninfa e della

sorella Giuliana, volto ad ottenere la declaratoria di nullità, ex

art. 781 del codice civile, della donazione (indiretta) fatta alla

Follis dal marito, deceduto nel 1971, attraverso la intestazione di

un'area fabbricabile e la successiva costruzione sulla medesima di un

edificio a più piani ad uso di abitazione. Tale domanda si proponeva

di far rientrare nella massa ereditaria il detto immobile quale unico

cespite successorio.

Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1973,

che ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del

codice civile (divieto di donazione tra coniugi) si ebbe una

modificazione del petitum sicché l'attrice richiese farsi luogo

all'accertamento che il terreno edificabile era stato acquistato con

denaro del de cuius e che l'edificio era stato costruito da questi con

propri mezzi economici e per il tramite della propria impresa

(esercitava infatti attività edilizia); donde, conseguenzialmente,

l'attribuzione dell'immobile - o, subordinatamente, del denaro

impiegato nell'acquisto del terreno e nella costruzione dell'edificio -

alla massa ereditaria.

Da parte convenuta si eccepiva essere l'azione dell'attrice

preordinata a quella di riduzione; se ne chiedeva perciò

l'improponibilità in ragione del fatto che, essendosi aperta la

successione legittima, la Follis non era erede ma legataria ex lege in

forza dell'art. 581 del codice civile nel testo allora vigente, sicché

qualsiasi domanda, direttamente o indirettamente preordinata alla

riduzione delle donazioni, non avrebbe potuto essere proposta se non

previa accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 del codice

civile.

Il tribunale osservava che la accettazione beneficiaria e la

redazione dell'inventario, nei casi di cui al ricordato art. 564, si

giustificano in modo pressoché esclusivo per la necessità di

controllare la consistenza dell'asse ereditario e la fondatezza

dell'azione di riduzione. Ma quando, come nel caso di specie, il

legittimario sia un figlio non in possesso dell'eredità, che agisce

contro il coniuge superstite, legatario ex lege, in possesso dei beni

ereditari, si appaleserebbe un contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione in quanto il principio di eguaglianza e quello della

tutela incondizionata dei diritti soggettivi risulterebbero in

contrasto con una norma che vieta ad un soggetto (figlio o discendente,

erede legittimo o riservatario) di agire in giudizio per la tutela di

un proprio diritto se non previo esperimento di attività preordinata a

garantire obiettività e sincerità nell'accertamento della consistenza

dell'asse ereditario a chi (coniuge superstite in possesso di beni

ereditari) di siffatte garanzie non ha bisogno.

Infatti trattasi di possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i

beni ereditari sino al soddisfacimento di tutte le sue ragioni e

perciò nella condizione non solo di controllare la consistenza

dell'asse, ma anche, ove del caso, di compiere atti di appropriazione e

disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare; tale situazione

normativa sarebbe pertanto anche priva di razionale giustificazione.

Ma, sempre secondo il collegio a quo, emergerebbe anche un altro

motivo di disparità di trattamento (irrazionale), ove si ponessero a

confronto una situazione quale quella di specie e quella che si sarebbe

verificata nell'ipotesi di successione testamentaria con preterizione:

l'onere di accettare con il beneficio di inventario è prescritto per

il legittimario che sia anche chiamato alla successione come erede,

sicché ove si tratti di mero legittimario non chiamato perché

preterito nel testamento, l'onere dell'accettazione beneficiaria non

sussiste, trattandosi di persona estranea alla successione.

2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta

questione fosse dichiarata infondata.

Nel ribadire che la ratio della norma in esame consiste

precipuamente nella garanzia di obiettività e sincerità che

l'inventario offre ai soggetti passivi della riduzione non chiamati

come eredi (e perciò estranei alla successione) si osserva che l'erede

puro e semplice, nel subentrare nella posizione del de cuius, deve

integralmente rispettare "gli effetti degli atti da quest'ultimo

compiuti", nel che è la giustificazione logica della norma de qua.

Sussisterebbe perciò un contrasto logico ed insanabile tra la

responsabilità illimitata e l'azione di riduzione sicché il

legittimario, in quanto erede, sarebbe tenuto ultra vires al pagamento

dei debiti e dei legati, ove non avesse provveduto all'accettazione

beneficiaria.

Devesi anche considerare, sempre ad avviso dell'Avvocatura, che

l'accettazione con beneficio di inventario è stata posta dal

legislatore come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione

onde evitare che i creditori del de cuius possono soddisfare le loro

pretese sui beni conseguiti dall'erede in forza dell'azione suddetta,

essendo stato considerato ingiustificato il sacrificio dei terzi a

favore non già del legittimario ma dei creditori del defunto.

In punto di rilevanza l'ordinanza è adeguatamente motivata.

3. - Con ordinanza emessa in data 30 marzo 1982 (n. 652 del reg.

ord. 1982), la Corte di cassazione sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 564, primo comma, del codice

civile, per il tempo anteriore alla riforma del diritto di famiglia

(legge 19 maggio 1975, n. 151), per preteso contrasto con gli artt. 3

e 24 della Costituzione.

Premesso che nel caso di specie si trattava di azione di

simulazione concernente una compravendita immobiliare intervenuta tra

il padre dei ricorrenti - defunto prima del 1975 - e la

controricorrente, coniuge superstite; e che la giurisprudenza della

Cassazione aveva consolidatamente ritenuto applicabile la condizione

dell'accettazione beneficiaria anche alle azioni strumentali, quale

deve essere considerata quella esperita, ai fini dell'azione di

riduzione proposta senza preventiva accettazione con beneficio di

inventario, il collegio svolgeva, a sostegno della proposta questione,

argomentazioni largamente coincidenti con quelle già riportate e

contenute nell'ordinanza del tribunale di Asti. Viene inoltre

sottolineata la disparità di trattamento che si ingenererebbe nei

confronti del coniuge superstite. agente in riduzione quale

legittimario, cui non si applica la stessa condizione di proponibilità

in quanto non può, non avendo la qualità di erede, accettare con il

beneficio di inventario.

Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri.

La rilevanza della questione è adeguatamente motivata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze del tribunale di Asti e della Corte di

cassazione propongono alla Corte la stessa questione di legittimità

costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - I giudici rimettenti denunziano come sospetto di

illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

l'art. 564 del codice civile il quale impone come condizione di

procedibilità dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da

parte dell'erede legittimario, che questi abbia accettato l'eredità

con beneficio di inventario, "salvo che le donazioni e i legati", dei

quali si chiede la riduzione, "siano stati fatti a persone chiamate

come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità".

Giurisprudenza e dottrina sono pressoché concordi non solo nel

ritenere pacifico che la norma sia sempre operante nel senso espresso

dalla lettera della disposizione, ma anche che il limite della

condizione di procedibilità dell'azione al solo caso che essa sia

esercitata verso terzi non coeredi trovi la sua razionale

giustificazione nel fatto che i terzi e non i coeredi, chiamati alla

riduzione, non avrebbero la possibilità di controllare la consistenza

dell'asse ereditario per verificare se esiste realmente la lesione dei

diritti del legittimario che esercita l'azione di riduzione. Inoltre,

precedentemente all'ordinanza di rimessione che, insieme con quella del

tribunale di Asti, ha promosso il presente giudizio di legittimità

costituzionale, la Cassazione aveva giudicato manifestamente infondata

la questione della illegittimità costituzionale, per contrasto con i

principi di razionalità e di eguaglianza, dell'art. 564, comma terzo,

del codice civile.

3. - Tanto il tribunale di Asti quanto la Cassazione nelle due

ordinanze all'esame della Corte affermano che la condizione di

procedibilità posta dall'art. 564, terzo comma, del codice civile,

giustificabile razionalmente quando l'azione è proposta da legittimari

nei confronti di terzi, perde ogni giustificazione quando è proposta

(come nella fattispecie all'esame dei due collegi) contro il coniuge

usufruttuario ex lege "possessore di tutti i beni ereditari", e perciò

in grado di "controllare la consistenza dell'asse" e anzi "anche di

compiere atti di appropriazione e disposizione quanto meno del

patrimonio mobiliare" (così la ordinanza del tribunale di Asti) e che

"nel più dei casi era in grado di controllare ex se la consistenza

della massa ereditaria, ma anche di modificarla con eventuale

appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai giudici di

merito" (così l'ordinanza della Cassazione).

In entrambi i casi sottoposti ai due collegi rimettenti la

rilevanza della questione derivava dal fatto che la domanda di

riduzione (rispetto alla quale era pacificamente ritenuta strumentale

nel caso del tribunale di Asti la domanda di conferimento alla massa

ereditaria di un immobile in possesso del coniuge superstite, come

appartenente al defunto; nel caso della Cassazione, l'azione di

accertamento della simulazione di una compravendita immobiliare fra

coniuge defunto e coniuge superstite) era rivolta a un coniuge non

erede ma legatario, come in entrambi i casi avrebbero dovuto essere

considerati i coniugi superstiti, essendo aperta la successione prima

della riforma del diritto di famiglia, che, modificando l'art. 581 del

codice civile, trasformava in erede il coniuge superstite legittimario

in concorso con i figli.

4. - La questione è inammissibile.

Il tribunale di Asti, facendo propria la ratio della disposizione

dell'art. 564 del codice civile, comunemente accettata, nel senso che

la condizione di proponibilità dell'azione è chiaramente preordinata

"a fornire garanzia di obiettività e sincerità nell'accertamento

della consistenza dell'asse ereditario", esclude - come si è già

ricordato - che tale garanzia fosse necessaria nel caso, come quello

sottoposto al suo esame, di un convenuto che è "in grado quale

possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i beni ereditari sino al

soddisfacimento delle sue ragioni, non soltanto di controllare la

consistenza dell'asse, ma, in ipotesi, anche di compiere atti di

appropriazione e disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare"; e

quindi propone d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 564, primo comma, del codice civile, per contrasto con gli

artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione (come leggesi nel

dispositivo dell'ordinanza) "nei limiti di cui alla premessa in fatto e

in diritto".

La questione è dunque posta in relazione a una situazione di fatto

specifica, quella di un coniuge superstite che si trova in possesso

dell'intero patrimonio già appartenente al coniuge defunto, il che

escluderebbe ogni possibilità di frode da parte del figlio che agisce

per il ripristino dei suoi diritti di legittimario.

Sicché o la disposizione dell'art. 564, primo comma, del codice

civile, dovrebbe cadere nel senso di escludere la necessità

dell'accettazione con beneficio di inventario in qualsiasi caso di

azione contro donatari e legatari non coeredi, o coeredi rinunzianti

all'eredità, e la richiesta di questa soluzione integrale non

troverebbe motivazione nell'ordinanza di rimessione; oppure la

legittimità della disposizione dovrebbe essere negata in relazione

alla fattispecie esaminata dal giudice di merito, appunto cioè "nei

limiti di cui alla premessa in fatto", come si esprime nel dispositivo

l'ordinanza di rimessione.

Ora una pronunzia di illegittimità di questo tipo, cioè

rapportata a una particolare situazione di fatto, non può essere

chiesta alla Corte costituzionale.

5. - Alla stessa conclusione di inammissibilità deve giungersi

esaminando la questione come posta nella ordinanza della Cassazione.

La Corte di cassazione esclude il contrasto fra le osservazioni del

tribunale di Asti, alle quali aderisce, "con quanto ritenuto da

precedente sentenza di questa Corte in relazione alla diversa ipotesi

di azione di riduzione proposta da legittimari nei confronti non di

coniuge superstite", e afferma che la condizione dell'accettazione

della eredità con beneficio di inventario è richiesta irrazionalmente

quando l'azione sia proposta nei confronti del coniuge superstite,

perché questi "quale usufruttuario ex lege (ripetesi ante riforma

1975), nel più dei casi era in grado non solo di controllare ex se la

consistenza della massa ereditaria, ma anche di modificarla con

eventuale appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai

giudici di merito".

Sicché anche in questo caso la norma impugnata dovrebbe essere

dichiarata illegittima in relazione a una situazione di fatto, e ciò,

come detto, non è possibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 564, comma primo, del codice civile, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal tribunale di Asti e dalla

Corte di cassazione con le ordinanze (n. 139 del reg. ord. 1978 e n.

652 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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